La legislazione nazionale delle Parti contraenti garantisce una protezione adeguata, efficace e non discriminante dei diritti di proprietà intellettuale, e in particolare del diritto d’autore (ivi compresi i programmi di computer e le banche dati) e dei diritti affini, delle marche di prodotti e di servizi, delle indicazioni geografiche, dei brevetti in tutti i settori della tecnologia, delle varietà vegetali, dei disegni industriali, della topografia dei circuiti integrati e delle informazioni segrete.
La licenza obbligatoria in materia di brevetti non è discriminatoria , né esclusiva, e sottostà a una compensazione proporzionale al valore economico della licenza e può essere oggetto di una revisione giudiziaria. L’estensione e la durata di una simile licenza sono limitate allo scopo per cui essa è stata rilasciata. Le licenze per non sfruttamento sono utilizzate solo nella misura necessaria per soddisfare l’approvvigionamento del mercato locale a condizioni commerciali ragionevoli.
Le Parti contraenti adottano nel loro diritto nazionale mezzi adeguati, efficaci e non discriminatori per fare rispettare i diritti di proprietà intellettuale al fine di garantirne la protezione contro qualsiasi violazione, in particolare contro la contraffazione e il pirataggio. Questi mezzi comprendono sanzioni civili e penali per qualsiasi violazione dei diritti di proprietà intellettuale. Tali disposizioni sono leali ed eque. Esse non devono essere inutilmente complicate e costose né comportare termini incongrui o dilazioni ingiustificate. Esse comprendono segnatamente ingiunzioni, un adeguato risarcimento del danno subìto dal titolare del diritto, nonché provvedimenti cautelari, comprese misure inaudita altera parte. Le decisioni amministrative di ultima istanza prese nel campo della proprietà intellettuale sono soggette a ricorso presso un’istanza giudiziaria o quasi giudiziaria.
Se non dispongono di una legislazione nazionale che preveda la protezione menzionata ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, le Parti contraenti adatteranno la loro legislazione entro il 1° gennaio 2000.
Inoltre, le Parti contraenti che non sono parti ad almeno una di queste convenzioni si sforzeranno di aderirvi entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente Accordo.
Le Parti contraenti adottano tutti i provvedimenti necessari per conformarsi alle seguenti convenzioni multilaterali:
- Accordo dell’OMC del 15 aprile 1994 sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS);
- Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale (Atto di Stoccolma, 1967);
- Convenzione di Berna del 9 settembre 1886 per la protezione delle opere letterarie e artistiche (Atto di Parigi, 1971);
- Convenzione internazionale del 26 ottobre 1961 sui diritti degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori di registrazioni sonore (Convenzione di Roma).
Qualora l’acquisizione di un diritto di proprietà intellettuale sia assoggettato al rilascio o alla registrazione, le Parti contraenti assicurano che le procedure di rilascio o di registrazione siano di buona qualità, non discriminatorie, giuste ed eque. Esse non sono inutilmente complesse e costose e non comportano termini incongrui o dilazioni ingiustificate.
Le Parti contraenti che non sono parti ad almeno uno dei seguenti accordi si sforzeranno di aderirvi al massimo entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente Accordo:
- Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 per la registrazione internazionale dei marchi (Atto di Stoccolma, 1967);
- Protocollo del 27 giugno 1989 relativo all’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi;
- Accordo dell’Aia del 6 novembre 1925 concernente il deposito internazionale dei disegni o modelli industriali (Stoccolma, 1967).
Ogni Parte contraente accorda ai cittadini dell’altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello che riserva ai propri cittadini. Le eccezioni a quest’obbligo devono essere conformi alle disposizioni materiali previste nell’articolo 3 dell’Accordo sugli ADPIC.
Ogni Parte contraente accorda ai cittadini dell’altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello che riserva ai cittadini di qualsiasi altro Stato. Conformemente all’articolo 4 (d) dell’Accordo TRIPS, tutti i vantaggi, benefici, privilegi o immunità che derivano da accordi internazionali già applicati da una Parte contraente all’entrata in vigore del presente Accordo e notificati all’altra Parte al più tardi sei mesi dopo l’entrata in vigore di questo Accordo sono esenti da questo obbligo purché non costituiscano una discriminazione arbitraria o ingiustificabile nei confronti dei cittadini dell’altra Parte. Una Parte contraente membro dell’OMC è esente dall’obbligo di notifica se questa è già stata fatta presso il Consiglio TRIPS.
Al fine sia di migliorare il livello di protezione sia di prevenire le o di rimediare alle distorsioni commerciali legate ai diritti di proprietà intellettuale, gli esami previsti dall’articolo 14 (Revisione dell’Accordo ed estensione del campo d’applicazione) possono vertere sulle disposizioni del presente articolo.
Se una Parte contraente considera che l’altra Parte non ha rispettato i suoi obblighi giusta il presente articolo, può adottare provvedimenti adeguati rispettando le condizioni e le procedure di cui all’articolo 13 («Comitato misto») del presente Accordo. Al più tardi entro trenta giorni dalla data di notifica da parte della Parte contraente interessata, il Comitato adotta rapidamente le necessarie disposizioni per esaminare la questione. Il Comitato misto può sottoporre alle Parti contraenti le raccomandazioni che ritiene appropriate e decidere la procedura da seguire. Se entro 60 giorni dalla data della notifica non si trova una soluzione soddisfacente per ambedue le Parti, la Parte contraente lesa può adottare le misure necessarie per mettere fine al pregiudizio subìto.