Il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica federale del Camerun si obbligano a cooperare e aiutarsi vicendevolmente per quanto concerne lo sviluppo dei loro paesi, segnatamente nel campo economico e tecnico, in conformità della loro legislazione e delle loro possibilità.
0.946.292.271
Accordo concernente il commercio, la protezione degli investimenti e la cooperazione tecnica tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale del Camerun Conchiuso il 28 gennaio 1963 Approvato dall’Assemblea federale il 11 dic. 1963
RU 1964 400; FF 1963 825
Traduzione1
Entrato in vigore il 6 aprile 1964
(Stato 6 aprile 1964)
Il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica federale del Camerun,
desiderosi di stringere vieppiù i legami d’amicizia e di sviluppare la cooperazione economica e tecnica e gli scambi commerciali tra i due paesi,
hanno convenuto :
Art. 1 Cooperazione economica e tecnica
Art. 2 Trattamento della nazione più favorita
Le due alte Parti contraenti convengono d’accordarsi vicendevolmente in tutti i loro rapporti economici, compreso il campo doganale, il trattamento della nazione più favorita.
Questo trattamento, per altro, non si riferisce ai vantaggi, alle concessioni e alle esenzioni tariffali che ciascuna delle alte Parti contraenti accorda o accorderà:
- ai paesi limitrofi, nel traffico di confine;
- ai paesi che con essa partecipano a un’unione doganale o a una zona di libero scambio già istituite o istituibili;
- ai paesi che fanno parte della stessa zona monetaria.
Art. 3 Ordinamento delle importazioni in Svizzera
Il Governo della Confederazione Svizzera continua ad accordare all’importazione in Svizzera di prodotti d’origine e provenienza camerunese, segnatamente a quelli menzionati nell’elenco C, qui allegato, il presente ordinamento liberale.
Art. 4 Ordinamento delle importazioni nel Camerun
Il Governo della Repubblica federale del Camerun autorizza l’importazione dei prodotti originari e provenienti dalla Confederazione Svizzera e in particolare di quelli menzionati nell’elenco S, qui allegato, nell’ambito dei valori indicati per ciascuna posta. Esso accorderà parimente ai prodotti svizzeri le liberazioni delle importazioni o i contingenti complessivi aperti all’importazione dei prodotti esteri. Nell’ambito dell’ordinamento dei contingenti complessivi, le merci svizzere saranno trattate come quelle originarie di altri paesi.
Art. 5 Informazioni commerciali
I servizi competenti dei due Governi si comunicano vicendevolmente, per tempo, ogni utile informazione concernente gli scambi commerciali, segnatamente le statistiche d’importazione e d’esportazione e lo stato dell’impiego di contingenti indicati nell’accordo. Ogni esame del traffico delle merci e della bilancia commerciale tra i due paesi si fonda, per le due Parti, sulla statistica delle importazioni.
Art. 6 Ordinamento dei pagamenti
I pagamenti tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale del Camerun, compresi quelli attenenti allo scambio delle merci nell’ambito del presente accordo, sono operati in divise convertibili.
Art. 7 Protezione degli investimenti
Gli investimenti, i beni, i diritti e gli interessi appartenenti direttamente o indirettamente ai cittadini e alle fondazioni, associazioni o società dell’una delle alte Parti contraenti goderanno, sul territorio dell’altra Parte, d’un trattamento giusto ed equo, almeno uguale a quello riconosciuto da ciascuna di esse a propri cittadini o, se sia più favorevole, al trattamento concesso ai cittadini e alle fondazioni, associazioni o società della nazione più favorita.
Ciascuna Parte si obbliga ad autorizzare il libero trasferimento del reddito del lavoro o dell’attività esercitata sul suo territorio dai cittadini e dalle fondazioni, associazioni o società dell’altra Parte, e il libero trasferimento degli interessi, dividendi, diritti e altre entrate, ammortamenti e, in caso di liquidazione parziale o totale, del provento della stessa.
I cittadini, le fondazioni, le associazioni o le società di una alta Parte contraente devono subire l’espropriazione soltanto per motivi di pubblica utilità.
Nel caso d’espropriazione o nazionalizzazione di beni, diritti o interessi spettanti a cittadini, fondazioni, associazioni o società dell’una Parte o di altri provvedimenti di spoglio degli stessi per opera dell’altra Parte, questa dovrà prevedere il pagamento di un’indennità effettiva e adeguata, conformemente al diritto internazionale pubblico. L’ammontare di questa indennità sarà pagato in moneta trasferibile, e senza ritardo ingiustificato, all’avente diritto ovunque risieda. I provvedimenti d’espropriazione, di nazionalizzazione o di spoglio non dovranno nondimeno essere discriminativi ne contrari a una obbligazione specifica.
Art. 8 Clausola arbitrale per la protezione degli investimenti
Le controversie, fra le alte Parti contraenti, circa l’interpretazione o l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 7, che non possano essere risolte in maniera soddisfacente nel termine di sei mesi per la via diplomatica, saranno sottoposte, a richiesta dell’una o dell’altra Parte, a un tribunale arbitrale di tre membri. Ciascuna Parte designerà un arbitro. I due arbitri nomineranno un superarbitro, il quale dovrà essere cittadino d’un terzo Stato. Ove una Parte ometta di designare il suo arbitro, ancorché l’altra Parte l’abbia invitata a farlo nel termine di due mesi, esso sarà nominato, a richiesta di quest’ultima, dal presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Se i due arbitri non riescono, entro due mesi dalla loro designazione, a mettersi d’accordo sulla scelta del superarbitro, questo sarà nominato, a richiesta di una Parte, dal presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Ove, nei casi previsti nei capoversi 2 e 3, il presidente della Corte Internazionale di Giustizia sia impedito, o sia cittadino di una Parte, le nomine saranno fatte dal vicepresidente. Se questo è impedito oppure cittadino di una Parte, le nomine saranno fatte dal membro più anziano della Corte, che non sia cittadino di alcuna delle Parti. Salvo disposizione contraria delle Parti, il tribunale stabilisce la sua procedura. Il tribunale arbitrale decide alla maggioranza dei voti e le decisioni rivestono carattere obbligatorio. Ciascuna Parte contraente assume le spese relative all’attività dell’arbitro che ha designato e metà di quelle del Presidente.
Art. 9 Commissioni miste
A richiesta dell’una o dell’altra Parte contraente, sarà adunata una commissione mista. Essa veglia sull’applicazione del presente accordo e s’intende circa ogni disposizione diretta a migliorare le relazioni economiche tra i due paesi.
Art. 10 Applicazioni dell’accordo al Liechtenstein
Il presente accordo è applicabile al Principato del Liechtenstein, fintanto che questo sarà legato alla Svizzera da un trattato d’unione doganale. 2
Art. 11 Entrata in vigore e prorogazione
Il presente accordo avrà effetto fino al 31 dicembre 1964. Esso sarà tacitamente prorogato di anno in anno, sempre che l’una o l’altra Parte contraente non lo disdica per iscritto tre mesi prima della scadenza. Esso è provvisoriamente applicabile a contare dal 1° gennaio 1963 e entrerà in vigore definitivamente dopo che ciascuna Parte avrà comunicato all’altra d’essersi conformata alle disposizioni costituzionali sulla conclusione ed entrata in vigore degli accordi internazionali.
In caso di disdetta, le disposizioni degli articoli 7 e 8 rimarranno applicabili ancora per dodici anni agli investimenti attuati prima della stessa.
Fatto a Jaundé, in due esemplari, il 28 gennaio 1963.
(Seguono le firme)
Elenco C
Prodotti camerunesi che possono essere importati in Svizzera a senza limitazione contingentale nell’ambito del vigente ordinamento svizzero3
Banane
Caffè
Piante e frutta delle specie utilizzate nella profumeria, nella medicina, ecc. (es. Strophantus)
Cacao in grani
Tabacco greggio
Legno tropicale greggio o segato
Bauxite
Cotone in massa
Arachidi non da foraggio
Olio di palmisti greggio
Caucciù silvestre e di piantagione
Elenco S
Importazione di prodotti svizzeri nella Repubblica federale del Camerun nell’ambito dell’ordinamento in vigore nel Camerun
Numero d’ordine | Designazione della merce | Contingenti annuali |
1 | Latte medicinale, latte concentrato, sterilizzato, pastorizzato, ecc. | 400 |
2 | Formaggio | 100 |
3 | Prodotti chimici diversi, di cui prodotti farmaceutici e sostanze coloranti | 250 + s. b. |
4 | Prodotti tessili diversi, di cui tessuti di cotone stampati e fazzoletti di naso | 700 |
5 | Calzature | 200 |
6 | Materiale meccanico ed elettrico diverso, comprese le macchine per scrivere, macchine calcolatrici, registratori di cassa | 700 + s. b. |
7 | Macchine da cucire per uso domestico | 200 |
8 | Apparecchi fotografici e accessori, fonografi, lettori di suono, motori, giradischi, cambiadischi, ecc. di cui almeno il 50% per apparecchi cinematografici (proiettori e camere) | 100 |
9 | Orologi, movimenti finiti, forniture per riparazioni | 350 |
10 | Diversi, compresi i pezzi di ricambio | 900 |