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0.916.118.1

Accordo internazionale del 2010 sul cacao

RU 2012 5859; FF 2011 1275

Traduzione

Concluso a Ginevra il 25 giugno 2010
Approvato dall’Assemblea federale l’8 marzo 20111
Strumento di ratifica depositato il 12 maggio 2011
Entrato in vigore provvisoriamente per la Svizzera il 1° ottobre 2012

(Stato 4 ottobre 2024)

Preambolo

Le Parti dell’Accordo,

  1. consapevoli del contributo che il settore del cacao fornisce a favore della riduzione della povertà e del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale, compresi gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (OSM);
  2. consapevoli dell’importanza del cacao e del commercio di cacao per le economie dei Paesi in via di sviluppo quale fonte di reddito per le loro popolazioni e consapevoli del contributo fondamentale del commercio di cacao a favore dei loro proventi dell’esportazione e dell’elaborazione di programmi di sviluppo sociale ed economico;
  3. consapevoli dell’importanza del settore del cacao per la sussistenza di milioni di persone, in particolare nei Paesi in via di sviluppo in cui la produzione di cacao rappresenta la principale fonte diretta di reddito per i piccoli coltivatori;
  4. consapevoli che un’intensa cooperazione internazionale in materia di cacao e il proseguimento del dialogo tra tutti i partecipanti alla catena di creazione di valore aggiunto del cacao possono contribuire allo sviluppo sostenibile dell’economia mondiale del cacao;
  5. consapevoli dell’importanza dei partenariati strategici tra esportatori e importatori ai fini della concretizzazione di un’economia del cacao sostenibile;
  6. consapevoli della necessità di garantire la trasparenza del mercato internazionale del cacao nell’interesse sia dei produttori sia dei consumatori;
  7. consapevoli del contributo fornito dai precedenti accordi internazionali sul cacao del 19722, 19753, 19804, 19865, 19936 e 20017 a favore dello sviluppo dell’economia mondiale del cacao;

convengono quanto segue:

Capitolo I Obiettivi

Art. 1 Obiettivi

Nell’ottica di rafforzare il settore globale del cacao sostenendo il suo sviluppo sostenibile e incrementando i benefici per tutti gli interessati, gli obiettivi del settimo Accordo internazionale sul cacao sono i seguenti:

  1. promuovere la cooperazione internazionale nell’economia mondiale del cacao;
  2. offrire un quadro adeguato per le consultazioni sulle questioni inerenti al cacao tra governi e con il settore privato;
  3. contribuire al rafforzamento delle economie nazionali dei Paesi membri mediante l’elaborazione, lo sviluppo e la valutazione di progetti idonei a essere presentati alle istituzioni competenti ai fini del loro finanziamento e della loro attuazione, e reperire finanziamenti per progetti a vantaggio dei membri e dell’economia mondiale del cacao;
  4. adoperarsi per ottenere prezzi equi che generino, lungo la catena di creazione di valore aggiunto del cacao, proventi economici adeguati sia per i produttori sia per i consumatori, e contribuire a uno sviluppo equilibrato dell’economia mondiale del cacao nell’interesse di tutti i membri;
  5. promuovere un’economia del cacao sostenibile in termini economici, sociali e ambientali;
  6. favorire la ricerca e l’applicazione dei suoi risultati mediante la promozione di programmi di formazione e di informazione tesi a trasmettere ai membri le tecnologie rilevanti per il cacao;
  7. promuovere la trasparenza nel settore dell’economia del cacao e, in particolare, nel commercio dello stesso, mediante la raccolta, l’analisi e la divulgazione di statistiche rilevanti e la realizzazione di appositi studi nonché promuovere l’eliminazione di ostacoli al commercio;
  8. incoraggiare il consumo di cioccolata e di prodotti a base di cacao, tra l’altro promuovendo le sue qualità positive, compresi i benefici per la salute, al fine di incrementare la domanda di cacao in stretta collaborazione con il settore privato;
  9. incoraggiare i membri a promuovere la qualità del cacao e a sviluppare adeguate procedure di sicurezza alimentare nel settore del cacao;
  10. incoraggiare i membri a sviluppare e implementare strategie tese a incrementare la capacità delle comunità locali e delle piccole aziende agricole di trarre benefici dalla produzione di cacao, contribuendo in tal modo alla riduzione della povertà;
  11. facilitare l’accesso alle informazioni concernenti gli strumenti e i servizi finanziari capaci di assistere i produttori di cacao, compreso l’accesso a fonti di finanziamento e metodi di gestione dei rischi.

Capitolo II Definizioni

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

  1. per cacaosi intendono il cacao in grani e i prodotti derivati dal cacao;
  2. per cacao finefine» o «flavour») s’intende il cacao il cui sapore e colore sono ritenuti unici e che è prodotto nei Paesi elencati nell’allegato C del presente Accordo;
  3. per prodotti derivati dal burro di cacaos’intendono i prodotti fabbricati esclusivamente a partire dal cacao in grani come la pasta e il liquore di cacao, il burro di cacao, la polvere di cacao senza aggiunta di zucchero, la pasta di cacao sgrassata e le mandorle decorticate;
  4. per cioccolato e prodotti del cioccolatosi intendono i prodotti fabbricati a partire dal cacao in grani, conformemente alla norma per il cioccolato e i prodotti del cioccolato contenuta nel Codex Alimentarius;
  5. per scorte di cacao in granisi intendono tutti i grani di cacao secchi identificabili l’ultimo giorno dell’anno cacao (30 settembre), indipendentemente dalla loro ubicazione, appartenenza o dall’uso al quale sono destinati;
  6. per anno cacaos’intende il periodo di dodici mesi che va dal 1° ottobre al 30 settembre compresi;
  7. per Organizzaziones’intende l’Organizzazione internazionale del cacao di cui all’articolo 3;
  8. per Consiglios’intende il Consiglio internazionale del cacao di cui all’articolo 6;
  9. per Parte contraentesi intendono un governo, l’Unione europea o un’organizzazione intergovernativa ai sensi dell’articolo 4, che abbiano accettato di essere vincolati dal presente Accordo a titolo provvisorio o definitivo;
  10. per membros’intende una Parte contraente secondo la definizione di cui sopra;
  11. per Paese importatoreo membro importatoresi intendono, rispettivamente, un Paese o un membro le cui importazioni di cacao, espresse in termini di grani, superano le sue esportazioni;
  12. per Paese esportatoreo membro esportatores’intende, rispettivamente, un Paese o un membro le cui esportazioni di cacao, espresso in termini di grani, superano le sue importazioni. Tuttavia, un Paese produttore di cacao le cui importazioni di cacao, espresse in equivalenti di grani di cacao, superano le sue esportazioni, ma la cui produzione di grani di cacao supera le sue importazioni o la cui produzione supera il suo apparente consumo interno di cacao8, può, se lo desidera, essere membro esportatore;
  13. per esportazioni di cacaos’intende tutto il cacao che esce dal territorio doganale di un Paese, mentre per importazioni di cacaos’intende tutto il cacao che entra nel territorio doganale di un Paese, rimanendo inteso che, ai sensi di queste definizioni, qualora un membro comprenda più di un territorio doganale, per territorio doganale devono intendersi tutti i territori doganali di detto membro;
  14. per economia del cacao sostenibiles’intende una catena integrata di creazione di valore aggiunto nella quale tutti gli operatori sviluppano e promuovono politiche idonee a raggiungere livelli di produzione, trasformazione e consumo economicamente sostenibili, ecologicamente ragionevoli e socialmente responsabili nell’interesse delle generazioni presenti e future e con l’intento di migliorare la produttività e la redditività lungo la catena di creazione di valore aggiunto del cacao per tutti gli operatori e, in particolare, per i piccoli produttori;
  15. per settore privatosi intendono tutti gli enti giuridici privati le cui principali attività rientrano nel settore del cacao, compresi gli agricoltori, i commercianti, i trasformatori, i fabbricanti e gli istituti di ricerca. Nel quadro del presente Accordo, il settore privato comprende anche le aziende, gli organismi e gli istituti pubblici che, in alcuni Paesi, esercitano funzioni abitualmente svolte da enti giuridici privati in altri Paesi;
  16. per prezzo indicativos’intende l’indicatore rappresentativo del prezzo internazionale del cacao utilizzato ai fini del presente Accordo e calcolato secondo le disposizioni dell’articolo 33;
  17. per diritti speciali di prelievo (DSP)si intendono i diritti speciali di prelievo del Fondo monetario internazionale;
  18. per tonnellatas’intende una massa di 1000 chilogrammi, pari a 2204,6 libbre avoirdupois, e per libbras’intende la libbra avoirdupois, pari a 453,597 grammi;
  19. per maggioranza semplice ripartitas’intende la maggioranza dei voti dei membri esportatori e la maggioranza dei voti dei membri importatori, conteggiati separatamente;
  20. per votazione specialesi intendono i due terzi dei voti dei membri esportatori e i due terzi dei voti dei membri importatori, conteggiati separatamente, purché siano presenti almeno cinque membri esportatori e una maggioranza di membri importatori;
  21. per entrata in vigores’intende, salvo precisazione contraria, la data in cui il presente Accordo entra in vigore a titolo provvisorio o definitivo.

Capitolo III Organizzazione internazionale del cacao

Art. 3 Sede e struttura dell’Organizzazione internazionale del cacao

  1. L’Organizzazione internazionale del cacao, istituita dall’Accordo internazionale sul cacao del 1972, continua ad esistere e provvede a gestire le disposizioni e a sorvegliare il funzionamento del presente Accordo.
  2. La sede dell’Organizzazione è sempre situata nel territorio di un membro.
  3. L’Organizzazione ha sede a Londra, sempre che il Consiglio non decida diversamente.
  4. L’Organizzazione esplica le sue funzioni attraverso:(a)il Consiglio internazionale del cacao, che è l’autorità suprema dell’Organizzazione;(b)gli organi sussidiari del Consiglio, compreso il Comitato amministrativo e finanziario, il Comitato economico, la Commissione consultiva sull’economia mondiale del cacao, nonché qualsiasi altro comitato istituito dal Consiglio; e(c)il segretariato.

Art. 4 Membri dell’Organizzazione

  1. Tutte le Parti contraenti sono membri dell’Organizzazione.
  2. L’Organizzazione prevede due categorie di membri:(a)i membri esportatori; e(b)i membri importatori.
  3. Un membro può cambiare categoria alle condizioni stabilite dal Consiglio.
  4. Due o più Parti contraenti possono dichiarare, mediante adeguata notifica al Consiglio e al depositario, la quale ha effetto dalla data indicata dalle Parti contraenti interessate e alle condizioni fissate dal Consiglio, che esse sono membri dell’Organizzazione come gruppo.
  5. Ogni riferimento nel presente Accordo a un «governo» o più «governi» vale anche per l’Unione europea e per tutte le organizzazioni intergovernative aventi responsabilità paragonabili in materia di negoziazione, conclusione e applicazione di accordi internazionali, in particolare quelli sui prodotti di base. Di conseguenza, ogni riferimento nel presente Accordo alla firma, alla ratifica, all’accettazione o all’approvazione, alla notifica dell’applicazione provvisoria o all’adesione, vale anche per la firma, la ratifica, l’accettazione o l’approvazione, per la notifica dell’applicazione provvisoria o dell’adesione di tali organizzazioni intergovernative.
  6. In caso di votazione su questioni di loro competenza, tali organizzazioni intergovernative dispongono di un numero di voti pari al numero complessivo dei voti attribuibile ai loro Stati membri conformemente all’articolo 10. In tal caso, gli Stati membri di queste organizzazioni intergovernative non possono esercitare il loro diritto di voto individuale.

Art. 5 Privilegi e immunità

  1. L’Organizzazione ha personalità giuridica. Essa ha, in particolare, la facoltà di stipulare contratti, acquistare beni mobili e immobili e disporre di esse, come pure di comparire in giudizio.
  2. Lo statuto, i privilegi e le immunità dell’Organizzazione, del suo Direttore esecutivo, del suo personale e dei suoi esperti, nonché dei rappresentanti dei membri che si trovano nel territorio del Paese ospitante per esercitare le loro funzioni, continuano a essere disciplinati dall’Accordo relativo alla sede concluso tra il Paese ospitante e l’Organizzazione internazionale del cacao.
  3. L’Accordo relativo alla sede di cui al paragrafo 2 del presente articolo è indipendente dal presente Accordo. Esso cessa tuttavia di applicarsi:(a)conformemente alle disposizioni del suddetto Accordo relativo alla sede;(b)se la sede dell’Organizzazione è trasferita fuori dal territorio del Governo ospitante; o(c)se l’Organizzazione cessa di esistere.
  4. L’Organizzazione può concludere con uno o più membri accordi riguardanti i privilegi e le immunità necessari per il buon funzionamento del presente Accordo; tali accordi devono essere approvati dal Consiglio.

Capitolo IV Il Consiglio internazionale del cacao

Art. 6 Composizione del Consiglio internazionale del cacao

  1. Il Consiglio internazionale del cacao è composto da tutti i membri dell’Organizzazione.
  2. Nelle riunioni del Consiglio i membri sono rappresentati da delegati debitamente accreditati.

Art. 7 Poteri e funzioni del Consiglio

  1. Il Consiglio esercita tutti i poteri ed esplica tutte le funzioni necessarie per l’applicazione delle disposizioni esplicite del presente Accordo o ne dispone l’espletamento.
  2. Il Consiglio non è abilitato a contrarre obblighi che esulano dal campo di applicazione del presente Accordo, né si può considerare che vi sia stato autorizzato dai membri; in particolare, esso non ha la facoltà di contrarre prestiti. Nell’esercitare la sua capacità contrattuale, il Consiglio inserisce nei contratti le condizioni della presente disposizione e dell’articolo 23 al fine di informarne le altre Parti contraenti; il mancato inserimento di tali condizioni, tuttavia, non rende nullo il contratto né si considera che il Consiglio abbia oltrepassato i poteri conferitigli.
  3. Il Consiglio adotta le prescrizioni e i regolamenti necessari per l’applicazione del presente accordo e compatibili con le sue disposizioni, in particolare il suo regolamento interno e quello dei suoi comitati, il regolamento finanziario e il regolamento del personale dell’Organizzazione. Nel suo regolamento interno può definire una procedura che gli consenta di prendere decisioni su questioni specifiche senza doversi riunire.
  4. Il Consiglio tiene i registri necessari all’espletamento delle funzioni assegnategli dal presente Accordo e qualsiasi altro registro ritenuto utile.
  5. Il Consiglio può istituire tutti i gruppi di lavoro necessari per assisterlo nell’espletamento delle sue funzioni.

Art. 8 Presidente e Vicepresidente del Consiglio

  1. Il Consiglio elegge, per ogni anno cacao, un Presidente e un Vicepresidente che non sono retribuiti dall’Organizzazione.
  2. Il Presidente e il Vicepresidente vengono eletti tra i rappresentanti dei membri esportatori o tra i rappresentanti dei membri importatori. Le due categorie si alternano ogni anno cacao.
  3. In caso di assenza temporanea del Presidente e del Vicepresidente o in caso di assenza permanente di uno di essi o di entrambi, il Consiglio può eleggere, tra i rappresentanti dei membri esportatori o tra i rappresentanti dei membri importatori, nuovi titolari di queste funzioni, temporanei o permanenti a seconda dei casi.
  4. Né il Presidente né un altro membro dell’Ufficio che presiede le riunioni del Consiglio prendono parte alle votazioni. I supplenti possono esercitare il diritto di voto dei membri che rappresentano.

Art. 9 Sessioni del Consiglio

  1. Di norma, il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria una volta ogni semestre dell’anno cacao.
  2. Il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria se lo decide o se gli viene richiesto:(a)da cinque membri;(b)da almeno due membri che detengono almeno 200 voti;(c)dal Direttore esecutivo, ai fini degli articoli 22 e 59.
  3. Le sessioni del Consiglio vengono annunciate con un anticipo di almeno 30 giorni civili, salvo nei casi urgenti in cui l’annuncio avviene con un anticipo di almeno 15 giorni.
  4. Le sessioni si svolgono di norma presso la sede dell’Organizzazione, salvo che il Consiglio non decida diversamente. Se, su invito di un membro, il Consiglio decide di riunirsi in un luogo diverso dalla sede dell’Organizzazione, le spese supplementari che ne derivano sono a carico del suddetto membro, conformemente a quanto stabilito nel regolamento amministrativo dell’Organizzazione.

Art. 10 Ripartizione dei voti

  1. I membri esportatori detengono globalmente 1000 voti; lo stesso vale per i membri importatori. I voti sono ripartiti all’interno di ciascuna categoria di membri, esportatori o importatori, conformemente alle disposizioni dei paragrafi seguenti del presente articolo.
  2. Per ogni anno cacao, i voti dei membri esportatori sono così ripartiti: ogni membro esportatore detiene cinque voti di base. I voti rimanenti sono ripartiti tra tutti i membri esportatori proporzionalmente al volume medio delle loro esportazioni di cacao nei tre precedenti anni cacao, i cui dati sono stati pubblicati dall’Organizzazione nel suo ultimo Bollettino trimestrale delle statistiche per il cacao. A tal fine, le esportazioni vengono calcolate sommando alle esportazioni nette di cacao in grani le esportazioni nette di prodotti derivati dal cacao, convertite in equivalente di cacao in grani mediante i coefficienti di conversione di cui all’articolo 34.
  3. Per ogni anno cacao, i voti dei membri importatori sono ripartiti tra tutti i membri importatori proporzionalmente al volume medio delle loro importazioni di cacao nei tre precedenti anni cacao, i cui dati sono stati pubblicati dall’Organizzazione nel suo ultimo Bollettino trimestrale delle statistiche per il cacao. A tal fine, le importazioni vengono calcolate sommando alle importazioni nette di cacao in grani le importazioni lorde di prodotti derivati dal cacao, convertite in equivalente di cacao in grani mediante i coefficienti di conversione di cui all’articolo 34. Nessun Paese membro detiene meno di cinque voti. Di conseguenza, i diritti di voto dei Paesi membri con un numero di voti superiore al minimo vengono ridistribuiti tra i membri con un numero di voti inferiore al minimo.
  4. Se, per un motivo qualunque, dovessero sorgere difficoltà nella determinazione o nell’aggiornamento delle basi statistiche per il calcolo dei voti conformemente alle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, il Consiglio può decidere di adottare un’altra base statistica per il calcolo dei voti.
  5. Nessun membro può detenere più di 400 voti, salvo quelli menzionati ai paragrafi 4 e 5 dell’articolo 4. I voti superiori a questa cifra risultanti dai calcoli di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo vengono ridistribuiti tra gli altri membri secondo le disposizioni dei suddetti paragrafi.
  6. Quando viene modificata la composizione dell’Organizzazione o quando il diritto di voto di un membro è revocato o ripristinato in applicazione di una disposizione del presente Accordo, il Consiglio procede ad una nuova ripartizione dei voti conformemente al presente articolo. L’Unione europea o ogni organizzazione intergovernativa di cui all’articolo 4 dispone in qualità di singolo membro dei voti stabiliti conformemente alla procedura definita nei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
  7. I voti non possono essere frazionati.

Art. 11 Procedura di votazione del Consiglio

  1. Ciascun membro dispone per la votazione del numero di voti che gli sono attribuiti; nessun membro può dividere i suoi voti. Con i voti di cui è autorizzato a disporre secondo il paragrafo 2, esso può tuttavia esprimere un voto diverso dal proprio.
  2. Previa notifica scritta al Presidente del Consiglio, ogni membro esportatore può autorizzare un altro membro esportatore e ogni membro importatore può autorizzare un altro membro importatore a rappresentare i suoi interessi e a utilizzare i suoi voti in qualsiasi riunione del Consiglio. In tal caso, non si applica il limite di cui al paragrafo 5 dell’articolo 10.
  3. Un membro autorizzato da un altro membro a utilizzare i voti detenuti da quest’ultimo a norma dell’articolo 10 ne dispone conformemente alle istruzioni del membro suddetto.

Art. 12 Decisioni del Consiglio

  1. Il Consiglio si sforza di prendere tutte le sue decisioni e di formulare tutte le sue raccomandazioni su base consensuale. Se non vi è consenso, il Consiglio prende le sue decisioni e formula le sue raccomandazioni mediante votazione speciale, conformemente alle seguenti procedure:(a)se la proposta non ottiene la maggioranza richiesta dalla votazione speciale a causa del voto negativo di oltre tre membri esportatori o di oltre tre membri importatori, essa viene considerata respinta;(b)se la proposta non ottiene la maggioranza richiesta dalla votazione speciale a causa del voto negativo di al massimo tre membri esportatori o di al massimo tre membri importatori, essa viene rimessa ai voti entro 48 ore; e(c)se al secondo scrutinio la proposta non ottiene la maggioranza richiesta dalla votazione speciale, essa viene considerata respinta.
  2. Nel computo dei voti necessari per una decisione o una raccomandazione del Consiglio non si tiene conto dei voti dei membri astenuti.
  3. I membri si impegnano a considerare vincolanti tutte le decisioni prese dal Consiglio in applicazione delle disposizioni del presente Accordo.

Art. 13 Cooperazione con altre organizzazioni

  1. Il Consiglio adotta tutti i provvedimenti necessari per avviare consultazioni o cooperare con l’Organizzazione delle Nazioni Unite e con i suoi organi, segnatamente la Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura e altre organizzazioni speciali delle Nazioni Unite, nonché con le organizzazioni intergovernative appropriate.
  2. In considerazione del particolare ruolo che la Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo riveste nell’ambito del commercio internazionale dei prodotti di base, il Consiglio tiene questa organizzazione sufficientemente informata delle sue attività e dei suoi programmi di lavoro.
  3. Il Consiglio può inoltre adottare tutti i provvedimenti necessari per mantenere utili contatti con le organizzazioni internazionali di produttori, commercianti e fabbricanti di cacao.
  4. Il Consiglio si adopera per coinvolgere nei suoi lavori sulla politica di produzione e di consumo del cacao le istituzioni finanziarie internazionali e le altre parti interessate all’economia mondiale del cacao.
  5. Il Consiglio può ricercare la collaborazione con altri esperti di rilievo in materia di cacao.

Art. 14 Invito e ammissione di osservatori

  1. Il Consiglio può invitare qualsiasi Stato non membro a partecipare alle sue riunioni in veste di osservatore.
  2. Il Consiglio può inoltre invitare qualsiasi organizzazione di cui all’articolo 13 a partecipare a una delle sue riunioni in veste di osservatore.
  3. Il Consiglio può infine invitare qualsiasi organizzazione non governativa forte delle necessarie competenze nel settore del cacao in veste di osservatore.
  4. Per ognuna delle sue riunioni, il Consiglio può decidere in merito alla partecipazione di osservatori, comprese, su base ad hoc, le organizzazioni non governative forti delle necessarie competenze nel settore del cacao, in conformità con le condizioni definite nel regolamento amministrativo dell’Organizzazione.

Art. 15 Quorum

  1. Il quorum richiesto per la seduta di apertura di una sessione del Consiglio è raggiunto con la presenza di almeno cinque membri esportatori e della maggioranza dei membri importatori, a condizione che i membri presenti di ciascuna categoria detengano almeno i due terzi del totale dei voti dei membri appartenenti a questa categoria.
  2. Se il quorum di cui al paragrafo 1 del presente articolo non viene raggiunto il giorno stabilito per la seduta di apertura della sessione, a decorrere dal secondo giorno e per tutta la durata della sessione esso si considera raggiunto con la presenza dei membri esportatori e importatori che detengono la maggioranza semplice dei voti in ciascuna categoria.
  3. Per le sedute successive alla seduta di apertura di una sessione conformemente al paragrafo 1 del presente articolo è richiesto il quorum di cui al paragrafo 2 dello stesso.
  4. Tutti i membri rappresentati conformemente al paragrafo 2 dell’articolo 11 si considerano presenti.

Capitolo V Il segretariato dell’organizzazione

Art. 16 Il Direttore esecutivo e il personale dell’Organizzazione

  1. Il segretariato è composto dal Direttore esecutivo e dal personale.
  2. Il Consiglio nomina il Direttore esecutivo per un mandato non superiore alla durata dell’Accordo e delle sue eventuali proroghe. Esso stabilisce le regole di selezione dei candidati e le condizioni di assunzione del Direttore esecutivo.
  3. Il Direttore esecutivo è il più alto funzionario dell’Organizzazione ed è responsabile dinanzi al Consiglio della gestione e del funzionamento del presente Accordo conformemente alle decisioni del Consiglio stesso.
  4. Il personale dell’Organizzazione è responsabile nei confronti del Direttore esecutivo.
  5. Il Direttore esecutivo nomina il personale conformemente al regolamento adottato dal Consiglio in base ai regolamenti che si applicano al personale di organizzazioni intergovernative analoghe. Nei limiti del possibile, i funzionari vengono scelti tra i cittadini dei membri esportatori e importatori.
  6. Né il Direttore esecutivo né il personale devono avere interessi finanziari nell’industria, nel commercio, nel trasporto o nella pubblicità del cacao.
  7. Nell’esercizio delle loro funzioni, il Direttore esecutivo e il personale non chiedono né accettano istruzioni da nessun membro né da alcuna autorità estranea all’Organizzazione. Essi si astengono da tutti gli atti incompatibili con la loro situazione di funzionari internazionali responsabili unicamente nei confronti dell’Organizzazione. Ciascun membro si impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del Direttore esecutivo e del personale e a non cercare di influenzarli nell’esercizio delle loro funzioni.
  8. Né il Direttore esecutivo né il personale dell’Organizzazione devono divulgare alcuna informazione sul funzionamento o sulla gestione del presente Accordo, salvo che il Consiglio non li autorizzi o che non lo richieda il corretto espletamento delle loro funzioni conformemente al presente Accordo.

Art. 17 Programma di lavoro

  1. In occasione della prima riunione del Consiglio successiva all’entrata in vigore del presente Accordo, il Direttore esecutivo sottopone al Consiglio per esame e approvazione un piano strategico quinquennale. Un anno prima della scadenza di tale piano strategico quinquennale, il Direttore esecutivo presenta al Consiglio un nuovo progetto di piano strategico quinquennale.
  2. Nel corso della sua ultima riunione prima della fine di ciascun anno cacao e su raccomandazione del Comitato economico, il Consiglio adotta un programma di lavoro per l’Organizzazione, stabilito dal Direttore esecutivo per l’anno successivo. Il programma di lavoro comprende i progetti, le iniziative e le attività che devono essere eseguiti dall’Organizzazione ed è attuato dal Direttore esecutivo.
  3. Nel corso della sua ultima riunione di ciascun anno cacao, il Comitato economico valuta l’applicazione del programma di lavoro dell’anno in corso, basandosi su un rapporto del Direttore esecutivo. Il Comitato economico presenta le proprie conclusioni al Consiglio.

Art. 18 Relazione annuale

Il Consiglio pubblica una relazione annuale.

Capitolo VI Il Comitato amministrativo e finanziario

Art. 19 Istituzione di un Comitato amministrativo e finanziario

  1. È istituito un Comitato amministrativo e finanziario. Il Comitato ha i seguenti compiti:(a)sorvegliare, sulla base di una proposta di bilancio presentata dal Direttore esecutivo, la preparazione del progetto di bilancio amministrativo, che sarà sottoposto al Consiglio;(b)eseguire ogni altro compito amministrativo e finanziario assegnatogli dal Consiglio, compresi il controllo delle entrate e delle spese e le questioni connesse all’amministrazione dell’Organizzazione.
  2. Il Comitato amministrativo e finanziario sottopone al Consiglio raccomandazioni in merito alle suddette questioni.
  3. Il Consiglio stabilisce le norme e i regolamenti del Comitato amministrativo e finanziario.

Art. 20 Composizione del Comitato amministrativo e finanziario

  1. Il Comitato amministrativo e finanziario è composto da sei membri esportatori su base rotazionale e da sei membri importatori.
  2. Ogni membro del Comitato amministrativo e finanziario nomina un rappresentante e, se lo desidera, uno o più supplenti. I membri di ogni categoria sono eletti dal Consiglio in base alla ripartizione dei voti in conformità con l’articolo 10. Il mandato dura due anni ed è rinnovabile.
  3. Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dal Comitato amministrativo e finanziario tra i rappresentanti dello stesso per un periodo di due anni. La presidenza e la vicepresidenza si alternano tra membri esportatori e membri importatori.

Art. 21 Riunioni del Comitato amministrativo e finanziario

  1. Tutti gli altri membri dell’Organizzazione possono partecipare, in veste di osservatori, alle riunioni del Comitato amministrativo e finanziario.
  2. Il Comitato amministrativo e finanziario si riunisce di norma presso la sede dell’Organizzazione, salvo se decide altrimenti. Se, su invito di un membro, il Comitato amministrativo e finanziario si riunisce in un luogo diverso dalla sede dell’Organizzazione, le spese supplementari che ne derivano sono a carico del suddetto membro, conformemente a quanto stabilito nel regolamento amministrativo dell’Organizzazione.
  3. Il Comitato amministrativo e finanziario si riunisce di norma due volte all’anno e riferisce al Consiglio in merito alle sue attività.

Capitolo VII Finanze

Art. 22 Finanze

  1. Per l’applicazione del presente Accordo è tenuto un conto amministrativo su cui sono imputate le spese di gestione dell’Accordo, coperte dai contributi annui dei membri fissati conformemente all’articolo 24. Se tuttavia un membro chiede servizi particolari, il Consiglio può decidere di approvare la domanda e addebitare al membro in questione i servizi richiesti.
  2. Il Consiglio può aprire conti separati a fini particolari che può fissare conformemente agli obiettivi del presente Accordo. Questi conti sono finanziati dai contributi volontari dei membri e di altri organismi.
  3. L’esercizio finanziario dell’Organizzazione coincide con l’anno cacao.
  4. Le spese delle delegazioni presso il Consiglio, il Comitato amministrativo e finanziario, il Comitato economico e qualsiasi altro Comitato del Consiglio, nonché del Comitato amministrativo e finanziario e del Comitato economico sono a carico dei membri interessati.
  5. Se le finanze dell’Organizzazione sono o sembrano insufficienti per finanziare le spese del resto dell’anno cacao, il Direttore esecutivo indice una sessione straordinaria del Consiglio entro 15 giorni, salvo che non sia già prevista una riunione entro 30 giorni civili.

Art. 23 Responsabilità dei membri

La responsabilità di un membro nei confronti del Consiglio e degli altri membri si limita agli obblighi inerenti ai contributi espressamente previsti nel presente Accordo. Si considera che i terzi che sono in relazioni di affari con il Consiglio siano al corrente delle disposizioni del presente Accordo relative ai poteri del Consiglio e agli obblighi dei membri, segnatamente del paragrafo 2 dell’articolo 7 e del primo periodo del presente articolo.

Art. 24 Adozione del bilancio amministrativo e determinazione dei contributi

  1. Nel secondo semestre di ogni esercizio finanziario, il Consiglio adotta il bilancio amministrativo dell’Organizzazione per l’esercizio successivo e determina il contributo di ogni membro al bilancio.
  2. Il contributo di ciascun membro al bilancio per ogni esercizio è proporzionale al rapporto esistente, al momento dell’adozione del bilancio amministrativo di questo esercizio, tra il numero di voti del membro in questione e il numero di voti di tutti i membri. Per determinare i contributi, i voti di ciascun membro vengono calcolati senza tener conto dell’eventuale sospensione dei diritti di voto di un membro né della nuova ripartizione dei voti che ne deriva.
  3. Il Consiglio fissa il contributo iniziale di ogni membro che aderisce all’Organizzazione dopo l’entrata in vigore del presente Accordo in base al numero di voti assegnatogli e alla frazione non utilizzata dell’esercizio in corso; i contributi fissati per gli altri membri per l’esercizio in corso rimangono invariati.
  4. Se il presente Accordo entra in vigore prima dell’inizio del primo esercizio intero, il Consiglio adotta, nella sua prima sessione, un bilancio amministrativo per il periodo che va fino all’inizio di questo primo esercizio intero.

Art. 25 Versamento dei contributi al bilancio amministrativo

  1. I contributi al bilancio amministrativo di ciascun esercizio finanziario possono essere versati in valute liberamente convertibili, non sono soggetti a restrizioni di cambio e sono esigibili sin dal primo giorno d’esercizio. I contributi dei membri per l’esercizio durante il quale aderiscono all’Organizzazione, sono esigibili alla data dell’adesione.
  2. I contributi al bilancio amministrativo adottato a norma del paragrafo 4 dell’articolo 24 sono esigibili entro tre mesi dalla data in cui sono stati fissati.
  3. Se al termine dei primi quattro mesi d’esercizio o, per i nuovi membri, tre mesi dopo che il Consiglio ha fissato la loro quota, un membro non ha versato integralmente il suo contributo al bilancio amministrativo, il Direttore esecutivo lo sollecita ad effettuare il pagamento al più presto. Se, trascorsi due mesi dalla data della richiesta del Direttore esecutivo, il contributo non è stato versato dal membro in questione, i diritti di voto di quest’ultimo in seno al Consiglio, al Comitato amministrativo e finanziario e al Comitato economico vengono sospesi fino al versamento integrale del contributo.
  4. Un membro i cui diritti di voto sono stati sospesi conformemente al paragrafo 3 del presente articolo non viene privato di altri diritti né dispensato dagli obblighi derivanti dal presente Accordo, salvo che il Consiglio non decida altrimenti. Il membro è comunque tenuto a versare il suo contributo e ad adempiere a tutti gli altri obblighi finanziari derivanti dal presente Accordo.
  5. Il Consiglio riconsidera la questione della partecipazione di qualsiasi membro in mora da due anni nel versamento dei contributi e può decidere di revocargli i diritti di membro e/o di non prenderlo più in considerazione a scopi di bilancio. Il membro in questione deve però far fronte a tutti gli altri obblighi finanziari previsti dal presente Accordo. Se versa gli arretrati, recupera i diritti conferiti dalla qualità di membro. Tutti i versamenti effettuati da un membro che abbia accumulato arretrati vengono destinati in primo luogo al pagamento di detti arretrati e non al pagamento dei contributi per l’esercizio in corso.

Art. 26 Verifica e pubblicazione dei conti

  1. Quanto prima possibile, e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario, si procede alla verifica dell’estratto conto dell’Organizzazione per tale esercizio e del bilancio di chiusura a titolo dei conti di cui all’articolo 22. La verifica viene effettuata da un revisore dei conti indipendente di provata competenza, eletto dal Consiglio per ogni esercizio.
  2. Le condizioni di assunzione del revisore indipendente di provata competenza nonché le intenzioni e gli obiettivi della verifica sono definiti nel regolamento finanziario dell’Organizzazione. L’estratto conto e il bilancio consuntivo dell’Organizzazione verificati vengono sottoposti al Consiglio per approvazione nella sessione ordinaria successiva.
  3. Viene pubblicata una sintesi dei conti e del bilancio verificati.

Capitolo VIII Il Comitato economico

Art. 27 Istituzione del Comitato economico

  1. È istituito un Comitato economico. Il Comitato ha i seguenti compiti:(a)esaminare le statistiche sul cacao, le analisi statistiche sulla produzione e sul consumo di cacao, sulle scorte e sulle frantumazioni, sul commercio internazionale e sui prezzi del cacao;(b)esaminare le analisi sui trend di mercato e su altri fattori d’influenza, in particolare per quanto concerne la domanda e l’offerta di cacao, comprese le conseguenze dell’uso di succedanei del burro di cacao sul consumo e sul commercio internazionale di cacao;(c)analizzare le informazioni sull’accesso al mercato per il cacao e i suoi derivati nei Paesi produttori e consumatori, comprese le informazioni sulle barriere tariffarie e non tariffarie come pure le iniziative intraprese da membri nell’ottica di promuovere l’eliminazione di ostacoli al commercio;(d)esaminare e raccomandare al Consiglio progetti di finanziamento del Fondo comune per i prodotti di base (CFC) o altre agenzie donatrici;(e)affrontare questioni relative alla dimensione economica dello sviluppo sostenibile nell’economica del cacao;(f)esaminare il progetto del programma di lavoro annuale dell’Organizzazione in cooperazione, ove opportuno, con il Comitato amministrativo e finanziario;(g)preparare conferenze e seminari internazionali sul cacao su richiesta del Consiglio; e(h)trattare ogni altra questione approvata dal Consiglio.
  2. Il Comitato economico sottopone al Consiglio raccomandazioni in merito alle suddette questioni.
  3. Il Consiglio stabilisce le norme e i regolamenti del Comitato economico.

Art. 28 Composizione del Comitato economico

  1. Tutti i membri dell’Organizzazione possono partecipare al Comitato economico.
  2. Il Presidente e il Vicepresidente del Comitato economico sono eletti tra i membri per un periodo di due anni. La presidenza e la vicepresidenza si alternano tra membri esportatori e membri importatori.

Art. 29 Riunioni del Comitato economico

  1. Il Comitato economico si riunisce di norma presso la sede dell’Organizzazione, salvo se decide altrimenti. Se, su invito di un membro qualsiasi, il Comitato economico si riunisce in un luogo diverso dalla sede dell’Organizzazione, le spese supplementari che ne derivano sono a carico del suddetto membro, conformemente a quanto stabilito nel regolamento amministrativo dell’Organizzazione.
  2. Il Comitato economico si riunisce di norma due volte all’anno in concomitanza con le sessioni del Consiglio. Il Comitato economico riferisce al Consiglio in merito alle sue attività.

Capitolo IX Trasparenza del mercato

Art. 30 Informazione e trasparenza del mercato

  1. L’Organizzazione funge da centro mondiale d’informazione per la raccolta, il raggruppamento, lo scambio e la divulgazione efficaci di informazioni e studi statistici su tutti gli elementi relativi al cacao e ai prodotti derivati dal cacao. A tal fine l’Organizzazione deve:(a)mantenere a livello internazionale dati statistici aggiornati riguardanti la produzione, le frantumazioni, il consumo, le esportazioni, le riesportazioni, le importazioni, i prezzi e le scorte di cacao e i suoi derivati;(b)richiedere, ove opportuno, informazioni tecniche sulla coltivazione, sulla commercializzazione, sul trasporto, sulla trasformazione, sull’utilizzo e sul consumo del cacao.
  2. Il Consiglio può chiedere ai membri le informazioni sul cacao che ritiene necessarie per l’espletamento delle sue funzioni, comprese le informazioni sulle politiche governative, sulle imposte nonché sulle norme, sulle leggi e sui regolamenti nazionali applicabili al cacao.
  3. Nell’ottica di promuovere la trasparenza del mercato, i membri forniscono al Direttore esecutivo, nei limiti del possibile, le statistiche rilevanti entro termini ragionevoli e nella forma più dettagliata e accurata possibile.
  4. Se un membro non fornisce o riscontra difficoltà nel fornire entro termini ragionevoli le informazioni statistiche richieste dal Consiglio per assicurare il buon funzionamento dell’Organizzazione, il Consiglio può chiedere al membro in questione di giustificare tale inadempienza. Qualora risulti necessaria un’assistenza in questo campo, il Consiglio può offrire il debito sostegno per sormontare le difficoltà riscontrate.
  5. Alle date opportune, ma almeno due volte ogni anno cacao, il Consiglio pubblica stime sulla produzione di cacao in grani e sulle frantumazioni. Il Consiglio può valersi di informazioni rilevanti tratte da altre fonti al fine di seguire l’evoluzione del mercato e di valutare i livelli di produzione e consumo di cacao correnti e futuri. Tuttavia, il Consiglio non può pubblicare informazioni suscettibili di rivelare le attività di individui o entità commerciali che producono, trasformano o distribuiscono il cacao.

Art. 31 Scorte

  1. Per agevolare la valutazione del volume delle scorte mondiali e garantire in tal modo una maggiore trasparenza del mercato, ciascun membro fornisce al Direttore esecutivo, su base annua ed entro la fine del mese di maggio, informazioni sul livello delle scorte di cacao in grani e prodotti derivati detenute nel suo Paese, conformemente al paragrafo 3 dell’articolo 30.
  2. Il Direttore esecutivo adotta le misure necessarie affinché il settore privato collabori pienamente a tale compito, garantendo nel contempo che terrà in considerazione senza restrizioni le questioni relative alla confidenzialità delle informazioni commerciali fornite.
  3. In base a tali informazioni, il Direttore esecutivo sottopone al Comitato economico una relazione annuale sulle informazioni ricevute relative alle scorte mondiali di cacao in grani e ai prodotti derivati.

Art. 32 Succedanei del cacao

  1. I membri ritengono che l’impiego di succedanei possa frenare l’incremento del consumo di cacao e lo sviluppo di un’economia del cacao sostenibile. A tale riguardo, essi tengono pienamente conto delle raccomandazioni e delle decisioni degli organismi internazionali competenti, in particolare delle disposizioni del Codex Alimentarius.
  2. Il Direttore esecutivo presenta periodicamente al Comitato economico rapporti sull’andamento della situazione. In base a tali rapporti, il Comitato economico fa il punto della situazione e, se necessario, presenta raccomandazioni al Consiglio in vista dell’adozione di decisioni adeguate.

Art. 33 Prezzo indice

  1. Ai fini del presente Accordo e, in particolare, per sorvegliare l’andamento del mercato del cacao, il Direttore esecutivo calcola e pubblica il prezzo indice ICCO del cacao in grani. Tale prezzo è espresso in dollari americani per tonnellata nonché in euro, in lire sterline e in diritti speciali di prelievo (DSP) per tonnellata.
  2. Il prezzo indice ICCO è la media calcolata giornalmente delle quotazioni del cacao in grani registrate, nei tre mesi attivi più vicini, sul mercato di Londra (NYSE Liffe) e sul mercato di New York (ICE Futures US) al momento della chiusura del mercato di Londra. Le quotazioni di Londra vengono convertite in dollari statunitensi per tonnellata al tasso di cambio giornaliero a sei mesi stabilito a Londra alla chiusura della borsa. La media delle quotazioni di Londra e di New York, espressa in dollari statunitensi, viene convertita nell’equivalente in euro e lire sterline mediante i tassi di cambio a pronto di Londra alla chiusura e nell’equivalente DSP al tasso di cambio ufficiale giornaliero dollaro statunitense/DSP, pubblicato dal Fondo monetario internazionale. Il Consiglio stabilisce quale metodo di calcolo debba applicarsi qualora siano disponibili soltanto le quotazioni di uno dei due mercati del cacao o qualora la borsa di Londra sia chiusa. Il passaggio al trimestre successivo avviene il 15 del mese immediatamente precedente al mese attivo più vicino in cui scadono i contratti.
  3. Il Consiglio può decidere di utilizzare un qualsiasi altro metodo per calcolare il prezzo indice ICCO se lo ritiene più adeguato di quello descritto nel presente articolo.

Art. 34 Coefficienti di conversione

  1. Per determinare l’equivalente di cacao in grani dei prodotti derivati dal cacao, si applicano i seguenti coefficienti di conversione: 1,33 per il burro di cacao; 1,18 per i panelli e la polvere di cacao; 1,25 per la pasta e il liquore di cacao e per le mandorle decorticate. Il Consiglio può decidere, all’occorrenza, che altri prodotti contenenti cacao debbano considerarsi prodotti derivati dal cacao. I coefficienti di conversione applicabili ai prodotti derivati dal cacao, diversi da quelli i cui coefficienti di conversione sono indicati nel presente articolo, vengono fissati dal Consiglio.
  2. Il Consiglio può rivedere i coefficienti di conversione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Art. 35 Ricerca scientifica e sviluppo

Il Consiglio incoraggia e favorisce la ricerca e lo sviluppo scientifici nei settori della produzione, del trasporto, della trasformazione, della commercializzazione e del consumo di cacao, nonché la divulgazione e l’applicazione concreta dei risultati ottenuti in questo campo. A tale scopo, il Consiglio può collaborare con organizzazioni internazionali, con istituti di ricerca e con il settore privato.

Capitolo X Sviluppo del mercato

Art. 36 Analisi di mercato

  1. Il Comitato economico analizza tendenze e prospettive di sviluppo nei settori di produzione e consumo del cacao, nonché l’evoluzione delle scorte e dei prezzi e identifica precocemente eventuali squilibri di mercato.
  2. Nel corso della sua prima sessione, all’inizio di un nuovo anno cacao, il Comitato economico esamina le previsioni annuali di produzione e di consumo mondiali per i cinque anni cacao successivi. Se necessario, le previsioni effettuate sono verificate e modificate ogni anno.
  3. Il Comitato economico presenta rapporti particolareggiati a ciascuna sessione ordinaria del Consiglio, il quale, in base a tali rapporti, stila il bilancio della situazione generale, valutando in particolare l’andamento dell’offerta e della domanda mondiali. Il Consiglio può presentare raccomandazioni ai suoi membri sulla base di detta valutazione.
  4. In base a tali previsioni e al fine di ovviare agli squilibri di mercato a lungo e a medio termine, i membri esportatori possono impegnarsi a coordinare le loro politiche di produzione nazionale.

Art. 37 Promozione del consumo

  1. I membri si adoperano per stimolare il consumo di cioccolato e di prodotti a base di cacao, per migliorare la qualità dei prodotti e per sviluppare mercati per il cacao, anche nei Paesi dei membri esportatori. Ciascun membro è responsabile dei mezzi e dei metodi che utilizza a tal fine.
  2. Tutti i membri cercano in particolare di eliminare o di ridurre notevolmente gli ostacoli interni alla crescita del consumo di cacao. A questo proposito, i membri forniscono periodicamente al Direttore esecutivo informazioni sulle normative nazionali e sulle misure pertinenti nonché altre informazioni relative al consumo di cacao, comprese le tasse nazionali e i dazi doganali.
  3. Il Comitato economico elabora un programma per le attività di promozione dell’Organizzazione, che possono comprendere campagne di informazione, ricerca, potenziamento delle capacità e studi relativi alla produzione e al consumo di cacao. L’Organizzazione ricerca la collaborazione del settore privato al fine di implementare tali attività.
  4. Le attività di promozione includono il programma di lavoro annuale dell’Organizzazione e possono essere finanziate mediante risorse promesse da membri, non membri, altre organizzazioni e dal settore privato.

Art. 38 Studi, indagini e rapporti

  1. Al fine di assistere i membri, il Consiglio promuove l’elaborazione di studi, indagini, rapporti tecnici e altri documenti sull’economia della produzione e distribuzione del cacao, compresi i trend e le previsioni, l’impatto di provvedimenti governativi nei Paesi esportatori e importatori sulla produzione e il consumo di cacao, l’analisi della catena di creazione di valore aggiunto del cacao, gli approcci alla gestione dei rischi finanziari e di altra natura, gli aspetti di sostenibilità del settore del cacao, le opportunità di incremento del consumo di cacao per usi tradizionali e potenzialmente nuovi, le relazioni tra il cacao e la salute e le ripercussioni dell’attuazione del presente Accordo sugli esportatori e sugli importatori di cacao, compresi i loro termini di scambio.
  2. Il Consiglio può anche promuovere studi in grado di contribuire a una maggiore trasparenza del mercato e facilitare lo sviluppo di un’economia mondiale del cacao equilibrata e sostenibile.
  3. Al fine di implementare le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il Consiglio può, su raccomandazione del Comitato economico, emanare l’elenco di studi, indagini e rapporti da integrare nel programma di lavoro annuale in conformità con le disposizioni dell’articolo 17 del presente Accordo. Queste attività possono essere finanziate mediante accantonamenti previsti nel bilancio amministrativo o mediante altre fonti.

Capitolo XI Cacao fine («fine» o «flavour»)

Art. 39 Cacao fine («fine» o «flavour»)

  1. Nella prima sessione successiva all’entrata in vigore del presente Accordo, il Consiglio passa in rassegna l’allegato C del presente Accordo e, se del caso, lo rivede determinando in quale proporzione i Paesi ivi elencati producono ed esportano esclusivamente o parzialmente cacao fine. Il Consiglio può in seguito, in qualsiasi momento dell’applicazione del presente Accordo, riesaminare e, all’occorrenza, modificare l’allegato C. Se opportuno, il Consiglio può consultare esperti in materia. Il tal caso, la composizione del collegio di esperti deve, nei limiti del possibile, garantire un equilibrio tra esperti provenienti da, rispettivamente, Paesi importatori e Paesi esportatori. Il Consiglio delibera sulla composizione del collegio di esperti e sulle procedure da seguire.
  2. Il Comitato economico presenta all’Organizzazione proposte di sviluppo e applicazione di un sistema di statistiche sulla produzione e sul commercio di cacao fine.
  3. Tenuto debitamente conto dell’importanza del cacao fine, i membri esaminano e adottano, se del caso, progetti relativi al cacao fine conformemente alle disposizioni degli articoli 37 e 43.

Capitolo XII Progetti

Art. 40 Progetti

  1. I membri possono presentare proposte di progetto che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo e di uno o più campi d’azione prioritari fissati nel piano strategico quinquennale di cui al paragrafo 1 dell’articolo 17.
  2. Il Comitato economico esamina le proposte di progetto e presenta raccomandazioni all’attenzione del Consiglio, conformemente ai meccanismi e alle procedure di presentazione, valutazione, approvazione, classificazione e finanziamento di progetti stabiliti dal Consiglio. Il Consiglio può, ove opportuno, stabilire meccanismi e procedure per l’implementazione e il monitoraggio di progetti nonché per l’ampia divulgazione dei loro risultati.
  3. Durante ogni riunione del Comitato economico, il direttore Esecutivo riferisce in merito all’andamento dei progetti approvati dal Consiglio, compresi quelli in attesa di finanziamento, quelli in fase di attuazione o quelli completati. Viene presentata al Consiglio una sintesi ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo 27.
  4. Di norma, l’Organizzazione funge da organo di sorveglianza durante l’esecuzione dei progetti. Le spese generali da essa sostenute per la preparazione, la gestione, la sorveglianza e la valutazione di progetti sono imputate ai costi di progetto totali. Queste spese generali non devono superare il 10 per cento del totale dei costi di ciascun progetto.

Art. 41 Relazioni con il Fondo comune per i prodotti di base e con altri donatori multilaterali e bilaterali

  1. L’Organizzazione si avvale al meglio delle possibilità offerte dal Fondo comune per i prodotti di base al fine di contribuire alla preparazione e al finanziamento dei progetti d’interesse per l’economia del cacao.
  2. L’Organizzazione si sforza di cooperare con altre organizzazioni internazionali nonché con istituti di finanziamento multilaterali e bilaterali al fine di ottenere, ove opportuno, risorse per il finanziamento di programmi e progetti d’interesse per l’economia del cacao.
  3. In nessun caso l’Organizzazione assume obblighi finanziari legati a progetti, né a nome proprio né a nome dei suoi membri. Nessun membro dell’Organizzazione può essere considerato responsabile, in virtù della sua appartenenza alla stessa, di debiti contratti o prestiti concessi da un altro membro o da qualsiasi altro organo in relazione a tali progetti.

Capitolo XIII Sviluppo sostenibile

Art. 42 Tenore di vita e condizioni di lavoro

I membri si adoperano per migliorare il tenore di vita e le condizioni di lavoro delle persone attive nel settore del cacao, compatibilmente con il loro grado di sviluppo e in considerazione dei principi riconosciuti a livello internazionale e degli standard OIL applicabili. Convengono inoltre di non utilizzare le norme di lavoro a fini protezionistici.

Art. 43 Economia del cacao sostenibile

  1. I membri profondono tutti gli sforzi necessari per raggiungere un’economia del cacao sostenibile, tenendo conto dei principi e degli obiettivi dello sviluppo sostenibile contenuti, tra l’altro, nella Dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo, nell’Agenda 21 adottata a Rio nel 1992, nella Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite adottata a New York nel 2000, nel Rapporto del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile svoltosi a Johannesburg nel 2002, nel Consenso di Monterrey del 2002 sul finanziamento dello sviluppo e nella Dichiarazione Ministeriale del 2001 sull’Agenda di Doha per lo sviluppo.
  2. L’Organizzazione può, su richiesta, assistere i suoi membri nell’adempimento dei loro obiettivi di sviluppo di un’economia del cacao sostenibile in conformità con la lettera e dell’articolo 1 e con il paragrafo 14 dell’articolo 2.
  3. L’Organizzazione funge da organo di contatto centrale per un dialogo permanente tra tutti gli attori al fine di favorire lo sviluppo di un’economia del cacao sostenibile.
  4. L’Organizzazione promuove la cooperazione tra i membri mediante attività tese a garantire un’economia del cacao sostenibile.
  5. Il Consiglio adotta ed esamina periodicamente programmi e progetti relativi a un’economia del cacao sostenibile, tenuto conto del paragrafo 1 del presente articolo.
  6. L’Organizzazione ricerca attivamente l’assistenza e il supporto di donatori multilaterali e bilaterali per l’esecuzione di programmi, progetti e attività finalizzati al raggiungimento di un’economia del cacao sostenibile.

Capitolo XIV La Commissione consultiva sull’economia mondiale del cacao

Art. 44 Istituzione di una Commissione consultiva sull’economia mondiale del cacao

  1. È istituita una Commissione consultiva sull’economia mondiale del cacao (di seguito denominata «Commissione») al fine di incoraggiare gli esperti del settore privato a partecipare attivamente ai lavori dell’Organizzazione e di promuovere un dialogo continuo tra esperti del settore pubblico ed esperti del settore privato.
  2. La Commissione ha funzione consultiva e affianca il Consiglio nelle questioni d’interesse generale e strategico per il settore del cacao, le quali comprendono:(a)gli sviluppi strutturali a lungo termine sul fronte dell’offerta e della domanda;(b)i metodi e i mezzi per consolidare la posizione dei produttori di cacao nell’intento di migliorarne la sussistenza;(c)le proposte per promuovere la produzione, il commercio e l’uso sostenibili del cacao;(d)lo sviluppo di un’economia del cacao sostenibile;(e)l’elaborazione di modalità e strutture per la promozione del consumo; e(f)ogni questione connessa al cacao che rientri nel campo d’applicazione del presente Accordo.
  3. La Commissione assiste il Consiglio nel reperimento di informazioni sulla produzione, sul consumo e sulle scorte.
  4. La Commissione sottopone all’esame del Consiglio le sue raccomandazioni sulle questioni di cui sopra.
  5. La Commissione può istituire gruppi di lavoro ad hoc che la assistano nell’adempimento del suo mandato, a condizione che i loro costi operativi non abbiano incidenze sul bilancio dell’Organizzazione.
  6. Una volta istituita, la Commissione si dota di un proprio regolamento e lo sottopone al Consiglio per approvazione.

Art. 45 Composizione della Commissione consultiva sull’economia mondiale del cacao

  1. La Commissione consultiva sull’economia mondiale del cacao è composta da esperti di tutti i settori dell’economia del cacao, vale a dire da:(a)associazioni del commercio e dell’industria;(b)organizzazioni nazionali e regionali produttrici di cacao, dei settori pubblico e privato;(c)organizzazioni nazionali di esportatori e produttori di cacao;(d)istituti di ricerca sul cacao; e(e)altre associazioni o istituti del settore privato che hanno un interesse nell’economia del cacao.
  2. Tali esperti agiscono a titolo personale o per conto delle loro rispettive associazioni.
  3. La Commissione è composta da otto esperti originari di Paesi esportatori e da otto esperti originari di Paesi importatori, secondo la definizione del paragrafo 1 del presente articolo. Tali esperti sono nominati dal Consiglio ogni due anni cacao. I membri della Commissione possono proporre al Consiglio uno o più supplenti e consulenti per approvazione. Alla luce dell’esperienza della Commissione, il Consiglio può aumentare il numero di membri della Commissione.
  4. Il Presidente della Commissione viene scelto tra i membri della Commissione. La presidenza viene assunta in modo alternato ogni due anni cacao da Paesi esportatori e da Paesi importatori.

Art. 46 Riunioni della Commissione consultiva sull’economia mondiale del cacao

  1. Di norma, la Commissione consultiva sull’economia mondiale del cacao si riunisce presso la sede dell’Organizzazione, salvo che il Consiglio non decida altrimenti. Se, su invito di un membro, la Commissione consultiva si riunisce in un luogo diverso dalla sede dell’Organizzazione, le spese supplementari che ne derivano sono a carico del suddetto membro, conformemente a quanto stabilito nel regolamento amministrativo dell’Organizzazione.
  2. La Commissione si riunisce di norma due volte all’anno in concomitanza con le sessioni ordinarie del Consiglio. La Commissione riferisce regolarmente al Consiglio in merito alle sue attività.
  3. Tutti i membri dell’Organizzazione possono partecipare, in veste di osservatori, alle riunioni della Commissione consultiva sull’economia mondiale del cacao.
  4. La Commissione può anche invitare a partecipare ai suoi lavori e alle sue riunioni personalità o esperti rinomati del settore pubblico e privato, comprese le organizzazioni non governative, forti delle necessarie competenze nel settore del cacao.

Capitolo XV Esonero da obblighi e misure differenziate e correttive

Art. 47 Esonero dagli obblighi in circostanze eccezionali

  1. Il Consiglio può esonerare un membro da un obbligo in presenza di circostanze eccezionali o situazioni d’emergenza, di un caso di forza maggiore o di obblighi internazionali previsti dalla Carta delle Nazioni Unite per i territori in amministrazione fiduciaria.
  2. Nel concedere un esonero a un membro a norma del paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio specifica espressamente secondo quali modalità, a quali condizioni e per quanto tempo il membro è esonerato dal suddetto obbligo, nonché i motivi dell’esonero.
  3. Fatte salve le precedenti disposizioni del presente articolo, il Consiglio non dispensa i membri dall’obbligo di versare i contributi previsto nell’articolo 25 o dalle conseguenze del mancato versamento.
  4. Il calcolo della ripartizione dei voti dei membri esportatori, per i quali il Consiglio ha riconosciuto un caso di forza maggiore, deve essere basato sul volume effettivo delle esportazioni dell’anno nel corso del quale si è verificato il caso di forza maggiore e dei tre anni successivi.

Art. 48 Misure differenziate e correttive

I membri importatori in via di sviluppo e i Paesi membri meno progrediti possono chiedere al Consiglio, se i loro interessi sono lesi da misure adottate in applicazione del presente Accordo, di prendere le opportune misure differenziate e correttive. Il Consiglio prende in considerazione le misure suddette alla luce della risoluzione 93 (IV) adottata dalla Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo.

Capitolo XVI Consultazioni, vertenze e reclami

Art. 49 Consultazioni

Ogni membro tiene pienamente conto delle osservazioni formulate da un altro membro in merito all’interpretazione o applicazione del presente Accordo e gli concede adeguate possibilità di consultazione. Durante dette consultazioni, su richiesta di una delle Parti e con l’assenso dell’altra, il Direttore esecutivo stabilisce una procedura di conciliazione appropriata, le cui spese non sono imputabili all’Organizzazione. Se una simile procedura conduce a una soluzione, se ne informa il Direttore esecutivo. In caso contrario, la questione può essere deferita al Consiglio, su richiesta di una delle Parti, conformemente all’articolo 50.

Art. 50 Vertenze

  1. Le vertenze relative all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo non risolte dalle Parti in causa vengono deferite per decisione al Consiglio su richiesta di una delle Parti.
  2. Quando una vertenza viene deferita al Consiglio a norma del paragrafo 1 del presente articolo ed è stata oggetto di un dibattito, un numero di membri che detenga almeno un terzo del totale dei voti o cinque membri qualsiasi possono chiedere al Consiglio di sentire, prima di pronunciarsi, il parere, sui punti controversi, di un gruppo consultivo ad hoc costituito conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.
  3. 3. (a) Salvo che il Consiglio non decida diversamente, il gruppo consultivo ad hoc è composto da:(i)due persone, designate dai membri esportatori, una delle quali possiede una grande esperienza in problemi analoghi a quelli in causa e l’altra è un giurista qualificato di provata esperienza;(ii)due persone, designate dai membri importatori, una delle quali possiede una grande esperienza in problemi analoghi a quelli in causa e l’altra è un giurista qualificato di provata esperienza;(iii)un presidente scelto all’unanimità dalle quattro persone designate conformemente ai punti i) e ii) o, in caso di disaccordo tra di esse, dal Presidente del Consiglio.(b)I cittadini dei membri possono far parte del gruppo consultivo ad hoc.(c)I membri del gruppo consultivo ad hoc agiscono a titolo personale e senza ricevere istruzioni da parte di alcun governo.(d)Le spese del gruppo consultivo ad hoc sono a carico dell’Organizzazione.
  4. Il parere motivato del gruppo consultivo ad hoc viene sottoposto al Consiglio, che compone la vertenza dopo aver esaminato tutte le informazioni pertinenti.

Art. 51 Azione del Consiglio in caso di reclami

  1. Su richiesta del membro che li ha presentati, i reclami per inadempienza, da parte di un membro, degli obblighi previsti dal presente Accordo vengono deferiti al Consiglio, che li esamina e delibera in merito.
  2. La decisione mediante la quale il Consiglio conclude che un membro viene meno agli obblighi previsti dal presente Accordo viene presa a maggioranza semplice ripartita e deve specificare la natura dell’infrazione.
  3. Ogniqualvolta conclude, in seguito a un reclamo o in altro modo, che un membro viene meno agli obblighi derivanti dal presente Accordo, fatte salve le altre misure espressamente previste in altri articoli del presente Accordo, compreso l’articolo 60, il Consiglio può:(a)sospendere temporaneamente i diritti di voto del membro in seno al Consiglio; e(b)se lo ritiene necessario, sospendere temporaneamente altri diritti di questo membro, in particolare il diritto di candidarsi per un seggio nel Consiglio o in uno qualunque dei suoi comitati o di ricoprire tale carica fino a quando non avrà adempiuto i suoi obblighi.
  4. Un membro i cui diritti di voto siano stati sospesi temporaneamente conformemente al paragrafo 3 del presente articolo rimane obbligato ad adempiere i suoi obblighi finanziari e di altra natura previsti dal presente Accordo.

Capitolo XVII Disposizioni finali

Art. 52 Depositario

Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite è designato come depositario del presente Accordo.

Art. 53 Firma

Dal 1° ottobre 2010 al 30 settembre 2012 compreso, il presente Accordo sarà aperto alla firma delle Parti dell’Accordo internazionale del 2001 sul cacao e dei governi invitati alla Conferenza delle Nazioni Unite sul cacao del 2010 presso la sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Tuttavia, il Consiglio istituito a norma dell’Accordo internazionale del 2001 sul cacao o il Consiglio istituito a norma del presente Accordo possono prorogare una volta il termine per la firma del presente Accordo, dandone immediata notifica al depositario.

Art. 54 Ratifica, accettazione e approvazione

  1. Il presente Accordo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte dei governi firmatari conformemente alle loro procedure costituzionali. Gli strumenti di ratifica, accettazione e approvazione sono depositati presso il Depositario.
  2. Al momento del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione, ogni Parte contraente notifica al Segretario generale se è membro esportatore o importatore.

Art. 55 Adesione

  1. Al presente Accordo possono aderire i governi di tutti gli Stati abilitati a firmarlo.
  2. Il Consiglio designa l’allegato del presente Accordo in cui deve considerarsi compreso lo Stato che aderisce all’Accordo, se non figura in nessuno di questi allegati.
  3. L’adesione avviene con il deposito di uno strumento di adesione presso il depositario.

Art. 56 Notifica di applicazione a titolo provvisorio

  1. Un governo firmatario che intende ratificare, accettare o approvare il presente Accordo o un governo che ha l’intenzione di aderirvi, ma che non ha ancora potuto depositare il suo strumento, può notificare in qualsiasi momento al depositario che, conformemente alla sua procedura costituzionale e/o alle sue leggi e normative nazionali, applicherà il presente Accordo a titolo provvisorio quando quest’ultimo entrerà in vigore conformemente all’articolo 57 oppure, se è già in vigore, a una data specificata. Ogni governo che effettua una tale notifica comunica al Segretario generale, al momento della stessa o immediatamente dopo, se è membro esportatore o importatore.
  2. Un governo che abbia notificato, in conformità con il paragrafo 1 del presente articolo, che applicherà il presente Accordo quando entrerà in vigore oppure a una data specificata, è membro a titolo provvisorio e lo rimane fino alla data di deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Art. 57 Entrata in vigore

  1. Il presente Accordo entra in vigore a titolo definitivo il 1° ottobre 2012 o a una qualsiasi data successiva, a condizione che a tale data abbiano depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione presso il depositario governi che rappresentano almeno cinque Paesi con almeno l’80 per cento delle esportazioni totali dei Paesi elencati nell’allegato A e governi che rappresentano Paesi importatori con almeno il 60 per cento delle importazioni totali indicate nell’allegato B. Esso entra in vigore a titolo definitivo, dopo essere entrato in vigore a titolo provvisorio, una volta raggiunte le suddette percentuali mediante il deposito degli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
  2. Il presente Accordo entra in vigore a titolo provvisorio il 1° gennaio 2011 se, a tale data, hanno depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione presso il depositario governi che rappresentano almeno cinque Paesi con almeno l’80 per cento delle esportazioni totali dei Paesi elencati nell’allegato A e governi che rappresentano Paesi importatori con almeno il 60 per cento delle importazioni totali indicate nell’allegato B, oppure se i medesimi hanno notificato al depositario che applicano il presente Accordo a titolo provvisorio quando entra in vigore. Questi governi divengono membri a titolo provvisorio.
  3. Se le condizioni di entrata in vigore di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2 del presente articolo non sono soddisfatte entro il 1° settembre 2011, il Segretario generale della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo convoca il più presto possibile una riunione dei governi che hanno depositato strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione o che hanno notificato al depositario l’intenzione di applicare il presente Accordo a titolo provvisorio. Questi governi possono decidere di applicare il presente Accordo tra di essi, a titolo provvisorio o definitivo, interamente o in parte, alla data che stabiliscono, o di adottare qualsiasi altra disposizione ritenuta necessaria.
  4. Per ogni governo a nome del quale è stato depositato uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione o una notifica di applicazione a titolo provvisorio dopo l’entrata in vigore del presente Accordo conformemente ai paragrafi 1, 2 o 3 del presente articolo, lo strumento o la notifica vale a decorrere dalla data del deposito e, per quanto concerne la notifica di applicazione provvisoria, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 56.

Art. 58 Riserve

Nessuna disposizione del presente Accordo può essere oggetto di riserve.

Art. 59 Recesso

  1. In qualsiasi momento dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, un membro può recedere dal medesimo previa notifica scritta al depositario. Il membro informa immediatamente il Consiglio della sua decisione.
  2. Il recesso entra in vigore 90 giorni dopo che il depositario ha ricevuto la notifica. Se, in seguito a un recesso, il numero dei membri è insufficiente per soddisfare le condizioni definite al paragrafo 1 dell’articolo 57 per l’entrata in vigore del presente Accordo, il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria per esaminare la situazione e adottare le decisioni ritenute opportune.

Art. 60 Esclusione

Se il Consiglio conclude, conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 dell’articolo 51, che un membro viene meno agli obblighi derivanti dal presente Accordo e che questa inadempienza ostacola seriamente il funzionamento dell’Accordo, esso può escluderlo dall’Organizzazione. Il Consiglio notifica immediatamente l’esclusione al depositario. Il membro in questione cessa di far parte dell’Organizzazione 90 giorni dopo la data della decisione del Consiglio.

Art. 61 Liquidazione dei conti in caso di recesso o di esclusione

In caso di recesso o di esclusione di un membro, il Consiglio procede alla liquidazione dei conti del medesimo. L’Organizzazione conserva le somme già versate da detto membro, il quale rimane inoltre obbligato a versare alla stessa tutte le somme dovute alla data effettiva del recesso o dell’esclusione; nondimeno, se si tratta di una Parte contraente che non può accettare una modifica e che cessa quindi di partecipare all’Accordo a norma del paragrafo 2 dell’articolo 63, il Consiglio può liquidare i conti nel modo che gli sembra più appropriato.

Art. 629 Durata, proroga e cessazione

  1. Il presente Accordo rimane in vigore fino al termine del decimo anno cacao intero successivo alla sua entrata in vigore, salvo che non venga prorogato in applicazione del paragrafo 4 del presente articolo o estinto anticipatamente in applicazione del paragrafo 5 del presente articolo.
  2. Il Consiglio riesamina il presente Accordo cinque anni dopo la sua entrata in vigore e prende le decisioni che ritiene appropriate.
  3. Fintanto che l’Accordo è in vigore, il Consiglio può decidere di rinegoziarlo affinché l’Accordo rinegoziato possa entrare in vigore alla fine del decimo anno cacao di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o alla fine dell’eventuale periodo di proroga deciso dal Consiglio conformemente al paragrafo 4 del presente articolo.
  4. Il Consiglio può prorogare totalmente o parzialmente il presente Accordo per due periodi non superiori a due anni cacao ciascuno. Il Consiglio notifica la proroga al depositario.
  5. Il Consiglio può decidere in qualsiasi momento di porre fine al presente Accordo, che cessa di applicarsi alla data stabilita dal Consiglio; tuttavia, gli obblighi assunti dai membri a norma dell’articolo 25 continuano a sussistere fino a quando non sono adempiuti gli impegni finanziari relativi al funzionamento del presente Accordo. Il Consiglio notifica la decisione al depositario.
  6. A prescindere dalla cessazione del presente Accordo, indipendentemente dalle modalità, il Consiglio continua a esistere per il tempo necessario a sciogliere l’Organizzazione, chiudere i suoi conti e alienare i suoi beni patrimoniali. Durante questo periodo, esso ha i poteri necessari per portare a termine tutte le questioni amministrative e finanziarie.
  7. A prescindere dalle disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 59, un membro che non desideri partecipare al presente Accordo nella forma in cui è prorogato in virtù del presente articolo ne informa il depositario e il Consiglio. Tale membro cessa di far parte del presente Accordo a decorrere dall’inizio del periodo di proroga.

Art. 63 Emendamenti

  1. Il Consiglio può raccomandare alle Parti contraenti una modifica del presente Accordo. La modifica entra in vigore 100 giorni dopo che il depositario ha ricevuto le notifiche di accettazione di Parti contraenti che rappresentano almeno il 75 per cento dei membri esportatori che detengono almeno l’85 per cento dei voti dei membri esportatori e di Parti contraenti che rappresentano almeno il 75 per cento dei membri importatori che detengono almeno l’85 per cento dei voti dei membri importatori, oppure a una data successiva fissata dal Consiglio. Il Consiglio può stabilire un termine entro il quale le Parti contraenti devono notificare al depositario l’accettazione della modifica. Se, allo scadere del termine, la modifica non è entrata in vigore, essa si considera revocata.
  2. I membri a nome dei quali non è stata presentata alcuna notifica di accettazione di una modifica alla data di entrata in vigore della suddetta cessano, alla stessa data, di partecipare al presente Accordo, sempre che il Consiglio non decida di prorogare il termine fissato per ricevere l’accettazione dei suddetti membri, affinché questi ultimi possano espletare le loro procedure interne. I membri in questione non sono vincolati alla modifica fino a quando non ne hanno notificato l’accettazione.
  3. Immediatamente dopo l’adozione di una raccomandazione di modifica, il Consiglio trasmette copie della stessa al depositario, a cui fornisce anche le informazioni necessarie per stabilire se il numero delle notifiche di accettazione ricevute è sufficiente per l’entrata in vigore della modifica.

Capitolo XVIII Disposizioni supplementari e transitorie

Art. 64 Fondo di riserva speciale

  1. Viene tenuto un Fondo di riserva speciale, che servirà unicamente a far fronte alle spese di liquidazione dell’Organizzazione eventualmente necessarie. Il Consiglio decide sull’impiego degli interessi percepiti su tale Fondo.
  2. Il Fondo di riserva speciale, istituito dal Consiglio in virtù dell’Accordo internazionale del 1993 sul cacao, sarà trasferito al presente Accordo per adempiere allo scopo di cui al paragrafo 1.
  3. I membri che non hanno aderito agli Accordi internazionali del 1993 e del 2001 sul cacao e che aderiscono al presente Accordo devono fornire un contributo al Fondo di riserva speciale. Il contributo di tali membri è fissato dal Consiglio in funzione del numero di voti che essi detengono.

Art. 65 Altre disposizioni supplementari e transitorie

Fatto a Ginevra il 25 giugno 2010 nelle lingue araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola, tutti i testi facenti ugualmente fede.

  1. Il presente Accordo è considerato sostitutivo dell’Accordo internazionale del 2001 sul cacao.
  2. Tutte le disposizioni adottate in virtù dell’Accordo internazionale del 2001 sul cacao dall’Organizzazione o da uno dei suoi organi o a loro nome, che sono in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo e per le quali non sia precisato che scadono a tale data, rimarranno applicabili salvo che non vengano modificate dalle disposizioni del presente Accordo.

(Seguono le firme)

Allegati

Allegato A

Esportazioni di cacaoa/ calcolate ai fini dell’articolo 57 (entrata in vigore)

Paese

b/

2005/06

2006/07

2007/08

Media su tre anni
2005/06–2007/08

(tonnellate)

(quota)

Costa d’Avorio

m

1 349 639

1 200 154

1 191 377

1 247 057

38.75 %

Ghana

m

648 687

702 784

673 403

674 958

20.98 %

Indonesia

592 960

520 479

465 863

526 434

16.36 %

Nigeria

m

207 215

207 075

232 715

215 668

6.70 %

Camerun

m

169 214

162 770

178 844

170 276

5.29 %

Ecuador

m

108 678

110 308

115 264

111 417

3.46 %

Togo

m

73 064

77 764

110 952

87 260

2.71 %

Papua Nuova Guinea

m

50 840

47 285

51 588

49 904

1.55 %

Repubblica Dominicana

m

31 629

42 999

34 106

36 245

1.13 %

Guinea

18 880

17 620

17 070

17 857

0.55 %

Perù

15 414

11 931

11 178

12 841

0.40 %

Brasile

m

57 518

10 558

–32 512

11 855

0.37 %

Venezuela

m

11 488

12 540

4 688

9 572

0.30 %

Sierra Leone

4 736

8 910

14 838

9 495

0.30 %

Uganda

8 270

8 880

8 450

8 533

0.27 %

Repubblica Unita di Tanzania

6 930

4 370

3 210

4 837

0.15 %

Isole Salomone

4 378

4 075

4 426

4 293

0.13 %

Haiti

3 460

3 900

4 660

4 007

0.12 %

Madagascar

2 960

3 593

3 609

3 387

0.11 %

São Tomé e Príncipe

2 250

2 650

1 500

2 133

0.07 %

Liberia

650

1 640

3 930

2 073

0.06 %

Guinea Equatoriale

1 870

2 260

1 990

2 040

0.06 %

Vanuatu

1 790

1 450

1 260

1 500

0.05 %

Nicaragua

892

750

1 128

923

0.03 %

Repubblica Democratica del Congo

900

870

930

900

0.03 %

Honduras

1 230

806

–100

645

0.02 %

Congo

90

300

1 400

597

0.02 %

Panama

391

280

193

288

0.01 %

Vietnam

240

70

460

257

0.01 %

Grenada

80

218

343

214

0.01 %

Gabon

m

160

99

160

140

Trinidad e Tobago

m

193

195

–15

124

Belize

60

30

20

37

Dominica

60

20

0

27

Figi, Isole

20

10

10

13

Totale

c/

3 376 836

3 169 643

3 106 938

3 217 806

100.00 %

Fonte: Organizzazione internazionale del cacao, Bollettino trimestrale delle statistiche del cacao, vol. XXXV, n. 3, anno cacao 2008/2009.

Note:

  1. Media su tre anni, 2005/06–2007/08, delle esportazioni nette di cacao in grani, più le esportazioni nette di prodotti derivati dal cacao convertite in equivalente di grani di cacao per mezzo dei fattori di conversione seguenti: 1,33 per il burro di cacao, 1,18 per la polvere e i panelli di cacao; 1,25 per la pasta di cacao.
  2. Elenco limitato ai Paesi che hanno esportato singolarmente cacao nel corso del periodo 2005/06 a 2007/08, in base alle informazioni di cui disponeva il segretariato dell’OICC.
  3. Dato che le cifre sono arrotondate, il loro totale non corrisponde sempre alla somma esatta degli elementi.
  4. Membro dell’Accordo internazionale del 2001 sul cacao, al 9 novembre 2009.
  5. Quantità nulla, trascurabile o inferiore all’unità utilizzata

Allegato B

Importazioni di cacaoa/ calcolate ai fini dell’articolo 57 (entrata in vigore)

Paese

b/

2005/06

2006/07

2007/08

Media su tre anni
2005/06–2007/08

(tonnellate)

(quota)

Unione europea

m

2 484 235

2 698 016

2 686 041

2 622 764

53.24 %

  1. Austria

20 119

26 576

24 609

23 768

0.48 %

  1. Belgio/Lussemburgo

199 058

224 761

218 852

214 224

4.35 %

  1. Bulgaria

12 770

14 968

12 474

13 404

0.27 %

  1. Cipro

282

257

277

272

0.01 %

  1. Repubblica Ceca

12 762

14 880

16 907

14 850

0.30 %

  1. Danimarca

15 232

15 493

17 033

15 919

0.32 %

  1. Estonia

37 141

14 986

–1 880

16 749

0.34 %

  1. Finlandia

10 954

10 609

11 311

10 958

0.22 %

  1. Francia

388 153

421 822

379 239

396 405

8.05 %

  1. Germania

487 696

558 357

548 279

531 444

10.79 %

  1. Grecia

16 451

17 012

17 014

16 826

0.34 %

  1. Ungheria

10 564

10 814

10 496

10 625

0.22 %

  1. Irlanda

22 172

19 383

17 218

19 591

0.40 %

  1. Italia

126 949

142 128

156 277

141 785

2.88 %

  1. Lettonia

2 286

2 540

2 434

2 420

0.05 %

  1. Lituania

5 396

4 326

4 522

4 748

0.10 %

  1. Malta

34

46

81

54

  1. Olanda

581 459

653 451

681 693

638 868

12.97 %

  1. Polonia

103 382

108 275

113 175

108 277

2.20 %

  1. Portogallo

3 643

4 179

3 926

3 916

0.08 %

  1. Romania

11 791

13 337

12 494

12 541

0.25 %

  1. Slovacchia

15 282

16 200

13 592

15 025

0.30 %

  1. Slovenia

1 802

2 353

2 185

2 113

0.04 %

  1. Spagna

150 239

153 367

172 619

158 742

3.22 %

  1. Svezia

15 761

13 517

14 579

14 619

0.30 %

  1. Regno Unito

232 857

234 379

236 635

234 624

4.76 %

Stati Uniti d’America

822 314

686 939

648 711

719 321

14.60 %

Malaysia

c/

m

290 623

327 825

341 462

319 970

6.49 %

Russia

m

163 637

176 700

197 720

179 352

3.64 %

Canada

159 783

135 164

136 967

143 971

2.92 %

Giappone

112 823

145 512

88 403

115 579

2.35 %

Singapore

88 536

110 130

113 145

103 937

2.11 %

Cina

77 942

72 532

101 671

84 048

1.71 %

Svizzera

m

74 272

81 135

90 411

81 939

1.66 %

Turchia

73 112

84 262

87 921

81 765

1.66 %

Ucraina

63 408

74 344

86 741

74 831

1.52 %

Australia

52 950

55 133

52 202

53 428

1.08 %

Argentina

33 793

38 793

39 531

37 372

0.76 %

Thailandia

26 737

31 246

29 432

29 138

0.59 %

Filippine

18 549

21 260

21 906

20 572

0.42 %

Messico

c/

19 229

15 434

25 049

19 904

0.40 %

Repubblica di Corea

17 079

24 454

15 972

19 168

0.39 %

Sudafrica

15 056

17 605

16 651

16 437

0.33 %

Iran

10 666

14 920

22 056

15 881

0.32 %

Colombia

c/

16 828

19 306

9 806

15 313

0.31 %

Cile

13 518

15 287

15 338

14 714

0.30 %

India

9 410

10 632

17 475

12 506

0.25 %

Israele

11 437

11 908

13 721

12 355

0.25 %

Nuova Zelanda

11 372

12 388

11 821

11 860

0.24 %

Serbia

10 864

11 640

12 505

11 670

0.24 %

Norvegia

10 694

11 512

12 238

11 481

0.23 %

Egitto

6 026

10 085

14 036

10 049

0.20 %

Algeria

9 062

7 475

12 631

9 723

0.20 %

Croazia

8 846

8 904

8 974

8 908

0.18 %

Repubblica Araba Siriana

7 334

7 229

8 056

7 540

0.15 %

Tunisia

6 019

7 596

8 167

7 261

0.15 %

Kazakistan

6 653

7 848

7 154

7 218

0.15 %

Arabia Saudita

6 680

6 259

6 772

6 570

0.13 %

Bielorussia

8 343

3 867

5 961

6 057

0.12 %

Marocco

4 407

4 699

5 071

4 726

0.10 %

Pakistan

2 123

2 974

2 501

2 533

0.05 %

Costa Rica

1 965

3 948

1 644

2 519

0.05 %

Uruguay

2 367

2 206

2 737

2 437

0.05 %

Libano

2 059

2 905

2 028

2 331

0.05 %

Guatemala

1 251

2 207

1 995

1 818

0.04 %

Bolivia

c/

1 282

1 624

1 927

1 611

0.03 %

Sri Lanka

1 472

1 648

1 706

1 609

0.03 %

El Salvador

1 248

1 357

1 422

1 342

0.03 %

Azerbaigian

569

2 068

1 376

1 338

0.03 %

Giordania

1 263

1 203

1 339

1 268

0.03 %

Kenia

1 073

1 254

1 385

1 237

0.03 %

Uzbekistan

684

1 228

1 605

1 172

0.02 %

Hong Kong, Cina

2 018

870

613

1 167

0.02 %

Repubblica di Moldavia

700

1 043

1 298

1 014

0.02 %

Islanda

863

1 045

1 061

990

0.02 %

Ex Rep. Jugoslava di Macedonia

628

961

1 065

885

0.02 %

Bosnia e Erzegovina

841

832

947

873

0.02 %

Cuba

c/

2 162

–170

107

700

0.01 %

Kuwait

427

684

631

581

0.01 %

Senegal

248

685

767

567

0.01 %

Jamahiriya Araba Libica

224

814

248

429

0.01 %

Paraguay

128

214

248

197

Albania

170

217

196

194

Giamaica

c/

479

–67

89

167

Oman

176

118

118

137

Zambia

95

60

118

91

Zimbabwe

111

86

62

86

Santa Lucia

c/

26

20

25

24

Samoa

48

15

0

21

Saint Vincent e Grenadine

6

0

0

2

Totale

d/

4 778 943

5 000 088

5 000 976

4 926 669

100.00 %

Fonte: Organizzazione internazionale del cacao, Bollettino trimestrale delle statistiche del cacao , vol. XXXV, n. 3, anno cacao 2008/2009.

Note:

  1. Media su tre anni, 2005/06–2007/08, delle importazioni nette di cacao in grani, più le importazioni nette di prodotti derivati dal cacao convertite in equivalente di grani di cacao per mezzo dei fattori di conversione seguenti: 1,33 per il burro di cacao, 1,18 per la polvere e i panelli di cacao; 1,25 per la pasta di cacao.
  2. Elenco limitato ai Paesi che hanno importato singolarmente cacao nel corso del periodo 2005/06–2007/08, in base alle informazioni di cui disponeva il segretariato dell’OICC.
  3. Paese che può anche essere considerato un Paese esportatore.
  4. Dato che le cifre sono arrotondate, il loro totale non corrisponde sempre alla somma esatta degli elementi.
  5. Membro dell’Accordo internazionale del 2001 sul cacao, al 9 novembre 2009.
  6. Quantità nulla, trascurabile o inferiore all’unità utilizzata

Allegato C

Paesi produttori che esportano esclusivamente o parzialmente cacao fine («fine» o «flavour»)

Colombia Madagascar

Costa Rica Papua Nuova Guinea

Dominica Perù

Repubblica Dominicana Santa Lucia

Ecuador São Tomé e Príncipe

Grenada Trinidad und Tobago

Indonesia Venezuela

Giamaica

0.916.118.1

Campo d’applicazione il 4 ottobre 202410

Il 1° ottobre 2012 l’Accordo è entrato in vigore interamente e a titolo provvisorio, conformemente al suo articolo 57 paragrafo 3, tra gli Stati e l’Unione europea. È parimenti entrato in vigore interamente e a titolo provvisorio, conformemente all’articolo 57 paragrafo 4, tra gli Stati seguenti 11 :

Membri esportatori:

Membri importatori:

Brasile

Unione europea

Camerun

Svizzera

Colombia

Russia

Congo (Kinshasa)

Costa d’Avorio

Ecuador

Gabon

Ghana

Guinea

Indonesia

Liberia

Madagascar

Malaysia

Nicaragua

Nigeria

Papua Nuova Guinea

Perù

Repubblica Dominicana

Togo

Venezuela