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Convenzione veterinaria tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Popolare Romena Conchiusa a Bucarest il 28 febbraio 1964

RU 1965724

Traduzione1

Entrata in vigore il 28 febbraio 1964

(Stato 28 febbraio 1964)

I Governi della Confederazione Svizzera e della Repubblica Popolare Romena, allo scopo d’agevolare la collaborazione nel campo veterinario, sviluppare le relazioni commerciali, rafforzare gli scambi di animali e prodotti animali e prevenire l’introduzione di epizoozie e malattie trasmissibili all’uomo sul territorio dei due paesi, hanno conchiuso la convenzione seguente:

Art. I

Le autorità competenti dei due paesi elaborano in comune degli ordinamenti vicendevolmente valevoli sulle condizioni sanitarie per l’importazione, l’esportazione e il transito di animali vivi e dei prodotti d’origine animale. È riservata la legislazione vigente nei due paesi.

Art. II

I servizi veterinari centrali dei due paesi si scambieranno, ogni quindici giorni, i loro bollettini veterinari, indicando la statistica delle malattie che devono essere dichiarate sul territorio dei loro paesi. Gli scambi concernono parimente tutte le informazioni di natura veterinaria che possono interessare le parti contraenti.

Art. III

Le parti contraenti si obbligano ad agevolare:

  1. la collaborazione fra le autorità, gli istituti e i laboratori di ricerca veterinaria dei due paesi;
  2. lo scambio di specialità veterinarie per la loro documentazione sulle attuazioni scientifiche e tecniche veterinarie;
  3. lo scambio (in 1 esemplare) dei testi concernenti, la legislazione veterinaria.

Art. IV

Le spese cagionate dall’applicazione dell’articolo III sono a carico dello Stato che invia i periti.

Art. V

Le autorità veterinarie centrali dei due Stati tratteranno direttamente per corrispondenza i problemi concernenti l’applicazione della presente convenzione e le proposte intese a modificare i protocolli recati in allegato.

Art. VI

In caso di controversia circa l’interpretazione o l’applicazione della presente convenzione, i servizi veterinari centrali delle Parti contraenti la sottoporranno a una commissione paritetica composta di due membri di ciascun paese. Ove questa commissione non possa risolverla nell’intervallo di 30 giorni, le parti contraenti si varranno della via diplomatica.

Art. VII

La presente convenzione è conchiusa per lo spazio di cinque anni a contare dalla sua entrata in vigore. Essa sarà prorogata tacitamente fintanto che una delle Parti contraenti non la disdica mediante preavviso di 6 mesi. La convenzione entrerà in vigore il giorno in cui sarà firmata. Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di disdire la presente convenzione, che cesserà d’avere effetto 6 mesi dopo la data della disdetta. Fatta a Bucarest, il 28 febbraio 1964, in due esemplari originali, nelle lingue francese e romena, i cui testi fanno ugualmente fede.

A nome
del Consiglio federale svizzero

E. Bisang

A nome del Governo
della Repubblica Polare Rumena

N. Ionescu