Lexipedia

0.946.293.142

Accordo
tra il Governo Svizzero da una parte,
il Governo della Danimarca ed il Governo autonomo
delle Isole Färöer dall’altra, sul libero scambio
tra la Svizzera e le Isole Färöer

RU 1995 3925; FF 1994 I 836

Traduzione1

Concluso il 12 gennaio 1994

Approvato dall’Assemblea federale il 17 marzo 19942

Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° marzo 1995

(Stato 1° marzo 1995)

Il Governo Svizzero da una parte,
il Governo della Danimarca ed il Governo autonomo delle Isole Färöer dall’altra,

definiti in seguito Parti contraenti,

Ricordato lo statuto delle Isole Färöer che sono parte integrante della Danimarca, pur avendo un governo autonomo,

Considerato che le Isole Färöer hanno fatto parte dell’Associazione europea dì libero scambio (AELS) in seguito all’appartenenza della Danimarca a tale associazione, ma non sono incluse nell’adesione della Danimarca alla Comunità Europea,

Considerato che il commercio tra la Danimarca e la Svizzera è disciplinato dagli Accordi conclusi tra la Svizzera e la Comunità economica europea,

Considerato pure che il commercio tra le Isole Färöer e la Comunità economica europea è disciplinato da un Accordo firmato tra il Governo della Danimarca ed il Governo autonomo delle Isole Färöer da una parte, e la Comunità economica europea, dall’altra,

Considerata infine l’importanza vitale della pesca per le Isole Färöer che costituisce la loro attività economica essenziale poiché il pesce ed i prodotti della pesca sono i principali articoli d’esportazione,

Desiderosi di rafforzare ed incoraggiare le relazioni economiche tra le Isole Färöer e la Svizzera e di assicurare lo sviluppo armonioso del loro reciproco commercio nel contesto della cooperazione europea,

Risoluti a tal fine ad abolire progressivamente gli ostacoli ai loro scambi, conformemente alle disposizioni dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio 3 concernenti l’instaurazione di zone di libero scambio,

Disposti ad esaminare, tenendo conto dei fattori pertinenti e in particolare dell’evoluzione della cooperazione europea, la possibilità di sviluppare e di approfondire le loro relazioni nell’interesse delle rispettive economie e di estenderle a settori non considerati dal presente Accordo,

Hanno deciso, per raggiungere tali obiettivi e constatato che nessuna disposizione del presente Accordo potrebbe essere interpretata al fine di esonerare le Parti contraenti dagli obblighi derivanti da altri Accordi internazionali,

di stipulare il seguente Accordo:

Art. 1

A partire dall’entrata in vigore del presente Accordo, le Parti contraenti praticano il libero scambio tra le Isole Färöer e la Svizzera giusta le disposizioni esposte negli articoli seguenti.

Art. 2

Il Protocollo 3 definisce le regole d’origine.

Il presente Accordo si applica ai seguenti prodotti, originari delle Isole Färöer e della Svizzera:

  1. prodotti considerati nei capitoli 25–97 del Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, eccettuati i prodotti elencati nel Protocollo 1;
  2. prodotti menzionati nel Protocollo 2, considerate le disposizioni specifiche previste in tale Protocollo.

Art. 3

I dazi doganali d’importazione e d’esportazione e qualsiasi provvedimento con effetto equivalente sono vietati tra le Parti contraenti. Qualora vengano mantenuti dazi di natura fiscale, essi sottostanno alle disposizioni dell’articolo 4.

Art. 4

Le Parti contraenti evitano di introdurre qualsiasi provvedimento o pratica fiscale interna tale da creare, direttamente o indirettamente, una discriminazione tra i prodotti originari di una Parte contraente e i prodotti simili provenienti dall’altra Parte contraente. I prodotti esportati verso il territorio di una delle Parti contraenti non possono beneficiare di un rimborso delle tasse interne di entità superiore alle tasse che li hanno gravati direttamente o indirettamente.

Art. 5

Le restrizioni quantitative delle importazioni e qualsiasi provvedimento con effetto equivalente sono vietati tra le Parti contraenti.

Art. 6

Il presente Accordo non si oppone ai divieti o alle restrizioni d’importazione, d’esportazione o di transito giustificati per ragioni di moralità pubblica, di ordine pubblico, di sicurezza pubblica, di protezione della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali; di protezione dei tesori nazionali con valore artistico, storico o archeologico; di protezione della proprietà intellettuale; di regolamentazione dell’oro o dell’argento; di conservazione delle risorse naturali non rinnovabili, nella misura in cui simili provvedimenti si applicano alla produzione ed al consumo interni. Tuttavia tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione o di restrizione mascherata nel commercio tra le Parti contraenti.

Art. 7

Provvedimenti di salvaguardia adottati dalla Svizzera o dalle Isole Färöer possono essere estesi al loro reciproco commercio solo se sono conformi alle disposizioni dell’Accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio 4 .

Art. 8

Per garantire un’esecuzione ottimale del presente Accordo, le Parti contraenti, se necessario, si scambiano informazioni e, su richiesta singola, si consultano. Se una Parte contraente ritiene utile proporre un emendamento del presente Accordo nell’interesse delle Parti o estendere le sue disposizioni ad ambiti non coperti dallo stesso, essa deve sottoporre una domanda motivata in tal senso all’altra Parte contraente. Gli accordi raggiunti secondo la procedura definita dal capoverso precedente sono sottoposti a ratifica o ad approvazione delle Parti contraenti secondo le procedure corrispondenti.

Art. 9

I quattro Protocolli, compresi i loro allegati, sono parte integrante dell’Accordo. Il Protocollo 3 5 può essere emendato mediante accordi intergovernativi tra le Parti contraenti.

Art. 10

L’Accordo si applica alle Isole Färöer da una parte, al territorio svizzero dall’altra. L’Accordo si applica al Principato del Liechtenstein finché esso rimarrà legato alla Confederazione Svizzera da un’unione doganale 6 .

Art. 11

Il presente Accordo è redatto nelle lingue danese, inglese, faorese, tedesco e francese, ogni testo facente parimenti fede. Il presente Accordo è approvato dalle Parti contraenti secondo le procedure corrispondenti. Esso entra in vigore il 1° giorno del secondo mese a contare dal giorno in cui le Parti contraenti si sono reciprocamente comunicate per via diplomatica che le formalità richieste per l’entrata in vigore dell’Accordo sono state soddisfatte. Le Parti contraenti possono dichiarare all’atto della firma dell’Accordo che esse lo applicheranno in una fase iniziale provvisoria a partire dal 1° settembre 1993 7 o a contare da una data ulteriore fissata di comune accordo.

Art. 12

Ogni Parte contraente può denunciare il presente Accordo mediante notifica scritta indirizzata all’altra Parte contraente. L’Accordo cessa di essere in vigore dodici mesi dopo che l’altra Parte contraente ne avrà ricevuto notifica. Fatto a Copenhagen il 12 gennaio millenovecentonovantaquattro.

Per la
Confederazione Svizzera:

Franz Blankart

Per il
Governo della Danimarca:

Jørgen Ørstrøm Møller

Per il
Governo autonomo delle Isole Färöer:

Tryggvi Johansen

Protocollo 1

Citato nell’articolo 2

Prodotti considerati nei capitoli 25–97 del Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, ma che non sono coperti dal presente Accordo al momento della loro importazione in Svizzera:

Voce di tariffa
SA

Designazione delle merci

35.01

Caseine, caseinati e altri derivati delle caseine; colle di caseina:

3501.10

– caseine

ex 3501.90

– altri:

– – diversi dalle colle di caseina

35.02

Albumine (compresi i concentrati di più proteine di siero di latte, contenenti, in peso calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine:

ex 3502. 10

– ovoalbumina:

– – diversa da quelle non atte o rese inadatte all’alimentazione umana

ex 3502.90

– altri

– – lattoalbumina, diversa da quelle non atte o rese inadatte all’alimentazione umana

Protocollo 2

Citato nell’articolo 2

Art. 1

Le Isole Färöer, in conformità con il presente Accordo, estendono il libero scambio alle importazioni di prodotti considerati nei capitoli 1–24 del Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci originarie della Svizzera, eccettuate quelle citate nell’Allegato 1 del presente protocollo.

Art. 2

Alle importazioni delle merci originarie delle Isole Färöer che figurano nell’Allegato 2 del presente protocollo, la Svizzera applica lo stesso trattamento riservato alle importazioni originarie dei Paesi membri dell’Associazione europea di libero scambio (AELS). Se le Isole Färöer hanno interesse ad estendere un simile trattamento ad altri prodotti considerati nei capitoli 1–24 del Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, la Svizzera esaminerà favorevolmente tale richiesta.

Art. 3

Il presente Accordo non impedisce alle Parti contraenti di applicare alle importazioni o esportazioni di prodotti agricoli trasformati importi variabili o provvedimenti interni di compensazione dei prezzi, per tener conto delle differenze di costo dei prodotti agricoli trasformati che vi sono inclusi.

Art. 4

Nel settore veterinario, sanitario e fitosanitario, le Parti contraenti applicano la propria normativa in modo non discriminatorio ed evitano l’introduzione di nuovi provvedimenti che potrebbero ostacolare inopportunamente gli scambi.

Allegato 1del Protocollo 2

Elenco di merci escluse dal regime di libero scambio applicato dalle Isole Färöer alle merci originarie della Svizzera, riprodotte nei capitoli 1–24 del Sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci

Voce di tariffa SA

Designazione delle merci

ex 0204

Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

ex 0206.80

Altre frattaglie commestibili di animali delle specie ovina o caprina, fresche o refrigerate

ex 0206.90

Altre frattaglie commestibili di animali delle specie ovina o caprina, congelate

ex 0210.90

Carni, salate o in salamoia, secche o affumicate, di animali delle specie ovina o caprina non disossate.

Frattaglie di animali delle specie ovina o caprina. Farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie, di animali delle specie ovina o caprina

0401

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

0402

Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

0403

Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao

ex 1601

Salsicce, salsicciotti e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue di animali delle specie ovina o caprina; preparazioni alimentari a base di tali prodotti, di animali delle specie ovina o caprina

ex 1602

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue, di animali delle specie ovina o caprina

Allegato 2del Protocollo 2

Art. 1

In virtù del presente allegato, la Svizzera estende il trattamento applicato alle importazioni originarie dei Paesi dell’AELS alle seguenti importazioni originarie delle Isole Färöer:

Voce di tariffa SA

Designazione delle merci

Capitolo 3

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici

15.04

Grassi e oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

15.16

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:

ex 1516.10

– grassi e oli animali e loro frazioni

– – prodotti esclusivamente a partire da pesci o da mammiferi marini

16.03

Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici:

ex 1603.00

– estratti e sughi di pesci, di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

16.04

Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce

16.05

Crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, preparati o conservati

22.01

Acque, comprese le acque minerali

2301.20

– farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o altri invertebrati acquatici

23.09

Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali:

ex 2309.90

– altri:

– – «solubles» di pesci

Art. 2

La Svizzera applica alle importazioni di birra a base di malto originaria delle Isole Färöer (voce 22.03) lo stesso trattamento riservato alle importazioni di prodotti simili originari della Comunità europea.

Art. 3

La Svizzera è autorizzata a mantenere dazi doganali e gravami con effetto equivalente per l’importazione dei seguenti prodotti: ex capitolo 15 Grassi e oli destinati al consumo umano ex capitolo 23 Foraggi per animali da reddito

Art. 4

Per i prodotti a base di balena, la Svizzera estende alle importazioni originarie delle Isole Färöer il trattamento riservato alle importazioni originarie dei Paesi dell’AELS mantenendo il divieto d’importazione e le restrizioni d’importazione previsti nella Convenzione CITES.

Protocollo 4

Concernente il trattamento che la Svizzera può applicare alle importazioni di alcuni prodotti sottoposti al regime delle scorte obbligatorie

La Svizzera può sottoporre al regime delle scorte obbligatorie prodotti indispensabili alla sopravvivenza della propria popolazione e dell’esercito in tempi di gravi ristrettezze, se la loro produzione in Svizzera è insufficiente o inesistente e se possono essere conservati.

La Svizzera applicherà detto regime in modo tale da non creare discriminazioni, direttamente o indirettamente, fra i prodotti importati dell’altra Parte contraente ed i prodotti indigeni simili o sostitutivi.