0.946.114.36
Accordo tra la Svizzera e l’Iran concernente l’assicurazione dei crediti svizzeri con la garanzia federale dei rischi delle esportazioni Conchiuso il 20 marzo 1966
RU 1966 649
Traduzione1
Entrato in vigore il 19 giugno 19672
(Stato 19 giugno 1967)
I Governi svizzero e iraniano
animati dal vicendevole desiderio d’agevolare l’acquisto di beni svizzeri d’investimento per lo sviluppo economico dell’Iran,
hanno convenuto:
I
Il Governo svizzero continuerà, nell’ambito delle disposizioni legali vigenti, ad agevolare, come finora, con la garanzia federale dei rischi delle esportazioni, le forniture svizzere destinate all’Iran.
II
Oltre alle esportazioni normali di cui al numero I, potranno godere della garanzia federale anche le forniture svizzere di beni d’investimento per i quali si giustifichi, a cagione della loro natura speciale, uno spazio d’ammortamento più lungo e il cui termine di pagamento superi 5 anni.
La somma totale delle forniture svizzere di beni d’investimento in tal modo garantita è stabilita in 12 milioni di franchi.
III
Per essere garantiti secondo il numero II, i contratti di fornitura devono prevedere il pagamento d’un acconto d’almeno il 10 per cento al momento dell’ordinazione, o d’almeno il 5 per cento all’ordinazione e il 5 per cento alla fornitura, ed essere stati approvati tanto dal Governo svizzero, quanto dal Governo iraniano.
IV
Per tutte le forniture secondo il numero II e disciplinate dal presente accordo, il Governo iraniano, rappresentato dall’Organizzazione del Piano, assicura il pagamento e il trasferimento in divise libere, alla scadenza contrattuale, dell’equivalente delle prestazioni svizzere, degli interessi e della percentuale dell’ammontare della fattura trattenuta o depositata come garanzia usuale.
V
Nell’accettare di sottoporre all’accordo, in conformità del numero III, un determinato contratto di fornitura, il Governo svizzero e il Governo Iraniano si obbligano a concedere, nel termine più breve, tutti i permessi necessari all’attuazione del negozio.
VI
Il Governo iraniano esenterà i fornitori e/o le banche svizzere da ogni tributo fiscale o imposta iraniani sui/o attenenti ai crediti (compresi gli interessi) accordati per le forniture secondo il numero II e disciplinati dal presente accordo.
VII
La somma di 12 milioni di franchi menzionata nel numero II sarà disponibile subito dopo la firma del presente accordo.
VIII
Il presente accordo non restringe in alcun modo la possibilità di forniture di beni d’investimento svizzeri, destinati all’Iran, a condizioni normali di pagamento e di trasferimento in conformità del numero I.
IX
Il presente accordo sarà ratificato e diverrà applicabile provvisoriamente non appena sarà stato firmato. A contare dal 1° gennaio 1967, ciascuna parte contraente potrà, in ogni momento, notificare all’altra l’intenzione di sciogliere l’accordo. Questo diverrà caduco al decorso di tre mesi da tale notificazione. Resterà nondimeno valevole, per tutti i contratti approvati secondo il numero III durante la sua validità, fino a che non siano interamente estinti.
Fatto a Teheran, il 20 marzo 1966.
Per il M. König | Per il Governo S. Asfia |