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0.946.294.542

Accordo commerciale tra la Svizzera e l’Italia Conchiuso il 21 ottobre 1950

RU 1950 1175

Traduzione1

Entrato in vigore provvisoria 1° novembre 1950

(Stato 1° novembre 1950)

Il Governo svizzero
e
il Governo italiano,

allo scopo di favorire, nell’ambito della collaborazione economica europea, lo sviluppo degli scambi commerciali tra i due paesi,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Le due Parti contraenti applicheranno ai prodotti originali e provenienti da ciascuno dei due paesi tutte le misure prese o che saranno prese conformemente alle decisioni della O.E.C.E. Per conseguenza, ogni misura di liberazione presa o da prendere in esecuzione delle dette decisioni s’applicherà automaticamente ai prodotti originari e provenienti dalla Svizzera, rispettivamente dall’Italia.

Art. 2

Agli effetti del presente Accordo, sono considerati come prodotti italiani i prodotti originari e provenienti dall’Italia e come prodotti svizzeri quelli originari e provenienti dalla Svizzera e dal Principato del Liechtenstein.

Art. 3

Il Governo italiano autorizzerà l’importazione in Italia dei prodotti svizzeri ancora sottoposti al regime del permesso, fino a concorrenza delle quantità o dei valori indicati nell’Elenco A allegato al presente Accordo. Per i prodotti che non sono compresi nell’Elenco summenzionato, il Governo italiano autorizzerà l’importazione fino a concorrenza delle quantità importate dalla Svizzera in Italia durante il più favorevole degli anni 1948 e 1949.

Art. 4

Il Governo svizzero autorizzerà l’importazione in Svizzera dei prodotti italiani ancora sottoposti al regime del permesso, fino a concorrenza delle quantità o dei valori indicati nell’Elenco B allegato al presente Accordo. Per i prodotti, eccettuati la frutta ed i legumi freschi, che non sono compresi nell’elenco summenzionato, il Governo svizzero autorizzerà l’importazione fino a concorrenza delle quantità importate dall’Italia in Svizzera durante il più favorevole degli anni 1948 e 1949.

Art. 5

Nel caso in cui l’importazione dell’uno o l’altro dei prodotti previsti nell’articolo 1 raggiungesse un livello tale che ne possa risultare un pregiudizio per i produttori di merci simili o concorrenti del paese importatore, in modo da compromettere gravemente l’esistenza di un intero settore della produzione nazionale, la Commissione mista permanente dovrà riunirsi immediatamente per esaminare le misure da adottare allo scopo di eliminare gli inconvenienti costatati. In ogni caso, la Commissione mista dovrà convenire le misure di cui si tratta secondo i principi stabiliti dalla O.E.C.E. per quanto concerne il ripristinamento eventuale delle limitazioni quantitative.

Art. 6

Il regolamento dei pagamenti relativi agli scambi commerciali fra i due paesi avrà luogo conformemente alle disposizioni dell’Accordo concernente i pagamenti firmato in data odierna.

Art. 7

Gli affari di reciprocità non sono più ammessi a contare dalla data dell’entrata in vigore del presente Accordo. Gli affari di reciprocità che, alla data dell’entrata in vigore del presente Accordo, sono stati approvati dai due Governi potranno essere eseguiti conformemente alle autorizzazioni rilasciate nei due paesi e in ogni caso nel termine di sei mesi.

Art. 8

Di massima, i due Governi considerano favorevolmente la conclusione d’intese speciali tra i gruppi d’importatori e d’esportatori interessati dei due paesi, allo scopo di stabilire i prezzi e le condizioni di fornitura dei prodotti. Riservati gli interessi generali di ogni paese, le autorità competenti italiane e svizzere agevoleranno perciò, nella misura del possibile, l’applicazione pratica delle suddette intese.

Art. 9

La Commissione mista permanente, istituita in virtù delle disposizioni del Protocollo firmato a Berna il 15 ottobre 1947 2 , sarà mantenuta per la durata del presente Accordo e conserverà le stesse competenze.

Art. 10

Il presente Accordo sarà applicabile al Principato del Liechtenstein fino a quando quest’ultimo sarà vincolato alla Svizzera da un trattato d’unione doganale 3 .

Art. 11

Il presente Accordo, valevole per il periodo di un anno, sarà ratificato il più presto possibile per quanto ciò sia necessario; i due Governi convengono tuttavia di metterlo in vigore provvisoriamente a contare dal 1° novembre 1950 4 . Alla sua scadenza, esso sarà rinnovato, mediante tacita intesa, per un nuovo anno se non è stato disdetto mediante preavviso di tre mesi, e così di seguito. Tuttavia, nel caso in cui l’Aggiunta al Trattato di commercio tra la Svizzera e l’Italia del 27 gennaio 1923, firmata il 14 luglio 1950, fosse disdetta da una delle parti in conformità delle disposizioni del quinto capoverso di tale Aggiunta, ciascuna parte Contraente avrà il diritto di disdire il presente Accordo mediante preavviso di tre mesi. L’Accordo commerciale tra la Svizzera e l’Italia del 15 ottobre 1947 5 e l’Accordo addizionale a detto Accordo del 5 novembre 1949 6 sono abrogati. Fatto a Berna, in doppio esemplare, il 21 ottobre 1950.

Per la Svizzera:

Hotz

Per l’Italia:

Umberto Grazzi

Elenco A

Importazione in Italia di prodotti svizzeri non liberati nel quadro dell’OECE

Voci della tariffa italiana

Designazione della merce (abbreviata)

Contingente 1000 franchi

  1. 22

Pesci d’acqua dolce

100

  1. 29

Latte e crema di latte, concentrati

250

  1. 75

Mele e pere

1 500

  1. 101

Semola per bambini

100

  1. 124b

Pectina

100

  1. 137

Grasso d’ossa, ecc.

500

«Gaschell»

100

  1. 143

Oli cotti, ossidati, soffiati o standolizzati

1 000

  1. 143b

«Dienol»

1 000

  1. 145

Acidi grassi

500

  1. 155, 189

Estratti di carne e brodi preparati

200

  1. 170

Polvere di cacao

600

  1. 171

Cioccolata

2 000

  1. 183a 2

Sidro dolce

200

  1. 190

Lieviti compressi di birra

50

  1. 195

Birra 10 000 hl

10 000 hl

  1. 197

Vini svizzeri tipici

100

  1. 199a

Sidro di mele o di pere

200

  1. 200d

Acquaviti, altre: Kirsch

100

  1. diversi

Profumi sintetici e costituenti di essenze, non liberati

4 000

  1. 397, ex 399

Carta, cartoni e pellicole sensibilizzati

200

  1. 411

Coloranti organici sintetici

15 000

  1. 413b, 416, 418

Lacche, vernici, colori macinati all’olio

500

  1. 423

Inchiostri

700

  1. 440

Prodotti dentari

200

  1. 445, 449b/c, 453

Colle e gelatine d’origine animale e vegetale, non liberate

1 000

  1. 451b, ex 452b

Materie plastiche artificiali, resine sintetiche per vernici, colle e leganti a base di resine sintetiche

800

  1. diversi

Prodotti intermediari per usi farmaceutici, non liberati

3 000

  1. diversi

Altri prodotti chimici, non liberati

2 000

  1. 488/494

Lavori di pelle e di cuoio

400

  1. 516, 517a, 519

Lavori diversi di gomma elastica

100

  1. 546

Pannelli di legno o di prodotti vegetali sfibrati

200

  1. 564a 3

Trecce di ogni genere

500

  1. 565c

Nastri ed altri articoli di questa voce

400

  1. 570/594

Carta e cartoni, non liberati

1 000

  1. 703b/c

Nastri e galloni di seta e di fibre tessili artificiali o sintetiche

400

  1. 705g

Fili di lino intrecciati

250

  1. diversi

Altri fili e filati di ogni genere, non liberati

2 000

  1. diversi

Tessuti tipici di San Gallo, non liberati

6 000

  1. 712/714, 732

Feltri ed articoli tecnici di feltro per usi industriali

1 000

  1. 722

Tessuti ricoperti di intonaco ed impregnati per l’industria automobilistica e per altri usi industriali

1 500

  1. 723

Tela incerata

100

Tela sostenuta per cappelletti di calzature

400

  1. 727

Tulli ed alti tessuti elastici

500

  1. diversi

Altri tessuti, non liberati

4 000

  1. 733/740, 744b,745/746, 748

Maglieria e vestimenta

2 000

  1. 741/742

Biancheria da dosso

800

diversi

Altri prodotti tessili non liberati

1 500

  1. 758/759, 762

Calzature

650

  1. 791b2 und 3, 793

Abrasivi di ogni genere

1 200

diversi

Lavori di ceramica e di vetro, non liberati

200

  1. 875, 880/882

Ferri e acciai

5 000

  1. 876

Ferro-leghe allo stato greggio

120

  1. 883/887, 889/896

Ferri e acciai semilavorati

3 000

  1. 897/925

Lavori di ferro e di acciaio

1 000

  1. 1009/1040

Utensili, strumenti e altri oggetti di metallo, non liberati

1 750

  1. 1020a

Rasoi di sicurezza e loro lame

2 500

  1. 1041

Elettrodi per saldatura ad arco, costituiti da fili, bacchette o tubi di leghe metalliche non ferrose

400

  1. 1046b

Turbine a gas

3 000

  1. 1042/ex 1046, 1052/1056,
  2. 1062

Macchine ed impianti termici, idraulici, compressori e loro parti

3 000

  1. 1057/1061,
  2. 1062

Pompe, segnatamente pompe centrifughe ad alta pressione, pompe per materie acide, gruppi di elettropompe ad alta potenza e loro parti

1 000

  1. 1063/1067

Macchine ed apparecchi per il condizionamento e la circolazione dell’aria e loro parti

1 500

  1. 1070a

Forni industriali elettrici

750

  1. 1070b/1071,
  2. 1072/1074

Altri forni ed apparecchi di riscaldamento e loro parti

250

  1. 1075,1077

Impianti frigoriferi completi

1 000

  1. 1078

Motocoltivatori

2 000

  1. 1081

Motofalciatrici e loro parti

2 000

  1. 1082

Mototrebbiatrici e loro parti

2 000

  1. 1080/1088

Altre macchine agricole, non liberate

500

  1. 1089 c

Macchine pastorizzatrici per latte

1 000

  1. 1089

Altre macchine per l’industria casearia, quali scrematrici, centrifughe, ecc.

500

  1. 1090, ex 1091

Macchine per mulini, panetteria, ecc. e loro parti

3 000

  1. 1092/1094

Macchine per la fabbricazione della carta e loro parti

1 000

  1. 1095

Macchine per la cucitura e la rilegatura dei libri e loro parti

500

  1. 1096/ex 1098

Macchine per la stampa, ecc. non liberate e loro parti

250

  1. 1100/1101

Macchine ed apparecchi per la preparazione delle materie tessili e per la filatura e la torcitura, loro parti ed accessori, non liberati

4 000

  1. 1103b2 β
  2. 1106b, ex 1107

Telai per tessitura non automatici a più navette, accessori e loro parti

1 000

  1. 1103b1, ex 1106b,
  2. 1107

Telai automatici, accessori e loro parti

3 250

  1. 1102

Macchine ed apparecchi per le operazioni complementari della filatura e per la preparazione alla tessitura, accessori e loro parti, non liberati

1 000

  1. 1104a3 β
  2. 1106b, ex 1107

Macchine per maglieria rettilinee a motore, ad aghi articolati, accessori e loro parti

1 000

  1. 1104, ex 1106b,
  2. 1107

Altre macchine ed apparecchi per maglieria, accessori e loro parti, non liberati

3 000

  1. 922, ex 923,
  2. 924, ex 925

Parti gregge e semilavorate per la fabbricazione delle macchine da maglieria, di ghisa, ferro e acciaio

1 000

  1. 1108/1109

Macchine ed apparecchi per le lavorazioni complementari delle materie tessili e per la fabbricazione e la lavorazione del feltro, accessori e loro parti, non liberati

500

  1. 1113, ex 1116,
  2. 1117, ex 1124,
  3. 1125

Macchine utensili non liberate e loro parti

3 000

  1. 1127/1128

Macchine per imballare e riempire e loro parti

1 000

  1. 1130a

Bilance automatiche

400

  1. 1132b/1133

Macchine per ufficio e loro parti

500

  1. 1142

Trasportatori meccanici ad azione continua

1 500

  1. 1135a/c, 1135d,
  2. 1136d/1138,
  3. 1139/ex 1141,
  4. 1144/ex 1146

Impianti di sollevamento e di trasporto per usi industriali e parti staccate per ascensori, montacarichi e discensori, come apparecchiature elettriche, motori, comandi, dispositivi di sicurezza, argani

1 000

  1. 1148/1159

Macchine per la trasformazione e la separazione meccanica delle materie non metalliche, segnatamente laminatoi, calandre e loro parti

2 000

  1. 1160

Macchine ed apparecchi per la prova dei materiali

1 500

  1. 1163

Macchine per la siderurgia, fonderia, acciaieria e metallurgia e loro parti

2 000

  1. 1171/1173, 1177/1179,
  2. 1180

Macchine ed apparecchi per la produzione, la trasformazione e la distribuzione dell’elettricità industriale e loro parti, non liberati

2 000

  1. 1186

Apparecchi per asciugare i capelli

100

  1. 1186b

Rasoi e tosatrici elettrici e loro parti

200

  1. diversi

Macchine ed apparecchi elettrici per uso domestico

300

  1. 1191

Dispositivi ed apparecchi elettrici per medicina ed odontologia, compresi gli apparecchi Röntgen

150

  1. 1191, 1204

Tubi a raggi X e valvole elettroniche

750

  1. 1187/1188

Apparecchiature elettriche per veicoli stradali

500

  1. 1062, 1226, 1227b, ex 1229, 1230,1232

Accessori e parti staccate per veicoli stradali diversi dalle apparecchiature elettriche

3 000

  1. 1200, ex 1201,
  2. 1202, ex 1203a,
  3. 1203c, ex 1206

Macchine, apparecchi e strumenti per telecomunicazioni elettriche, accessori e loro parti, non liberati

1 000

  1. 1253

Apparecchi fotografici

200

  1. 1255

Apparecchi di protezione cinematografica, segnatamente per pellicole fino a 16 mm

500

  1. 1270a

Denti artificiali

300

  1. 1276a

Contatori per elettricità a tariffa semplice e loro parti

1 000

  1. 1284

Apparecchi elettrici di misura e di registrazione e loro parti

500

  1. 1286

Sveglie di un valore superiore a 2500 lire ciascuna e pendolette

2 000

  1. 1295

Forniture da orologeria

3 000

  1. diversi

Altre macchine ed apparecchi e loro parti

2 000

  1. 1311, ex 1313

Armi da sport e da caccia

100

  1. 1326

Spazzole e pennelli

200

  1. 1336

Giocattoli

200

  1. 1339

Articoli da sport

100

  1. 1347

Lapis e mine per lapis per uso tecnico

300

Elenco B

Importazione in Svizzera di prodotti italiani non liberati nel quadro dell’OECE

Voci della tariffa doganale svizzera

Designazione della merce (abbreviata)

Contingente 1000 franchi

  1. 5

Riso con o senza lolla

150 000

  1. 12

Riso in grani sbucciati, mondati, ecc.

50 000

  1. 45

Patate

p. m.7

  1. 72, 74

Olio d’oliva

8 000

  1. 77a, b

Prosciutto ed altre carni salate, affumicate

p. m.8

  1. 80a

Salami, salamini, mortadelle, zamponi e cotechini

20 000

  1. 80b

Altra carne insaccata

1 000

  1. 98a, b
  2. 99a, b

Formaggio:

di pasta molle

di pasta dura

9 000 8 500

  1. 117a1, 117b1
  2. 117a1, ex 117b1

Vino e mosto di vino in fusti: rosso

Vino rosso della Valtellina

325 000 hl

25 000 hl

  1. 207

Fiori freschi recisi, ramoscelli, ecc.

9

  1. 208a, 208b, 209, 210

Alberi, arbusti e altre piante vive

2 000

  1. 211a

Paglia

200 000

  1. 212

Fieno

200 000

  1. 213

Carrube

5 000

  1. 177a/b, 179,
  2. 181, 185, 188a/b,
  3. 1152/1153,
  4. 193/201

Cuoio e calzature

5 500

  1. 221/222b,
  2. 229a/232,
  3. 235/237, 250,
  4. 259/268b

Legno e lavori di legno

2 500

  1. 299, 301, 306e,
  2. 307c/d, ex 308,
  3. 309

Carta, cartone, ecc.

1 000

  1. 360/364a, 365a,
  2. 366a, 367/370,
  3. 430/431, 446a/b,
  4. 446g/h, 447d1,
  5. e1, e2, f1/h6,
  6. 448, 470, 471/472,
  7. 474, 475b, 479/480,
  8. 481/482, 488/489,
  9. 506/507, 530/534,
  10. 537/540, 541/554b,
  11. 571b

Prodotti tessili di ogni genere

27 000

  1. 522, 529

Lavori di gomma elastica

6 000

  1. 680b, 681, 686,
  2. 693, 693a, 694c,
  3. 703/704d

Prodotti delle industrie ceramiche, porcellana, vetrerie

1 500

  1. 714a/b, 715
  2. 717, 718b,
  3. 721/722, 723b,
  4. 781b,783b,
  5. 784b,787c,
  6. 788b,789b,
  7. 790, 810,
  8. 834/837, 873a/b

Ferro ed altri metalli e loro lavori

4 000

  1. 882e/i, 889a/b,
  2. 892, 893a/b,
  3. 894/898, ex M 6,
  4. M 9

Macchine ed apparecchi e loro parti

10 000

  1. 913a/b,
  2. 914a/d,
  3. 915, 917

Automobili (eccettuati gli autocarri), motociclette e biciclette

26 000

  1. 914a/d

Autocarri

1 00010

  1. 914g

Trattrici agricole

100

  1. 943, 954a, 955

Apparecchi fotografici, radiofonici, proiettori, grammofoni, apparecchi cinematografici

1 500

  1. diversi

Merci diverse non liberate (comprese le macchine d’ufficio, le lampade, le lumiere ed i giocattoli)

10 000

Protocollo di firma

Al momento di procedere alla firma in data odierna dell’Accordo commerciale tra la Svizzera e l’Italia, i rappresentanti dei due Governi si sono intesi su quanto segue:

Art. 1

I contingenti previsti negli elenchi allegati all’Accordo commerciale firmato in data odierna saranno ripartiti all’inizio di ogni trimestre mediante aliquote trimestrali uguali, fatta eccezione per i contingenti relativi ai prodotti di carattere stagionale e di quelli che, data la loro natura particolare, non possono essere sottoposti ad un tale sistema.

Art. 2

I permessi d’importazione saranno rilasciati a mano a mano che le domande giungeranno agli uffici competenti. Ogni domanda dovrà essere accompagnata da documenti (contratti, fatture, corrispondenza commerciale, ecc.) comprovanti che si tratta di affari concreti. Gli importatori dei due paesi dovranno restituire agli uffici competenti i importatori dei due paesi dovranno restituire agli uffici competenti i permessi d’importazione ancora inutilizzati al momento della loro scadenza. Le rimanenze delle aliquote trimestrali saranno nuovamente ripartite nel corso del trimestre successivo. Allo scopo di facilitare l’utilizzazione dei contingenti, le autorità competenti terranno conto, nel rilasciare i permessi d’importazione, delle comunicazioni che saranno fatte per il tramite dei rispettivi servizi commerciali.

Art. 3

Nel caso in cui gli affari di reciprocità già approvati dai due Governi al momento dell’entrata in vigore dell’Accordo commerciale firmato in data odierna avessero per oggetto dei prodotti che, a causa soprattutto della loro natura, non potrebbero essere forniti alla scadenza delle rispettive autorizzazioni, le autorità competenti dei due paesi potranno, di comune intesa, prorogare il termine previsto nell’articolo 7 di detto Accordo.

Art. 4

Nel caso in cui il Governo svizzero dovesse limitare o sospendere l’importazione della frutta e della verdura fresche, le relative misure saranno adottate tenendo conto dell’andamento stagionale delle produzioni analoghe nei due paesi. Le misure di cui si tratta saranno prese soltanto previa comunicazione entro un termine ragionevole che non dovrà essere inferiore a otto giorni.

Art. 5

I due Governi prendono atto che, allo scopo di eliminare certi inconvenienti derivanti dall’esportazione di frutta e verdura fresche italiane verso la Svizzera, è stata stipulata tra le organizzazioni professionali dei due paesi, il 29 maggio 1947, una Convenzione intesa a disciplinare le condizioni di vendita, le perizie ed il modo di appianare le controversie che dovessero sorgere tra esportatori italiani ed importatori svizzeri in seguito a perdite, avarie, ecc. («Contratto Como»). I due Governi faciliteranno il rinnovamento della convenzione sopra indicata prima della sua scadenza.

Art. 6

Il Governo italiano s’impegna a rilasciare i permessi per l’importazione in Svizzera dei prodotti provenienti dai fondi agricoli situati nella zona di confine italiana ed appartenenti a persone domiciliate nella zona di confine svizzera e da esse coltivati, a condizione che al momento dell’esportazione l’origine dei prodotti di cui si tratta sia certificata dalla dogana italiana e che i rispettivi prezzi medi corrispondano, secondo una comunicazione del municipio competente, a quelli del mercato locale. Soltanto il regolamento del controvalore corrispondente al 25 per cento dell’ammontare dei suddetti prodotti importati in Svizzera si effettuerà secondo le disposizioni dell’Accordo concernente i pagamenti tra la Svizzera e l’Italia, firmato in data odierna, e darà luogo ad un trasferimento in Italia. Fatto a Berna, in doppio esemplare, il 21 ottobre 1950.

Per la Svizzera:

Hotz

Per l’Italia:

Umberto Grazzi