La Conferenza o il Consiglio possono istituire commissioni aperte a tutti gli Stati Membri e Membri associati, o commissioni regionali aperte a tutti gli Stati Membri e Membri associati i cui territori sono interamente o parzialmente situati in una o più regioni; questi organismi sono incaricati di esprimersi sull’elaborazione e attuazione delle politiche e di coordinare questa attuazione. La Conferenza o il Consiglio possono anche istituire, insieme con altre organizzazioni intergovernative, commissioni miste aperte a tutti gli Stati Membri e Membri associati dell’Organizzazione e delle altre organizzazioni interessate, o commissioni regionali miste, aperte a tutti gli Stati Membri e Membri associati dell’Organizzazione e delle altre organizzazioni interessate, i cui territori sono interamente o parzialmente situati nella regione considerata.
La Conferenza, il Consiglio o, nell’ambito di un’autorizzazione della Conferenza o del Consiglio, il Direttore generale possono istituire comitati e gruppi di lavoro incaricati di procedere a studi e redigere rapporti su qualsiasi problema connesso con gli scopi dell’Organizzazione. Questi comitati e gruppi di lavoro si compongono sia di Stati Membri e Membri associati scelti, sia di individui designati a titolo personale per la loro competenza tecnica particolare. la Conferenza, il Consiglio o, nell’ambito di un’autorizzazione della Conferenza o del Consiglio, il Direttore generale possono anche istituire, insieme con altre organizzazioni intergovernative, comitati e gruppi di lavoro misti composti sia di Stati Membri e Membri associati dell’Organizzazione e delle altre organizzazioni interessate, sia di individui designati a titolo personale. Gli Stati Membri e i Membri associati scelti sono designati, per quanto concerne l’Organizzazione, sia dalla Conferenza o dal Consiglio, sia dal Direttore generale se la Conferenza o il Consiglio decidano in tal modo. Gli individui nominati a titolo personale sono designati, per quanto concerne l’Organizzazione, sia dalla Conferenza, dal Consiglio, dagli Stati Membri o dai Membri associati scelti, sia dal Direttore generale, secondo la decisione della Conferenza o del Consiglio. 3. La Conferenza, il Consiglio o, nell’ambito di un’autorizzazione della Conferenza o del Consiglio, il Direttore generale, determinano in ogni singolo caso il mandato delle commissioni, dei comitati e dei gruppi di lavorio istituiti, secondo i casi, dalla Conferenza, dal Consiglio o dal Direttore generale, come anche le modalità dei loro referti. Le commissioni e i comitati possono emanare un proprio regolamento interno e pertinenti modificazioni che entrano in vigore appena approvati dal Direttore generale. Il mandato delle commissioni, dei comitati e dei gruppi di lavoro misti, istituiti insieme con altre organizzazioni intergovernative, com’anche le modalità dei loro referti sono determinati d’intesa con le altre organizzazioni interessate.
Il Direttore generale, consultati gli Stati Membri, i Membri associati e le commissioni nazionali di collegamento con la FAO, può allestire elenchi di periti per procedere a consultazioni con specialisti di primo piano nei diversi campi d’attività dell’Organizzazione. Il Direttore generale, per consultazioni su problemi precisi, può convocare tutti o alcuni dei periti menzionati sugli elenchi.
La Conferenza, il Consiglio o, nell’ambito di un’autorizzazione della Conferenza o del Consiglio, il Direttore generale possono convocare conferenze generali, regionali, tecniche o d’altra natura, gruppi di lavoro o consultazioni riunenti gli Stati Membri e i Membri associati. La Conferenza, il Consiglio o il Direttore generale determinano il mandato di queste riunioni e le modalità dei pertinenti referti; essi possono anche prevedere che, secondo le modalità da essi stabiliti, alle conferenze, ai gruppi di lavoro e alle consultazione di cui si tratta partecipano organizzazioni nazionali e internazionali che si occupano di nutrizioni, alimentazione e agricoltura.
Il Direttore generale, se convinto della necessità di un’azione d’urgenza, può istituire i comitati e i gruppi di lavoro e convocare le conferenze, i gruppi di lavoro e le consultazioni previste nei paragrafi 2 e 5 qui sopra. Egli comunica questi provvedimenti agli Stati Membri e ai Membri associati e ne fa rapporto alla successiva sessione del Consiglio.
I Membri associati che fanno parte delle commissioni, dei comitati o dei gruppi di lavoro o partecipano alle conferenze, ai gruppi di lavoro o alle consultazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 5 qui sopra hanno il diritto di partecipare alle deliberazioni delle commissioni, dei comitati, delle conferenze, dei gruppi di lavoro e delle consultazioni di cui si tratta ma non possono esplicarvi funzioni e votare.