0.941.333.2
Scambio di lettere del 30 ottobre 1935
tra la Svizzera e la Spagna concernente
la punzonatura dei metalli preziosi
RU1989 251
Entrato in vigore il 1° novembre 1935
(Stato 1° novembre 1935)
Traduzione 1
I
Il Ministro di Stato | Madrid, 30 ottobre 1935 Signor Ministro Karl Egger Legazione di Svizzera in Spagna Madrid |
Signor Ministro,
In considerazione della proposta formulata da Vostra Eccellenza, in forza delle istruzioni trasmesse dal Suo Governo, mi pregio comunicarle che, conformemente ai rapporti inviati dai servizi competenti dell’amministrazione spagnola e a quanto convenuto in linea di massima con me medesimo, è reciprocamente stabilito, mediante il presente scambio di lettere tra i Governi spagnolo e svizzero, che i lavori d’orologeria in oro, argento e platino, di provenienza svizzera importati in Spagna come anche analoghi lavori di orologeria di provenienza spagnola importati in Svizzera, non saranno sottoposti ad una nuova punzonatura se la legge che garantisce il marchio ufficiale nel Paese d’origine è conforme alla legge ufficiale del Paese importatore. Del resto, i lavori stranieri rimangono tuttavia sottoposti allo stesso regime di controllo commerciale della produzione nazionale. L’accordo entrerà in vigore a decorrere dal 1° novembre prossimo.
Colgo l’occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza l’espressione della mia alta considerazione.
Don José Martinez de Velasco
Traduzione 2
II
Legazione di Svizzera | Madrid, 30 ottobre 1935 Don José Martinez de Velasco Ministro di Stato della Repubblica di Spagna Madrid |
Signor Ministro,
Ho l’onore di accusare ricevuta della nota (n. 83) in data odierna, con la quale Vostra Eccellenza mi comunica che, conformemente ai rapporti inviati dai servizi competenti dell’amministrazione spagnola e a quanto convenuto con me medesimo, è reciprocamente stabilito, mediante il presente scambio di lettere tra i Governi spagnolo e svizzero, che i lavori d’orologeria in oro, argento e platino di provenienza svizzera importati in Spagna come anche analoghi lavori d’orologeria in oro, argento e platino, di provenienza spagnola importati in Svizzera, non saranno sottoposti ad una nuova punzonatura se la legge che garantisce il marchio ufficiale nel Paese d’origine è conforme alla legge ufficiale del Paese importatore. Del resto, i lavori stranieri rimangono tuttavia sottoposti allo stesso regime di controllo commerciale della produzione nazionale. L’accordo sarà applicato a decorrere dal 1o novembre prossimo.
Presento a Vostra Eccellenza i miei più sentiti ringraziamenti e colgo l’occasione per rinnovarle l’espressione della mia alta considerazione.
Karl Egger