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0.923.51

Convenzione
tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana
per la pesca nelle acque italo-svizzere

RU 1989 539

Testo originale

Conclusa il 19 marzo 1986
Entrata in vigore con scambio di note il 1o aprile 1989

(Stato 28 gennaio 2022)

Il Consiglio federale svizzero
ed
il Governo della Repubblica italiana,

al fine di assicurare la tutela e la gestione ottimale del patrimonio ittico delle acque italo-svizzere, onde:

  1. contribuire alla difesa e al miglioramento dell’ambiente acquatico,
  2. favorire lo sviluppo delle categorie che direttamente e indirettamente operano nel settore della pesca professionale,
  3. consentire un equilibrato sviluppo delle attività di pesca sportiva intesa come espressione del tempo libero,

stipulano la seguente Convenzione: 1

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1 Campo d’applicazione

Costituiscono oggetto della presente Convenzione le acque dei laghi Maggiore (Verbano) e di Lugano (Ceresio), nonché quelle del fiume Tresa, anche se soggette a diritto esclusivo e ad uso civico di pesca.

Agli effetti della presente Convenzione il Lago Maggiore ed il Lago di Lugano hanno termine rispettivamente al Ponte della Ferrovia in comune di Sesto Calende e al Ponte della Dogana di collegamento tra i comuni di Lavena Ponte Tresa in Italia e di Ponte Tresa in Svizzera. 2

Art. 2 Commissione

Le finalità della presente Convenzione, nonché l’applicazione delle normative inerenti alle attività di pesca nelle acque italo‑svizzere sono perseguite dalla Commissione italo‑svizzera per la pesca.

La Commissione si compone per ciascuno Stato di un Commissario e due Vice Commissari. Essa si avvale di una Sottocommissione composta da esperti di ciascuno Stato in materia di pesca e di idrobiologia.

I Governi dei due Stati nominano il proprio Commissario per la pesca ed i Vice Commissari.

Ai commissari per la pesca sono conferiti i seguenti compiti:

  1. svolgere, nell’ambito del campo di applicazione della Convenzione, attività consultiva nelle questioni importanti per la pesca e proporre alle autorità competenti dei due Stati l’emanazione di opportuni provvedimenti;
  2. scambiarsi informazioni, in particolare sulle disposizioni emesse dai singoli Stati;
  3. curare che la Convenzione per la pesca e le prescrizioni emanate in virtù di essa vengano applicate in modo uniforme e sottoporre alle autorità competenti dei due Stati appropriate raccomandazioni;
  4. nominare gli esperti chiamati a far parte delle rispettive Sottocommissioni.

Alla Commissione per la pesca sono conferiti i seguenti compiti:

  1. preparare e presentare le proposte di eventuali modifiche alla presente Convenzione;
  2. dirimere controversie relative all’interpretazione ed all’applicazione della presente Convenzione;
  3. 3 elaborare i regolamenti previsti dalla Convenzione, nonché un regolamento interno della Commissione;
  4. 4 raccogliere ed elaborare i dati del pescato e relativi alla pesca;
  5. 5 approntare il bilancio di previsione e il conto consuntivo annuale per le spese comuni.

Titolo II Esercizio della pesca

Art. 3 Licenza di pesca

Nelle acque oggetto della presente Convenzione è consentita la pesca a coloro che sono in possesso di regolare licenza rilasciata nello Stato sul cui territorio essa viene esercitata.

Qualora l’evoluzione della pesca e una futura armonizzazione dei diversi sistemi di patenti e licenze lo rendessero opportuno, la Commissione potrà intraprendere, entro le sue specifiche competenze, i passi necessari a consentire la pesca sul territorio dei due Stati con un’unica patente. Ciò dovrà comunque sottostare all’accordo delle entità amministrative competenti, nonché dei Commissari. 6

Art. 47 Attrezzi di pesca

Le Autorità competenti dei due Stati, di comune accordo, pubblicheranno il regolamento di applicazione della Convenzione comprensivo delle norme per l’esercizio della pesca, dell’elenco degli attrezzi di pesca consentiti e delle zone di divieto e protezione.

Sulle acque oggetto della presente Convenzione e lungo le loro rive sono vietati il trasporto e la detenzione di attrezzi di pesca e di altri mezzi di cattura non consentiti dal regolamento di applicazione, salvo provare che non siano destinati all’esercizio della pesca.

Titolo III Modalità e esercizio della pesca8

Art. 59 Sistemi e modalità di pesca

I sistemi e le modalità di pesca sono disciplinati nel regolamento di applicazione.

Art. 6 Zone

Le aree di foce allo sbocco degli affluenti nei laghi oggetto della presente Convenzione ritenute meritevoli di particolare protezione a tutela della fauna ittica saranno individuate e disciplinate nel regolamento di applicazione. 10

... 11

Qualora si ritenesse utile istituire altre zone di protezione, queste verranno fissate dalle autorità competenti dei due Stati, su proposta dei Commissari.

Tutte le zone di divieto o di protezione dovranno essere segnalate con gavitelli od in altra maniera idonea.

Titolo IV Limitazioni protettive all’esercizio della pesca

Art. 712 Lunghezze minime dei pesci

Le lunghezze minime, misurate dall’apice del muso all’estremità della pinna caudale, che i pesci debbono aver raggiunto perché la pesca e la vendita da parte del pescatore siano consentite, saranno stabilite nel regolamento di applicazione, al fine di tutelarne al meglio la riproduzione naturale.

Art. 813 Periodi di divieto

L’estensione temporale dei periodi di divieto di pesca sarà stabilita nel regolamento di applicazione in modo da tutelare i periodi riproduttivi delle specie ritenute meritevoli di protezione.

Art. 914 Violazione delle limitazioni protettive

I pesci catturati accidentalmente durante il periodo di divieto nonché quelli che non abbiano raggiunto la lunghezza minima di cattura prescritta per la specie di appartenenza debbono essere rimessi immediatamente in acqua, nel luogo di cattura, con ogni possibile cura.

I pesci recuperati morti da reti autorizzate durante il periodo di protezione della specie o che non raggiungano la lunghezza minima prescritta debbono essere messi in un apposito contenitore, posto in luogo ben visibile sulla barca e diverso da quelli normalmente impiegati per la raccolta del pescato. Tali pesci potranno essere utilizzati dal pescatore professionista esclusivamente per il proprio consumo famigliare.

Art. 1015 Pesca dei gamberi

Nelle acque oggetto della presente Convenzione la pesca dei gamberi autoctoni è vietata.

La cattura ed il trasporto di gamberi non autoctoni saranno regolamentate nel regolamento di applicazione.

Titolo V Deroghe

Art. 11 Provvedimenti restrittivi

Ciascuno dei due Commissari può curare, nell’ambito del territorio di competenza e compatibilmente con le procedure previste dalla normativa vigente nel proprio Stato, l’emanazione di provvedimenti più restrittivi rispetto a quanto previsto nella presente Convenzione, dandone immediatamente notizia al Commissario dell’altro Stato.

Art. 12 Provvedimenti estensivi

Per comprovate ragioni tecniche o scientifiche, le disposizioni di cui ai titoli II, III e IV della presente Convenzione possono, di comune accordo fra i due Commissari, essere modificate in senso estensivo solo per periodi di tempo limitati purché i provvedimenti relativi non siano in contrasto con le finalità della presente Convenzione.

Art. 1316 Autorizzazione alla pesca scientifica

L’Autorità competente di ciascuno Stato può rilasciare a scopo scientifico e didattico autorizzazioni a persone nominalmente indicate per la cattura di pesci anche in deroga a quanto previsto dalla presente Convenzione e dal regolamento di applicazione.

Titolo VI Norme a protezione dell’ambiente

Art. 1417 Interventi vietati o da sottoporre ad autorizzazione

E’ vietato smuovere il substrato di fondo ed estirpare o comunque rimuovere la vegetazione acquatica con qualsiasi mezzo, fatti salvi l’uso degli attrezzi di pesca consentiti nel regolamento di applicazione e gli interventi unicamente intesi a mantenere la navigabilità per finalità pubbliche e la balneazione. Sono altresì vietate tutte le operazioni che comportino l’eliminazione dell’associazione vegetale comunemente denominata «canneto».

Oltre alle autorizzazioni prescritte dalle vigenti norme di legge devono essere sottoposte al parere obbligatorio e vincolante del Commissario, o all’autorità da lui delegata, gli interventi unicamente intesi a mantenere la navigabilità e la balneazione, le operazioni di deviazione, derivazione, prelievo e prosciugamento, nonché le operazioni di pulizia e di sistemazione dei litorali che prevedano estirpazione di piante acquatiche e palustri e movimenti di terra.

I manufatti che interrompano o modifichino la continuità del corso d’acqua oggetto della Convenzione dovranno prevedere strutture atte a mantenere il passaggio dei pesci. I relativi progetti devono essere sottoposti al parere vincolante ed obbligatorio del Commissario, o all’autorità da lui delegata.

Art. 1518 Obblighi ittiogenici e di ripristino ambientale

Quanto previsto dall’articolo 14 potrà essere integrato da prescrizioni di obblighi ittiogenici o da interventi compensativi di carattere ambientale.

Nel caso di accertate infrazioni dei disposti dell’articolo 14 o comunque di manomissione, danneggiamento o inquinamento dell’ambiente acquatico, il Commissario, secondo le procedure del proprio Stato, potrà richiedere a titolo di risarcimento obblighi ittiogenici ed interventi compensativi di carattere ambientale commisurati ai danni provocati, nonché il ripristino della situazione originaria ove ciò sia possibile, con facoltà – in presenza di reati ambientali – di costituirsi parte civile nell’ambito di processi penali.

Art. 1619 Semina di materiale ittico

Tutte le operazioni di semina di materiale ittico nelle acque oggetto della presente Convenzione effettuate da enti pubblici, da associazioni o da privati dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione del Commissario o all’autorità da lui delegata. Sono comunque sempre vietate le immissioni di specie ittiche che non siano già presenti nelle acque italo-svizzere.

Le specie ittiche seminabili e le altre pratiche ittiogeniche sono definite in un apposito Regolamento delle Semine approvato dalla Commissione. Tale regolamento intende altresì armonizzare i diversi ripopolamenti ittici effettuati da Enti pubblici nel Lago di Lugano, nel Lago Maggiore e nel fiume Tresa tramite una programmazione unitaria tra gli operatori istituzionali dei due Stati che fissi i criteri di ripartizione delle semine sulla base del materiale ittico reciprocamente disponibile presso le piscicolture svizzere ed italiane.

Titolo VII Attività promozionale

Art. 17 Scambio annuale di informazioni sulle attività

La Commissione, al fine di meglio perseguire la tutela e l’incremento del patrimonio ittico delle acque italo‑svizzere, fornisce opportuni orientamenti in ordine alle pratiche ittiogeniche, al controllo delle specie ittiche sovrabbondanti, alle operazioni di miglioramento ambientale, alla pressione di pesca, alle forme morbose dei pesci.

A tal fine i Commissari si scambieranno annualmente le necessarie informazioni secondo le modalità previste dal regolamento interno.

Art. 18 Ricerca scientifica

I due Stati promuovono la ricerca scientifica sugli ambienti acquatici oggetto della presente Convenzione.

Art. 1920 Stabilimenti di piscicoltura

I due Stati si impegnano per le acque di propria competenza, a sostenere le spese occorrenti per l’incremento del patrimonio ittico mediante ripopolamenti e altre pratiche ittiogeniche.

Titolo VIII Vigilanza e sanzioni

Art. 20 Vigilanza

L’attività di vigilanza volta alla tutela del patrimonio ittico ed al controllo dell’attività di pesca, nonché alla corretta applicazione della presente Convenzione, è affidata agli agenti di vigilanza aventi titolo ad operare in dette materie sul proprio territorio.

Gli agenti di vigilanza possono esercitare le loro funzioni soltanto sulla parte di acque e sul territorio dello Stato da cui dipendono. Tuttavia, in caso di flagranza di reato, essi possono esercitare le loro funzioni anche sulle acque dell’altro Stato e, in caso di necessità, raggiungere il più vicino posto di vigilanza; in tal caso non possono prendere alcuna misura coercitiva.

Gli agenti, nell’esercizio delle loro funzioni sulle acque dell’altro Stato, devono essere muniti di documento comprovante la loro qualifica. Essi possono indossare l’uniforme e portare le armi di servizio. Non possono far uso delle loro armi di servizio tranne che in caso di legittima difesa.

Gli agenti possono domandare alle autorità competenti dell’altro Stato di ricercare le persone, di sequestrare oggetti incriminati nonché il pescato catturato illecitamente.

Art. 21 Atti a danno degli agenti

Qualora, conformemente alle disposizioni del comma 2 dell’articolo 20 della presente Convenzione, gli agenti esercitino le loro funzioni sulle acque dell’altro Stato, essi beneficiano di protezione ed assistenza da parte degli agenti di questo Stato.

Agli atti commessi contro gli agenti di uno Stato nell’esercizio delle loro funzioni nel territorio dell’altro Stato, si applicano le norme previste dall’Ordinamento di quest’ultimo.

Art. 22 Procedimenti in caso di infrazione

Ciascuno dei due Stati, secondo le proprie norme, persegue chiunque, trovandosi sul proprio territorio, abbia violato, nel territorio dell’altro Stato, le norme previste dalla presente Convenzione o dalle sue disposizioni di esecuzione.

Al perseguimento dell’infrazione si procede su richiesta dello Stato ove è stata commessa, a seguito della trasmissione, per via ufficiale, del relativo processo verbale alle autorità competenti dell’altro Stato.

Tuttavia non si procederà a perseguire l’infrazione qualora il contravventore sia stato già giudicato con sentenza non più soggetta ad impugnazione ovvero se l’infrazione sia stata oggetto di provvedimento amministrativo definitivo, ovvero se sussista una causa di estinzione del reato o della pena, salvo che il condannato si sia sottratto all’esecuzione della pena inflittagli o al pagamento della sanzione pecuniaria determinata nel provvedimento amministrativo definitivo.

Le spese del procedimento non danno luogo ad alcun rimborso. L’importo delle somme riscosse in esecuzione delle sanzioni inflitte resta acquisito allo Stato che ha perseguito l’infrazione. La parte lesa ha diritto al rimborso delle spese ed al risarcimento dei danni con gli interessi di legge.

Titolo IX Relazioni tra autorità

Art. 23 Rapporti tra autorità

Per la corretta applicazione della presente Convenzione e per assicurare la funzionalità degli organismi previsti dalla stessa, i Commissari si consultano e prendono di comune accordo le relative decisioni.

I Commissari possono corrispondere direttamente tra di loro.

Art. 24 Spese di funzionamento

Ciascuno Stato assume le spese della propria Delegazione nella Commissione e dei propri esperti designati nella Sottocommissione.

Le spese inerenti alle attività di ricerca previste dall’articolo 18 nonché alle semine e alle pratiche ittiogeniche previste dall’articolo 19 saranno erogate dai due Governi su proposta della Commissione. 21

Ogni altra eventuale spesa che non possa essere ripartita in base al precedente comma, lo sarà secondo modalità da stabilirsi di volta in volta dalla Commissione.

Titolo X Disposizioni transitorie e finali

Art. 25 Disposizioni esecutive

Ciascuno dei due Stati prenderà i provvedimenti necessari per mettere in esecuzione nel proprio territorio le disposizioni della presente Convenzione, emanando al più tardi entro un anno dallo scambio delle ratifiche della stessa le relative disposizioni.

La presente Convenzione si applica nel pieno rispetto degli obblighi internazionali reciprocamente assunti e di quelli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. 22

Art. 26 Abrogazione di disposizioni anteriori

Con l’entrata in vigore della presente Convenzione sono abrogate tutte le disposizioni relative alla pesca nelle acque italo‑svizzere, in particolare:

  1. La Convenzione aggiuntiva dell’8 luglio 189823 alla Convenzione dell’8 novembre 1882 tra la Svizzera e l’Italia per disposizioni uniformi sulla pesca nelle acque comuni ai due Stati;
  2. La Convenzione del 13 giugno 190624 tra la Svizzera e l’Italia per disposizioni uniformi sulla pesca nelle acque comuni ai due Stati;
  3. La dichiarazione complementare del 15 gennaio 190725 a detta Convenzione;
  4. L’atto aggiuntivo dell’8 febbraio 191126 alla Convenzione del 13 giugno 1906;
  5. Lo Scambio di Note del 13 ottobre e 19 dicembre 194727, del 1o e 16 marzo 194828, del 13 e 27 novembre 195029 tra la Svizzera e l’Italia sull’applicazione delle disposizioni uniformi sulla pesca nelle acque comuni ai due Stati.

Art. 27 Modifica della Convenzione

I Governi dei due Stati possono, di comune accordo, modificare la presente Convenzione.

Le modifiche hanno luogo con Scambio di Note, conformemente alla procedura prevista dall’articolo 28, primo capoverso.

Art. 28 Entrata in vigore e denuncia

Ciascuno dei due Stati notificherà all’altro l’adempimento delle procedure richieste per l’entrata in vigore della presente Convenzione, che avrà effetto il primo giorno del secondo mese seguente la data di ricezione dell’ultima di queste Note.

Alla scadenza di un termine di tre anni dopo la sua entrata in vigore, la Convenzione potrà essere denunciata in ogni momento da ciascun Governo contraente mediante un preavviso di sei mesi. Fatto a Roma il 19 marzo 1986 in due originali, in lingua italiana.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Gaspard Bodmer

Per il Governo italiano:

Mario Fioret

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