Ogni Membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifica la presente Convenzione si impegna1 a mantenere un sistema che assicuri ai disoccupati involontari pei quali vale la presente Convenzione, sia:
- una «prestazione d’assicurazione» cioè una somma corrisposta in ragione di contributi pagati ad un’assicurazione obbligatoria o facoltativa in base all’impiego del beneficiario;
- un’«indennità» la quale non sia nè una prestazione d’assicurazione, nè un soccorso concesso come provvedimento dell’assistenza pubblica, ma che può costituire la rimunerazione per un impiego in lavori di soccorso organizzati nelle condizioni previste nell’art. 9;
- una combinazione di prestazioni d’assicurazione e di indennità.
A condizione che esso assicuri, a tutte le persone cui si applica la presente Convenzione, le prestazioni d’assicurazione o le indennità previste pel capoverso primo, questo sistema può essere:
- un’assicurazione obbligatoria;
- un’assicurazione facoltativa;
- una combinazione di sistemi d’assicurazione obbligatoria e d’assicurazione facoltativa;
- uno dei sistemi indicati sopra completato da un sistema d’assistenza.
Spetta alla legislazione nazionale di fissare, dato il caso, le condizioni in cui i disoccupati passano dal regime dell’assicurazione a quello delle indennità.