Per raggiungere gli obiettivi della presente Convenzione, ogni Parte accetta di assumere un impegno annuale in materia di assistenza alimentare, stabilito in conformità alle proprie leggi e ai propri regolamenti. L’impegno assunto da ciascuna Parte è chiamato «impegno annuale minimo».
L’impegno annuale minimo è espresso in termini di valore o di quantità, come precisano le norme relative alla procedura e all’attuazione. Per esprimere il proprio impegno, una Parte può utilizzare un valore o una quantità minimi oppure una combinazione di entrambi.
Gli impegni annuali minimi in termini di valore possono essere espressi nella valuta scelta dalla Parte. Gli impegni annuali minimi in termini di quantità possono essere espressi in tonnellate di equivalente cereali o in altre unità di misura precisate nelle norme relative alla procedura e all’attuazione.
Ogni Parte notifica al segretariato il suo impegno annuale minimo iniziale il più presto possibile e al più tardi sei mesi dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione o entro tre mesi dalla sua adesione alla presente Convenzione.
Ogni Parte notifica al segretariato qualsiasi cambiamento relativo al suo impegno annuale minimo per gli anni successivi al più tardi il quindici dicembre dell’anno che precede il cambiamento.
Il segretariato comunica al più presto, e in ogni caso entro il primo gennaio di ogni anno, l’aggiornamento degli impegni annuali minimi a tutte le Parti.
I contributi destinati ad adempiere gli impegni annuali minimi dovranno essere versati, ove possibile, esclusivamente sotto forma di doni. Per quanto riguarda l’assistenza alimentare presa in considerazione per realizzare l’impegno assunto da una Parte, almeno l’80 per cento dell’assistenza destinata ai Paesi ammissibili e alle popolazioni vulnerabili ammissibili è versata esclusivamente sotto forma di doni, come precisano le norme relative alla procedura e all’attuazione. Nella misura del possibile le Parti si sforzeranno di superare progressivamente questa percentuale. I contributi che non sono versati esclusivamente sotto forma di doni dovranno essere indicati nel rapporto annuale di ciascuna Parte.
Le Parti si impegnano a effettuare tutte le operazioni di assistenza alimentare oggetto della presente Convenzione in modo da evitare qualsiasi interferenza con le normali strutture della produzione e degli scambi internazionali.
Le Parti devono garantire che la fornitura di assistenza alimentare non sia collegata direttamente o indirettamente, in modo formale o informale, esplicitamente o implicitamente, a esportazioni commerciali di prodotti agricoli o di altri beni e servizi verso i Paesi beneficiari.
Per adempiere il proprio impegno annuale minimo, indipendentemente dal fatto che sia espresso in termini di valore o di quantità, una Parte verserà contributi che sono conformi alla presente Convenzione e consistono in fondi destinati a finanziare i prodotti e le attività ammissibili nonché i costi connessi, ai sensi dell’articolo 4 e come precisato nelle norme relative alla procedura e all’attuazione.
I contributi versati per adempiere l’impegno annuale minimo assunto ai sensi della presente Convenzione possono essere destinati unicamente a Paesi o popolazioni vulnerabili ammissibili, ai sensi dell’articolo 4 e come precisato nelle norme relative alla procedura e all’attuazione.
I contributi delle Parti possono essere erogati in forma bilaterale, tramite organizzazioni intergovernative, altri organismi internazionali o altri partner che operano nell’ambito dell’assistenza alimentare, ma non tramite le altre Parti.
Ogni Parte si impegna per adempiere il suo impegno annuale minimo. Se una Parte non vi riesce per un determinato anno, descrive le circostanze che hanno causato l’inadempimento nel suo rapporto annuale per l’anno in questione. La quota rimasta scoperta è aggiunta all’impegno annuale minimo della Parte per l’anno successivo, sempre che il Comitato istituito in virtù dell’articolo 7 non decida altrimenti o che circostanze straordinarie giustifichino di non farlo.
Se il contributo di una Parte supera il suo impegno annuale minimo, la percentuale eccedente, fino a concorrenza del cinque per cento del suo impegno annuale minimo, può essere calcolata a titolo di impegno della Parte per l’anno successivo.