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0.946.291.361.1

Ventunesimo protocollo addizionale
del 13 settembre 1977
all’accordo commerciale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania, del 2 dicembre 19542

RU 1978 755

Traduzione1

(Stato 13 settembre 1977)

I

La Commissione governativa mista germano-svizzera si è riunita a Berna il 13 settembre 1977 e, conformemente al mandato affidatole, ha esaminato gli scambi di merci fra i due Paesi.

II

In seguito alle consultazioni predette, è stata prorogata, per il 1977, la validità delle disposizioni seguenti:

  1. Nel caso in cui sia introdotto l’obbligo d’autorizzazione per i prodotti laminati e la ghisa grezza, il Governo della Repubblica federale di Germania è disposto ad accordare autorizzazioni proporzionatamente alla media degli acquisti svizzeri nella Repubblica federale di Germania durante i tre anni precedenti. Sarà pure tenuto conto della composizione delle forniture durante questo periodo. Tale accordo è unicamente valido per prodotti della CECA.
  2. Nel caso in cui sia introdotto l’obbligo d’autorizzazione per i combustibili fossili solidi, il Governo della Repubblica federale di Germania è disposto ad accordare autorizzazioni proporzionatamente alla media degli acquisti svizzeri nella Repubblica federale di Germania durante i tre anni precedenti.
  3. Se il fabbisogno svizzero dovesse superare la media dei tre anni precedenti, resterebbe assicurata l’assegnazione di licenze anche oltre la quantità predetta.
  4. Il Governo della Repubblica federale di Germania è disposto a mettersi tempestivamente in contatto con il Governo della Confederazione Svizzera non appena fosse previsto d’introdurre l’obbligo d’autorizzazione per l’esportazione di prodotti petrolieri.
  5. Se la Repubblica federale di Germania istituisse l’obbligo d’autorizzazione per le esportazioni di gas naturale e di gas di città, il Governo delle Repubblica federale di Germania sarebbe disposto ad accordare autorizzazioni pro rata temporis fino al volume degli acquisti eseguiti durante i dodici mesi precedenti, se del caso nel rispetto della politica energetica ed economica esterna comune.
  6. Il Governo della Repubblica federale di Germania si obbliga a non ostacolare, in nessun modo e nemmeno nel caso di penuria, la libertà di transito delle forniture di petrolio greggio, di prodotti petrolieri di qualsiasi genere e di gas naturale e di città, siano essi trasportati per gasdotto, oleodotto, ferrovia o via d’acqua. Questa intesa si applica parimente ai trasporti stradali a lunga distanza nel quadro dell’accordo del 17 dicembre 19533 tra il Dipartimento federale delle poste e delle ferrovie e il Ministero dei trasporti della Repubblica federale di Germania concernente il trasporto professionale di persone e di cose con autoveicoli.
  7. Il Governo della Repubblica federale di Germania garantisce un’autorizzazione annua di 20 000 t di coke di petrolio (voce di tariffa doganale svizzera 2714.10), nel caso in cui sia reintrodotto l’obbligo d’autorizzazione per l’esportazione di questa merce, di cui l’importazione in Svizzera è liberalizzata.
  8. I Governi della Repubblica federale di Germania e della Confederazione Svizzera confermano che, tenuto conto dell’abbattimento integrale dei dazi nel quadro dell’accordo di libero scambio tra la Svizzera e le Comunità europee, non saranno più applicate limitazioni quantitative delle esportazioni di legname.

III

Le assicurazioni e le conferme di cui al numero «II» sono valide – indipendentemente dal rinnovo dell’accordo commerciale – oltre il 1977 e automaticamente per ogni anno seguente, purché non vengano ritirate il più tardi tre mesi prima della fine dell’anno.

Firmato a Berna il 13 settembre 1977 in due esemplari.

Per il
Consiglio federale svizzero:

F. Rothenbühler

Per il Governo della
Repubblica federale di Germania:

H. Freiherr von Stein

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