La Confederazione svizzera e la Repubblica algerina democratica e popolare si concederanno, nell’ambito della regolamentazione in vigore nell’uno e nell’altro Paese, un trattamento quanto più favorevole possibile nel rilascio delle autorizzazioni d’importazione e d’esportazione.
0.946.291.271
Accordo commerciale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica algerina democratica e popolare Conchiuso ad Algeri il 5 luglio 1963
RU 1990 248
Traduzione1
(Stato 1° luglio 1963)
Il Governo della Confederazione Svizzera
e
il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare,
desiderosi di rafforzare i legami d’amicizia esistenti tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica algerina democratica e popolare e preoccupati dello sviluppo degli scambi commerciali tra i loro Paesi,
hanno convenuto le disposizioni seguenti:
Art. 1
Art. 2
Il regime della liberazione degli scambi all’importazione in Svizzera è esteso ai prodotti originari dell’Algeria e provenienti dalla stessa, segnatamente a quelli compresi nell’elenco A allegato. Per le merci che costituiscono ancora l’oggetto di un controllo o di restrizioni quantitative all’importazione, il Governo svizzero autorizza l’importazione in Svizzera di prodotti d’origine e di provenienza algerina fino a concorrenza dei quantitativi o dei valori annui indicati nell’allegato elenco A.
Art. 3
Il regime della liberazione degli scambi nell’importazione in Algeria è esteso ai prodotti originari della Svizzera e provenienti dalla stessa, segnatamente a quelli menzionati nell’elenco B allegato. Per le merci che costituiscono ancora l’oggetto di restrizioni quantitative all’importazione, il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare autorizza l’importazione in Algeria di merci di origine e di provenienza svizzera fino a concorrenza dei quantitativi o dei valori annui indicati nell’allegato elenco B o nell’ambito di contingenti globali.
Art. 4
I servizi competenti dei due Governi si comunicano reciprocamente entro i migliori termini tutte le informazioni utili concernenti gli scambi commerciali segnatamente le statistiche d’importazione e d’esportazione e gli stati d’utilizzazione dei contingenti iscritti nell’accordo. Qualsiasi esame del traffico merci e della bilancia commerciale tra i due Paesi si fonda, da una parte e dall’altra, sulle statistiche d’importazione.
Art. 5
I pagamenti tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica algerina democratica e popolare, compresi quelli delle merci scambiate nell’ambito del presente accordo, si effettuano in divise convertibili.
Art. 6
Una commissione mista si riunisce su richiesta dell’una o dell’altra delle due Parti Contraenti. Essa sorveglia l’applicazione del presente accordo e concerta tutte le disposizioni atte a migliorare le relazioni economiche tra i due Paesi.
Art. 7
Il presente accordo estende i suoi effetti al Principato del Liechtenstein fintantoché esso sarà vincolato alla Confederazione da un trattato di Unione doganale. 2
Art. 8
Il presente accordo estende i suoi effetti dal 1° luglio 1963 al 31 dicembre 1964. Esso è rinnovabile di anno in anno, per tacita riconduzione, per un periodo di un anno, fintantoché l’una o l’altra parte Contraente non l’avrà denunciato per scritto con un preavviso di tre mesi prima della sua scadenza. Fatto ad Algeri, in due esemplari originali, il 5 luglio 1963.
Per il Governo Marcuard | Per il Governo Bouattoura |
Elenco A
Importazione in Svizzera di prodotti originari dell’Algeria e provenienti dalla stessa
Contingenti annui in 1000 fr. svizzeri | |
|---|---|
Prodotti contingentati | |
Vini | p. m. |
Valori indicativi in 100 fr. svizzeri | |
|---|---|
Prodotti la cui importazione è controllata | |
Verdura e frutta fresca o refrigerata | 30003 |
Prodotti liberati | |
Pesci di mare freschi, crostacei | 200 |
Conserve di pesce | 300 |
Crini e cascami di crine | 300 |
Alfa e crini d’alfa | 300 |
Legumi secchi | 300 |
Frutta e noci dei Paesi tropicali | 300 |
Frutta secca | 500 |
Agrumi | 1000 |
Conserve di frutta e verdura | 500 |
Piante e frutti utilizzati in profumeria | 200 |
Olio d’oliva | 500 |
Oli essenziali | 100 |
Verdure, ecc. preparate senza aceto | 300 |
Tabacchi, cascami di tabacco, tabacchi preparati | 500 |
Sigarette, ecc. | 500 |
Pelli gregge (ovini) | 500 |
Sughero greggio, trasformato e cascami | 1000 |
Calzature | 1000 paia |
Filati di lana | 200 |
Articoli in cuoio | 300 |
Tappeti | 3000 |
Prodotti d’artigianato (coperte, ceramiche, ecc.) | 2000 |
Paste alimentari | 300 |
Alcol etilico | 200 |
Bariti | 400 |
Paste da carta | 500 |
Oli di sanse | 200 |
Minerali | 300 |
Tubi e tubature | 500 |
Prodotti petroliferi | 2000 |
Elenco B
Importazione in Algeria di prodotti originari della Svizzera e provenienti dalla stessa
Contingenti annui in 1000 fr. svizzeri | |
|---|---|
Prodotti contingentati | |
Latti medicali, latti concentrati, sterilizzati, pastorizzati, ecc. | 500 |
Bestiame d’allevamento (tori e vacche) | 400 capi |
Tabacchi manifatturati, sigari, sigarette | 300 |
Prodotti chimici | 300 |
Calzature (con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica) | 1500 paia |
Tessuti | 100 |
Rigatterie, ciarpame | 100 |
Prodotti dell’industria meccanica ed elettrica | 300 |
Diversi in generale | 500 |
Fiere | p. m. |
Valori indicativi in 1000 fr. svizzeri | |
|---|---|
Prodotti liberati | |
Formaggi a pasta dura, compresa crema di Groviera in scatole | 400 |
Mele e pere da tavola | 250 |
Concentrati di succhi di frutta, pectine ecc. | 100 |
Concentrati chimici, farmaceutici, coloranti | 500 + s. f.4 |
Carta e cartoni | 700 |
Calzature | 300 |
Prodotti tessili | 300 |
Prodotti dell’industria meccanica ed elettrica | 800 |
Beni d’investimento e loro pezzi di ricambio | s. f.5 |
Macchine per scrivere, calcolatrici, da ufficio | 500 |
macchine per cucire | 300 |
Strumenti ed apparecchi di ottica, di fotografia, di fotogrammetria, di cinematografia, di misura, di geodesia, ecc., contatori | 500 |
Orologi e forniture per il racconciamento | 800 |