L’allegato 1 e l’allegato 2 dell’Accordo sono sostituiti rispettivamente dall’allegato 1 e dall’allegato 2 della presente decisione.
0.916.026.811
Decisione n. 3/2005 del Comitato misto per l’agricoltura istituito dall’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli concernente l’adozione degli allegati 1 e 2 dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli Adottata il 19 dicembre 2005 Approvata dall’Assemblea federale il 7 dicembre 2005
RU 2006 1893; FF 2005 4857
Traduzione1
Entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2006
(Stato 1° gennaio 2006)
Il Comitato misto,
visto l’Accordo 2 tra la Confederazione Svizzera, da un lato,
e la Comunità europea (in seguito «CE»),
dall’altro, sul commercio di prodotti agricoli (in seguito «l’Accordo»),
in particolare l’articolo 11,
considerando quanto segue:
(1) L’Accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2002; due dei suoi allegati, ossia l’allegato 1 e l’allegato 2, riguardano le concessioni commerciali bilaterali concesse dalle Parti.
(2) Il 1° maggio 2004 si è realizzato l’allargamento dell’Unione europea con l’adesione della Repubblica Ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica Slovacca.
(3) Al vertice UE-Svizzera del 19 maggio 2004 le Parti hanno convenuto di adattare le concessioni commerciali bilaterali in base al principio secondo il quale è opportuno che nella sostanza i flussi commerciali corrispondenti alle preferenze concesse nel quadro degli accordi bilaterali tra i nuovi Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera siano reciprocamente mantenuti con effetto dalla data dell’allargamento dell’UE.
(4) Le Parti hanno adottato, su base autonoma e transitoria, misure intese a garantire la continuità dei flussi commerciali dal 1° maggio 2004,
decide:
Art. 1
Art. 2
La Confederazione Svizzera conferma che le esportazioni svizzere di bovini verso la Comunità europea rispetteranno il sistema di identificazione e di registrazione di cui al regolamento (CE) n. 1760/2000.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2006. Firmato a Bruxelles, il 19 dicembre 2005.
Per il I capi delegazione: Il capo della delegazione Aldo Longo Il capo della Christian Häberli Il segretario del Comitato misto Remigi Winzap |
Allegati 1 e 2
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