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Convenzione fra la Svizzera e l’Italia relativa al moscato naturale d’Asti Conchiusa il 17 luglio 1969 Approvata dal Consiglio federale il 10 settembre 1969 Ratificata con strumenti scambiati il 10 marzo 1970

RU 1970 470

Testo originale

Entrata in vigore il 10 aprile 1970

(Stato 10 aprile 1970)

Il Governo svizzero
e
il Governo italiano,

in applicazione dell’articolo 5 del Trattato di commercio fra la Svizzera e l’Italia del 27 gennaio 1923 1 ;

tenuto conto delle disposizioni dell’Accordo del 25 aprile 1961 2 sulla esportazione dei vini italiani in Svizzera;

avendo preso nota del decreto del Presidente della Repubblica del 9 luglio 1967 concernente il riconoscimento delle denominazioni di origine controllata «Moscato naturale d’Asti», «Moscato d’Asti spumante» o «Moscato d’Asti» e «Asti spumante» o «Asti» nonché del relativo Disciplinare di produzione, d’un canto, e del decreto del Consiglio federale del 12 maggio 1959 3 nonché del Regolamento del 1 o luglio 1961 4 sul commercio dei vini, d’altro canto;

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Le autorità italiane autorizzeranno l’esportazione in Svizzera del Moscato naturale d’Asti, corredato dai prescritti certificati d’origine e d’analisi.

Art. 2

Il Moscato naturale d’Asti può essere reso spumante in Svizzera con il metodo della fermentazione naturale in bottiglia od in autoclave e messo in commercio con la denominazione «Moscato spumante», con l’indicazione che il prodotto è stato ottenuto esclusivamente da Moscato naturale d’Asti reso spumante in Svizzera. I caratteri usati per l’indicazione «prodotto ottenuto dal Moscato naturale d’Asti» non devono essere superiori a un quarto sia in altezza che in larghezza di quelli usati per la denominazione «Moscato spumante». L’impiego di indicazioni qualificative, nonché la gasificazione artificiale sono vietati per il «Moscato spumante» che comunque faccia riferimento al «Moscato naturale d’Asti».

Art. 3

Le autorità svizzere si assumono l’incarico di controllare le operazioni di preparazione del vino spumante di cui all’articolo precedente, nonché le operazioni di confezionamento. L’autorità svizzera incaricata del controllo è la Commissione federale per il commercio dei vini. Il compito di tale Commissione è stabilito nel decreto del Consiglio federale del 12 maggio 1959 5 sul commercio dei vini e nel rispettivo Regolamento d’applicazione del Dipartimento federale dell’interno del 1 o luglio 1961 6 .

Art. 4

Le denominazioni «Moscato d’Asti spumante» o «Moscato d’Asti» e «Asti spumante» o «Asti» sono riservate al vino reso spumante in Italia, che risponde ai requisiti e alle condizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967 e relativo Disciplinare di produzione.

Art. 5

Chiunque prepara, o mette in commercio in Svizzera con la denominazione «Moscato spumante» vini che non rispondono alle prescrizioni in materia, è punito conformemente alle disposizioni penali della legge svizzera dell’8 dicembre 1905 7 sul commercio delle derrate alimentari, salvo il perseguimento penale in base alle disposizioni del Codice penale svizzero.

Art. 6

Il prodotto non conforme alle disposizioni contenute nella presente Convenzione, già in commercio o in corso di confezionamento in Svizzera, alla data di entrata in vigore della presente Convenzione, potrà essere commercializzato fino al 31 dicembre 1970.

Art. 7

La presente Convenzione entra in vigore un mese dopo lo scambio degli strumenti di ratifica. In caso di denuncia, essa rimarrà in vigore per la durata di sei mesi a partire dal giorno della denuncia. Fatto a Roma in duplice esemplare, il 17 luglio 1969.

Per il Governo svizzero:

E. Moser

Per il Governo italiano:

P. Archi