Agevolazione | Copertura massima in % | Rischi coperti/sinistri | Osservazioni |
Assicurazione delle esportazioni per acquirenti privati | 95 % | Rischio del credito
Eventi economici
- Insolvenza de jure o de facto del debitore privato e del suo garante
- Mora del debitore o del suo garante
Eventi politici
- Provvedimento di un Paese terzo
- Moratoria generale imposta dal Governo del Paese debitore
- Mancato trasferimento di valute estere a causa di eventi politici o di problemi economici fuori dall’Italia
- Legislazione emanata nel Paese debitore
- Decisioni prese dall’Italia o da organizzazioni internazionali (UE, ONU) inerenti il commercio, quali divieti di esportazione ecc.
- Casi di forza maggiore, quali guerre, guerre civili, rivoluzioni, disordini interni, terrorismo, sabotaggi, cicloni, inondazioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, incidenti nucleari
Possono altresì essere coperti:
- Rischi di fabbricazione
- Richiesta abusiva di garanzie
- Mancato pagamento o rimborso parziale di depositi in contanti all’estero
| Descrizione
Copertura dei crediti derivanti da un solo contratto d’esportazione con un acquirente privato. La copertura si estende anche ai crediti esigibili, compresi gli interessi che, conformemente al contratto d’esportazione con il debitore straniero, sono dovuti entro la data di scadenza stabilita nel contratto.
Termine d’attesa
90 giorni per i rischi politici ed economici, nessun termine d’attesa per insolvenza (a decorrere dalla data dell’accertamento giudiziario dell’insolvenza per i pagamenti già scaduti) o in caso di conversioni del debito. |
Assicurazione delle esportazioni per acquirenti pubblici | 95 % | Rischio del credito
Eventi economici
- Mora del debitore o del suo garante
Eventi politici
- Provvedimento di un Paese terzo
- Moratoria generale imposta dal Governo del Paese debitore
- Mancato trasferimento di valute estere a causa di eventi politici o di problemi economici fuori dall’Italia
- Legislazione emanata nel Paese debitore
- Decisioni prese dall’Italia o da organizzazioni internazionali (UE, ONU) inerenti il commercio, quali divieti di esportazione ecc.
- Casi di forza maggiore, quali guerre, guerre civili, rivoluzioni, disordini interni, terrorismo, sabotaggi, cicloni, inondazioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, incidenti nucleari
Possono altresì essere coperti:
- Rischi di fabbricazione
- Richiesta abusiva di garanzie
- Mancato pagamento o rimborso parziale di depositi in contanti all’estero
| Descrizione
Copertura dei crediti rimanenti derivante da un solo contratto d’esportazione con un acquirente pubblico. La copertura si estende anche ai crediti rimanenti, compresi gli interessi che, conformemente al contratto d’esportazione con il debitore straniero, sono dovuti entro la data di scadenza stabilita nel contratto.
Le garanzie all’esportazione per gli acquirenti pubblici sono accordate qualora il partner contrattuale straniero o il garante sia un Governo, una collettività pubblica o una personalità affine, contro la quale non è possibile procedere per insolvenza.
Termine d’attesa
90 giorni per i rischi politici, nessun termine d’attesa in caso di accordi sulla conversione del debito. |
Copertura per garanzie | 95 % | Rischio di richiesta abusiva di garanzie
e/o
rischio di mancato pagamento o rimborso parziale delle prestazioni di garanzia
Rischio del credito
Eventi economici
- Insolvenza de jure o de facto del debitore privato e del suo garante
- Mora del debitore o del suo garante
Eventi politici
- Provvedimento di un Paese terzo
- Moratoria generale imposta dal Governo del Paese debitore
- Mancato trasferimento di valute estere a causa di eventi politici o di problemi economici fuori dall’Italia
- Legislazione emanata nel Paese debitore
- Decisioni prese dall’Italia o da organizzazioni internazionali (UE, ONU) inerenti il commercio, quali divieti di esportazione ecc.
- Casi di forza maggiore, quali guerre, guerre civili, rivoluzioni, disordini interni, terrorismo, sabotaggi, cicloni, inondazioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, incidenti nucleari
| Descrizione
La copertura per la richiesta abusiva di garanzie si estende unicamente alle garanzie di prima domanda.
Termine d’attesa
90 giorni |
Copertura del rischio di fabbricazione | 95 % | Rischio di fabbricazione
Rischio del credito
Eventi economici
- Insolvenza de jure o de facto del debitore privato e del suo garante
- Mora del debitore o del suo garante
- Rinvio o rifiuto arbitrari
Eventi politici
- Provvedimento di un Paese terzo
- Moratoria generale imposta dal Governo del Paese debitore
- Mancato trasferimento di valute estere a causa di eventi politici o di problemi economici fuori dall’Italia
- Legislazione emanata nel Paese debitore
- Decisioni prese dall’Italia o da organizzazioni internazionali (UE, ONU) inerenti il commercio, quali divieti di esportazione ecc.
- Casi di forza maggiore, quali guerre, guerre civili, rivoluzioni, disordini interni, terrorismo, sabotaggi, cicloni, inondazioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, incidenti nucleari
| Descrizione
Copertura dei costi di produzione se l’esportatore non può adempiere il contratto di fornitura.
Termine d’attesa
6 mesi in caso di rinvio o di rifiuto arbitrario; 4 mesi in tutti gli altri casi di sinistro |
Assicurazione credito acquirente per acquirenti privati | 95 % | Rischio del credito
Eventi economici
- Insolvenza de jure o de facto del debitore privato e del suo garante
- Mora del debitore o del suo garante
Eventi politici
- Provvedimento di un Paese terzo
- Moratoria generale imposta dal Governo del Paese debitore
- Mancato trasferimento di valute estere a causa di eventi politici o di problemi economici fuori dall’Italia
- Legislazione emanata nel Paese debitore
- Decisioni prese dall’Italia o da organizzazioni internazionali (UE, ONU) inerenti il commercio, quali divieti di esportazione ecc.
- Casi di forza maggiore, quali guerre, guerre civili, rivoluzioni, disordini interni, terrorismo, sabotaggi, cicloni, inondazioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, incidenti nucleari
Possono altresì essere coperti:
- Rischi di fabbricazione
- Richiesta abusiva di garanzie
- Mancato pagamento parziale di depositi in contanti all’estero
Può essere chiesto da un esportatore soltanto mediante una domanda di credito venditore specifico (non è compreso nel rischio del credito) | Descrizione
L’assicurazione credito acquirente può essere concessa a istituti bancari. La copertura comprende l’ammontare del credito conformemente al contratto di finanziamento, compresi gli interessi dovuti fino alla scadenza del pagamento.
Termine d’attesa
90 giorni per i rischi politici ed economici, nessun termine d’attesa per insolvenza (a decorrere dalla data dell’accertamento giudiziario dell’insolvenza per i pagamenti già scaduti) o per accordi di conversione dei debiti. |
Assicurazione crediti acquirenti per acquirenti pubblici | 95 % | Rischio del credito
Eventi economici
- Mora del debitore o del suo garante
Eventi politici
- Provvedimento di un Paese terzo
- Moratoria generale imposta dal Governo del Paese debitore
- Mancato trasferimento di valute estere a causa di eventi politici o di problemi economici fuori dall’Italia
- Legislazione emanata nel Paese debitore
- Casi di forza maggiore, quali guerre, guerre civili, rivoluzioni, disordini interni, terrorismo, sabotaggi, cicloni, inondazioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, incidenti nucleari
Possono altresì essere coperti:
- Rischi di fabbricazione
- Richiesta abusiva di garanzie
- Mancato pagamento o rimborso parziale di depositi in contanti all’estero
Può essere chiesto soltanto da un esportatore mediante una speciale domanda di credito venditore (non è compreso nel rischio del credito) | Descrizione
L’assicurazione credito acquirente può essere concessa a istituti bancari per acquirenti pubblici. La copertura concerne l’ammontare del credito conformemente al contratto di finanziamento, compresi gli interessi dovuti fino alla scadenza del pagamento.
L’assicurazione delle esportazioni per gli acquirenti pubblici è concessa qualora il partner contrattuale straniero o il garante sia un Governo, una collettività pubblica o una personalità analoga, contro la quale non è possibile procedere per insolvenza.
Termine d’attesa
Rischio del credito
90 giorni per i rischi politici, nessun termine di pagamento in caso di conversioni dei debiti. |