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0.945.113

Protocollo d’emendamento della Convenzione firmata a Parigi il 22 novembre 1928 concernente le esposizioni internazionali Conchiuso a Parigi il 30 novembre 1972 Approvato dall’Assemblea federale il 10 dicembre 1973 Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 25 novembre 1974

Traduzione1

Entrato in vigore per la Svizzera il 9 giugno 1980

(Stato 1° agosto 1989)

Le Parti al presente protocollo,

Considerando che le norme e le procedure istituite con la Convenzione concernente le esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, modificata e completata mediante i protocolli del 10 maggio 1948 e del 16 novembre 1966, si sono dimostrate utili e necessarie agli organizzatori di queste esposizioni come anche agli Stati partecipanti,

Desiderose di adeguare alla situazione attuale le norme e le procedure suddette, come anche le disposizioni inerenti all’organizzazione incaricata di sorvegliarne l’applicazione e preoccupati di raccogliere questi disposti in un unico strumento sostitutivo della Convenzione del 1928,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I

Modificazione

Il presente Protocollo ha lo scopo di:

  1. modificare le norme e le procedure concernenti le esposizioni internazionali;
  2. modificare le disposizioni concernenti le attività dell’Ufficio Internazionale delle Esposizioni.

Art. II

La Convenzione del 1928 è nuovamente modificata mediante il presente Protocollo, conformemente alle finalità espresse nell’articolo I. Il tenore della Convenzione così modificata è riprodotto nell’Appendice al presente Protocollo, di cui costituisce parte integrante.

Art. III

1) Il presente Protocollo è aperto alla firma delle Parti, a Parigi dal 30 novembre 1972 al 29 novembre 1973, e permarrà aperto dopo quest’ultima data per l’adesione delle medesime. 3) Gli strumenti di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione sono deposti presso il Governo della Repubblica Francese.

2) Le Parti alla Convenzione del 1928 possono divenire partecipi del presente Protocollo mediante:

  1. firma senza riserva di ratificazione, accettazione o approvazione;
  2. firma con riserva di ratificazione, accettazione o approvazione, seguita da ratificazione, accettazione o approvazione;
  3. adesione.

Art. IV

Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data in cui 29 Stati ne saranno divenuti partecipi, alle condizioni previste nell’articolo III.

Art. V

Le disposizioni del presente Protocollo non si applicano alla registrazione d’una esposizione per la quale una data sia già stata prevista dall’Ufficio Internazionale delle Esposizioni sino e compreso al giorno della sessione del Consiglio d’Amministrazione, immediatamente precedente l’entrata in vigore del presente Protocollo, conformemente all’articolo IV.

Art. VI

Il Governo della Repubblica Francese notifica ai Governi delle Parti contraenti come anche all’Ufficio Internazionale delle Esposizioni:

  1. le firme, ratificazioni, approvazioni, accettazioni ed adesioni conformemente all’articolo III;
  2. la data in cui il presente Protocollo entrerà in vigore, conformemente all’articolo IV.

Art. VII

Con l’entrata in vigore del presente Protocollo, il Governo della Repubblica Francese provvederà a registrarlo presso la Segreteria delle Nazioni Unite, conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Parigi, il 30 novembre 1972, in lingua francese e in un solo esemplare che sarà conservato negli archivi del Governo della Repubblica Francese, il quale ne rilascerà copie conformi ai Governi di tutte le Parti alla Convenzione del 1928.

(Si omettono le firme)

Appendice

Convenzione concernente le esposizioni internazionali

firmata a Parigi il 22 novembre 1928,

emendata e completata mediante i Protocolli del 10 maggio 1948,

16 novembre 1966 e 30 novembre 1972

Titolo I Definizioni e scopo

Art. I

1) È considerata esposizione una manifestazione che, indipendentemente dalla sua denominazione, persegue lo scopo principale di informare il pubblico, passando in rassegna i mezzi di cui dispone l’uomo per soddisfare i bisogni della civilizzazione ed evidenziando, in uno o più rami dell’attività umana, i progressi realizzati o le finalità da conseguire. 2) L’esposizione è considerata internazionale qualora vi partecipi più di un Paese. 3) I partecipanti a un’esposizione internazionale sono gli esponenti degli Stati ufficialmente rappresentati, raggruppati in sezioni nazionali, le organizzazioni internazionali o gli esponenti cittadini di Stati non ufficialmente rappresentati e, infine, quelli autorizzati, secondo i regolamenti dell’esposizione, ad esplicare un’attività diversa, in particolare i concessionari.

Art. 2

La presente Convenzione s’applica a tutte le esposizioni internazionali, eccettuate:

  1. le esposizioni di una durata inferiore a tre settimane;
  2. le esposizioni delle belle arti;
  3. le esposizioni essenzialmente commerciali.

Art. 3

1) Indipendentemente dalla designazione data dagli organizzatori ad un’esposizione, la presente Convenzione distingue le esposizioni universali dalle esposizioni specializzate. 2) Un’esposizione è universale allorché passa in rassegna i mezzi utilizzati e i progressi realizzati o realizzabili in parecchi rami dell’attività umana, conformemente alla classificazione prevista nell’articolo 30 paragrafo 2 (a) della presente Convenzione. 3) Un’esposizione è specializzata allorché è dedicata ad un solo ramo dell’attività umana, nel modo in cui detto ramo è definito nella classificazione.

Titolo II Durata e frequenza delle esposizioni

Art. 4

1) La durata di un’esposizione non deve superare sei mesi. 2) Le date d’apertura e di chiusura d’una esposizione vengono stabilite al momento della sua registrazione e possono essere modificate soltanto in caso di forza maggiore e con l’accordo dell’Ufficio Internazionale delle Esposizioni (dappresso: «Ufficio»), di cui al titolo V della presente Convenzione. Nondimeno la durata complessiva dell’esposizione non deve superare sei mesi.

Art. 5

2) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1), l’Ufficio può eccezionalmente e alle condizioni previste all’articolo 28, 3) f), ridurre gli intervalli suindicati, da un lato a favore delle esposizioni specializzate e, dall’altro, fino a sette anni, a favore delle esposizioni universali organizzate in Stati diversi. 3) Gli intervalli separanti le esposizioni registrate decorrono dalla data d’apertura di queste esposizioni.

1) La frequenza delle esposizioni indicate nella presente Convenzione è disciplinata nel modo seguente:

  1. in uno stesso Stato, un intervallo minimo di 20 anni deve separare due esposizioni universali; un intervallo minimo di cinque anni deve separare un’esposizione universale da un’esposizione specializzata;
  2. in Stati differenti, un intervallo minimo di dieci anni deve separare due esposizioni universali;
  3. nello stesso Stato, un intervallo minimo di dieci anni deve separare due esposizioni specializzate della stessa natura; un intervallo minimo di cinque anni deve separare due esposizioni specializzate di natura diversa;
  4. in Stati differenti, un intervallo minimo di cinque anni deve separare due esposizioni specializzate della stessa natura; un intervallo minimo di due anni deve separare due esposizioni specializzate di natura diversa.
Titolo III Registrazione

Art. 6

1) Il Governo di una Parte contraente, sul territorio della quale è prevista un’esposizione (dappresso: «Governo invitante»), deve presentare all’Ufficio la domanda intesa ad ottenere la registrazione, indicando i provvedimenti legislativi, regolamentari o finanziari previsti in occasione di detta esposizione. Il Governo di uno Stato non contraente, desideroso d’ottenere la registrazione di un’esposizione, può parimente presentare una domanda all’Ufficio, purché si obblighi ad osservare, per questa esposizione, le disposizioni dei titoli I, II, III e IV della presente Convenzione e dei regolamenti emanati per la loro applicazione. 2) La domanda di registrazione dev’essere presentata dal Governo incaricato delle relazioni internazionali per quanto concerne il luogo in cui è prevista l’esposizione (dappresso: «Governo invitante»), anche nel caso in cui detto Governo non fosse l’organizzatore dell’esposizione. 3) L’Ufficio determina mediante regolamenti imperativi il termine massimo per riservare la data di un’esposizione ed il termine minimo per il deposito della domanda di registrazione; esso determina i documenti che devono essere allegati a siffatta domanda. Stabilisce pure, mediante regolamenti imperativi, l’ammontare dei contributi richiesti per le spese d’esame della domanda. 4) La registrazione è unicamente concessa se l’esposizione soddisfa le condizioni stabilite nella presente Convenzione e nei regolamenti compilati dall’Ufficio.

Art. 7

1) Due o più Stati, qualora competino per la registrazione d’una esposizione e non giungano ad un accordo, devono rivolgersi all’Assemblea generale dell’Ufficio la quale decide, tenendo conto delle considerazioni invocate e segnatamente dei motivi particolari di natura storica o morale, del tempo trascorso dall’ultima esposizione e del numero delle manifestazioni già organizzate dagli Stati in competizione. 2) Salvo circostanze eccezionali, l’Ufficio dà la preferenza ad un esposizione prevista sul territorio di una Parte contraente.

Art. 8

Fermo il caso previsto nell’articolo 4 paragrafo 2, lo Stato che ha ottenuto la registrazione d’un’esposizione perde, qualora modifichi la data prevista, i diritti procedenti da siffatta registrazione. Se intende organizzare la manifestazione ad un’altra data, deve presentare una nuova domanda e sottoporsi, ove occorra, alla procedura stabilita nell’articolo 7, nel caso di eventuali competizioni.

Art. 9

1) Per esposizioni non registrate, le Parti contraenti negano la partecipazione e il patronato, come anche qualsiasi contributo. 2) Le Parti contraenti permangono interamente libere di negare la loro partecipazione ad un’esposizione registrata. 3) Ciascuna Parte contraente applica ogni provvedimento che, secondo la propria legislazione, giudica maggiormente opportuno per operare contro i promotori d’esposizioni fittizie o d’esposizioni alle quali i partecipanti vengono attirati fraudolentemente, mediante promesse, annunci o pubblicità fallaci.

Titolo IV Obblighi degli organizzatori delle esposizioni registrate e degli Stati partecipanti

Art. 10

1) Il Governo invitante deve provvedere all’osservanza delle disposizioni della presente Convenzione e dei regolamenti emanati per la sua applicazione. 2) Se il Governo non organizza direttamente l’esposizione, la persona giuridica che l’organizza dev’essere ufficialmente riconosciuta a tale scopo dal Governo che garantisce l’esecuzione degli obblighi di siffatta persona giuridica.

Art. 11

1) Gli inviti a partecipare ad un’esposizione, siano essi comunicati alle Parti contraenti o agli Stati non membri, devono essere trasmessi per via diplomatica soltanto dal Governo dello Stato invitante e unicamente al Governo dello Stato invitato, direttamente per quest’ultimo e le altre persone fisiche o giuridiche subordinate alla sua autorità. Le risposte devono giungere per la stessa via al Governo invitante, analogamente ai desideri di partecipare, espressi da persone fisiche o giuridiche non invitate. Gli inviti devono tener conto dei termini prescritti dall’Ufficio. Alle organizzazioni di carattere internazionale gli inviti sono trasmessi direttamente. 2) Nessuna Parte contraente può organizzare una partecipazione ad un’esposizione internazionale od assumere il patronato se gli inviti non sono stati trasmessi conformemente alle disposizioni della presente Convenzione. 3) Le Parti contraenti si obbligano a non trasmettere né accettare un invito a partecipare ad un’esposizione, prevista sul territorio di una Parte contraente o su quello di uno Stato non membro, se l’invito non indica la registrazione accordata conformemente alle disposizioni della presente Convenzione. 4) Qualsiasi Parte contraente può chiedere agli organizzatori di trasmettere soltanto gli inviti che le sono destinati. Essa può parimente rinunciare alla trasmissione di inviti o di desideri di partecipazione, espressi da persone fisiche o giuridiche non invitate.

Art. 12

Il Governo invitante deve designare un commissario generale dell’esposizione, incaricato di rappresentarlo a qualsiasi fine della presente Convenzione e per tutto quanto concerne l’esposizione.

Art. 13

Il Governo di qualsiasi Stato partecipante ad un’esposizione deve designare un commissario generale sezionale per rappresentarlo presso il governo invitante. Soltanto al commissario generale sezionale spetta di organizzare la presentazione nazionale. Esso informa il commissario generale dell’esposizione circa la composizione della suddetta presentazione e provvede all’osservanza dei diritti e degli obblighi degli esponenti.

Art. 14

1) Nel caso in cui le esposizioni universali comprendano padiglioni nazionali, i Governi partecipanti li costruiscono a proprie spese. Tuttavia, previa approvazione dell’Ufficio, gli organizzatori delle esposizioni universali possono, in deroga alla norma suddetta, costruire locali destinati ad essere affittati dai Governi che non sono in grado di costruire Padiglioni nazionali. 2) Nelle esposizioni specializzate, la costruzione degli edifici spetta agli organizzatori.

Art. 15

In un’esposizione universale, né il Governo invitante, né le autorità locali e neppure gli organizzatori possono riscuotere pigioni o tasse globali per i reparti assegnati ai Governi partecipanti (ad eccezione di una pigione per i reparti costruiti in virtù della deroga prevista nell’articolo 14, 1). La tassa immobiliare, nel caso in cui fosse riscossa secondo la legislazione vigente nello Stato invitante, verrebbe addossata agli organizzatori. Sono oggetto di retribuzione soltanto i servizi effettivamente resi in applicazione dei regolamenti approvati dall’Ufficio.

Art. 16

Il disciplinamento doganale delle esposizioni è stabilito nell’allegato alla presente convenzione, di cui quest’ultimo costituisce parte integrante.

Art. 17

In un’esposizione sono unicamente considerate nazionali e, per conseguenza, possono essere unicamente designate come tali le sezioni costituite sotto l’autorità dei commissari generali, nominati conformemente all’articolo 13 dai Governi degli Stati partecipanti. Una sezione nazionale comprende tutti gli esponenti dello Stato considerato, ma non i concessionari.

Art. 18

1) In un’esposizione, per designare un partecipante o un gruppo di partecipanti può essere utilizzata un’indicazione geografica, riferentesi a una Parte contraente, soltanto con l’autorizzazione del commissario generale sezionale, rappresentante il Governo di detta Parte. 2) Se una Parte contraente non partecipa ad un’esposizione, il commissario generale di questa esposizione provvede, per quanto concerne siffatta Parte contraente, all’osservanza della protezione prevista nel paragrafo precedente.

Art. 19

1) I prodotti presentati nella sezione nazionale di uno Stato partecipante devono stare in stretto rapporto con questo Stato (ad esempio oggetti originari del suo territorio o prodotti confezionati dai suoi cittadini). 2) Possono nondimeno essere esposti, con l’autorizzazione dei commissari generali degli altri Stati interessati, altri oggetti o prodotti purché servino soltanto a completare la presentazione. 3) Una vertenza fra Stati partecipanti, sorta nei casi previsti nei paragrafi 1 e 2, è sottoposta all’arbitrato del collegio dei commissari generali sezionali, che decide alla maggioranza dei commissari presenti. La decisione è definitiva.

Art. 20

2) Il commissario generale dell’esposizione adotta ogni provvedimento affinché le tariffe chieste agli Stati partecipanti non siano maggiori di quelle chieste agli organizzatori dell’esposizione e, in ogni caso, delle tariffe normali della località.

1) Ferme restando le disposizioni contrarie nella legislazione vigente nello Stato invitante, nessun monopolio di qualsiasi natura dev’essere concesso salvo, per quanto concerne i servizi comuni, autorizzazione dell’Ufficio al momento della registrazione. In questo caso, gli organizzatori devono:

  1. indicare l’esistenza di questo o di questi monopoli nel regolamento generale dell’esposizione e nel contratto di partecipazione;
  2. assicurare ai partecipanti l’uso dei servizi monopolizzati alle condizioni usuali dello Stato;
  3. non limitare in nessun caso i poteri dei commissari generali nelle loro rispettive sezioni.

Art. 21

Il commissario generale dell’esposizione prende ogni misura possibile per assicurare il funzionamento efficace dei servizi di pubblica utilità, all’interno dell’esposizione.

Art. 22

Il Governo invitante s’adopera per agevolare l’organizzazione della partecipazione degli Stati e dei loro cittadini, segnatamente nel campo delle tariffe di trasporto e delle condizioni d’ammissione delle persone e degli oggetti.

Art. 23

1) Il regolamento generale di un’esposizione deve indicare se, indipendentemente dai certificati di partecipazione accordabili, ai partecipanti verranno assegnate ricompense. Nel caso in cui esse fossero previste, la loro attribuzione può essere limitata a talune categorie. 2) Prima dell’apertura dell’esposizione, qualsiasi partecipante può dichiarare che intende rimanere escluso dall’assegnazione di ricompense.

Art. 24

L’Ufficio Internazionale delle Esposizioni, di cui al titolo seguente, può emanare regolamenti disciplinanti le condizioni generali di composizione e di funzionamento delle giurie e determinanti il modo d’attribuzione delle ricompense.

Titolo V Disposizioni istituzionali

Art. 25

1) È istituita un’organizzazione internazionale designata Ufficio Internazionale delle Esposizioni, incaricata di provvedere all’applicazione della presente Convenzione. I suoi membri sono i Governi delle Parti contraenti. Sede dell’Ufficio è Parigi. 2) L’Ufficio ha personalità giuridica e segnatamente la capacità di conchiudere contratti, di acquistare e vendere beni mobili ed immobili, come anche la capacità di stare in giudizio. 3) L’Ufficio ha la capacità di conchiudere accordi, segnatamente nel campo dei privilegi e delle immunità, con gli Stati e le organizzazioni internazionali, per l’esercizio dei mandati assegnatigli nella presente Convenzione. 4) L’Ufficio consta di un’assemblea generale, di un presidente, di una commissione esecutiva, di commissioni specializzate e di un numero di vicepresidenti corrispondente alle commissioni, nonché di una segreteria posta sotto l’autorità di un segretario generale.

Art. 26

L’assemblea generale dell’Ufficio è composta di delegati designati dai Governi delle Parti contraenti, in ragione di uno a tre delegati per ciascuna di esse.

Art. 27

L’assemblea generale si aduna in sessioni ordinarie e può parimente adunarsi in sessioni straordinarie. Risolve su qualsiasi questione, per la quale la presente Convenzione assegna la competenza all’Ufficio di cui essa è la massima autorità, e segnatamente:

  1. discute, adotta e pubblica i regolamenti concernenti la registrazione, la classificazione e l’organizzazione delle esposizioni internazionali ed il funzionamento dell’Ufficio.
  2. Nei casi limite delle disposizioni della presente Convenzione, essa può emanare regolamenti imperativi. Può parimente compilare regolamenti-tipo, intesi a servire d’orientamento per l’organizzazione delle esposizioni;
  3. prepara il bilancio, controlla ed approva i conti dell’Ufficio;
  4. approva i rapporti del segretario generale;
  5. istituisce le commissioni che reputa necessarie, designa i membri della commissione esecutiva e delle altre commissioni e stabilisce la durata del loro mandato;
  6. approva qualsiasi progetto d’accordo internazionale di cui all’articolo 25, 3) della presente Convenzione;
  7. adotta i progetti d’emendamento di cui all’articolo 33;
  8. designa il segretario generale.

Art. 28

1) Il Governo di ciascuna Parte contraente, indipendentemente dal numero dei suoi delegati, dispone di un voto in seno all’assemblea generale. Nondimeno, il suo diritto di voto è sospeso se la totalità dei contributi dovuti, in applicazione dell’articolo 32 e seguenti, supera il totale dei contributi riferentesi all’anno corrente e all’anno precedente. 2) L’assemblea generale può deliberare validamente quando il numero delle delegazioni presenti e aventi diritto di voto è almeno pari ai due terzi di quello delle Parti contraenti aventi diritto di voto. Se non è in numero, essa è nuovamente convocata, con il medesimo ordine del giorno, entro il termine di un mese. In questo caso il quorum è ridotto alla metà del numero delle Parti contraenti, disponenti del diritto di voto.

3) Le decisioni sono prese alla maggioranza delle delegazioni presenti che esprimono il loro voto. Tuttavia, nei casi seguenti, è necessaria la maggioranza dei due terzi:

  1. accettazione di progetti d’emendamento alla presente Convenzione;
  2. approntamento e modificazione di regolamenti;
  3. accettazione del bilancio e approvazione dell’ammontare dei contributi annui delle Parti contraenti;
  4. autorizzazione a modificare le date d’apertura e di chiusura d’una esposizione, alle condizioni previste all’articolo 4;
  5. registrazione di un’esposizione sul territorio di uno Stato non membro in caso di concorrenza con un’esposizione sul territorio di una Parte contraente;
  6. riduzione degli intervalli previsti nell’articolo 5 della presente Convenzione;
  7. accettazione di riserve a un emendamento, presentate da una Parte contraente; detto emendamento dev’essere approvato, in applicazione dell’articolo 33, alla maggioranza dei 4/5 o all’unanimità, secondo i casi;
  8. approvazione di qualsiasi progetto d’accordo internazionale;
  9. nomina del segretario generale.

Art. 29

1) Il presidente è eletto dall’assemblea generale, in scrutinio segreto, per un periodo di due anni ed è scelto tra i delegati dei Governi delle Parti contraenti, ancorché, per la durata del suo mandato, non rappresenti più lo Stato di cui è cittadino. Il presidente è rieleggibile. 2) Il presidente convoca e dirige le adunate dell’assemblea generale e provvede al buon funzionamento dell’Ufficio. Se assente, le sue funzioni sono esercitate dal vicepresidente incaricato della commissione esecutiva oppure, in mancanza di quest’ultimo, da uno degli altri vicepresidenti, nell’ordine della loro elezione. 3) 1 vicepresidenti sono eletti, fra i delegati dei Governi delle Parti contraenti, dall’assemblea generale, la quale determina la natura e la durata del loro mandato e designa segnatamente la commissione cui sono preposti.

Art. 30

1) La Commissione esecutiva è composta dei delegati dei Governi di dodici Parti contraenti, in ragione di uno per ciascuno di essi.

2) La commissione esecutiva:

  1. compila e aggiorna una classificazione delle attività umane che possono essere presentate in un’esposizione;
  2. esamina qualsiasi domanda di registrazione d’un’esposizione e la sottopone, col suo parere, all’approvazione dell’assemblea generale;
  3. adempie i compiti affidatile dall’assemblea generale;
  4. può chiedere il parere di altre commissioni.

Art. 31

1) Il segretario generale, designato conformemente alle disposizione dell’articolo 28 della presente Convenzione, dev’essere un cittadino di una delle Parti contraenti. 2) Il segretario generale è incaricato del disbrigo degli affari correnti dell’Ufficio, giusta le istruzioni dell’assemblea generale e della commissione esecutiva. Elabora il progetto del bilancio, presenta i conti e sottopone all’assemblea generale i rapporti concernenti la sua attività. Egli rappresenta l’Ufficio, segnatamente in giudizio. 3) L’assemblea generale determina le altre attribuzioni e gli altri obblighi del segretario generale come anche il suo statuto.

Art. 32

Il bilancio annuo dell’Ufficio è stabilito dall’assemblea generale nelle condizioni previste al paragrafo 3 dell’articolo 28. Esso tiene conto delle riserve finanziarie dell’Ufficio, degli introiti di qualsiasi natura come anche dei saldi attivi e passivi, riportati dagli esercizi precedenti. Le spese dell’Ufficio sono coperte da detti introiti e dai contributi delle Parti contraenti, secondo il numero delle quote loro spettanti, in applicazione delle decisioni dell’assemblea generale.

Art. 33

1) Ciascuna Parte contraente può proporre un progetto d’emendamento della presente convenzione. Il tenore del progetto ed i motivi che l’hanno giustificato vanno presentati al segretario generale, che li comunica, nel termine più breve, alle altre Parti contraenti. 2) Il progetto d’emendamento proposto è iscritto all’ordine del giorno della sessione ordinaria o di una sessione straordinaria dell’assemblea generale, che dev’essere adunata almeno tre mesi dopo la data dell’invio da parte del segretario generale. 3) Qualsiasi progetto d’emendamento approvato dall’assemblea generale alle condizioni previste al paragrafo precedente e all’articolo 28 è sottoposto dal Governo della Repubblica Francese all’accettazione di tutte le Parti contraenti. Entra in vigore, rispetto a tutte queste Parti, alla data in cui i 4 /5 di esse hanno notificato la loro accettazione al Governo della Repubblica Francese. Tuttavia, in deroga alle disposizioni precedenti, qualsiasi progetto d’emendamento del presente paragrafo, dell’articolo 16, relativo al disciplinamento doganale, o dell’allegato previsto in suddetto articolo, entra in vigore unicamente alla data in cui tutte le Parti contraenti hanno notificato la loro accettazione al Governo della Repubblica Francese. 4) Ciascuna Parte contraente, desiderosa di vincolare l’accettazione di un emendamento ad una riserva, comunica all’Ufficio il tenore della riserva prevista. L’assemblea generale risolve circa l’ammissibilità. A tale riguardo, essa accetta le riserve intese a tutelare situazioni acquisite in materia d’esposizione e respinge quelle che provocherebbero l’istituzione di situazioni privilegiate. Se la riserva è accettata, per il calcolo della maggioranza dei 4 /5 suddetti la Parte che l’ha presentata figura tra quelle considerate come aventi accettato l’emendamento. Se la riserva è respinta, la Parte che l’ha presentata può optare tra la ricusa dell’emendamento o l’accettazione senza riserva. 5) Allorché un emendamento giusta il paragrafo 3 entra in vigore, ciascuna Parte contraente che ha ricusato l’emendamento può, ove lo reputi opportuno, prevalersi delle disposizioni dell’articolo 37 seguente.

Art. 34

1) Qualsiasi vertenza sorta fra due o più Parti contraenti, concernente l’applicazione o l’interpretazione della presente Convenzione, che non potesse essere risolta dalle autorità incaricate dei poteri decisionali secondo la presente Convenzione, sarà oggetto di negoziati fra le Parti litigiose. 2) Se i negoziati non conducono ad un accordo a breve scadenza, una delle Parti si rivolge al presidente dell’Ufficio, chiedendogli di designare un conciliatore. Il conciliatore, se non può ottenere l’accordo delle Parti litigiose, constata e delimita, nel suo rapporto al presidente, la natura e la portata della vertenza. 3) Una vertenza così accertata è sottoposta ad arbitrato. A tal scopo, una delle Parti trasmette, nel termine di due mesi a contare dalla comunicazione del rapporto alle Parti litigiose, una domanda d’arbitrato al segretario generale dell’Ufficio, indicando l’arbitro che ha scelto. L’altra o le altre Parti alla vertenza designano, ciascuna, in un termine di due mesi, il rispettivo arbitro. In caso d’omissione, una delle Parti adisce il presidente della Corte internazionale di Giustizia, chiedendogli di designare il o gli arbitri. Più Parti, ove facciano causa comune, contano, per l’applicazione delle disposizioni del paragrafo precedente, soltanto per una sola. In caso di dubbio, decide il segretario generale. Gli arbitri designano a loro volta un superarbitro. Se non possono accordarsi sulla cooptazione entro un termine di due mesi, vi provvede il Presidente della Corte internazionale di Giustizia, cui si è rivolta una delle Parti. 4) Il collegio arbitrale rende l’arbitrato alla maggioranza dei membri, tenendo conto che, in caso di parità di voli, il volo del superarbitro prevale. L’arbitrato s’applica a tutte le Parti litigiose, è definitivo ed esclude la possibilità di ricorso. 5) Ciascuno Stato potrà, al momento in cui firmerà o ratificherà la presente Convenzione oppure vi aderirà, dichiarare che non si considera vincolato dalle disposizioni dei paragrafi 3 o 4 precedenti. Le altre Parti contraenti non saranno vincolate dalle dette disposizioni, nei riguardi di qualsiasi Stato avrà espresso una siffatta riserva. 6) Qualsiasi Parte contraente che avrà espresso una riserva, conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente, potrà, in ogni momento togliere la riserva mediante una corrispondente notificazione al Governo depositario.

Art. 35

La presente Convenzione è aperta all’adesione, da un lato, di qualsiasi Stato, tanto membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, quanto non membro dell’ONU, che è partecipe dello statuto della Corte internazionale di giustizia o membro di un’istituzione specializzata delle Nazioni Unite, oppure membro dell’Agenzia internazionale dell’Energia atomica e, d’altro lato, di qualsiasi Stato, la cui domanda d’adesione è approvata dalla maggioranza dei due terzi delle Parti contraenti, aventi diritto di voto all’assemblea generale dell’Ufficio. Gli strumenti d’adesione sono depositati presso il Governo della Repubblica francese e prendono effetto alla data del loro deposito.

Art. 36

Il Governo della Repubblica Francese notifica ai Governi degli Stati partecipanti alla presente Convenzione come anche all’Ufficio Internazionale delle Esposizioni:

  1. l’entrata in vigore degli emendamenti, conformemente all’articolo 33;
  2. le adesioni, conformemente all’articolo 35;
  3. le disdette, conformemente all’articolo 37;
  4. le riserve emesse in applicazione dell’articolo 34 paragrafo 5;
  5. la scadenza eventuale della Convenzione.

Art. 37

1) Ciascuna Parte contraente può disdire la presente Convenzione mediante notificazione scritta al Governo della Repubblica Francese. 2) La disdetta ha effetto un anno dopo la data di ricezione della notificazione. 3) La presente Convenzione viene a scadere se, in seguito a disdette, il numero delle Parti contraenti si è ridotto a meno di sette. Con riserva di qualsiasi accordo che potrebbe essere conchiuso tra le Parti contraenti riguardo alla dissoluzione dell’Ufficio, il segretario generale verrà incaricato delle questioni inerenti alla liquidazione. L’attivo verrà ripartito fra le Parti contraenti proporzionatamente ai contributi pagati dal momento in cui sono divenuti partecipi della presente Convenzione. Un eventuale passivo verrà assunto dalle stesse Parti, proporzionatamente ai contributi stabiliti per l’esercizio finanziario in corso.

Allegato

Allegato
alla Convenzione firmata a Parigi il 22 novembre 1928 concernente le esposizioni internazionali

modificata e completata dai Protocolli del 10 maggio 1948, del 16 novembre 1966 e del 30 novembre 1972

Disciplinamento doganale per l’importazione degli articoli da parte dei partecipanti alle esposizioni internazionali

Art. 1 Definizioni

Per l’applicazione del presente allegato:

  1. per «tasse d’importazione» s’intendono i dazi e gli altri diritti e tasse riscossi all’importazione o in connessione con essa, come anche tutte le imposte sul consumo e tasse interne, cui soggiacciono le merci importate, ad esclusione tuttavia delle tasse e delle imposizioni limitate al costo approssimativo dei servizi resi e non costituenti una protezione indiretta dei prodotti nazionali o delle tasse fiscali all’importazione;
  2. per «ammissione temporanea» s’intende l’importazione temporanea in franchigia doganale, senza proibizioni né restrizioni d’importazione vincolata all’obbligo della riesportazione.

Art. 2

Beneficiano dell’ammissione temporanea:

  1. le merci destinate ad essere esposte o a costituire oggetto di una dimostrazione all’esposizione;
  2. le merci destinate ad essere utilizzate per la presentazione di prodotti stranieri, come:i)le merci necessarie per la dimostrazione di macchine o apparecchi stranieri;ii)i materiali edilizi, anche allo stato grezzo, il materiale di decorazione o di arredamento, le attrezzature elettriche per i padiglioni e gli stand stranieri dell’esposizione, come anche per i locali assegnati al commissario generale sezionale di un Paese straniero partecipante;iii)gli utensili, il materiale utilizzato per la costruzione ed i mezzi di trasporto necessari ai lavori dell’esposizione;iv)il materiale pubblicitario o dimostrativo, destinato manifestamente ad essere utilizzato per la propaganda a favore delle merci straniere presentate all’esposizione, come registrazioni sonore, film e diapositive, nonché l’apparecchiatura necessaria al suo impiego.
  3. Il materiale, comprese le istallazioni di traduzione, gli apparecchi registratori del suono ed i film didattici, scientifici o culturali, destinati ad essere utilizzati per l’esposizione.

Art. 3

Le agevolazioni di cui all’articolo 2 del presente Allegato sono accordate a condizioni che:

  1. le merci possano essere identificate al momento della riesportazione;
  2. il commissario generale sezionale del Paese partecipante garantisca, senza deposito di fondi, il pagamento dei dazi d’importazione sulle merci che non verranno riesportate, dopo la chiusura dell’esposizione, nei termini stabiliti; a domanda degli esponenti, possono essere ammesse altre garanzie previste dalla legislazione del Paese invitante (ad esempio libretto A.T.A.2 istituito mediante la convenzione del Consiglio di Cooperazione doganale del 6 dicembre 1961);
  3. le autorità doganali del Paese d’importazione temporanea giudichino che le condizioni imposte dal presente allegato siano adempiute.

Art. 4

Le merci ammesse all’importazione temporanea, finché beneficiano delle agevolazioni previste nel presente Allegato e purché le leggi e regolamenti del Paese d’importazione temporanea lo consentano, non possono essere prestate, affittate o utilizzate verso retribuzione, né trasportate fuori dei luoghi dell’esposizione. Esse devono essere riesportate nel termine più breve e al più tardi tre mesi dopo la chiusura dell’esposizione. Le autorità doganali possono, per motivi validi, prolungare questo termine nei limiti prescritti dalle leggi e dagli ordinamenti del Paese d’importazione temporanea.

Art. 5

Nondimeno, l’obbligo di riesportare non è applicabile alle merci di qualsiasi natura la cui distruzione, richiesta dal commissario generale sezionale, è effettuata sotto controllo ufficiale e senza provocare spese per il Tesoro pubblico del Paese d’importazione temporanea. b) Le merci ammesse all’importazione temporanea possono essere destinate ad uno scopo diverso della riesportazione e segnatamente essere consumate all’interno, purché siano adempiute le condizioni e le formalità che verrebbero applicate in virtù delle leggi e dei regolamenti dei Paesi d’importazione temporanea, ove le merci fossero importate direttamente dall’estero.

a) Nonostante l’obbligo di riesportare, previsto nell’articolo 4, la riesportazione delle merci deperibili o gravemente avariate oppure di esiguo valore non è richiesta, sempreché dette merci siano, secondo la decisione delle autorità doganali:

  1. sottoposte ai corrispondenti dazi d’importazione; oppure
  2. abbandonate, esenti da qualsiasi contributo, al Tesoro pubblico del Paese d’importazione temporanea; oppure
  3. distrutte, sotto controllo ufficiale, senza provocare spese per il Tesoro pubblico del Paese d’importazione temporanea.

Art. 6

I prodotti accessoriamente ottenuti durante l’esposizione, procedendo dalle merci importate temporaneamente, in occasione di dimostrazioni di macchine o d’apparecchi esposti, soggiacciono alle disposizioni degli articoli 4 e 5 del presente allegato, analogamente come se fossero stati ammessi all’importazione temporanea, con riserva delle disposizioni dell’articolo 7 seguente.

Art. 7

I dazi all’importazione non sono riscossi, le proibizioni o le limitazioni all’importazione non sono applicate e, se l’ammissione temporanea è stata accordata, la riesportazione non è richiesta per le merci seguenti, sempreché il valore globale e la quantità siano proporzionati, secondo il parere delle autorità doganali del Paese d’importazione, alla natura dell’esposizione, al numero dei visitatori e all’importanza della partecipazione dell’esponente:

  1. piccoli campioni (diversi dalle bevande alcooliche, tabacco e combustibili), rappresentativi di merci straniere esposte all’esposizione, compresi i campioni di prodotti alimentari e di bevande, importati come tali o ottenuti all’esposizione procedendo da merci importate alla rinfusa, purché:i)trattisi di prodotti stranieri forniti gratuitamente e destinati soltanto a distribuzioni gratuite al pubblico dell’esposizione, per essere utilizzati o consumati dalle persone cui sono stati distribuiti;ii)siffatti prodotti siano identificabili come campioni pubblicitari e presentino soltanto un esiguo valore unitario;iii)non si prestino al commercio e, ove occorra, siano imballati in quantità assai minori di quelle contenute nell’imballaggio più piccolo venduto al dettaglio;iv)i campioni di prodotti alimentari e di bevande, che non siano distribuiti in imballaggi conformemente al comma iii) precedente, siano consumati all’esposizione.
  2. Campioni importati, che sono utilizzati o consumati dai membri delle giurie dell’esposizione per valutare e giudicare la qualità degli oggetti esposti, con riserva della produzione d’un’attestazione del Commissario generale sezionale, menzionante la natura e la quantità degli oggetti consumati nel corso della valutazione e del giudizio;
  3. merci importate unicamente per la loro dimostrazione o per la dimostrazione di macchine e apparecchi stranieri presentati all’esposizione, che sono consumate o distrutte nel corso di queste dimostrazioni;
  4. stampati, cataloghi, prospetti, prezzi correnti, affissi, calendari (illustrati o no) e fotografie, senza cornice, destinati manifestamente ad essere utilizzati per la pubblicità a favore delle merci straniere presentate nell’esposizione, sempreché trattasi di prodotti stranieri forniti gratuitamente e destinati soltanto a distribuzioni gratuite sul luogo dell’esposizione.

Art. 8

I dazi all’importazione non sono riscossi, le proibizioni o le restrizioni all’importazione non sono applicate e, se l’ammissione temporanea è stata accordata, la riesportazione non è richiesta per le merci seguenti:

  1. prodotti che sono importati ed utilizzati per la costruzione, l’arredamento, la decorazione, la manutenzione delle presentazioni straniere all’esposizione (pitture, vernici, tappezzerie, liquidi da vaporizzare, articoli per fuochi d’artificio, semi o piante, ecc.) e che pertanto vengono consumati;
  2. cataloghi, opuscoli, affissi ed altri stampati ufficiali, illustrati o no, pubblicati dal Paese partecipante all’esposizione;
  3. piani, disegni, inserti, archivi, formule e altri documenti destinati ad essere utilizzati come tali all’esposizione.

Art. 9

a) All’entrata o all’uscita, la verificazione e lo sdoganamento delle merci, che verranno o sono state presentate o utilizzate a un’esposizione, avvengono, in tutti i casi dove è possibile e risulta opportuno, sui luoghi di detta esposizione; b) ciascuna Parte contraente, in tutti i casi dove lo reputa opportuno e tenuto conto dell’importanza dell’esposizione, provvederà ad aprire, per una durata ragionevole, un Ufficio doganale sui luoghi dell’esposizione organizzata sul suo territorio; c) la riesportazione di merci ammesse all’importazione temporanea può avvenire in una o più volte, attraverso qualsiasi Ufficio doganale aperto a siffatte operazioni, anche diverso dall’Ufficio d’importazione, a meno che l’importatore si obblighi, per beneficiare di una procedura semplificata, a riesportare le merci attraverso l’Ufficio d’importazione.

Art. 10

Le disposizioni precedenti non ostacolano l’applicazione:

  1. di agevolazioni maggiori che talune Parti contraenti accordano o accordassero, tanto mediante disposizioni unilaterali, quanto in virtù d’accordi bilaterali o multilaterali;
  2. di regolamenti nazionali o convenzionali, non doganali, concernenti l’organizzazione dell’esposizione,
  3. di proibizioni e restrizioni risultanti da leggi e regolamenti nazionali e fondate su considerazioni di moralità o di ordine pubblico, di sicurezza pubblica, d’igiene o di sanità pubblica, oppure su considerazioni di natura veterinaria o fitopatologica, o ancora inerenti alla protezione dei brevetti, dei marchi di fabbrica e dei diritti d’autore e di riproduzione.

Art. 11

Per l’applicazione del presente Allegato, i territori dei Paesi contraenti, costituenti un’unione doganale o economica, possono essere considerati un solo territorio.

Raccomandazione

L’assemblea generale raccomanda di non riscuotere dazi all’importazione, di non applicare proibizioni o restrizioni all’importazione e, se l’ammissione temporanea è stata accordata, di non esigere la riesportazione, purché il valore globale e la quantità delle merci siano proporzionati, secondo il parere delle autorità doganali del Paese d’importazione, alla natura dell’esposizione, al numero dei visitatori e all’importanza della partecipazione dell’esponente. Ciò vale per i prodotti importati dai Commissari generali sezionali e destinati:

  1. al loro consumo personale;
  2. ad essere utilizzati durante ricevimenti ufficiali;
  3. ad essere offerti a visitatori importanti del loro Paese, del Paese organizzatore o di un Paese terzo.

0.945.113

Campo d’applicazione il 1° agosto 1989

Stati partecipanti

Ratificazione

Firma senza riserva di ratificazione (Fi)

Adesione (A)

Entrata in vigore

Argentina

7 dicembre

1982 A

7 gennaio

1983

Australia

27 settembre

1973 A

9 giugno

1980

Belgio

12 settembre

1975

9 giugno

1980

Bielorussia*

30 novembre

1972 Fi

9 giugno

1980

Bulgaria*

30 novembre

1972 Fi

9 giugno

1980

Canada

30 novembre

1972 Fi

9 giugno

1980

Cecoslovacchia*

25 luglio

1974 A

9 giugno

1980

Corea (Sud)

19 maggio

1987 A

19 giugno

1987

Costarica

23 novembre

1982 A

23 dicembre

1982

Cuba

17 novembre

1982 A

17 dicembre

1982

Danimarca

20 marzo

1975

9 giugno

1980

Finlandia

17 febbraio

1977

9 giugno

1980

Francia

30 novembre

1972 Fi

9 giugno

1980

Germania*

10 giugno

1974

9 giugno

1980

Giappone

9 giugno

1980 A

9 giugno

1980

Gran Bretagna

30 novembre

1972 Fi

9 giugno

1980

Grecia

9 marzo

1977 A

9 giugno

1980

Italia

20 novembre

1979

9 giugno

1980

Marocco

30 ottobre

1975 A

9 giugno

1980

Messico

7 dicembre

1982 A

7 gennaio

1983

Monaco

18 febbraio

1976

9 giugno

1980

Nicaragua

7 dicembre

1982 A

7 gennaio

1983

Norvegia

13 agosto

1976

9 giugno

1980

Paesi Bassi

11 febbraio

1974

9 giugno

1980

Perù

7 dicembre

1982 A

7 gennaio

1983

Portogallo

19 dicembre

1983

19 gennaio

1984

Romania*

12 maggio

1976

9 giugno

1980

Russia*

30 novembre

1972 Fi

9 giugno

1980

Spagna

30 novembre

1972 Fi

9 giugno

1980

Stati Uniti

18 gennaio

1974

9 giugno

1980

Svezia

24 gennaio

1979

9 giugno

1980

Svizzera

25 novembre

1974

9 giugno

1980

Tunisia

30 novembre

1972 Fi

9 giugno

1980

Ucraina*

30 novembre

1972 Fi

9 giugno

1980

Ungheria*

30 novembre

1972 Fi

9 giugno

1980

Uruguay

10 giugno

1983 A

10 luglio

1983

Venezuela

23 novembre

1982 A

23 dicembre

1982

* Riserve e dichiarazioni, vedere qui appresso.

0.945.113

Riserve e dichiarazioni

Bielorussia

La Bielorussia non si considera vincolata dalle disposizioni dell’articolo 34 paragrafi 3 e 4.

Bulgaria

Stessa riserva della Bielorussia.

Cecoslovacchia

Stessa riserva della Bielorussia.

Romania

Stessa riserva della Bielorussia. La Romania considera che le controversie tra due o più Parti contraenti relative all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione che non possono essere regolate con negoziati, potranno essere sottoposte all’arbitrato solo con il consenso di tutte le Parti in lite, per ciascun caso particolare.

Stati Uniti

Per quanto concerne l’articolo 10 paragrafo 2, gli Stati Uniti garantiscono il rispetto dei loro obblighi; la legislazione americana non permette di garantire che le persone giuridiche riconosciute da loro per organizzare esposizioni adempiano i loro obblighi. Il Governo degli Stati Uniti farà nondimeno tutto ciò che è in suo potere affinché questi organizzatori osservino detti obblighi.

Ucraina

Stessa riserva della Bielorussia.

Ungheria

Stessa riserva della Bielorussia.

Russia

Stessa riserva della Bielorussia.