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Accordo commerciale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica algerina democratica e popolare Conchiuso ad Algeri il 5 luglio 1963

RU 1990 248

Traduzione1

(Stato 1° luglio 1963)

Il Governo della Confederazione Svizzera
e
il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare,

desiderosi di rafforzare i legami d’amicizia esistenti tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica algerina democratica e popolare e preoccupati dello sviluppo degli scambi commerciali tra i loro Paesi,

hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Art. 1

La Confederazione svizzera e la Repubblica algerina democratica e popolare si concederanno, nell’ambito della regolamentazione in vigore nell’uno e nell’altro Paese, un trattamento quanto più favorevole possibile nel rilascio delle autorizzazioni d’importazione e d’esportazione.

Art. 2

Il regime della liberazione degli scambi all’importazione in Svizzera è esteso ai prodotti originari dell’Algeria e provenienti dalla stessa, segnatamente a quelli compresi nell’elenco A allegato. Per le merci che costituiscono ancora l’oggetto di un controllo o di restrizioni quantitative all’importazione, il Governo svizzero autorizza l’importazione in Svizzera di prodotti d’origine e di provenienza algerina fino a concorrenza dei quantitativi o dei valori annui indicati nell’allegato elenco A.

Art. 3

Il regime della liberazione degli scambi nell’importazione in Algeria è esteso ai prodotti originari della Svizzera e provenienti dalla stessa, segnatamente a quelli menzionati nell’elenco B allegato. Per le merci che costituiscono ancora l’oggetto di restrizioni quantitative all’importazione, il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare autorizza l’importazione in Algeria di merci di origine e di provenienza svizzera fino a concorrenza dei quantitativi o dei valori annui indicati nell’allegato elenco B o nell’ambito di contingenti globali.

Art. 4

I servizi competenti dei due Governi si comunicano reciprocamente entro i migliori termini tutte le informazioni utili concernenti gli scambi commerciali segnatamente le statistiche d’importazione e d’esportazione e gli stati d’utilizzazione dei contingenti iscritti nell’accordo. Qualsiasi esame del traffico merci e della bilancia commerciale tra i due Paesi si fonda, da una parte e dall’altra, sulle statistiche d’importazione.

Art. 5

I pagamenti tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica algerina democratica e popolare, compresi quelli delle merci scambiate nell’ambito del presente accordo, si effettuano in divise convertibili.

Art. 6

Una commissione mista si riunisce su richiesta dell’una o dell’altra delle due Parti Contraenti. Essa sorveglia l’applicazione del presente accordo e concerta tutte le disposizioni atte a migliorare le relazioni economiche tra i due Paesi.

Art. 7

Il presente accordo estende i suoi effetti al Principato del Liechtenstein fintantoché esso sarà vincolato alla Confederazione da un trattato di Unione doganale. 2

Art. 8

Il presente accordo estende i suoi effetti dal 1° luglio 1963 al 31 dicembre 1964. Esso è rinnovabile di anno in anno, per tacita riconduzione, per un periodo di un anno, fintantoché l’una o l’altra parte Contraente non l’avrà denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi prima della sua scadenza. Fatto ad Algeri, in due esemplari originali, il 5 luglio 1963.

Per il Governo
della Confederazione Svizzera:

Marcuard

Per il Governo
della Repubblica algerina
democratica e popolare:

Bouattoura

Elenco A

Importazione in Svizzera di prodotti originari dell’Algeria e provenienti dalla stessa

Contingenti annui in 1000 fr. svizzeri

Prodotti contingentati

Vini

p. m.

Valori indicativi in 100 fr. svizzeri

Prodotti la cui importazione è controllata

Verdura e frutta fresca o refrigerata

30003

Prodotti liberati

Pesci di mare freschi, crostacei

200

Conserve di pesce

300

Crini e cascami di crine

300

Alfa e crini d’alfa

300

Legumi secchi

300

Frutta e noci dei Paesi tropicali

300

Frutta secca

500

Agrumi

1000

Conserve di frutta e verdura

500

Piante e frutti utilizzati in profumeria

200

Olio d’oliva

500

Oli essenziali

100

Verdure, ecc. preparate senza aceto

300

Tabacchi, cascami di tabacco, tabacchi preparati

500

Sigarette, ecc.

500

Pelli gregge (ovini)

500

Sughero greggio, trasformato e cascami

1000

Calzature

1000 paia

Filati di lana

200

Articoli in cuoio

300

Tappeti

3000

Prodotti d’artigianato (coperte, ceramiche, ecc.)

2000

Paste alimentari

300

Alcol etilico

200

Bariti

400

Paste da carta

500

Oli di sanse

200

Minerali

300

Tubi e tubature

500

Prodotti petroliferi

2000

Elenco B

Importazione in Algeria di prodotti originari della Svizzera e provenienti dalla stessa

Contingenti annui in 1000 fr. svizzeri

Prodotti contingentati

Latti medicali, latti concentrati, sterilizzati, pastorizzati, ecc.

500

Bestiame d’allevamento (tori e vacche)

400 capi

Tabacchi manifatturati, sigari, sigarette

300

Prodotti chimici

300

Calzature (con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica)

1500 paia

Tessuti

100

Rigatterie, ciarpame

100

Prodotti dell’industria meccanica ed elettrica

300

Diversi in generale

500

Fiere

p. m.

Valori indicativi in 1000 fr. svizzeri

Prodotti liberati

Formaggi a pasta dura, compresa crema di Groviera in scatole

400

Mele e pere da tavola

250

Concentrati di succhi di frutta, pectine ecc.

100

Concentrati chimici, farmaceutici, coloranti

500 + s. f.4

Carta e cartoni

700

Calzature

300

Prodotti tessili

300

Prodotti dell’industria meccanica ed elettrica

800

Beni d’investimento e loro pezzi di ricambio

s. f.5

Macchine per scrivere, calcolatrici, da ufficio

500

macchine per cucire

300

Strumenti ed apparecchi di ottica, di fotografia, di fotogrammetria, di cinematografia, di misura, di geodesia, ecc., contatori

500

Orologi e forniture per il racconciamento

800

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