La legislazione nazionale delle Parti contraenti garantisce una protezione completa, efficace e non discriminatoria dei diritti di proprietà intellettuale e, in particolare, del diritto d’autore (compresi programmi per ordinatori e banche dati) e dei diritti affini, dei marchi di prodotti e servizi, delle indicazioni geografiche per prodotti e servizi, dei brevetti in tutti i settori della tecnologia, delle varietà vegetali, dei disegni e dei modelli industriali, della topografia dei circuiti integrati e delle informazioni segrete.
La licenza obbligatoria in materia di brevetti non è discriminatoria, non è esclusiva, sottostà a una compensazione proporzionale al suo valore economico e può essere oggetto di una revisione giudiziaria. L’estensione e la durata di questa licenza sono limitate allo scopo per il quale è stata rilasciata. Le licenze obbligatorie sono utilizzate principalmente nella misura necessaria per soddisfare il mercato locale a condizioni commerciali ragionevoli.
Le Parti contraenti adottano nel loro diritto nazionale strumenti adeguati, efficaci e non discriminatori al fine di garantire la protezione di questi diritti da qualsiasi violazione, in particolare dalla contraffazione e dalla pirateria. Queste procedure comprendono sanzioni civili, amministrative e penali per qualsiasi pregiudizio arrecato ai diritti di proprietà intellettuale. Questi provvedimenti devono essere leali ed equi. Non devono essere inutilmente complicati o costosi né comportare termini o dilazioni ingiustificati. Comprendono segnatamente le ingiunzioni, un adeguato risarcimento del danno subìto dal titolare del diritto, nonché provvedimenti cautelari, compresi provvedimenti inaudita altera parte . Le decisioni amministrative di ultima istanza prese nel settore della proprietà intellettuale possono essere impugnate davanti a un’istanza giudiziaria o un’istanza appositamente autorizzata, come previsto dalla legislazione nazionale delle Parti contraenti.
Se la legislazione di una delle Parti non prevede la protezione menzionata nei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, la Parte contraente in questione procede agli adeguamenti necessari entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente Accordo.
Le Parti contraenti adottano tutti i provvedimenti necessari per conformarsi alle seguenti convenzioni multilaterali:
- Accordo dell’OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS) del 15 aprile 1994 (tenuto conto delle disposizioni contenute nell’allegato 1 del presente Accordo);
- Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale (Atto di Stoccolma, 1967);
- Convenzione di Berna del 9 settembre 1886 per la protezione delle opere letterarie ed artistiche (Atto di Parigi, 1971);
- Convenzione internazionale del 26 ottobre 1961 sui diritti degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori di registrazioni sonore (Convenzione di Roma).
Se l’acquisizione di un diritto di proprietà intellettuale è soggetta al rilascio o alla registrazione, le Parti contraenti assicurano che le procedure di rilascio o di registrazione siano di buona qualità, non discriminatorie, leali ed eque. Esse non sono inutilmente complesse e costose e non comportano termini incongrui o dilazioni ingiustificate.
Ogni Parte contraente garantisce ai cittadini dell’altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello che accorda ai suoi cittadini per quanto concerne la protezione della proprietà intellettuale conformemente alle summenzionate convenzioni di Parigi e Berna.
Le Parti contraenti accordano ai cittadini dell’altro Stato parte un trattamento non meno favorevole di quello di cui fruiscono i cittadini di qualsiasi altro Stato terzo. Tutti i vantaggi, favori, privilegi o immunità che risultano da accordi internazionali applicati da una Parte contraente in occasione dell’entrata in vigore del presente Accordo e notificati all’altra Parte al più tardi sei mesi dopo l’entrata in vigore del presente Accordo sono esonerati da quest’obbligo, a condizione che non costituiscano una discriminazione arbitraria o ingiustificata nei confronti dei cittadini dell’altra Parte contraente.
Al fine sia di migliorare il livello di protezione sia di prevenire ed eliminare distorsioni commerciali legate ai diritti di proprietà intellettuale, si possono eseguire esami nell’ambito del Comitato misto (art. 13).
Se ritiene che l’altra Parte contraente è venuta meno ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo, una Parte contraente può adottare misure adeguate rispettando le condizioni e procedure menzionate nell’articolo 13 (Comitato misto) del presente Accordo. Il Comitato prende rapidamente disposizioni per esaminare la questione, al più tardi nei 30 giorni che seguono la data di notifica della Parte contraente interessata. Il Comitato misto si adopera per trovare soluzioni appropriate allo scopo di porre fine al pregiudizio subito nell’ambito della proprietà intellettuale.