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Accordo sulla cooperazione in materia di apparecchi di telecomunicazione, di compatibilità elettromagnetica e di apparecchi elettrici tra l’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) della Confederazione Svizzera e l’Amministrazione generale per il controllo della qualità, le ispezioni e la quarantena (AQSIQ) della Repubblica popolare Cinese Firmato a Pechino il 5 luglio 2013

RU 2014 2037

Traduzione1

Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° luglio 2014

(Stato 1° luglio 2014)

L’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) della Confederazione Svizzera
e
l’Amministrazione generale per il controllo della qualità, le ispezioni e la quarantena (AQSIQ) della Repubblica popolare Cinese,

qui di seguito denominati singolarmente «Parte» o collettivamente «Parti»;

al fine di rafforzare le relazioni economiche bilaterali tra la Svizzera e la Cina;

riconoscendo che il rafforzamento della cooperazione tecnica bilaterale riduce gli ostacoli al commercio e produce benefici reciproci per la Svizzera e la Cina;

riconoscendo che a nessun Paese dev’essere impedito di adottare le misure necessarie al raggiungimento di un obiettivo legittimo conforme all’Accordo dell’OMC sugli ostacoli tecnici al commercio;

riaffermando l’importanza delle norme internazionali per promuovere il commercio;

intenzionati a facilitare l’accesso ai rispettivi mercati e ad agevolare l’attuazione del capitolo sugli ostacoli tecnici al commercio dell’Accordo di libero scambio tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare Cinese 2 (di seguito denominato «Accordo di libero scambio»); e

rammentando l’impegno assunto dalla Svizzera e dalla Cina di provvedere alla sicurezza dei prodotti;

hanno raggiunto il seguente Accordo per rafforzare la cooperazione in materia di apparecchi di telecomunicazione, compatibilità elettromagnetica (CEM) e apparecchi elettrici:

Art. 1 Cooperazione

In materia di apparecchi di telecomunicazione, di compatibilità elettromagnetica (CEM) e di apparecchi elettrici, le Parti cooperano in particolare nei seguenti ambiti:

  1. questioni di regolamentazione ed esecuzione delle leggi;
  2. gestione degli organismi di valutazione della conformità e delle ispezioni dei fabbricanti;
  3. pratiche e programmi nazionali concernenti la sorveglianza del mercato e dei prodotti;
  4. buone pratiche in materia di regolamentazione;
  5. sviluppo e attuazione di principi di gestione del rischio, comprese le pratiche in materia di monitoraggio dei prodotti, sicurezza, conformità ed esecuzione; e
  6. scambio di informazioni su:(i)sistemi di regolazione,(ii)analisi di incidenti,(iii)segnalazioni in caso di pericolo,(iv)divieti e richiami di prodotti,(v)informazioni richieste su prodotti, e(vi)revisioni di regolamentazioni tecniche e loro attuazione.

Art. 2 Modalità di cooperazione

Le Parti promuovono:

  1. l’offerta di programmi di formazione, viaggi di studio e stage per rappresentanti governativi;
  2. l’offerta di programmi di formazione e viaggi di studio per il personale tecnico, compreso, ma non in via esclusiva, il personale tecnico addetto alle ispezioni, alle prove e alla normalizzazione;
  3. lo scambio d’informazioni, il trasferimento di sapere e la formazione;
  4. l’attuazione di iniziative congiunte quali seminari e workshop;
  5. la cooperazione tecnica e amministrativa;
  6. l’informazione delle cerchie interessate in merito alle regolamentazioni dell’altro Paese; e
  7. ogni altra forma di cooperazione decisa dal Sottocomitato sugli ostacoli tecnici al commercio istituito conformemente all’articolo 6.7 dell’Accordo di libero scambio.

Art. 3 Cooperazione specifica

Le Parti convengono di:

  1. informare l’altra Parte in merito alla presenza sui loro mercati di prodotti non conformi provenienti dall’altra Parte;
  2. scambiarsi informazioni pertinenti su prodotti non conformi affinché l’altra Parte possa, all’occorrenza, adottare le necessarie misure; e
  3. informarsi sugli esiti di tali misure.

Art. 4 Confidenzialità dell’informazione

Le Parti trattano in modo confidenziale le informazioni trasmesse dall’altra Parte e che quest’ultima designa come confidenziali.

Art. 5 Disposizioni finali

Il Sottocomitato sugli ostacoli tecnici al commercio istituito conformemente all’articolo 6.7 dell’Accordo di libero scambio coordina e riesamina le attività di cooperazione previste dal presente Accordo.

Il presente Accordo è concluso in conformità e in relazione con l’Accordo di libero scambio ed è uno degli accordi aggiuntivi di cui all’articolo 6.9 dell’Accordo di libero scambio.

Il presente Accordo entra in vigore lo stesso giorno in cui entra in vigore l’Accordo di libero scambio. Ciascuna Parte può denunciare il presente Accordo in qualsiasi momento con un preavviso di sei mesi notificato per iscritto all’altra Parte. Le attività di cooperazione avviate possono essere proseguite indipendentemente dal ritiro di una Parte dal presente Accordo. Fatto a Pechino il 5 luglio 2013 in due esemplari originali in lingua inglese, cinese e francese, ogni testo facente parimenti fede. In caso di divergenze tra le versioni linguistiche, prevale il testo inglese.

Per l’UFCOM:

Christian Etter

Per l’AQSIQ:

Wei Chuanzhong