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Scambio di note del 30 dicembre 1995 fra la Svizzera e la Francia in merito all’interpretazione dell’articolo 6 dell’Accordo del 29 luglio 1991 concernente l’esercizio della pesca e la protezione dell’ambiente acquatico nella parte del Doubs che forma confine fra i due Stati

RU 1996 884

Entrato in vigore il 1° gennaio 1996

(Stato 1° gennaio 1996)

Traduzione 1

  1. Parigi, 30 dicembre 1995
  2. Ambasciata di Svizzera
  3. Parigi

Il Ministero degli affari esteri – Direzione degli affari economici e finanziari – presenta i suoi complimenti all’Ambasciata di Svizzera ed ha l’onore di fare riferimento alla Sua nota no 476/51 del 30 dicembre 1995 relativa all’Accordo del 29 luglio 1991 2 fra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese concernente l’esercizio della pesca e la protezione dell’ambiente acquatico nella parte del Doubs che forma confine fra i due Stati, come pure alla raccomandazione della Commissione mista per la pesca sui tratti confinanti del Doubs, adottata il 2 giugno 1995 a Saint-Ursanne (Cantone del Giura).

L’articolo 6 («sorveglianza della pesca») paragrafo 2 secondo periodo dell’Accordo del 29 luglio 1991 ha il seguente tenore:

  1. «Tuttavia, in caso di infrazione flagrante e nei tratti «Doubs svizzero» e «Doubs francese» per accertare che i pescatori siano in possesso del diritto di pesca, possono esercitare le loro funzioni e in particolare stendere verbale sulla parte del Doubs appartenente all’altro Stato e sulla riva di detto Stato; per riva va intesa la zona necessaria all’esercizio della pesca, al passaggio dei pescatori e degli agenti di sorveglianza».

La Commissione mista per la pesca sul Doubs, in applicazione dell’articolo 9 dellAccordo summenzionato e allo scopo di porre fine allincertezza tuttora regnante, propone di interpretare il secondo periodo del paragrafo 2 dell’articolo 6 sopraccitato nel seguente modo:

  1. da una parte, in caso di infrazione flagrante, gli agenti dei due Stati ai quali incombono la sorveglianza e la polizia della pesca nei tratti del Doubs definiti dallarticolo 1 dell’Accordo possono svolgere le loro funzioni, in particolare stendere verbale, sulla parte del Doubs appartenente all’altro Stato come pure sulla sponda di questo Stato, limitatamente allarea necessaria allesercizio della pesca, al passaggio dei pescatori e degli agenti di sorveglianza, nei tre tratti del Doubs definiti dallarticolo primo dell’Accordo, compreso pertanto il tratto del «Doubs comune».
  2. dall’altra, per espletare il controllo del possesso del diritto di pesca (e ciò in assenza di un’infrazione flagrante), tali agenti possono esercitare queste funzioni soltanto nei tratti «Doubs svizzero» e «Doubs francese», ad esclusione cioè del settore del «Doubs comune».

La Francia ha approvato questa interpretazione.

La presente nota e quella che l’Ambasciata ha indirizzato al Ministero costituiscono l’accordo dei due Governi sull’interpretazione dell’articolo 6 paragrafo 2 secondo periodo dell’Accordo.

Questo accordo entra in vigore il 1° gennaio 1996.

Il Ministero degli affari esteri – Direzione degli affari economici e finanziari – coglie l’occasione per rinnovare all’Ambasciata di Svizzera l’espressione della sua alta considerazione.