Indice
Sezione 1: Campo d’applicazione
§ 1 Campo d’applicazione geografico
§ 2 Campo d’applicazione materiale
Sezione 2: Diritto di pesca
§ 3 Diritto nel territorio della pesca generale
§ 4 Diritto nell’ambito dei diritti di pesca privati
§ 5 Territorio della pesca generale
§ 6 Tessere di pescatore
§ 7 Rilascio e ritiro della tessera di pescatore
§ 8 Tessera di pescatore professionista
§ 9 Tessera di pescatore ausiliario
§ 10 Tessera annuale di pescatore sportivo
§ 11 Tessera mensile di pescatore sportivo
§ 12 Competenze per il rilascio e il ritiro della tessera di pescatore
§ 13 Diritti di pesca privati
Sezione 3: Esercizio della pesca
§ 14 Principio
§ 15 Pesca con le reti
§ 15 a
Pesca con le reti: reti basse
§ 15 b
Pesca con le reti: reti alte
§ 15 c
Posa e ritiro delle reti
§ 16 Pesca con i bertovelli
§ 17 Pesca con le lenze da fondo
§ 18 Pesca con la lenza
§ 19 Cattura dei pesci da esca
§ 20 Pesca in comune
§ 21 Frasche, «reiser»
§ 22 Indicazione dei termini e periodi
§ 23 Giorni festivi per l’esercizio della pesca
Sezione 4: Protezione del patrimonio ittico, economia ittica, sorveglianza della pesca
§ 24 Attrezzi e metodi di cattura vietati
§ 25 Periodi protettivi, lunghezze minime e altre restrizioni
§ 26 Economia ittica
§ 27 Cattura di riproduttori e di microfauna predata dai pesci e catture speciali
§ 28 Tassa di pesca
§ 29 Sorveglianza della pesca
§ 30 Controllo e contrassegno degli attrezzi di cattura
§ 31 Porto di attrezzi e di altri mezzi di cattura
Sezione 5: Plenipotenziari, Commissione della pesca
§ 32 Plenipotenziari
§ 33 Commissione della pesca
Sezione 6: Contravvenzioni
§ 34 Punizione di contravvenzioni
§ 35 Perseguimento di contravvenzioni
§ 36 Multe d’avvertimento (multi disciplinari)
Sezione 7: Disposizioni transitorie e finali
§ 37 Modificazione dell’accordo
§ 38 Disposizioni derogative
§ 39 Assistenza amministrativa
§ 40 Notificazione delle catture e delle immissioni di pesci
§ 41 Disposizioni transitorie
§ 42 Entrata in vigore
Il presente accordo è ratificato mediante la firma di chi è competente in materia.
Fatto a Reichenau il 2 novembre 1977, in due originali in lingua tedesca.
Allegato 2
Tabella di calcolo dell’altezza delle reti in rapporto al numero delle maglie, conformemente al paragrafo 15 capoverso 1 terzo periodo
Protocollo
A complemento dell’accordo, gli Stati contraenti hanno convenuto quanto segue:
- «Le ore indicate nell’ordinamento della pesca nel Lago Inferiore si applicano anche all’ora estiva; l’anticipo di un’ora non è preso in considerazione.»
- § 28: Gli Stati contraenti concordano che anche la ricerca sulla piscicoltura debba essere incoraggiata per ottenere i concetti basilari ed acquisire le conoscenze necessarie all’economia ittica nel Lago Inferiore.
- § 29: Il Paese del Baden‑Württemberg s’impegna ad esercitare il diritto nazionale di impartire istruzioni per il tramite della prefettura di Costanza contemplato al capoverso 3 frase 3, senza contrastare le disposizioni stabilite in comune dai plenipotenziari.
- § 31: I pescatori che lasciano le loro imbarcazioni nel campo d’applicazione del presente accordo, non possono portare seco attrezzi o altri mezzi di cattura vietati o pronti all’uso, se intendono impiegarli per pescare nel Lago Superiore, ove sono autorizzati.
- § 36: Nella misura in cui sia applicabile il diritto penale tedesco, gli Stati contraenti sono d’accordo che la pesca di frodo non debba essere considerata un’infrazione leggera ai sensi del capoverso 1.
- Ciascuno Stato contraente provvede affinché i guardapesca dell’altro Stato siano, sul territorio di sua sovranità, autorizzati a punire il colpevole di un’infrazione leggera ai sensi del § 36 capoverso 1 con un avvertimento e ad infliggergli una multa d’avvertimento (multa disciplinare).
Fatto a Reichenau, il 2 novembre 1977, in due originali in lingua tedesca.