Lexipedia

0.946.292.271.1

Protocollo di applicazione dell’accordo tra la Svizzera e il Camerun concernente il commercio, la protezione degli investimenti e la cooperazione tecnica, relativo alla cooperazione tecnica Conchiuso a Jaundé il 26 gennaio 1967

RU1967 1185

Traduzione1

Entrato in vigore il 26 gennaio 1967

(Stato 26 gennaio 1967)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica federale del Camerun,

visto l’articolo 1 dell’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale del Camerun del 28 gennaio 1963 2 concernente il commercio, la protezione degli investimenti e la cooperazione tecnica,

desiderosi di completare le disposizioni di detto articolo mediante un protocollo di applicazione,

hanno convenuto:

Art. 1

Le disposizioni del presente protocollo si applicano:

  1. ai progetti di cooperazione tecnica fra i due paesi;
  2. parimente – riservato l’articolo 6 – ai progetti di cooperazione tecnica emananti da enti di diritto pubblico o da organizzazioni private della Svizzera e oggetto di un accordo.

Art. 2

Nel quadro delle rispettive legislazioni nazionali e conformemente al diritto internazionale e alle prassi in uso, le Parti contraenti potranno stabilire di comune intesa i programmi concernenti progetti precisi di cooperazione tecnica.

Art. 3

Il Governo svizzero esaminerà la possibilità di inviare periti e collaboratori nel Camerun per cooperare allo sviluppo.

Art. 4

Il Governo svizzero concederà, nella misura dei possibile, borse di studio e di formazione professionale o tecnica ai candidati raccomandati dal Governo del Camerun. Esso potrà anche suggerire a questo Governo, segnatamente su raccomandazione dei propri periti, che sarebbe desiderabile di concedere borse a candidati meritevoli in campi specifici. Prima di qualsiasi scelta di candidati, i due Governi dovranno intendersi. A sua volta, il Governo del Camerun occuperà i beneficiari di dette borse in modo tale da sfruttare pienamente le nozioni acquisite.

Art. 5

I progetti di cooperazione tecnica e la loro realizzazione saranno oggetto di accordi tra le autorità competenti delle due Parti.

Art. 6

Nel quadro delle azioni di cooperazione tecnica, ciascuna Parte contraente assumerà una parte equa delle spese; per principio, le spese pagabili in moneta camerunese saranno assunte dal Governo del Camerun. Le Parti contraenti si obbligano a:

da parte svizzera:
  1. pagare gli stipendi e le spese d’assicurazione del personale messo a disposizione dalla Svizzera;
  2. assumere le spese di viaggio dalla Svizzera al Camerun e ritorno per questo personale;
  3. assumere le spese d’acquisto e di trasporto del materiale non ottenibile nel Camerun;
  4. assumere le spese di dimora, di formazione e di viaggio di ritorno dalla Svizzera al Camerun dei cittadini camerunesi invitati in Svizzera per ricevere una formazione, sotto gli auspici della cooperazione tecnica;
da parte camerunese:
  1. assumere la rimunerazione statutaria dei personale camerunese;
  2. fornire il materiale e l’attrezzatura ottenibili nel Paese;
  3. procurare un alloggio adeguato al personale della cooperazione tecnica, sin dal giorno dell’arrivo nel Camerun;
  4. mettere a disposizione gli uffici e i locali necessari e assumerne la pigione;
  5. assumere le spese di viaggio, trasporto, spedizione del corriere, di comunicazioni telefoniche e telegrafiche per scopo di servizio inerente alla missione;
  6. prestare i servizi che possono essere compiuti dal personale locale e assumere le spese di segreteria, di traduzione e di altri servizi analoghi;
  7. assumere le cure mediche del personale della cooperazione tecnica;
  8. pagare le spese (lei viaggio di andata, dal Camerun alla Svizzera e, se occorre, il salario e le prestazioni sociali per la famiglia, dei borsisti e dei praticanti invitati in Svizzera sotto gli auspici della cooperazione tecnica svizzera. Tuttavia, in casi speciali e su domanda delle autorità camerunesi, le autorità svizzere possono assumere anche le spese del viaggio a destinazione della Svizzera, senza con ciò pregiudicare il principio dell’equa ripartizione.

Art. 7

Nel quadro del presente protocollo, il Governo del Camerun si obbliga a:

  1. esentare da tutti i diritti e tasse d’importazione il materiale e l’attrezzatura, siano essi d’origine pubblica o privata, necessari alla cooperazione tecnica;
  2. esentare da tutte le imposte e tasse, sugli stipendi e indennità pagati dal Governo o istituzioni svizzeri, le persone inviate dalla Svizzera nel Camerun per esercitare un’attività nel quadro dei presente protocollo o di accordi particolari e la cui entrata nel Paese sia stata approvata dal Governo dei Camerun;
  3. autorizzare l’ammissione in franchigia di tutti i diritti e dazi per gli effetti e oggetti personali di queste persone e delle loro famiglie alla prima entrata nel Camerun, nonché ammettere l’importazione temporanea (sospensione dei dazi) di un’automobile per economia domestica;
  4. accordare gratuitamente e senza indugio i visti d’entrata e di uscita chiesti dalle autorità svizzere o dai loro rappresentanti nel Camerun per queste persone e le loro famiglie;
  5. rilasciare un certificato di missione, che assicuri loro completa assistenza da parte dei servizi di Stato nell’adempimento dei proprio compito;
  6. assumere la responsabilità dei danni che cagionerebbero nell’adempimento della loro missione, salvo che i danni siano stati cagionati intenzionalmente o che risultino da una colpa o da una negligenza gravi;
  7. garantire la loro sicurezza.

Art. 8

Le disposizioni del presente protocollo saranno parimente applicate alle persone inviate dalla Svizzera e alle loro famiglie, esercitanti già un’attività nel Camerun, sotto gli auspici della cooperazione tecnica fra i due Governi, nel senso dell’articolo 1, lettere a e b, qui sopra.

Art. 9

Le Parti contraenti prenderanno contatto periodicamente per analizzare i risultati ottenuti nella realizzazione dei progetti di cooperazione che sono oggetto del presente accordo.

Art. 10

Il presente protocollo di applicazione entra in vigore il giorno della sua firma. Esso resterà in vigore fino a quando lo sarà l’accordo concernente il commercio, la protezione degli investimenti e la cooperazione tecnica tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale del Camerun. Fatto a Jaundé, il 26 gennaio 1967, in due esemplari originali, nelle lingue francese e inglese, il solo testo francese facendo fede.

Per il
Consiglio federale svizzero

Fritz Real

Per il
Governo del Camerun

B. Bindzi