Lexipedia

0.941.31

Convenzione
concernente il controllo e la punzonatura di lavori
in metallo prezioso

RU 1975 1013; FF 1973 I 1167

Traduzione

Conclusa a Vienna il 15 novembre 1972
Approvata dall’Assemblea federale il 29 novembre 19731
Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 1° aprile 19742

Entrata in vigore per la Svizzera il 27 giugno 1975
Emendata a Ginevra il 9 gennaio 2001
Entrata in vigore il 27 febbraio 2010

(Stato 18 ottobre 2022)

Preambolo

La Repubblica d’Austria, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Norvegia,
la Repubblica Portoghese, il Regno di Svezia, la Confederazione Svizzera e
il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord,

desiderosi di agevolare il commercio internazionale di lavori di metalli preziosi pur garantendo la protezione del consumatore giustificata per la natura speciale di detti lavori,

considerando che l’armonizzazione internazionale delle norme, regole tecniche e linee direttrici concernenti i metodi e le procedure di controllo e di punzonatura dei lavori di metalli preziosi costituisce un prezioso contributo alla libera circolazione di tali prodotti,

considerando che la suddetta armonizzazione dovrebbe essere completata da un mutuo riconoscimento dei controlli e della punzonatura nonché desiderosi a tal fine di promuovere e d’intrattenere una collaborazione tra i loro laboratori di controllo e le loro autorità interessate,

considerato che la punzonatura obbligatoria non è richiesta dagli Stati contraenti e che l’utilizzazione dei punzoni conformi alla presente Convenzione per i lavori di metalli preziosi è lasciata al libero apprezzamento delle parti,

hanno convenuto quanto segue:

I Portata e applicazione

Art. 1

I lavori controllati e punzonati da un ufficio autorizzato conformemente alle disposizioni della presente Convenzione non saranno sottoposti ad altri controlli o altre punzonature obbligatorie in uno Stato contraente d’importazione, salvo se a scopo di prova saltuaria a tenore dell’articolo 6.

Nessuna disposizione della presente Convenzione obbliga uno Stato contraente ad autorizzare l’importazione o la vendita di lavori in metallo prezioso che non sono ammessi dalla sua legislazione o non soddisfano i titoli nazionali.

Art. 2

Giusta la presente Convenzione s’intendono per «lavori in metallo prezioso» i lavori in platino, in oro, in palladio, in argento o in leghe di questi metalli come definiti nell’allegato I.

Art. 3

Per essere ammessi al beneficio delle disposizioni dell’articolo 1, i lavori in metallo prezioso devono:

  1. essere sottoposti a un ufficio di controllo dei metalli preziosi riconosciuto, designato conformemente all’articolo 5;
  2. soddisfare alle esigenze tecniche di cui all’allegato I;
  3. essere controllati secondo le norme e le procedure stabilite nell’allegato II;
  4. provvisti di punzoni prescritti nell’allegato II.

Non beneficiano delle disposizioni dell’articolo 1 i lavori in metallo prezioso un cui punzone, apposto conformemente all’allegato II, sia stato modificato o cancellato.

Art. 4

Gli Stati contraenti non sono obbligati ad applicare le disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 1 ai lavori in metallo prezioso che, dopo essere stati presentati a un Ufficio riconosciuto di controllo dei metalli preziosi e controllati e punzonati conformemente all’articolo 3, sono stati modificati mediante aggiunta di parti suppletive oppure in altro modo.

II Controllo e sanzioni

Art. 5

Ogni Stato contraente designa uno o più uffici di controllo e di punzonatura dei lavori di metalli preziosi autorizzati, conformemente all’allegato II.

Per fruire dell’autorizzazione gli uffici di controllo devono soddisfare le seguenti condizioni:

  1. disporre del personale, dei mezzi e degli equipaggiamenti necessari;
  2. disporre di competenza tecnica e probità professionale;
  3. disporre, per lo svolgimento dei compiti previsti dalla Convenzione, di personale amministrativo e tecnico che non dipende da nessuna cerchia o nessun gruppo di persone direttamente o indirettamente interessati alla questione;
  4. vincolare il loro personale al segreto professionale.

Ciascuno Stato contraente notifica allo Stato depositario gli uffici di controllo dei metalli preziosi riconosciuti e da esso designati, i loro punzoni di controllo e, all’occorrenza, la revoca dell’autorizzazione rilasciata a qualsiasi ufficio designato precedentemente. Lo Stato depositario ne fa immediatamente notifica a tutti gli altri Stati contraenti.

Art. 6

Le disposizioni della presente Convenzione non infirmano la facoltà di uno Stato contraente di effettuare prove saltuarie su lavori in metallo prezioso recanti i punzoni previsti nella presente Convenzione. Tali prove non devono essere effettuate in modo da intralciare indebitamente l’importazione o la vendita di articoli di metallo prezioso punzonati conformemente alle disposizioni della Convenzione.

Art. 7

Con la presente Convenzione, gli Stati contraenti autorizzano lo Stato depositario a registrare il punzone comune descritto nell’allegato II in qualità di punzone nazionale di ciascun Stato contraente presso l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), conformemente alla Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale 3 . Lo Stato depositario procede alla stessa stregua riguardo a uno Stato contraente per il quale la presente Convenzione entra in vigore in data successiva o, se del caso, riguardo a uno Stato aderente.

Art. 8

Ciascuno Stato contraente deve avere e mantenere in vigore una legislazione che vieti, sotto pena di sanzione, qualsiasi contraffazione o modificazione non autorizzata o qualsiasi uso abusivo del Punzone Comune previsto nella presente Convenzione o e i punzoni degli uffici di controllo dei metalli preziosi riconosciuti, per i quali è stata fatta notificazione conformemente al paragrafo 3 dell’articolo 5, come anche per qualsiasi modificazione non autorizzata recata al lavoro o qualsiasi modificazione o cancellazione dell’indicazione del titolo o del punzone di responsabilità, dopo che sia stata apposto il Punzone Comune.

Ciascuno Stato contraente apre il perseguimento, in applicazione di detta legislazione, quando un altro Stato contraente accerta con prova sufficiente o gli comunica la contraffazione o l’uso abusivo del Punzone Comune o di punzoni degli uffici di controllo riconosciuti o ancora la modificazione non autorizzata recata al lavoro o la modificazione o cancellazione dell’indicazione del titolo o del punzone di responsabilità dopo che sia stato apposto il Punzone Comune. Ove appare più adeguato, possono essere prese delle misure pertinenti.

Art. 9

Se uno Stato contraente d’importazione o uno degli uffici di controllo dei metalli preziosi riconosciuti ha motivo di ritenere che un ufficio di controllo dei metalli preziosi di uno Stato contraente d’esportazione abbia posto il Punzone Comune senza conformarsi alle disposizioni pertinenti della presente Convenzione, l’ufficio di controllo autorizzato ad apporre i punzoni è immediatamente consultato e deve prestare senza indugio tutta l’assistenza necessaria al fine di un’indagine sul caso. Se è impossibile trovare un accordo soddisfacente, l’una o l’altra parte può sottoporre il caso al Comitato permanente mediante notificazione rivolta al presidente. All’occorrenza il Comitato permanente si riunisce su convocazione del presidente.

Se un caso è portato davanti al Comitato permanente in virtù del paragrafo 1 dopo aver dato alle parti interessate la possibilità di essere udite, detto Comitato può presentare raccomandazioni sui provvedimenti adeguati da prendersi.

Se, entro un termine congruo, non è stata osservata una raccomandazione giusta il paragrafo 2, oppure se il Comitato permanente non ha potuto adottare una raccomandazione, lo Stato contraente d’importazione può introdurre misure supplementari di vigilanza giudicate necessarie riguardo ai lavori in metallo prezioso punzonati dall’ufficio di controllo di cui si tratta e importati sul suo territorio; esso ha parimente il diritto di non ammettere temporaneamente siffatti lavori. Queste misure sono notificate immediatamente agli altri Stati contraenti e devono essere rivedute periodicamente dal Comitato permanente.

Se esistono prove di impiego abusivo, ripetuto e grave del Punzone Comune, lo Stato contraente d’importazione può temporaneamente rifiutare di accettare lavori recanti il punzone di controllo dell’ufficio in causa, siano detti lavori controllati, punzonati o no, conformemente alla presente Convenzione. In siffatto caso, lo Stato contraente d’importazione avvisa immediatamente tutti gli altri Stati contraenti; il Comitato permanente si riunirà entro un mese per esaminare il problema.

III Comitato permanente e emendamenti

Art. 10

Con la presente Convenzione è istituito un Comitato permanente nel quale ciascuno Stato è rappresentato e dispone di un voto.

Il Comitato permanente ha le attribuzioni seguenti:

  1. studiare e riconsiderare il funzionamento della presente Convenzione;
  2. riconsiderare e, se necessario, proporre emendamenti degli allegati alla presente Convenzione;
  3. decidere in merito alle questioni tecniche conformemente alle disposizioni degli allegati;
  4. promuovere e intrattenere la cooperazione tecnica ed amministrativa fra gli Stati contraenti nel campo inerente alla presente Convenzione;
  5. studiare i provvedimenti volti a garantire un’interpretazione e un’applicazione uniforme delle disposizioni della presente Convenzione;
  6. promuovere un’adeguata protezione dei punzoni contro la contraffazione e l’uso abusivo;
  7. elaborare raccomandazioni in merito ai casi sottopostigli in virtù delle disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 9 o per la composizione di qualsiasi controversia intervenuta nell’applicazione della presente Convenzione;
  8. esaminare se i dispositivi di uno Stato che desideri aderire alla presente Convenzione soddisfano le esigenze della stessa e dei suoi allegati e presentare di un rapporto in merito, all’attenzione degli Stati contraenti.

Il Comitato permanente adotta le norme di procedura che disciplinano le riunioni e la convocazione. Esso si riunisce almeno una volta all’anno.

Le decisioni del Comitato permanente concernenti le questioni tecniche di cui al paragrafo 2 del presente articolo devono essere adottate all’unanimità.

Il Comitato permanente può presentare raccomandazioni riguardanti qualsiasi problema in rapporto con l’attuazione della presente Convenzione oppure fare proposte d’emendamento della stessa. Tali raccomandazioni o proposte sono trasmesse allo Stato depositario che ne dà notificazione a tutti gli Stati contraenti.

Art. 11

Emendamento della Convenzione

Se lo Stato depositario riceve dal Comitato permanente una proposta di modificazione degli articoli della Convenzione o una proposta d’emendamento della Convenzione da parte di uno Stato contraente, lo Stato depositario la sottopone per approvazione a tutti gli Stati contraenti.

Se, entro tre mesi a contare dalla data in cui una proposta d’emendamento è stata sottoposta conformemente al paragrafo 1, uno Stato contraente chiede l’apertura di negoziati su detta proposta, lo Stato depositario prende le disposizioni necessarie.

Con riserva dell’accettazione da parte degli Stati contraenti un emendamento alla presente Convenzione, entra in vigore un mese dopo il deposito dell’ultimo strumento d’accettazione salvo se nell’emendamento stesso è prevista un’altra data. Gli strumenti d’accettazione sono depositati presso lo Stato depositario che ne fa notificazione a tutti gli Stati contraenti. Emendamenti degli allegati

Quando il Comitato permanente propone un emendamento degli allegati alla Convenzione, lo Stato depositario lo notifica a tutti gli Stati contraenti.

Gli emendamenti degli allegati entrano in vigore sei mesi dopo la data alla quale lo Stato depositario ha provveduto alla notifica, salvo se un’obiezione è stata sollevata dal governo d’uno Stato depositario o se l’emendamento prevede una data d’entrata in vigore ulteriore.

IV Disposizioni finali

Adesione

Art. 12

Qualsiasi Stato membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o membro di un’istituzione specializzata o dell’Agenzia internazionale dell’energia nucleare o partecipante allo statuto della Corte internazionale di giustizia che disponga dei mezzi per il controllo e la punzonatura di lavori in metallo prezioso necessari per conformarsi alle esigenze della presente Convenzione e dei suoi allegati può aderirvi, su invito degli Stati contraenti che sarà trasmesso dal Governo depositario.

I governi degli Stati contraenti notificano entro quattro mesi dal ricevimento della domanda trasmessa dallo Stato depositario se accettano o meno l’invito. Senza un riscontro governativo entro tale termine, l’invito è considerato accolto.

I Governi degli Stati contraenti, per decidere di invitare uno Stato ad aderire, si fondano essenzialmente sul rapporto menzionato nel paragrafo 2 dell’articolo 10.

Lo stato invitato può aderire alla presente Convenzione depositando lo strumento d’adesione presso lo Stato depositario che ne dà notifica a tutti gli altri Stati contraenti. L’adesione esplica i suoi effetti tre mesi dopo il deposito di questo strumento.

Art. 13

Il governo di ogni Stato firmatario o aderente può, all’atto del deposito dello strumento di ratificazione o di adesione o successivamente in qualsiasi momento, presentare una dichiarazione scritta allo Stato depositario secondo cui la presente Convenzione s’applica a tutti o parte dei territori designati in detta dichiarazione per quali esso si cura dei rapporti esterni. Siffatta dichiarazione è comunicata dallo Stato depositario ai governi di tutti gli altri Stati contraenti.

Se detta dichiarazione è fatta al momento del deposito dello strumento di ratificazione o d’adesione, la presente Convenzione entra in vigore per quanto concerne detti territori alla stessa data in cui la Convenzione entra in vigore per lo Stato che ha presentato la dichiarazione. In tutti gli altri casi, la Convenzione entra in vigore per questi territori tre mesi dopo ricevimento della dichiarazione da parte dello Stato depositario.

L’applicazione della presente Convenzione a tutti o parte dei territori di cui si tratta può essere disdetta dal governo dello Stato che ha presentato la dichiarazione menzionata al paragrafo 1 mediante un preavviso scritto di tre mesi inoltrato allo Stato depositario che ne fa notificazione a tutti gli altri Stati contraenti.

Ritiro

Art. 14

Ciascuno Stato contraente può ritirarsi dalla presente Convenzione mediante un preavviso scritto di dodici mesi dato allo Stato depositario che ne trasmette la notificazione a tutti gli Stati contraenti oppure conformandosi ad altre condizioni convenute dagli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente s’impegna, in caso di ritiro dalla Convenzione, a cessare, a ritiro avvenuto, qualsiasi utilizzazione del Punzone Comune.

Ratifica

Art. 15

La presente Convenzione deve essere ratificata dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratificazione vanno depositati presso lo Stato depositario che ne fa notifica a tutti gli altri Stati firmatari.

La presente Convenzione entra in vigore quattro mesi dopo il deposito del quarto strumento di ratificazione. Riguardo qualsiasi altro Stato firmatario che deponesse il proprio strumento di ratificazione ulteriormente, la presente Convenzione entra in vigore due mesi dopo la data del deposito ma non prima la scadenza del periodo di quattro mesi surriferito.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Vienna il 15 novembre 1972, in francese ed in inglese, entrambi i testi facenti parimente fede, in un unico esemplare depositato presso il governo della Svezia che ne trasmette copia certificata conforme a tutti gli altri Stati firmatari e aderenti.

(Seguono le firme)

Allegato I4

Definizioni ed esigenze tecniche
1 Definizioni

Ai fini della presente Convenzione valgono le seguenti definizioni:

1.1 Metalli preziosi

Metalli preziosi sono il platino, l’oro, il palladio e l’argento. Il platino è il più prezioso dei metalli, seguito dall’oro, dal palladio e dell’argento.

1.2 Lega di metallo prezioso

Una lega di metallo prezioso è una soluzione solida contenente almeno un metallo prezioso.

1.3 Lavoro in metallo prezioso

Un lavoro in metallo prezioso è un articolo di gioielleria, oreficeria, orologeria oppure ogni altro oggetto fabbricato, interamente o in parte, con metallo prezioso o lega di metallo prezioso. «In parte» significa che il lavoro in metallo prezioso può contenere:

  1. parti non metalliche;
  2. parti in metallo comune per motivi tecnici e/o a scopo decorativo (v. punto 1.5).
1.4 Lavoro misto di metalli preziosi

Un lavoro misto di metalli preziosi è un articolo costituito da due o più leghe di metallo prezioso.

1.5 Lavoro plurimetallico

Un lavoro plurimetallico è composto da parti in metallo prezioso e parti in metallo non prezioso.

1.6 Titolo

Il titolo è la proporzione, espressa in millesimi, del metallo prezioso dichiarato rispetto al peso della lega.

1.7 Titolo legale

Il titolo legale è la proporzione minima, espressa in millesimi, del metallo prezioso dichiarato rispetto al peso della lega.

1.8 Rivestimento / placcatura

Un rivestimento o placcatura consiste in uno o più strati di materiale, autorizzato dal Comitato permanente, applicato sulla totalità o su parte di un lavoro in metallo prezioso, per esempio mediante un procedimento chimico, elettrochimico, meccanico o fisico.

1.9 Metalli comuni

Per metalli comuni s’intendono tutti i metalli, ad eccezione di platino, oro, palladio e argento.

1.10 Saggio

Un saggio è un’analisi quantitativa di una lega di metallo prezioso mediante un metodo definito al punto 3.2 dell’allegato II.

1.11 Altre definizioni e dettagli supplementari

Il Comitato permanente può decidere altre definizioni e dettagli supplementari.

2 Esigenze tecniche
2.1 Lavori non coperti dalla Convenzione

La Convenzione non si applica:

  1. ai lavori fabbricati con leghe con un titolo non definito dal Comitato permanente;
  2. ai lavori destinati a uso medico, dentario, veterinario, scientifico o tecnico;
  3. alle monete a corso legale;
  4. a parti o prodotti semilavorati incompleti (p.es. parti metalliche o rivestimenti di superficie);
  5. ai materiali grezzi quali barre, placche, fili e tubi;
  6. ai lavori in metallo comune ricoperti da metalli preziosi;
  7. a ogni altro lavoro oggetto di una decisione da parte del Comitato permanente.

Di conseguenza, i lavori di cui alle lettere da a)–g) non possono essere marcati con il Punzone Comune.

2.2 Titoli legali ammessi dalla Convenzione:

Fatto salvo l’articolo 1 punto 2 della Convenzione, i titoli legali ammessi dalla Convenzione sono quelli definiti dal Comitato permanente.

2.3 Tolleranza

Nessuna tolleranza negativa è ammessa per il titolo legale indicato sui lavori.

2.4 Uso della saldatura
  1. Principi:a)la saldatura può essere usata solo per l’assemblaggio;b)il titolo legale della saldatura deve corrispondere a quello del lavoro;c)se viene usata una saldatura con un titolo legale inferiore, l’intero lavoro deve recare un titolo legale ammesso.
  2. Il Comitato permanente definisce le eccezioni pratiche a questi principi e gli altri metodi di assemblaggio.
2.5 Uso di parti in metallo comune e di parti non metalliche nei lavori in metalli preziosi
  1. Nei lavori in metallo prezioso sono ammesse parti in metallo comune e parti non metalliche per svolgere funzioni meccaniche per le quali i metalli preziosi sono inadeguati in termini di resistenza e durabilità, alle seguenti condizioni:a)quando sono visibili, le parti in metallo comune e le materie non metalliche si distinguono chiaramente dal metallo prezioso attraverso il colore;b)non sono né placcate né trattate per conferirgli l’apparenza del metallo prezioso;c)non servono né da rinforzo né per appesantire o riempire un lavoro;d)se possibile, le parti in metallo comune sono marcate con l’indicazione «METAL».
  2. Il Comitato permanente può decidere altri dettagli o eccezioni riguardanti le parti in metallo comune e le parti e sostanze non metalliche.
2.6 Lavori plurimetallici
  1. Nei lavori in metallo prezioso è lecito utilizzare parti in metallo comune e parti non metalliche a scopi decorativi, alle seguenti condizioni:a)le parti in metallo comune e le parti non metalliche sono chiaramente visibili attraverso la loro ampiezza;b)si distinguono chiaramente dal metallo prezioso attraverso il colore (ossia non sono né placcate né trattate per conferirgli l’apparenza del metallo prezioso);c)le parti in metallo comune sono marcate con l’indicazione «METAL».
  2. Il Comitato permanente può decidere altri dettagli o eccezioni.
2.7 Rivestimenti su lavori in metallo prezioso

Il Comitato permanente decide quali rivestimenti sono autorizzati e le eccezioni per motivi tecnici.

Allegato II5

Controllo effettuato dall’ufficio di controllo ufficiale/dagli uffici di controllo ufficiali
1 Generalità
  1. L’ufficio di controllo ufficiale (di seguito «ufficio di controllo») deve soddisfare le condizioni e le esigenze citate al punto 2 dell’articolo 5 della Convenzione, non solo al momento della notifica allo Stato depositario, ma in qualsiasi momento successivo.
  2. L’ufficio di controllo esamina se i lavori in metallo prezioso presentatigli per la marcatura con il Punzone Comune rispondono ai requisiti fissati nell’allegato I della Convenzione.
  3. Per esaminare i lavori in metallo prezioso l’ufficio di controllo deve avere, in linea di massima, un laboratorio d’analisi competente. Il laboratorio deve, in linea di massima, essere in grado di analizzare i lavori in metallo prezioso, che devono essere marcati con il Punzone Comune in conformità con i metodi di analisi approvati (v. punto 3.2 qui sotto). Un ufficio di controllo può subappaltare le analisi. Il Comitato permanente definisce le condizioni relative al subappalto delle analisi. Inoltre, pubblica le linee guida relative alle esigenze in materia di valutazione di un laboratorio d’analisi.
  4. Per dimostrare la propria competenza il laboratorio deve essere accreditato secondo la norma ISO 17025 oppure dimostrare un livello di competenza equivalente.
  5. Si ottiene un livello di competenza equivalente quando l’ufficio di controllo adotta un sistema di gestione che soddisfa le esigenze principali della norma ISO 17025 e partecipa con successo al programma internazionale di test attitudinali sui metalli preziosi denominato «Round Robin». Il Round Robin è organizzato dal Comitato permanente o da un altro organismo designato dal Comitato permanente. Il Comitato permanente definisce come raggiungere e verificare un livello equivalente. Parimenti, emana linee guida relative al Round Robin, compreso il livello di partecipazione e i criteri di prestazione.
  6. Il Comitato permanente fornisce indicazioni supplementari a proposito delle esigenze citate al punto 2 dell’articolo 5 della Convenzione, in particolare per quanto riguarda l’indipendenza del personale dell’ufficio di controllo.
2 Analisi
  1. Se l’ufficio di controllo accerta che il lavoro soddisfa le disposizioni dell’allegato I della Convenzione, può, a richiesta, marcarlo con il suo punzone di controllo ufficiale e con il Punzone Comune. Se imprime il Punzone Comune, l’ufficio di controllo si assicura, prima di restituire il lavoro, che esso sia marcato in conformità con le disposizioni dei punti seguenti.
  2. L’analisi dei lavori in metallo prezioso presentati per l’apposizione del Punzone Comune consiste nelle seguenti due tappe:a)valutazione dell’omogeneità del lotto; eb)determinazione del titolo della lega (saggio).
  3. Lo scopo di un saggio è di valutare la conformità di una lega o di un lavoro in metallo prezioso.
3 Metodi d’esame e d’analisi
  1. Per valutare l’omogeneità di un lotto, l’ufficio di controllo può applicare qualsiasi metodo di analisi riconosciuto dal Comitato permanente.
  2. Per controllare i lavori in metallo prezioso, l’ufficio di controllo può applicare qualsiasi metodo di analisi riconosciuto dal Comitato permanente.
4 Campionatura

Il numero di oggetti prelevati da un lotto e il numero di campioni scelti fra questi ai fini dei saggi e delle analisi devono essere sufficienti per comprovare l’omogeneità del lotto e garantire che tutte le parti di tutti gli oggetti controllati appartenenti al lotto raggiungano il titolo legale richiesto. Il Comitato permanente emana linee guida relative alla campionatura.

5 Marcatura
5.1 Principio
  1. I lavori che soddisfano i criteri dell’allegato I sono marcati con il Punzone Comune, come descritto al punto 5.5, in conformità con le esigenze citate nel presente allegato.
  2. Il Punzone Comune viene apposto con altri marchi (alcuni dei quali possono essere combinati) che, insieme, forniscono le seguenti informazioni minime su:a)chi ha prodotto (o importato) il lavoro: ciò viene indicato da un punzone di responsabilità registrato, come descritto al punto 5.4;b)chi ha controllato il lavoro: ciò viene segnalato dal punzone dell’ufficio di controllo;c)qual è il tenore in metallo prezioso; ciò è indicato con un’indicazione del titolo in cifre arabe; ed)di quale metallo prezioso è fatto il lavoro: ciò viene segnalato da un punzone, un simbolo o una forma che indica la natura del metallo prezioso.
5.2 Metodi

Sono accettati i seguenti metodi di punzonatura: insculpazione e laser. Il Comitato permanente può definire ulteriori procedure di punzonatura.

5.3 Apposizione

Nella misura del possibile tutti i punzoni sono apposti l’uno accanto all’altro. Marchi supplementari (p.es. lettera identificativa dell’anno) sono autorizzati a titolo accessorio, soltanto se non possono essere confusi con i marchi summenzionati.

5.4 Registro dei punzoni di responsabilità

Il punzone di responsabilità di cui alla lettera a) del punto 5.1.2 deve essere registrato nel registro ufficiale dello Stato contraente e/o in uno dei suoi uffici di controllo che controllano il lavoro in questione.

5.5 Il Punzone Comune
5.5.1 Descrizione
  1. Il Punzone Comune è un marchio di conformità che indica che il lavoro è stato controllato in conformità con le esigenze della Convenzione contenute nei presenti allegati e nella compilazione delle decisioni tecniche del Comitato permanente. È composto dall’immagine di una bilancia, in rilievo su un fondo striato, racchiusa in una cornice di forma geometrica variabile.
  2. Il Punzone Comune può essere combinato con un’indicazione del titolo e il marchio che indica il metallo prezioso: in questo caso, è racchiuso in una cornice che indica la natura del metallo prezioso e contiene un numero espresso in cifre arabe che mette in rilievo l’indicazione del titolo del lavoro in millesimi, come descritto qui sotto (Tipo 1).
  3. Il Punzone Comune può essere un semplice un marchio di conformità: in tal caso è racchiuso in una cornice ottagonale standard, come descritto qui sotto (Tipo 2).
5.5.2 Dimensioni ufficiali

Il Comitato permanente decide le dimensioni ufficiali del Punzone Comune e di altri punzoni obbligatori.

5.6 Lavori composti da più leghe di uno stesso metallo prezioso

Se un lavoro è composto da leghe diverse dello stesso metallo prezioso si appone l’indicazione del titolo e il Punzone Comune corrispondente al titolo più basso presente nel lavoro. Il Comitato permanente può decidere eccezioni.

5.7 Lavori scomponibili

Se un lavoro è composto da parti articolate o facilmente separabili, i punzoni dovranno essere apposti sulla parte principale, nella misura del possibile. Se possibile, il Punzone Comune dovrà essere apposto anche sulle parti di dimensioni minori.

5.8 Lavori di metalli preziosi misti
  1. Se un lavoro è composto da leghe differenti di metalli preziosi e il colore e la parte di ogni lega sono chiaramente distinguibili, i marchi di cui al punto 5.1.2sono apposti su una delle leghe di metalli preziosi e il Punzone Comune appropriato (Tipo 1) sull’altro (o sugli altri).
  2. Se un lavoro è composto da leghe differenti di metalli preziosi e il colore e la parte di ogni lega non sono chiaramente distinguibili, i marchi di cui al punto 5.1.2 e il Punzone Comune corrispondente sono apposti sul metallo meno nobile. Non è concesso apporre il Punzone Comune concernente metalli più nobili.
  3. Il Comitato permanente può decidere regole aggiuntive e deroghe se ragioni tecniche lo giustificano.
5.9 Lavori plurimetallici
  1. I punzoni citati al punto 5.1.2 sono apposti sulla parte in metallo prezioso di un lavoro plurimetallici. Il punzone «METAL» (o equivalente) è apposto sulla parte metallica in conformità con il punto 2.6 dell’allegato I della Convenzione.
  2. Il Comitato permanente può decidere altri dettagli o eccezioni.

0.941.31

Campo d’applicazione il 18 ottobre 20226

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Entrata in vigore

Austria

12 febbraio

1974

27 giugno

1975

Ceca, Repubblica

2 agosto

1994 A

2 novembre

1994

Cipro

17 ottobre

2006 A

17 gennaio

2007

Croazia

19 dicembre

2017 A

19 marzo

2018

Danimarca

17 novembre

1987 A

17 gennaio

1988

Finlandia

9 gennaio

1975

27 giugno

1975

Irlanda

8 agosto

1983 A

8 novembre

1983

Israele

1° marzo

2005 A

1° giugno

2005

Lettonia

29 aprile

2004 A

29 luglio

2004

Lituania

4 maggio

2004 A

4 agosto

2004

Norvegia

1° luglio

1983

1° settembre

1983

Paesi Bassi a

16 aprile

1999 A

16 luglio

1999

Polonia

22 agosto

2005 A

22 novembre

2005

Portogallo

6 luglio

1982

6 settembre

1982

Regno Unito

1° aprile

1976

1° giugno

1976

Serbia

24 marzo

2020 A

24 giugno

2020

Slovacchia

6 febbraio

2007 A

6 maggio

2007

Slovenia

5 dicembre

2008 A

5 marzo

2009

Svezia

27 febbraio

1975

27 giugno

1975

Svizzera

1° aprile

1974

27 giugno

1975

Ungheria

1° dicembre

2005 A

1° marzo

2006

  1. La Conv. s’applica unicamente al Regno in Europa.