Le Parti contraenti s’impegnano a istituire la Commissione per le misure fitosanitarie nel quadro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO).
Nell’adempimento dei propri compiti, la Commissione deve promuovere la piena realizzazione degli obiettivi della Convenzione e, in particolare:
- analizzare la situazione fitosanitaria mondiale e la necessità d’intervenire per lottare contro la diffusione degli organismi nocivi a livello internazionale e la loro introduzione nelle zone a rischio;
- definire e verificare periodicamente le disposizioni e le procedure istituzionali necessarie per l’elaborazione e l’adozione di norme internazionali nonché varare tali norme;
- definire regole e procedure per la risoluzione delle controversie conformemente all’articolo XIII;
- istituire gli organi sussidiari che ritiene necessari al corretto adempimento dei suoi compiti;
- emanare le linee guida per il riconoscimento delle organizzazioni regionali per la protezione dei vegetali;
- cooperare con altre organizzazioni internazionali competenti nei settori disciplinati dalla presente Convenzione;
- emanare le raccomandazioni necessarie all’attuazione della presente Convenzione; e
- adempiere tutti gli altri compiti necessari alla realizzazionedegli obiettivi della presente Convenzione.
Tutte le Parti contraenti possono essere membri della Commissione.
Alle sessioni della Commissione, ciascuna Parte contraente può essere rappresentata da un delegato, che può essere accompagnato da un supplente nonché da esperti e consulenti. I supplenti, gli esperti e i consulenti possono partecipare alle deliberazioni della Commissione, ma non hanno diritto di voto, salvo nel caso in cui il supplente sia debitamente autorizzato a sostituire il delegato.
Le Parti contraenti si adoperano per giungere a un accordo consensuale su tutti gli aspetti in discussione. Qualora tutti gli sforzi in tal senso siano stati infruttuosi, la decisione è presa, in ultima istanza, a maggioranza di due terzi delle Parti contraenti presenti e votanti.
Un’organizzazione membro della FAO che sia Parte contraente e gli Stati membri di tale organizzazione che siano a loro volta Parti contraenti esercitano i diritti e adempiono agli obblighi legati alla loro qualità di membro conformemente, mutatis mutandis , all’atto costitutivo e al regolamento generale della FAO.
La Commissione può, all’occorrenza, adottare e modificare il proprio regolamento interno, che deve essere tuttavia compatibile con le disposizioni della presente Convenzione o con l’atto costitutivo della FAO.
Il presidente della Commissione convoca con cadenza annuale una sessione ordinaria della stessa.
Le sessioni straordinarie della Commissione sono convocate dal presidente su richiesta di almeno un terzo dei membri.
La Commissione elegge un presidente e non più di due vicepresidenti il cui mandato dura due anni.