Protocollo finale
Alla firma dell’Accordo d’assicurazione-disoccupazione concluso oggi fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania, i plenipotenziari dei due Stati contraenti annunciano, in una dichiarazione comune, che convengono quanto segue:
1. Ad articolo 1 numero 6
- Fin tanto che la Svizzera non applica il capitolo dell’assicurazione-disoccupazione contenuto nell’Accordo concernente la sicurezza sociale dei battellieri del Reno, si considera frontaliere il lavoratore che abita in uno dei due Stati contraenti ed è occupato come battelliere del Reno da un’impresa con sede nell’altro Stato contraente. D’altronde, il presente Accordo non tange la versione vigente dell’Accordo concernente la sicurezza sociale dei battellieri del Reno.
- L’articolo 1 dell’Accordo del 27 maggio 1970 fra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica federale di Germania concernente il passaggio delle persone nel piccolo traffico di confine determina le zone frontaliere dei due Stati contraenti.
2. Ad articolo 3
Ai sensi dell’articolo 3 sono considerati rifugiati e apolidi:
- I rifugiati ai sensi dell’articolo I della Convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo Statuto dei rifugiati e al protocollo del 31 gennaio 1967 allegato a tale Accordo;
- Gli apolidi ai sensi dell’articolo 1 della Convenzione del 28 settembre 1954 relativa allo Statuto degli apolidi.
3. Ad articolo 4
Il presente Accordo non modifica la limitazione degli aventi diritto prevista all’articolo 14 capoverso 3 della legge federale sull’assicurazione contro la disoccupazione del 25 giugno 1982 . I cittadini germanici stabilitisi in Svizzera sono parificati in tutti gli altri casi ai cittadini svizzeri.
4. Ad articolo 5 capoverso 1
I frontalieri domiciliati nella Repubblica federale di Germania, indipendentemente dall’obbligo di versare contributi secondo le disposizioni del diritto svizzero, possono essere obbligati a versare un contributo anche all’Ufficio federale del lavoro. La Svizzera si riserva il diritto d’applicare un disciplinamento corrispondente ai frontalieri domiciliati sul suo territorio. Le prestazioni dei sussidi di disoccupazione (indennità di disoccupazione) secondo l’articolo 8 capoverso 1 possono dipendere dal pagamento di contributi supplementari.
5. Ad articolo 7 capoverso 1
Non sono modificati i diritti dei rifugiati e degli apolidi derivanti dalle disposizioni menzionate al numero 2 del presente protocollo finale.
6. Ad articolo 7 capoverso 2 lettera a
Per il calcolo delle prestazioni l’Ufficio federale del lavoro prende come base la classe di imponibile che sarebbe determinante per il lavoratore se fosse soggetto al pagamento di imposte.
7. Ad articolo 8 capoverso 1
Gli uffici del lavoro dei due Stati contraenti si sforzeranno di ricollocare i frontalieri divenuti disoccupati e a tale scopo collaboreranno strettamente. Anche le autorità competenti possono prendere le misure necessarie in materia.
8. Ad articolo 11 capoverso 2 lettera a
La Svizzera fa tale calcolo tenendo conto dei diversi settori economici.
9. Aiuto ai disoccupati nella Repubblica federale di Germania
Per quanto concerne il diritto di un cittadino germanico all’aiuto in caso di disoccupazione l’ottenimento d’indennità di disoccupazione secondo le disposizioni del diritto svizzero è assimilato a quello dei sussidi di disoccupazione secondo le disposizioni legali vigenti nella Repubblica federale di Germania; negli altri casi si applica per analogia l’articolo 7.
Fatto a Berna il 20 ottobre 1982, in due esemplari in lingua tedesca.