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Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria concernente il riconoscimento reciproco dei marchi ufficiali di garanzia impressi sulle casse d’orologio di metalli preziosi Conchiusa il 14 febbraio 1972 Approvata dall’Assemblea federale il 6 dicembre 1972 Strumenti di ratificazione scambiati il 6 marzo 1973

RU 1973 576; FF 1972 I 877

Traduzione1

Entrata in vigore il 6 aprile 1973

(Stato 1° gennaio 1998)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Presidente della Repubblica d’Austria

desiderosi di promuovere e facilitare lo scambio di casse d’orologio hanno deciso di stipulare una Convenzione ed hanno designato a tale scopo i loro Plenipotenziari:

(si omettono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri ed averli trovati in buona e debita forma,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Ai sensi della presente Convenzione l’espressione

  1. «Legge austriaca» indica la legge federale del 24 febbraio 1954 concernente il titolo degli oggetti di metalli preziosi (legge sulla marchiatura);
  2. «Legge svizzera» indica la legge federale del 20 giugno 19332 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi;
  3. «Cassa d’orologio» indica ogni involucro di un movimento di orologio, con o senza movimento, fabbricato con oro, argento o platino;
  4. «Marchio-nome» indica il marchio recante il nome o il contrassegno di fabbrica ufficialmente autorizzato del produttore, previsti al § 4 della legge austriaca; «marchio-titolo» indica il marchio recante il titolo, previsto al § 12 della stessa legge;
  5. «Marchio d’artefice» indica il marchio previsto dall’articolo 9 della legge svizzera; «marchio ufficiale» indica il marchio ufficiale (marchio di garanzia) di cui all’articolo 15 della stessa legge.

Art. 2

Le casse d’orologio austriache, che all’atto della loro importazione in Svizzera recano il marchio-nome e il marchio-titolo, non devono essere provviste del marchio ufficiale, sempreché rispondano alle altre disposizioni della legge svizzera.

Le casse d’orologio svizzere, che all’atto della loro importazione in Austria recano il marchio d’artefice e il marchio ufficiale, non devono essere provviste del marchio-titolo, sempreché rispondano alle altre disposizioni della legge austriaca.

Sono parificati alle casse d’orologio i braccialetti ad esse saldamente fissati, di oro, argento o platino, sempreché presentino le caratteristiche e rechino i marchi di garanzia previsti ai capoversi 1 e 2.

Art. 3

L’Ufficio centrale svizzero per il controllo dei metalli preziosi e l’Ufficio principale della marchiatura e del saggio della Repubblica d’Austria si scambiano reciprocamente, subito dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, le illustrazioni dei marchi ufficiali e dei marchi indicanti il titolo, prescritti dal rispettivo Stato.

Art. 4

Le casse d’orologio provenienti dal territorio di una delle Parti contraenti che, all’atto del controllo effettuato dall’Amministrazione competente dell’altra Parte, risultano non rispondenti alle disposizioni di legge di quest’ultima, sono rimandate all’esportatore. La competente Amministrazione dell’altra Parte contraente dev’essere ragguagliata a tal riguardo.

Art. 5

Per la verificazione del titolo di una cassa d’orologio è necessario procedere al saggio con la pietra di paragone. Nei casi dubbi si devono effettuare dei saggi preliminari analitici su piccole quantità prelevate dal campione mediante truciolatura o limatura. Se è accertato un titolo insufficiente, ¼ g dell’oggetto dev’essere allora verificato analiticamente.

I saggi analitici vanno effettuati con i seguenti metodi:

  1. per l’oro: l’analisi gravimetrica mediante coppellazione e separazione con acido nitrico;
  2. per l’argento: l’analisi volumetrica mediante dissoluzione in acido nitrico e titolazione con una soluzione di cloruro di sodio (analisi Gay-Lussac) oppure titolazione mediante una soluzione di tiocianato di ammonio o di potassio con l’impiego di solfato ferrico (III) di ammonio, come indicatore (analisi Volhard);
  3. per il platino: l’analisi gravimetrica mediante dissoluzione in acqua regia, precipitazione con cloruro di ammonio e riduzione termica in platino metallico.
  4. L’iridio comprecipitato o contrascinato è computato come platino.

Come tolleranze saggistiche sono ammesse le seguenti differenze in meno:

  1. per l’oro e l’argento: sino ad 1 millesimo
  2. per il platino: sino a 2 millesimi

A tutte le contestazioni del titolo si deve allegare un saggio comparativo. Il risultato del saggio va indicato, per l’oro, ad un decimo di millesimo esatto, per l’argento e il platino ad un millesimo esatto.

I Governi dei due Stati contraenti possono autorizzare anche altri metodi d’analisi.

Art. 6

Una Commissione mista, che sarà costituita nel più breve tempo possibile dopo l’entrata in vigore della Convenzione, avrà il compito:

  1. di elaborare le eventuali proposte di modificazione della presente Convenzione o di ammissione di nuovi metodi d’analisi;
  2. di risolvere le difficoltà che potessero derivare dall’applicazione della Convenzione.

La Commissione sarà composta di una delegazione svizzera e di una delegazione austriaca, di tre membri ciascuna. I membri della Commissione potranno essere assistiti da periti in materia.

La Commissione si riunirà su richiesta del presidente di una delegazione.

Art. 7

La presente Convenzione dev’essere ratificata. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati il più presto possibile a Berna.

La Convenzione entrerà in vigore un mese dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.

Essa può essere disdetta per iscritto in qualsiasi momento e cessa di aver vigore un anno dopo la sua disdetta.

In fede di che i Plenipotenziari dei due Stati contraenti hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Vienna il 14 febbraio 1972 in due originali in lingua tedesca.

Per la
Confederazione svizzera:

Lenz

Per Repubblica d’Austria:

Heller