Nel presente Accordo, i termini sono definiti nel modo seguente:
- «Austria» designa la Repubblica d’Austria, «Svizzera» designa la Confederazione svizzera;
- «Cittadini» designa, per quanto concerne l’Austria, i cittadini di questo Stato, per quanto concerne la Svizzera, i cittadini svizzeri;
- «Legislazione» e «disposizioni legali» designano le leggi e le ordinanze vigenti in uno Stato contraente, concernenti i settori indicati nell’articolo 2 paragrafo l;
- «Autorità competente» designa, per quanto concerne l’Austria, il Ministro federale degli affari sociali, per quanto concerne la Svizzera, l’Ufficio federale dell’industria, delle arti e mestieri e del lavoro;
- «Frontalieri» designa, i lavoratori che hanno il loro domicilio sul territorio di uno degli Stati contraenti e che esercitano regolarmente un’attività salariata sul territorio dell’altro Stato contraente.