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0.946.294.632

Accordo
di libero scambio e di partenariato economico
tra la Confederazione Svizzera e il Giappone2

RU 2009 4353; FF 2009 2353

Traduzione1

Concluso a Tokyo il 19 febbraio 2009

Approvato dall’Assemblea federale l’8 giugno 20093

Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° settembre 2009

(Stato 1° settembre 2009)

Preambolo

La Confederazione Svizzera (di seguito denominata «Svizzera»),
e
il Giappone

di seguito denominati congiuntamente «le Parti»,

riconoscendo che i rapidi e dinamici mutamenti del contesto globale determinati dalla globalizzazione e dal progresso tecnologico presentano numerose sfide economiche e strategiche, nonché opportunità per le Parti;

consapevoli della loro amicizia di lunga data e dei legami che nel corso di molti anni hanno dato vita ad una cooperazione fruttuosa e reciprocamente vantaggiosa, e certi che il presente Accordo aprirà una nuova era per le loro relazioni;

riconfermando il loro impegno verso la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e le libertà fondamentali, conformemente ai loro obblighi nei confronti del diritto internazionale, ivi compresi gli obblighi esposti nella Carta delle Nazioni Unite e i principi della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo;

fiduciosi che il loro partenariato economico di reciproco vantaggio basato sulla liberalizzazione, sulle agevolazioni commerciali e sulla cooperazione porterà a un consolidamento dei loro rapporti bilaterali;

certi che le relazioni economiche forniranno un utile strumento per consolidare la cooperazione, gioveranno ai loro interessi comuni in vari ambiti secondo quanto convenuto nel presente Accordo e porteranno al miglioramento dell’efficienza economica e allo sviluppo del commercio, degli investimenti e delle risorse umane;

riconoscendo che un siffatto partenariato amplierà i mercati e ne creerà di nuovi, intensificando al contempo l’attrattiva e il dinamismo dei loro mercati;

richiamando l’articolo XXIV dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio del 1994 4 e l’articolo V dell’Accordo generale sul commercio di servizi 5 contenuti rispettivamente nell’allegato 1A e 1B dell’Accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, stipulato a Marrakech il 15 aprile 1994 6 ;

riconoscendo quanto sia importante garantire la sicurezza negli scambi internazionali, senza creare inutili ostacoli allo scambio, e approfondire ulteriormente la cooperazione tra le Parti in tale ambito;

determinati, nell’esecuzione del presente Accordo, a cercare di preservare e proteggere l’ambiente, a promuovere un impiego ottimale delle risorse naturali conformemente agli obiettivi di sviluppo sostenibile e ad affrontare in modo adeguato le sfide del cambiamento climatico;

fiduciosi che il presente Accordo getti le basi per un ulteriore rafforzamento della cooperazione reciproca in vari ambiti economici; e

determinati a istituire un quadro giuridico per un reciproco partenariato economico;

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 1 Obiettivi

Gli obiettivi del presente Accordo sono:

  1. liberalizzare e agevolare gli scambi di beni e servizi tra le Parti;
  2. incrementare le opportunità di investimento e consolidare la tutela degli investimenti e delle attività di investimento delle Parti;
  3. promuovere la cooperazione e il coordinamento per un’efficace applicazione delle leggi e dei regolamenti sulla concorrenza di ciascuna delle Parti;
  4. garantire la tutela della proprietà intellettuale e promuovere la cooperazione in questo ambito;
  5. aumentare le opportunità dei fornitori delle Parti di partecipare agli appalti pubblici indetti dalle Parti; e
  6. creare procedure efficaci per l’esecuzione del presente Accordo e per la composizione delle controversie.

Art. 2 Campo di applicazione

Salvo altrimenti disposto nel presente Accordo, laddove applicabile, il presente Accordo si applica ai territori delle Parti.

Art. 3 Definizioni generali

Ai fini del presente Accordo:

  1. per «area» di una Parte s’intende:(i)in relazione al Giappone, il territorio del Giappone e l’intera area oltre le sue acque territoriali, compreso il fondo marino e il sottosuolo, su cui il Giappone esercita diritti di sovranità o di giurisdizione, conformemente al diritto internazionale nonché alle leggi e ai regolamenti del Giappone, e(ii)in relazione alla Svizzera, il territorio della Svizzera;
  2. per «territorio doganale» di una Parte s’intende il territorio in relazione al quale vigono le leggi doganali di una Parte. Il territorio doganale della Svizzera include il territorio del Principato del Liechtenstein, fino a quando rimane in vigore il Trattato di unione doganale del 29 marzo 19237 tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein;
  3. per «GATS8» s’intende l’Accordo generale sul commercio di servizi contenuto nell’allegato 1B dell’Accordo OMC;
  4. per «GATT 1994» s’intende l’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 19949, contenuto nell’allegato 1A dell’Accordo OMC. Ai fini del presente Accordo, i riferimenti agli articoli del GATT 1994 comprendono le note interpretative;
  5. per «Sistema armonizzato» o «SA» s’intende il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci esposto nell’allegato della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci10 e adottato e attuato dalle Parti nei loro rispettivi sistemi giuridici;
  6. per «Accordo TRIPS» s’intende l’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale contenuto nell’allegato 1C dell’Accordo OMC11; e
  7. per «Accordo OMC» s’intende l’Accordo di Marrakech che ha istituito l’Organizzazione mondiale del commercio, stipulato a Marrakech il 15 aprile 199412;

Art. 4 Trasparenza

Ogni Parte provvede prontamente a pubblicare o a mettere altrimenti a disposizione del pubblico le proprie leggi e i propri regolamenti, le procedure amministrative, le decisioni giudiziarie e gli atti amministrativi ad efficacia generale nonché gli accordi internazionali di cui la Parte è firmataria, che riguardano il presente Accordo o incidono sul suo funzionamento.

Ogni Parte si adopera per garantire che il pubblico ottenga, su richiesta, i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti responsabili delle leggi e dei regolamenti, delle procedure amministrative e degli atti amministrativi di cui al paragrafo 1.

Ogni Parte è tenuta, su richiesta dell’altra Parte ed entro un periodo di tempo ragionevole, a rispondere alle domande specifiche avanzate dall’altra Parte e a fornire a quest’ultima le informazioni richieste in merito alle questioni di cui al paragrafo 1.

Qualora vengano introdotte nuove disposizioni legislative e regolamentari, procedure amministrative o apportate modifiche ai testi esistenti, che influiscono in modo significativo sul funzionamento del presente Accordo, ogni Parte si impegna affinché tra la pubblicazione o la messa a disposizione del pubblico di tali leggi, regolamenti o procedure amministrative e la loro entrata in vigore decorra un ragionevole intervallo di tempo, fatte salve le situazioni di emergenza.

Art. 5 Confidenzialità delle informazioni

Salvo altrimenti disposto nel presente Accordo, nulla di quanto formulato nel presente Accordo può obbligare una Parte a fornire informazioni confidenziali qualora la loro diffusione ostacoli l’applicazione delle proprie leggi e regolamenti, o sia contraria al pubblico interesse, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di imprese, pubbliche o private.

Ogni Parte si impegna, ai sensi delle proprie leggi e dei propri regolamenti, a preservare la confidenzialità delle informazioni reciprocamente fornite in via confidenziale conformemente al presente Accordo.

Nonostante il paragrafo 2, le informazioni fornite in via confidenziale conformemente al presente Accordo possono essere trasmesse a terzi previa autorizzazione della Parte che ha fornito le informazioni.

Art. 6 Tassazione

Sono attinenti a misure fiscali le seguenti disposizioni del presente Accordo:

  1. l’articolo 14 e le altre disposizioni necessarie a dare efficacia a detto articolo nella stessa misura dell’articolo III del GATT 1994;
  2. il capitolo 6;
  3. il capitolo 9, secondo quanto esposto all’articolo 100;
  4. il capitolo 11; e
  5. il capitolo 12.

Fatte salve le disposizioni dei capitoli 6, 9 e 11, nulla di quanto formulato nel presente Accordo può pregiudicare i diritti e gli obblighi di entrambe le Parti derivanti da qualsiasi accordo contro la doppia imposizione. In caso di incompatibilità tra il presente Accordo e qualsiasi altro accordo, quest’ultimo accordo prevale limitatamente all’incompatibilità.

Se una Parte ritiene che una misura fiscale applicata dall’altra Parte arrechi pregiudizio all’attuazione o al funzionamento di disposizioni stipulate nel presente Accordo diverse da quelle di cui al paragrafo 1, le Parti, su richiesta della prima Parte, si consultano a vicenda al fine di trovare una soluzione soddisfacente per entrambe ed evitando di ricorrere alle procedure di composizione delle controversie di cui al capitolo 14.

Art. 7 Relazione con altri accordi

Le Parti riconfermano i loro diritti e obblighi derivanti dall’Accordo OMC o da qualsiasi altro accordo di cui entrambe le Parti sono firmatarie.

In caso di incompatibilità tra il presente Accordo e l’Accordo OMC o qualsiasi altro accordo di cui le Parti sono firmatarie, le Parti si consultano immediatamente a vicenda al fine di trovare una soluzione che soddisfi entrambe, tenendo conto dei principi generali del diritto internazionale.

Art. 8 Accordi preferenziali

Il presente Accordo non impedisce il mantenimento o l’istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio, convenzioni relative al commercio frontaliero e altri accordi preferenziali, a condizione che questi non arrechino pregiudizio ai diritti e agli obblighi del presente Accordo.

Qualora una Parte istituisca un’unione doganale con una non Parte, dovrà provvedere ad informare l’altra Parte. Su richiesta dell’altra Parte, le Parti avviano delle consultazioni al fine di esaminare il possibile impatto dell’unione doganale sull’attuazione del presente Accordo.

Art. 9 Promozione dello scambio di prodotti ambientali e di servizi legati all’ambiente

Le Parti incentivano lo scambio e la diffusione di prodotti ambientali e servizi legati all’ambiente al fine di agevolare l’accesso a tecnologie e a prodotti che perseguono obiettivi di tutela e di sviluppo dell’ambiente, come misure in campo sanitario, prevenzione dell’inquinamento, promozione sostenibile di energie rinnovabili nonché obiettivi legati ai mutamenti climatici.

In seno al Comitato misto, le Parti riesaminano periodicamente i progressi realizzati nel perseguimento degli obiettivi definiti al paragrafo 1.

Art. 10 Accordo di attuazione

I governi delle Parti concludono un accordo separato (di seguito denominato «Accordo di attuazione»), che definisce dettagli e procedure per l’attuazione di singole disposizioni del presente Accordo.

Capitolo 2 Scambio di merci

Art. 11 Definizioni

Ai fini del presente capitolo:

  1. per «misura di salvaguardia bilaterale» s’intende una misura di salvaguardia bilaterale di cui al paragrafo 2 dell’articolo 20;
  2. per «dazio doganale sulle esportazioni» s’intende qualsiasi dazio e onere di qualsiasi tipo, ivi comprese tutte le forme di sovrattassa applicate in relazione all’esportazione di un prodotto, escluse le tasse o gli altri oneri commisurati al costo dei servizi prestati imposti compatibilmente con le disposizioni dell’articolo VIII del GATT 1994;
  3. per «dazio doganale sulle importazioni» s’intende qualsiasi dazio e onere di qualsiasi tipo, ivi comprese tutte le forme di sovrattassa applicate in relazione all’importazione di un prodotto, ad esclusione:(i)degli oneri equivalenti a una tassa interna applicati compatibilmente con il paragrafo 2 dell’articolo III del GATT 1994, relativamente a prodotti analoghi o direttamente competitivi o sostituibili del territorio doganale di una Parte, o relativamente a prodotti con cui le merci importate sono state fabbricate o prodotte interamente o in parte,(ii)dei dazi antidumping o compensativi applicati conformemente alle leggi e ai regolamenti di una Parte e compatibilmente con le disposizioni dell’articolo VI del GATT 1994, dell’Accordo di attuazione dell’articolo VI del GATT 199413 contenuto nell’allegato 1A dell’Accordo OMC nonché dell’Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative14 contenuto nell’allegato 1A dell’Accordo OMC, oppure(iii)delle tasse o degli altri oneri commisurati ai costi dei servizi prestati, applicati compatibilmente con le disposizioni dell’articolo VIII del GATT 1994;
  4. per «valore in dogana di un prodotto» s’intende il valore di prodotti ai fini dell’applicazione ad valorem dei dazi doganali sulle importazioni;
  5. per «industria nazionale» s’intende la totalità dei produttori di prodotti analoghi o direttamente competitivi operanti nel territorio doganale di una Parte, o quelli la cui produzione complessiva di prodotti analoghi o direttamente competitivi costituisce una quota consistente della produzione nazionale complessiva di tali prodotti;
  6. per «sovvenzioni all’esportazione» si intendono le sovvenzioni all’esportazione elencate al sottoparagrafo 1, dalla lettera (a) alla lettera (f), dell’articolo 9 dell’Accordo sull’agricoltura15 contenuto nell’allegato 1A dell’Accordo OMC (di seguito denominato «Accordo sull’agricoltura»);
  7. per «prodotto originario» s’intende un prodotto qualificato come prodotto originario nell’allegato II;
  8. per «grave pregiudizio» s’intende un danno generale significativo alla posizione di un’industria nazionale; e
  9. per «minaccia di grave pregiudizio» s’intende un grave pregiudizio che, sulla base di fatti e non di sole supposizioni, congetture o remote possibilità, è chiaramente imminente.

Art. 12 Campo di applicazione

Questo capitolo si applica a ogni prodotto scambiato tra i territori doganali delle Parti che rientra in qualsiasi capitolo del Sistema armonizzato, come ivi specificato.

Art. 13 Classificazione dei prodotti

La classificazione dei prodotti scambiati tra i territori doganali delle Parti deve avvenire in conformità al Sistema armonizzato.

Art. 14 Trattamento nazionale

Ogni Parte applica il trattamento nazionale ai prodotti del territorio doganale dell’altra Parte, conformemente all’articolo III del GATT 1994, il quale è inserito nel presente Accordo e ne costituisce parte integrante, mutatis muta n dis .

Art. 15 Dazi doganali sulle importazioni

Salvo altrimenti disposto nel presente Accordo, ogni Parte elimina o riduce i propri dazi doganali sulle importazioni di prodotti originari propri e dell’altra Parte, importati dal territorio doganale dell’altra Parte, secondo le condizioni e le modalità esposte nel suo elenco contenuto nell’allegato I.

Nei casi in cui l’aliquota del dazio doganale sulle importazioni di un particolare prodotto applicata alla nazione più favorita sia inferiore all’aliquota del dazio doganale sulle importazioni applicata in virtù del paragrafo 1 su un prodotto originario classificato nella stessa linea tariffaria di tale particolare prodotto, ogni Parte applica, relativamente a tale prodotto originario, l’aliquota più bassa.

Salvo altrimenti disposto nel presente Accordo, nessuna delle Parti può aumentare i dazi doganali sulle importazioni di prodotti originari propri e dell’altra Parte, importati dal territorio doganale dell’altra Parte, oltre il tasso da applicare in conformità alle condizioni e alle modalità esposte nel proprio elenco contenuto nell’allegato I.

Art. 16 Dazi doganali sulle esportazioni

Le Parti si impegnano a non introdurre o mantenere qualsiasi dazio doganale sulle esportazioni di prodotti esportati dal territorio doganale della Parte al territorio doganale dell’altra Parte.

Art. 17 Valutazione in dogana

Al fine di determinare il valore in dogana dei prodotti scambiati tra i territori doganali delle Parti, si applicano le disposizioni della parte I dell’Accordo di attuazione dell’articolo VII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio 1994 16 contenuto nell’allegato 1A dell’Accordo OMC, (di seguito denominato «Accordo sulla valutazione in dogana»), il quale è inserito nel presente Accordo e ne costituisce parte integrante, mutatis muta n dis .

Art. 18 Restrizioni all’importazione e all’esportazione

Ogni Parte garantisce che sull’importazione di qualsiasi prodotto del territorio doganale dell’altra Parte o sull’esportazione o la vendita ai fini di esportazione di qualsiasi prodotto destinato al territorio doganale dell’altra Parte, non vengano introdotti o mantenuti, sul proprio territorio doganale, altri divieti o restrizioni, oltre ai dazi sulle importazioni e sulle esportazioni, incompatibili con gli obblighi derivanti dall’articolo XI del GATT 1994 e con altre disposizioni pertinenti dell’Accordo OMC.

Art. 19 Sovvenzioni all’esportazione

Salvo altrimenti disposto nell’allegato I, non vengono introdotte o mantenute sovvenzioni all’esportazione nel territorio doganale di una Parte sui prodotti agricoli elencati nell’allegato 1 dell’Accordo sull’agricoltura.

Art. 20 Misure bilaterali di salvaguardia

Conformemente a quanto disposto nel presente articolo, se in seguito all’eliminazione o alla riduzione di un dazio doganale sulle importazioni in virtù dell’articolo 15, un prodotto originario di una Parte viene importato nel territorio doganale dell’altra Parte in quantità talmente elevate, sia in termini assoluti che relativi alla produzione nazionale, e in condizioni tali da costituire un grave pregiudizio o una minaccia di grave pregiudizio per l’industria nazionale della Parte importatrice, quest’ultima può applicare una misura di salvaguardia bilaterale nei limiti strettamente necessari a prevenire, rimediare o agevolare la riparazione di un grave pregiudizio alla propria industria nazionale.

Salvo altrimenti disposto nell’allegato I, una Parte può, come misura di salvaguardia bilaterale:

  1. sospendere l’ulteriore riduzione dell’aliquota di dazio sulle importazioni del prodotto originario dell’altra Parte come previsto al paragrafo 1; oppure
  2. aumentare l’aliquota di dazio sulle importazioni del prodotto originario dell’altra Parte come previsto al paragrafo 1 fino ad un livello che non ecceda il valore inferiore tra:(i)l’aliquota di dazio applicata alla nazione più favorita sulle importazioni vigente il giorno in cui viene adottata la misura di salvaguardia bilaterale, e(ii)l’aliquota di dazio applicata alla nazione più favorita sulle importazioni vigente il giorno immediatamente precedente la data di entrata in vigore del presente Accordo.

Una Parte non può applicare una misura bilaterale di salvaguardia su prodotti originari importati fino al raggiungimento dei contingenti concessi con le aliquote tariffarie applicate in conformità ai termini e alle condizioni esposti nel proprio elenco contenuto nell’allegato I.

Una Parte può applicare una misura bilaterale di salvaguardia solo in seguito ad inchiesta condotta dalle sue autorità competenti conformemente alle analoghe procedure previste all’articolo 3 e al paragrafo 2 dell’articolo 4 dell’Accordo sulle misure di salvaguardia 17 contenuto nell’allegato 1A dell’Accordo OMC (di seguito denominato «Accordo sulle misure di salvaguardia»). Detta inchiesta dovrebbe in ogni caso essere conclusa entro un anno dalla data in cui ha avuto inizio.

In merito ad una misura bilaterale di salvaguardia, occorre che vengano soddisfatte le seguenti condizioni e limitazioni:

  1. Una parte notifica immediatamente per iscritto all’altra Parte:(i)l’apertura di un’inchiesta di cui al paragrafo 4 riguardante l’esistenza o la minaccia di un grave pregiudizio e le relative motivazioni, e(ii)la decisione di applicare o di prorogare una misura bilaterale di salvaguardia.
  2. La Parte notificatrice di cui al sottoparagrafo (a) fornisce all’altra Parte insieme alla notifica tutte le informazioni del caso, tra cui:(i)relativamente al sottoparagrafo (a)(i), in aggiunta alle motivazioni che hanno portato all’apertura dell’inchiesta, una descrizione precisa del prodotto originario oggetto dell’inchiesta e le sue sottovoci nel Sistema armonizzato, il periodo da coprire con l’inchiesta e la data di apertura dell’inchiesta, e(ii)relativamente al sottoparagrafo (a)(ii), la prova di un grave pregiudizio o della minaccia di un grave pregiudizio causato dall’aumento delle importazioni del prodotto originario, una descrizione precisa del prodotto originario soggetto alla misura bilaterale di salvaguardia proposta e le sue sottovoci nel Sistema armonizzato, una descrizione precisa della misura bilaterale di salvaguardia, nonché la data di introduzione e la durata presunta di tale misura.
  3. La Parte che propone l’applicazione o la proroga di una misura bilaterale di salvaguardia dovrà dare adeguato spazio a consultazioni preliminari con l’altra Parte, al fine di esaminare le informazioni ottenute dall’inchiesta di cui al paragrafo 4, scambiarsi le opinioni in merito alla misura bilaterale di salvaguardia e raggiungere un accordo sulla compensazione previsto al paragrafo 6.
  4. Non si possono mantenere misure bilaterali di salvaguardia salvo nella misura e per il periodo di tempo necessario ad impedire un grave pregiudizio o a porvi rimedio e a facilitare l’adeguamento, purché tale periodo di tempo non superi i due anni. Tuttavia, in circostanze del tutto eccezionali, è possibile prorogare una misura bilaterale di salvaguardia, purché la durata totale della misura, comprensiva delle proroghe, non superi i tre anni. Al fine di favorire l’adeguamento a una situazione in cui la durata prevista della misura di salvaguardia sia superiore ad un anno, la Parte che la mantiene provvederà a liberalizzarla progressivamente, ad intervalli regolari, nel corso del periodo di applicazione.
  5. Una misura bilaterale di salvaguardia non potrà essere applicata una seconda volta all’importazione di un prodotto originario che è già stato oggetto della stessa misura, per un periodo di tempo uguale a quello della precedente applicazione o comunque non inferiore a un anno.
  6. Al termine di una misura bilaterale di salvaguardia, l’aliquota del dazio sulle importazioni del prodotto originario in questione dovrà essere quella che sarebbe stata applicata se non fosse entrata in vigore la misura di salvaguardia.
  7. (a) La Parte che propone di applicare o prorogare una misura bilaterale di salvaguardia deve fornire all’altra Parte adeguati e concordati strumenti di compensazione commerciale, sotto forma di concessioni di dazi doganali sulle importazioni il cui valore sia sostanzialmente equivalente a quello dei dazi supplementari sulle importazioni previsti in virtù dell’applicazione della misura bilaterale di salvaguardia.
  8. Se le Parti non riescono a concordare una compensazione entro 30 giorni dall’apertura delle consultazioni conformemente al sottoparagrafo 5(c), la Parte sul cui prodotto originario è applicata la misura bilaterale di salvaguardia è libera di sospendere l’applicazione di concessioni sui dazi doganali sulle importazioni, secondo quanto previsto nel presente capitolo, che equivalgono sostanzialmente alla misura bilaterale di salvaguardia. La Parte che esercita il diritto di sospensione può sospendere l’applicazione di concessioni su dazi doganali sulle importazioni solo per il tempo minimo necessario a raggiungere effetti sostanzialmente equivalenti e solo per il periodo in cui si applica la misura bilaterale di salvaguardia.

Ogni Parte garantisce l’amministrazione coerente, imparziale e ragionevole delle proprie leggi e dei propri regolamenti inerenti le misure bilaterali di salvaguardia.

Nell’applicazione di una misura bilaterale di salvaguardia, ogni Parte si impegna a seguire procedure eque, tempestive, trasparenti ed efficaci.

  1. (a) In circostanze critiche in cui un ritardo provocherebbe un danno al quale sarebbe difficile porre rimedio, una Parte può applicare una misura bilaterale di salvaguardia provvisoria, salvo altrimenti disposto nell’allegato I, sotto forma di una misura esposta nel sottoparagrafo 2(a) o 2(b), successivamente alla determinazione preliminare di prove evidenti del fatto che l’aumento delle importazioni di un prodotto originario dell’altra Parte abbia arrecato o minacci di arrecare un grave pregiudizio ad un’industria nazionale del proprio territorio doganale.
  2. Prima di adottare una misura bilaterale di salvaguardia provvisoria di cui al sottoparagrafo (a), una Parte ne informa l’altra Parte tramite notifica scritta. Immediatamente dopo l’applicazione della misura bilaterale di salvaguardia provvisoria, le Parti avviano le consultazioni in merito all’applicazione della misura stessa.
  3. La durata della misura bilaterale di salvaguardia provvisoria di cui al sottoparagrafo (a) non può superare i 200 giorni. Durante questo periodo devono essere soddisfatti i requisiti pertinenti esposti al paragrafo 4. La durata della misura bilaterale di salvaguardia provvisoria rientra nel calcolo del periodo di cui al sottoparagrafo 5(d).
  4. Il sottoparagrafo 5(f) e i sottoparagrafi 7 e 8 si applicano, mutatis mutandis, alla misura bilaterale di salvaguardia provvisoria di cui al sottoparagrafo (a). Il dazio doganale sulle importazioni imposto in seguito alla misura bilaterale di salvaguardia provvisoria dovrà essere rimborsato se dalla successiva inchiesta di cui al sottoparagrafo 4 non risulta che l’aumento delle importazioni di un prodotto originario dell’altra Parte abbia arrecato o minacci di arrecare un grave pregiudizio a un’industria nazionale.

La notifica scritta di cui ai paragrafi 5(a) e 9(b) e qualsiasi altra comunicazione tra le Parti inerente questo articolo vanno redatte in inglese.

Se necessario, le Parti riesaminano le disposizioni del presente articolo dieci anni dopo la data di entrata in vigore del presente Accordo o successivamente.

Nulla di quanto formulato in questo capitolo può impedire a una Parte di applicare misure di salvaguardia su un prodotto originario dell’altra Parte in conformità:

  1. all’articolo XIX del GATT 1994 e all’Accordo sulle misure di salvaguardia; oppure
  2. all’articolo 5 dell’Accordo sull’agricoltura.

Art. 21 Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti

Nulla di quanto formulato in questo capitolo deve essere inteso in modo da impedire ad una Parte di adottare misure per finalità legate alla bilancia dei pagamenti. La Parte che adotta tale misura deve farlo in conformità alle condizioni e le procedure stabilite all’articolo XII del GATT 1994 e con l’Intesa sulle disposizioni in merito alla bilancia dei pagamenti 18 del GATT esplicitata nell’allegato 1A dell’Accordo OMC.

Nulla di quanto formulato in questo capitolo può precludere il ricorso di una Parte a controlli o restrizioni sugli scambi in conformità agli articoli dell’Accordo del Fondo Monetario Internazionale 19 .

Art. 22 Eccezioni generali e di sicurezza

Ai fini del presente capitolo si applicano gli articoli XX e XXI del GATT 1994, che sono inseriti nel presente Accordo e ne costituiscono parte integrante, mutatis m u tandis .

Art. 23 Regole di origine

Le disposizioni relative alle regole di origine sono esplicitate nell’allegato II.

Art. 24 Procedure operative per lo scambio di merci

A partire dall’entrata in vigore del presente Accordo, il Comitato misto adotta procedure operative per lo scambio di merci che forniscono regolamenti dettagliati in virtù dei quali le autorità competenti delle Parti mettono in atto le loro funzioni previste in questo capitolo.

Art. 25 Riesame generale

Le Parti intraprendono un riesame generale delle disposizioni del presente capitolo e degli elenchi delle Parti contenuti nell’allegato I il quinto anno civile successivo all’anno civile in cui il presente Accordo entra in vigore. In seguito a tale riesame, le Parti possono concordare l’apertura di negoziati sulle possibilità di migliorare l’accesso al mercato previsto in questo capitolo e gli elenchi delle Parti.

Capitolo 3 Procedure doganali e agevolazioni commerciali

Art. 26 Campo di applicazione

Il presente capitolo si applica alle procedure doganali necessarie per lo sdoganamento dei prodotti scambiati tra i territori doganali delle Parti.

Le parti attuano il presente capitolo in conformità alle loro rispettive disposizioni legislative e regolamentari e nell’ambito delle risorse di cui dispongono le rispettive autorità doganali.

Art. 27 Definizioni

Ai fini del presente capitolo:

  1. per «Convenzione ATA» s’intende la Convenzione doganale sul Carnet ATA per l’ammissione temporanea di merci, siglata a Bruxelles il 6 dicembre 196120;
  2. per «autorità doganale» s’intende l’autorità doganale quale definita al paragrafo (c) dell’articolo I dell’allegato II; e
  3. per «leggi doganali» si intendono le leggi e i regolamenti amministrati e applicati da ogni Parte, concernenti l’importazione, l’esportazione e il transito di prodotti, in relazione a dazi doganali e altri oneri e tasse, o i divieti, le restrizioni e altri analoghi controlli, che rientrano nelle competenze dell’autorità doganale di una Parte.

Art. 28 Trasparenza

Ogni Parte garantisce che tutte le informazioni pertinenti in merito all’applicazione generale delle proprie leggi doganali siano messe prontamente a disposizione di qualunque persona interessata.

Qualora un’informazione messa a disposizione debba essere revisionata in seguito a modifiche delle leggi doganali, ogni Parte mette a disposizione l’informazione revisionata con sufficiente anticipo rispetto all’entrata in vigore delle modifiche, così da consentire alle persone interessate di prenderne atto, a meno che sussistano divieti a tale notifica anticipata.

Su richiesta di qualsiasi persona interessata delle Parti, ogni Parte fornisce con la massima rapidità e accuratezza possibile informazioni inerenti le questioni doganali specifiche richieste dalla persona interessata e relative alle proprie leggi doganali. Ogni Parte non si limita a fornire solamente le informazioni specificamente richieste, bensì anche tutte le informazioni pertinenti di cui si ritiene che la persona interessata dovrebbe essere messa al corrente.

Art. 29 Sdoganamento

Le Parti applicano le loro rispettive procedure di sdoganamento in modo prevedibile, coerente e trasparente.

Ai fini di velocizzare le operazioni di sdoganamento dei prodotti scambiati tra i territori doganali delle Parti, ogni Parte:

  1. fa ricorso alla tecnologia dell’informazione e della comunicazione;
  2. semplifica le proprie procedure doganali;
  3. armonizza le proprie procedure doganali, nella misura del possibile, con le norme internazionali e le prassi raccomandate di pertinenza, come quelle adottate sotto l’egida del Consiglio di cooperazione doganale; e
  4. promuove la cooperazione, ove opportuno, tra l’autorità doganale e:(i)altre autorità doganali della Parte,(ii)le attività commerciali della Parte, e(iii)le autorità doganali di parti non aderenti.

Ogni Parte mette a disposizione delle parti coinvolte strumenti facilmente accessibili per la revisione amministrativa e giudiziaria delle proprie azioni amministrative relative a questioni doganali.

Art. 30 Ammissione temporanea e prodotti in transito

Ogni Parte persevera nell’agevolare le procedure per l’ammissione temporanea di prodotti scambiati tra i territori doganali delle Parti in conformità con la Convenzione ATA.

Ogni Parte persevera nell’agevolare lo sdoganamento di prodotti in transito da o verso il territorio doganale dell’altra Parte conformemente al paragrafo 3 dell’articolo V del GATT 1994.

Le Parti si adoperano per promuovere, tramite seminari e corsi, l’utilizzo di carnet ATA conformemente alla Convenzione per l’ammissione temporanea di prodotti e l’agevolazione dello sdoganamento di prodotti in transito nei territori delle Parti o di parti non aderenti.

Ai fini del presente articolo, per «ammissione temporanea» si intendono le procedure doganali in base alle quali certi prodotti possono, se sussistono determinate condizioni, essere introdotti in un territorio doganale ed esonerati totalmente o parzialmente dal pagamento di dazi doganali. Tali prodotti devono essere importati per scopi specifici e destinati ad essere riesportati entro un determinato periodo di tempo senza aver subito alcuna modifica, salvo il normale deprezzamento dovuto all’uso che ne è fatto.

Art. 31 Collaborazione e scambio di informazioni

Le Parti collaborano e si scambiano informazioni in materia di procedure doganali, ivi compresa l’applicazione di misure contro il traffico di prodotti vietati e l’importazione e l’esportazione di prodotti sospettati di violare i diritti di proprietà intellettuale.

Il paragrafo 1 dell’articolo 5 non si applica allo scambio di informazioni esposto nel presente articolo.

Il capitolo 2 dell’Accordo di attuazione fornisce i dettagli e le procedure per l’attuazione della collaborazione e dello scambio di informazioni, ivi compreso lo scambio di informazioni confidenziali, di cui al presente articolo.

Art. 32 Sottocomitato per le regole di origine, le procedure doganali e le agevolazioni commerciali

Ai fini dell’effettiva attuazione e operatività del presente capitolo, il sottocomitato per le regole di origine, le procedure doganali e le agevolazioni commerciali istituito ai sensi dell’articolo XXX dell’allegato II esercita le funzioni di cui al detto articolo.

Capitolo 4 Misure sanitarie e fitosanitarie

Art. 33 Campo di applicazione

Il presente articolo si applica a tutte le misure sanitarie e fitosanitarie (di seguito denominate «SFS») delle Parti disciplinate dall’Accordo sull’applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie contenuto nell’allegato 1A dell’Accordo OMC (di seguito denominato «Accordo SFS»), che, direttamente o indirettamente, può riguardare lo scambio di merci tra le Parti.

Art. 34 Diritti e obblighi

Per quanto concerne i diritti e gli obblighi delle Parti in merito alle misure SFS, si applica l’Accordo SFS.

Art. 35 Consultazioni su questioni SFS

In data e luogo previamente concordati, le Parti tengono consultazioni su base scientifica per identificare e affrontare questioni specifiche che possono risultare dall’applicazione di misure SFS, con l’obiettivo di giungere a soluzioni accettabili per entrambe.

Le consultazioni di cui al paragrafo 1 sono tenute da funzionari governativi delle Parti in possesso delle competenze necessarie ad affrontare le questioni in esame.

Art. 36 Non applicazione del capitolo 14

Il capitolo 14 non si applica a questo capitolo.

Capitolo 5 Regolamenti tecnici, norme e procedure di valutazione della conformità

Art. 37 Campo di applicazione

Il presente capitolo si applica ai regolamenti tecnici, alle norme e alle procedure di valutazione della conformità quali definiti nell’Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi contenuto nell’allegato 1A dell’Accordo OMC (di seguito denominato «Accordo TBT»).

Il presente capitolo si applica ai regolamenti tecnici, alle norme e alle procedure di valutazione della conformità in relazione a qualsiasi prodotto, indipendentemente dalla sua origine.

Il presente capitolo non si applica alle specifiche in materia di acquisti elaborate da organismi governativi per le necessità di produzione e di consumo di organismi governativi e alle misure sanitarie e fitosanitarie quali definite nell’Accordo SFS.

Per quanto concerne i diritti e gli obblighi delle Parti in merito ai regolamenti tecnici, alle norme e alle procedure di valutazione della conformità, si applica l’Accordo TBT, salvo altrimenti disposto nel presente capitolo.

Art. 38 Collaborazione

Al fine di garantire che i regolamenti tecnici, le norme e le procedure di valutazione della conformità non pongano inutili ostacoli allo scambio di merci tra le Parti, le Parti consolidano, ove possibile, la loro collaborazione in ambito di regolamenti tecnici, norme e procedure di valutazione della conformità. Ove opportuno, ciò dovrebbe portare alla stipula di accordi specifici di settore.

La collaborazione ai sensi del paragrafo 1 comprende:

  1. lo scambio di informazioni su regolamenti tecnici, norme e procedure di valutazione della conformità delle Parti, ivi comprese le informazioni riguardanti l’armonizzazione dei regolamenti delle Parti con le norme internazionali;
  2. la partecipazione congiunta, ove opportuno, ad attività connesse ai regolamenti tecnici, alle norme e alle procedure di valutazione della conformità presso fori internazionali e regionali; e
  3. il rafforzamento del ruolo delle norme internazionali come base di regolamenti tecnici e di procedure di valutazione della conformità; e, in particolare, la promozione dell’accreditamento di organismi di valutazione della conformità e l’accettazione dei risultati delle procedure di valutazione della conformità sulla base di norme internazionali pertinenti.

Art. 39 Punto di informazione

Ogni parte designa un punto di informazione per rispondere a qualsiasi ragionevole quesito dell’altra Parte riguardante regolamenti tecnici, norme e procedure di valutazione della conformità e, ove opportuno, fornire all’altra Parte altre informazioni pertinenti di cui si ritiene che essa debba essere messa al corrente.

Art. 40 Accettazione dei risultati delle procedure di valutazione della conformità

Nei casi in cui sia richiesta un’esplicita garanzia di conformità a regolamenti tecnici per un prodotto particolare, ogni Parte garantisce che ai fornitori di tale prodotto importato dell’altra Parte sia consentito l’accesso a condizioni non discriminatorie.

Ogni Parte garantisce, se possibile, che i risultati delle procedure di valutazione della conformità dell’altra Parte siano accettati, anche se tali procedure differiscono dalle proprie, purché sia certo che tali procedure offrono una garanzia di conformità ai regolamenti tecnici applicabili o a norme equivalenti alle proprie procedure. A questo proposito, l’accreditamento di organismi di valutazione della conformità in osservanza di norme pertinenti o guide pubblicate dagli organismi internazionali di normalizzazione costituisce una presunzione confutabile di adeguata competenza tecnica.

Le Parti riconoscono la necessità di consultazioni preliminari al fine di pervenire ad un accordo reciprocamente soddisfacente in merito a tali questioni, come previsto nei paragrafi 1.1 e 1.2 dell’articolo 6 dell’Accordo TBT. Tali consultazioni si tengono in sede di sottocomitato per i regolamenti tecnici, le norme e le procedure di valutazione della conformità di cui all’articolo 41.

Su richiesta dell’altra Parte e ove opportuno, la Parte spiega le motivazioni per cui non ha accettato i risultati delle procedure di valutazione della conformità dell’altra Parte.

Art. 41 Sottocomitato per i regolamenti tecnici, le norme e le procedure di valutazione della conformità

Ai fini dell’effettiva attuazione e operatività del presente capitolo, si istituisce il sottocomitato per i regolamenti tecnici, le norme e le procedure di valutazione della conformità (di seguito denominato «sottocomitato» in questo articolo).

Il sottocomitato ha le seguenti funzioni:

  1. coordinare e agevolare la cooperazione conformemente al presente capitolo;
  2. riesaminare l’attuazione e il funzionamento del presente capitolo;
  3. discutere su ogni questione legata al presente capitolo con l’obiettivo di trovare una soluzione reciprocamente accettabile;
  4. intraprendere consultazioni su questioni legate a regolamenti tecnici, norme e procedure di valutazione della conformità;
  5. comunicare le proprie conclusioni al Comitato misto; e
  6. eseguire altri compiti che gli sono stati assegnati dal Comitato misto.

Il sottocomitato deve essere composto da rappresentanti dei governi delle Parti e può invitare rappresentanti di enti di pertinenza diversi dai governi delle Parti. Tutti i rappresentanti devono essere in possesso delle competenze necessarie relative alle questioni da trattare. Il sottocomitato può istituire gruppi di lavoro ad hoc per l’espletamento di compiti specifici.

Il sottocomitato si riunisce in data e luogo concordati dalle Parti.

Art. 42 Non applicazione del capitolo 14

Il capitolo 14 non si applica al presente capitolo.

Capitolo 6 Scambio di servizi

Art. 43 Ambito di applicazione e copertura

Il presente capitolo si applica alle misure di una Parte che incidono sullo scambio di servizi effettuato da governi e autorità centrali, regionali o locali nonché da organismi non governativi nell’esercizio dei poteri delegati da governi e autorità centrali, regionali o locali. Si applica a tutti i settori di servizi.

Relativamente ai servizi di trasporto aereo, il presente capitolo non si applica alle misure concernenti i diritti di traffico, comunque concessi, o alle misure concernenti i servizi direttamente connessi all’esercizio di diritti di traffico, fatta eccezione per le misure concernenti:

  1. i servizi di riparazione e manutenzione degli aeromobili;
  2. la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo; oppure
  3. i sistemi telematici di prenotazione (STP).

Le disposizioni citate dall’articolo 45 all’articolo 47 non si applicano a leggi, regolamenti o prescrizioni che disciplinano l’appalto pubblico di servizi acquistati per scopi governativi e non ai fini di una rivendita commerciale o di una fornitura di servizi per una vendita commerciale.

Art. 44 Definizioni

Nota: Nel caso in cui il servizio non venga fornito o tentato di essere fornito direttamente da una persona giuridica bensì tramite altre forme di presenza commerciale, quali una filiale o un ufficio di rappresentanza, al prestatore di servizi (ossia la persona giuridica) sarà comunque accordato, in virtù di tale presenza commerciale, il trattamento previsto per i fornitori di servizi a norma del presente capitolo. Tale trattamento sarà esteso alla presenza commerciale tramite la quale il servizio viene fornito o tentato di essere fornito e non deve essere esteso a nessun’altra parte del prestatore di servizio che si trovi al di fuori dell’area di una Parte in cui il servizio è fornito o tentato di essere fornito.

Ai fini del presente capitolo:

  1. la voce «servizi di riparazione e manutenzione degli aeromobili» si riferisce agli interventi di questo tipo effettuati su un aeromobile, o una parte di aeromobile che non sia in servizio, e non comprendono la cosiddetta manutenzione di servizio;
  2. per «presenza commerciale» s’intende qualsiasi tipo di organizzazione commerciale o professionale, anche mediante:(i)la costituzione, l’acquisizione o il mantenimento di una persona giuridica, oppure(ii)la creazione o il mantenimento di una filiale o di un ufficio di rappresentanza,
  3. nell’area di una Parte agli effetti di fornire un servizio;
  4. per «sistemi telematici di prenotazione (STP)» si intendono i servizi forniti tramite sistemi computerizzati contenenti informazioni su orari dei vettori aerei, disponibilità, tariffe e norme tariffarie, attraverso i quali è possibile effettuare prenotazioni o emettere biglietti;
  5. la voce «imposte dirette» comprende tutte le imposte sul reddito complessivo, sul capitale complessivo o su elementi del reddito o del capitale, ivi comprese imposte sui redditi da alienazione di beni, imposte su proprietà immobiliari, eredità e donazioni, nonché imposte sul monte salari versato dalle imprese nonché le imposte sulle plusvalenze;
  6. per «persona giuridica» s’intende qualsiasi entità giuridica debitamente costituita o comunque organizzata ai sensi delle leggi vigenti, a scopo di lucro o altro, di proprietà di privati o dello Stato , ivi comprese società per azioni, trust, società di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni;
  7. una persona giuridica è:(i)«posseduta» da persone di una Parte se oltre il 50 percento del suo capitale di rischio è di piena proprietà delle persone di tale Parte,(ii)«controllata» da persone di una Parte, se queste ultime hanno il potere di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque di dirigere legalmente il suo operato,(iii)«affiliata» ad un’altra persona, se una di esse controlla l’altra, o entrambe sono controllate da una stessa persona;
  8. per «persona giuridica di una Parte» s’intende una persona giuridica che sia:(i)costituita o comunque organizzata ai sensi delle leggi di tale Parte e che svolga attività commerciali concrete nell’area di:(A)una delle due Parti, oppure(B)qualsiasi membro dell’Organizzazione mondiale del commercio e sia posseduta o controllata da persone fisiche di tale Parte o da persone giuridiche che soddisfino tutte le condizioni del sottoparagrafo (A), oppure(ii)nel caso della fornitura di un servizio tramite una presenza commerciale, che sia posseduta e controllata da:(A)persone fisiche di tale Parte, oppure(B)persone giuridiche di tale Parte come definite al sottoparagrafo (i);
  9. per «misura» si intende qualsiasi misura adottata da una Parte, sotto forma di legge, regolamento, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo o qualsivoglia altra forma;
  10. la voce «misure adottate da una Parte che incidono sugli scambi di servizi» comprende le misure riguardanti quanto segue:(i)l’acquisto, il pagamento o l’utilizzo di un servizio,(ii)l’accesso e il ricorso in occasione della fornitura di un servizio, a servizi che tale Parte chiede siano offerti al pubblico in generale,(iii)la presenza, ivi compresa la presenza commerciale, di persone dell’altra Parte per la fornitura di un servizio nell’area della Parte;
  11. per «prestatore monopolista di un servizio» s’intende qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che in un particolare mercato dell’area di una Parte è autorizzato o nominato in via formale o di fatto da tale Parte come fornitore esclusivo di quel servizio;
  12. per «persona fisica di una Parte» s’intende una persona fisica che, in base alla legislazione di tale Parte, è:(i)relativamente al Giappone, un cittadino del Giappone, oppure(ii)relativamente alla Svizzera:(A)un cittadino della Svizzera, o(B)una persona residente a titolo permanente in Svizzera;
  13. per «persona» s’intende una persona fisica o una persona giuridica;
  14. per «vendita e commercializzazione di servizi di trasporto aerei» s’intendono le possibilità per il vettore aereo interessato di vendere e commercializzare liberamente i propri servizi di trasporto aereo, ivi compresi tutti gli aspetti della commercializzazione, quali ricerche di mercato, pubblicità e distribuzione. Queste attività non comprendono la tariffazione dei servizi di trasporto aereo né le condizioni applicabili;
  15. la voce «servizi» comprende qualsiasi servizio in qualsiasi settore ad eccezione dei servizi forniti nell’esercizio di poteri governativi;
  16. per «consumatore di servizi» s’intende qualsiasi persona che riceve o utilizza un servizio;
  17. per «servizio fornito dall’altra Parte» s’intende un servizio fornito:(i)dall’area o nell’area dell’altra Parte o, nel caso di trasporto marittimo, da una nave registrata a norma delle leggi dell’altra Parte, o da una persona facente capo all’altra Parte che fornisce il servizio attraverso la gestione di una nave e/o il suo utilizzo totale o parziale, oppure(ii)in caso di fornitura di un servizio attraverso una presenza commerciale o la presenza di persone fisiche, da un prestatore di servizi dell’altra Parte;
  18. per «un servizio fornito nell’esercizio dei poteri governativi» s’intende qualsiasi servizio che non è fornito su base commerciale, né in concorrenza con uno o più fornitori di servizi;
  19. per «prestatore di servizi» s’intende qualsiasi persona che fornisce o cerca di fornire un servizio;
  1. la voce «fornitura di un servizio» comprende la produzione, la distribuzione, la commercializzazione, la vendita e la consegna di un servizio;
  2. per «scambio di servizi» s’intende la fornitura di un servizio:(i)dall’area di una Parte all’area dell’altra Parte («modalità di fornitura transfrontaliera»),(ii)nell’area di una Parte ad un consumatore di servizi dell’altra Parte («modalità di consumo all’estero»),(iii)da parte di un prestatore di servizi di una Parte, attraverso la presenza commerciale nell’area dell’altra Parte («modalità della presenza commerciale»),(iv)da parte di un prestatore di servizi di una Parte, attraverso la presenza, nell’area dell’altra Parte, di persone fisiche di una Parte («modalità della presenza di persone fisiche»);
  3. per «diritti di traffico» s’intende il diritto per i servizi aerei, di linea e non di linea, di operare e/o trasportare passeggeri, merci e posta a fronte di corrispettivo o nolo da, verso, all’interno o al di sopra di una Parte, ivi compresi i punti da servire, le rotte sulle quali operare, i tipi di traffico da gestire, le capacità da fornire, le tariffe da applicare e le relative condizioni, nonché i criteri per la designazione di compagnie aeree, ivi compresi criteri quali numero, proprietà e controllo.

Art. 45 Trattamento della nazione più favorita

Fatte salve le misure adottate in osservanza dell’articolo VII del GATS, e salvo altrimenti disposto nel proprio elenco di esenzioni di cui all’articolo 57, per quanto concerne tutte le misure che incidono sulla fornitura di servizi, una Parte è tenuta ad accordare ai servizi e ai prestatori di servizi dell’altra Parte, in via immediata e incondizionata, un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghi servizi e prestatori di servizi di qualsiasi non Parte.

Le disposizioni del presente capitolo non devono interpretarsi nel senso di impedire ad una Parte di conferire o accordare vantaggi a Paesi limitrofi al fine di agevolare gli scambi, limitatamente a zone contigue di frontiera, di servizi che siano prodotti e consumati localmente.

Il trattamento concesso in base ad altri accordi stipulati da una Parte e notificati ai sensi dell’articolo V o all’articolo V bis del GATS non è assoggettato al paragrafo 1.

Se una Parte conclude o emenda un accordo del tipo di cui al paragrafo 3, essa deve notificarlo senza indugio all’altra Parte e adoperarsi per accordare all’altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto da tale accordo. La prima Parte è tenuta, su richiesta dell’altra Parte, a negoziare l’inserimento all’interno del presente accordo di un trattamento non meno favorevole da quello previsto dal precedente accordo.

Art. 46 Accesso al mercato

Per quanto concerne l’accesso al mercato attraverso le modalità di fornitura definite al paragrafo (t) dell’articolo 44, una Parte accorderà ai servizi e ai prestatori di servizi dell’altra Parte un trattamento in conformità al proprio elenco di esenzioni di cui all’articolo 57. Nota: Salvo altrimenti disposto nel proprio elenco di esenzioni di cui all’articolo 57, per quanto concerne l’accesso al mercato, qualora il trasferimento di capitali oltre confine costituisca una parte essenziale del servizio fornito secondo la modalità di fornitura di cui al sottoparagrafo (t)(i) dell’articolo 44, una Parte è tenuta a consentire tale movimento di capitali. Salvo altrimenti disposto nel proprio elenco di esenzioni di cui all’articolo 57, per quanto concerne l’accesso al mercato, qualora un servizio venga fornito secondo la modalità di fornitura di cui al sottoparagrafo (t)(iii) dell’articolo 44, una Parte è tenuta a consentire i relativi trasferimenti di capitali nel proprio territorio.

Nota: Il presente sottoparagrafo non copre le misure di una Parte che limitano i fattori produttivi per la fornitura di servizi.

Salvo altrimenti disposto nel proprio elenco di esenzioni di cui all’articolo 57, una Parte dovrà astenersi dal mantenere o dall’adottare, né sulla base di una suddivisione regionale né sulla base del proprio intero territorio, misure definite come:

  1. limitazioni al numero di prestatori di servizi, sia sotto forma di contingenti numerici, monopoli e concessioni di diritti in esclusiva che di imposizione di una verifica della necessità economica;
  2. limitazioni al valore totale delle transazioni o dell’attivo nel settore dei servizi sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica;
  3. limitazioni al numero totale delle operazioni di servizio o alla produzione totale di servizi espressa in termini di unità numeriche definite, sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica;
  1. limitazioni al numero totale di persone fisiche che possono essere impiegate in un particolare settore di servizi o che un prestatore di servizi può impiegare e che sono necessarie, e direttamente collegate alla fornitura di un servizio specifico, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica;
  2. misure che limitano o impongono forme specifiche di personalità giuridica o joint venture con le quali un fornitore di servizi può svolgere la sua attività; e
  3. limitazioni alla partecipazione di capitale straniero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale di investimenti individuali o collettivi.

Art. 47 Trattamento nazionale

Salvo altrimenti disposto nel proprio elenco di esenzioni di cui all’articolo 57, per quanto concerne tutte le misure riguardanti la fornitura di servizi, ogni Parte accorda ai servizi e ai prestatori di servizi dell’altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghi servizi e fornitori di servizi nazionali. Nota: Le disposizioni del presente articolo non sono da interpretarsi nel senso di imporre ad una Parte di compensare eventuali svantaggi di tipo concorrenziale derivanti dal fatto che i servizi o i prestatori di servizi pertinenti sono stranieri.

Una Parte può adempiere all’obbligo di cui al paragrafo 1 accordando ai servizi e ai fornitori di servizi dell’altra Parte un trattamento formalmente identico o formalmente diverso rispetto a quello accordato ad analoghi servizi e prestatori di servizi nazionali.

Un trattamento formalmente identico o formalmente diverso è considerato meno favorevole qualora esso modifichi le condizioni della concorrenza a favore di servizi o fornitori di servizi di una Parte rispetto ad analoghi servizi o prestatori di servizi dell’altra Parte.

Una Parte non può appellarsi a questo articolo nelle procedure di risoluzione delle controversie di cui al capitolo 14 relativamente ad una misura dell’altra Parte che rientra nell’ambito di un accordo internazionale tra le Parti per evitare la doppia imposizione.

Art. 48 Regolamentazione interna

Ogni Parte garantisce che tutte le misure di applicazione generale riguardanti lo scambio di servizi siano amministrate in modo ragionevole, obiettivo ed imparziale.

Qualora per la fornitura di un servizio sia necessaria l’autorizzazione di una Parte, le autorità competenti di tale Parte provvedono, entro un termine ragionevole dopo la presentazione della domanda giudicata completa ai sensi delle leggi e dei regolamenti di tale Parte, ad informare il richiedente in merito alla decisione riguardante la sua domanda. Su istanza del richiedente, le autorità competenti di tale Parte forniscono, senza inutili ritardi, informazioni concernenti lo stato della domanda.

Ogni Parte deve prevedere procedure adeguate per la verifica della competenza dei professionisti di un’altra Parte. Nota: «Organizzazioni internazionali pertinenti» si riferisce a organismi internazionali la cui adesione è aperta agli organi pertinenti di entrambe le Parti.

  1. (a) Ogni Parte applica requisiti, procedure e norme tecniche in materia di licenze e qualificazioni che:(i)si basano su criteri obiettivi e trasparenti, quali la competenza e la capacità di fornire il servizio,(ii)non sono più gravosi di quanto necessario per garantire la qualità del servizio, e(iii)nel caso di procedure in materia di licenza e procedure di verifica inerenti norme tecniche e requisiti di qualificazione, non costituiscono in sé una limitazione alla fornitura del servizio.
  2. Nel determinare se una Parte è conforme agli obblighi previsti dal sottoparagrafo (a), si terrà conto delle norme stabilite da organizzazioni internazionali pertinenti applicate da tale Parte.

I paragrafi dall’1 al 4 sono vincolanti per una Parte solo relativamente ai settori nei quali essa ha assunto specifici impegni nel suo elenco ai sensi del GATS. Nota: Ai fini del presente paragrafo, per «settore» s’intende uno o più settori, o tutti i sottosettori del servizio in questione, come specificato nell’elenco di ogni Parte ai sensi del GATS.

Ogni Parte mantiene o istituisce, non appena possibile, tribunali o procedure di ordine giuridico, arbitrale o amministrativo che provvedano, su richiesta di un prestatore di servizi interessato dell’altra Parte, ad esaminare tempestivamente le decisioni amministrative concernenti lo scambio di servizi e, se del caso, a definire gli opportuni rimedi. Qualora tali procedure non siano indipendenti dall’ente preposto alla decisione amministrativa in questione, la Parte garantisce che le procedure adottate consentano comunque un esame obiettivo e imparziale.

Le Parti riesaminano congiuntamente i risultati delle negoziazioni disciplinate nel paragrafo 4 dell’articolo VI del GATS al fine di integrare nel presente capitolo, ove opportuno, le disposizioni concordate in tali negoziazioni.

Art. 49 Riconoscimento

Ai fini dell’adempimento, in tutto o in parte, delle pertinenti norme o dei criteri per l’autorizzazione, la concessione di licenze o di certificati di prestatori di servizi, ogni Parte prende in considerazione le richieste dell’altra Parte in merito al riconoscimento della formazione o dell’esperienza conseguita, dei requisiti soddisfatti ovvero delle licenze o dei certificati concessi in tale altra Parte. Tale riconoscimento si potrà basare su un accordo o un’intesa con tale altra Parte, o essere accordato unilateralmente.

Laddove una Parte riconosca, tramite un accordo o un’intesa, la formazione o l’esperienza conseguita, i requisiti soddisfatti, le licenze o i certificati rilasciati in una non Parte, essa offre all’altra Parte adeguate opportunità di negoziare la propria adesione a tale accordo o intesa, esistente o futuro, ovvero di negoziare un accordo o un’intesa comparabili con tale Parte. Ove il riconoscimento venga accordato autonomamente da una Parte, quest’ultima offre all’altra Parte adeguate opportunità di dimostrare che la formazione o l’esperienza conseguita, i requisiti soddisfatti, le licenze o i certificati concessi in tale altra Parte vengano analogamente riconosciuti.

Una Parte si astiene dall’accordare il riconoscimento secondo modalità che costituirebbero un mezzo di discriminazione tra i Paesi nell’applicazione di norme o criteri per l’autorizzazione, la concessione di licenze o certificati di prestatori di servizi, o una restrizione dissimulata agli scambi di servizi.

Art. 50 Circolazione di persone fisiche

Il presente articolo si applica alle misure concernenti persone fisiche che sono prestatori di servizi di una Parte, nonché persone fisiche di una Parte impiegate presso un prestatore di servizi di una Parte, per quanto concerne la fornitura di un servizio.

Il presente capitolo non si applica a misure concernenti persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una Parte, né si applica a misure riguardanti cittadinanza, residenza o occupazione a titolo permanente.

Nell’allegato VIII sono contenuti gli impegni specifici di una Parte che si applicano alle misure concernenti la circolazione di persone fisiche dell’altra Parte che fornisce i servizi. Le persone fisiche contemplate dall’allegato VIII saranno autorizzate a fornire il servizio secondo le condizioni esposte nel presente capitolo.

Ai fini del presente capitolo si applica il paragrafo 3 dell’articolo 62, mut a tis mutandis .

Art. 51 Monopoli e prestatori esclusivi di servizi

Ciascuna Parte garantisce che i fornitori di servizi in regime di monopolio nell’ambito della propria area non agiscano, nel fornire il servizio nel mercato di pertinenza, in modo incompatibile con gli obblighi assunti ai sensi delle disposizioni citate dall’articolo 45 all’articolo 47.

Ove un prestatore di servizi monopolista di una Parte operi in regime di concorrenza, direttamente o attraverso una società collegata, nell’erogazione di un servizio che non rientra nei suoi diritti di monopolio, tale Parte garantisce che il fornitore in questione non abusi della propria posizione di monopolio per operare nella propria area in maniera incompatibile con gli obblighi assunti da tale Parte ai sensi degli articoli 46 e 47.

Il presente articolo si applica inoltre ai casi di prestatori esclusivi di servizi, laddove una Parte, in via formale o di fatto:

  1. autorizzi o istituisca un numero limitato di prestatori di servizi; e
  2. impedisca in misura sostanziale la concorrenza tra tali fornitori nella propria area.

Art. 52 Prassi commerciali

Le Parti riconoscono che determinate prassi commerciali adottate da prestatori di servizi, diverse da quelle contemplate dall’articolo 51, possono frenare la concorrenza e di conseguenza limitare il commercio dei servizi.

Fatto salvo quanto disposto nel capitolo 10, ciascuna Parte procede, su richiesta dell’altra Parte, a consultazioni nell’intento di sopprimere eventuali prassi di cui al paragrafo 1. La Parte interessata considera a fondo e con comprensione tale richiesta e collabora fornendo informazioni non confidenziali di dominio pubblico pertinenti alla materia in questione. La Parte interessata fornisce inoltre ulteriori informazioni disponibili alla Parte richiedente, fermo restando le proprie leggi nazionali e la conclusione di un accordo soddisfacente in merito alla tutela di informazioni riservate da parte della Parte richiedente.

Art. 53 Pagamenti e trasferimenti

Ad eccezione delle circostanze previste nell’articolo 54, una Parte si astiene dall’imporre restrizioni ai trasferimenti e ai pagamenti internazionali per transazioni correnti e transazioni di capitale relative allo scambio di servizi.

Nulla di quanto contenuto nel presente capitolo influisce sui diritti e sugli obblighi delle Parti, in qualità di membri del Fondo Monetario Internazionale, derivanti dallo Statuto del Fondo Monetario Internazionale, ivi compreso il ricorso a provvedimenti valutari in conformità degli accordi statutari, purché una Parte si astenga dall’imporre restrizioni a transazioni di capitale incompatibili con gli obblighi derivanti dal presente capitolo inerenti tali transazioni, salvo quanto disposto all’articolo 54, o su richiesta del Fondo Monetario Internazionale.

Art. 54 Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti

Le Parti si adoperano per evitare l’imposizione di restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti.

Ove sussistano, ovvero rischino di sussistere, gravi difficoltà in materia di bilancia dei pagamenti e di posizione finanziaria esterna, una Parte ha facoltà di adottare o tenere in essere restrizioni agli scambi di servizi, ivi compresi i pagamenti o i trasferimenti relativi a transazioni.

Le restrizioni adottate o mantenute da una Parte di cui al paragrafo 2:

  1. garantiscono che all’altra Parte venga riservato un trattamento non meno favorevole di quello applicato a qualsiasi non Parte;
  2. sono compatibili con gli accordi statutari del Fondo monetario internazionale;
  3. evitano di ledere inutilmente gli interessi commerciali, economici e finanziari dell’altra Parte;
  4. non sono superiori a quanto necessario per affrontare le circostanze descritte al paragrafo 2; e
  5. hanno carattere temporaneo e sono eliminate progressivamente, con il migliorare della situazione specificata al paragrafo 2.

Nel determinare l’incidenza di tali restrizioni, una Parte può dare priorità alla fornitura dei servizi maggiormente essenziali per il proprio programma economico. Tuttavia, tali restrizioni non sono adottate o tenute in essere allo scopo di proteggere un particolare settore di servizi.

Qualsiasi restrizione adottata o tenuta in essere da una Parte ai sensi del paragrafo 2 o qualsiasi modifica apportata ad essa sono prontamente notificati all’altra Parte.

Art. 55 Eccezioni generali

Nota: L’eccezione in materia di ordine pubblico può essere invocata esclusivamente ove uno degli interessi fondamentali della società sia esposto ad una minaccia effettiva e sufficientemente grave.

Fermo restando l’obbligo di non debbano applicare in maniera da causare discriminazioni arbitrarie o ingiustificate tra Paesi in cui vigono condizioni analoghe, ovvero restrizioni dissimulate agli scambi di servizi, nulla di quanto contenuto nel presente capitolo è inteso ad impedire l’adozione o l’applicazione da parte di entrambe le Parti di misure:

  1. necessarie a salvaguardare la morale pubblica o a mantenere l’ordine pubblico;
  1. necessarie ai fini della tutela della vita o della salute delle persone, e del mondo animale o vegetale;
  2. necessarie per garantire l’osservanza di leggi e regolamenti della Parte che non siano incompatibili con le disposizioni del presente capitolo, ivi comprese quelle relative:(i)alla prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente o al trattamento degli effetti di un’inadempienza rispetto a contratti di servizi,(ii)alla tutela della sfera privata delle persone fisiche in relazione all’elaborazione e alla divulgazione di dati personali nonché alla protezione della riservatezza di registri e documenti contabili di persone fisiche e,(iii)alla sicurezza;
  3. incompatibili con l’articolo 47, purché la differenza di trattamento sia finalizzata a garantire l’imposizione o la riscossione equa o efficace di imposte dirette per quanto concerne i servizi o i prestatori di servizi dell’altra Parte;

Nota: Le misure finalizzate a garantire l’equa o efficace imposizione o riscossione delle imposte dirette comprendono le misure adottate da una Parte ai sensi del proprio sistema fiscale che:

  1. I termini o i concetti di natura fiscale contenuti in questo paragrafo e in questa nota sono determinati in base alle definizioni e ai concetti fiscali o a simili definizioni e concetti, ai sensi delle leggi della Parte che adotta la misura.
  2. incompatibili con l’articolo 45, purché la differenza di trattamento risulti da un accordo contro la doppia imposizione o da disposizioni contro la doppia imposizione contenute in altri accordi o convenzioni internazionali dai quali la Parte sia vincolata.

Art. 56 Eccezioni in materia di sicurezza

Nulla di quanto contenuto nel presente capitolo può essere interpretato nel senso di:

  1. imporre ad una Parte di fornire informazioni la cui divulgazione sia ritenuta contraria ai propri interessi essenziali in materia di sicurezza;
  2. impedire ad una Parte di prendere provvedimenti che la stessa ritenga necessari per tutelare i propri interessi essenziali in materia di sicurezza:(i)relativamente alla fornitura di servizi prestati, direttamente o indirettamente, al fine di approvvigionare un’installazione militare,(ii)relativamente a materiali fissili e per la fusione ovvero a materiali da essi derivati,(iii)adottati in periodo di guerra o in altre situazioni di crisi nelle relazioni internazionali; oppure
  3. impedire ad una Parte di intraprendere azioni nell’adempimento dei propri obblighi a norma della Carta delle Nazioni Unite21 per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Art. 57 Elenchi di esenzioni

L’elenco di esenzioni delle Parti definito dall’articolo 45 al 47 deve essere esposto nell’allegato III.

L’elenco di esenzioni di una Parte esposto nell’allegato III disciplina:

  1. le misure vigenti che una Parte può mantenere, rinnovare in qualsiasi momento o modificare senza ridurne il livello di conformità alle disposizioni esposte dall’articolo 45 all’articolo 47; e
  2. le misure che la Parte può adottare, mantenere o modificare.

Art. 58 Modifica degli elenchi di esenzioni

Una Parte provvede a notificare all’altra Parte la propria intenzione di modificare il proprio elenco di esenzioni esposto nell’allegato III. Entro 30 giorni dal ricevimento della notifica, su richiesta scritta dell’altra Parte, le Parti avviano consultazioni in merito a eventuali adeguamenti compensativi, adoperandosi per assicurare che il livello generale degli impegni reciprocamente vantaggiosi assunti in virtù del presente capitolo non subisca una riduzione. Qualora le Parti non riuscissero a raggiungere un accordo compensativo entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di consultazioni, la Parte che ha ricevuto la notifica può sottoporre la questione ad arbitrato di un tribunale arbitrale designato in base alle stesse procedure esposte dal paragrafo 3 al paragrafo 7 dell’articolo 141. Tale tribunale arbitrale deve presentare le proprie conclusioni in merito alle vie da seguire per assicurare che il livello generale degli impegni reciprocamente vantaggiosi assunti in virtù del presente capitolo non subisca una riduzione. Su tale tribunale arbitrale si applica l’articolo 143 mutatis muta n dis .

Se non vi è richiesta di consultazioni, o dopo che la Parte che ha presentato la notifica di cui al paragrafo 1 ha operato gli adeguamenti compensativi come concordato tra le Parti o in conformità alla decisione dell’arbitrato, la modifica deve essere integrata nell’allegato III conformemente alle procedure esposte all’articolo 152.

Se una Parte ha operato un adeguamento compensativo ai sensi dell’articolo XXI del GATS a vantaggio dell’altra Parte, individuata come «membro danneggiato», in merito ad una modifica analoga a quella da apportare all’elenco di esenzioni della prima Parte, esposto nell’allegato III, si ritiene che le Parti abbiano raggiunto un accordo compensativo di cui al paragrafo 1 con la stessa conclusione concordata nel menzionato adeguamento compensativo.

Art. 59 Trasparenza

Ogni Parte provvede a pubblicare senza indugio e comunque, salvo per situazioni di emergenza, al più tardi entro la data della loro entrata in vigore, tutte le misure pertinenti di applicazione generale che riguardano o incidono sul funzionamento del presente capitolo. Devono inoltre essere pubblicati gli accordi internazionali che riguardano o incidono sullo scambio di servizi di cui una Parte è firmataria.

Ove non sia possibile procedere alla pubblicazione come disposto dal paragrafo 1, tali informazioni devono essere comunque rese disponibili al pubblico.

Art. 60 Riesame

Le Parti riesaminano almeno ogni due anni o con maggior frequenza se così convenuto, i loro elenchi di esenzioni esposti nell’allegato III con l’obiettivo di procedere ad un’ulteriore liberalizzazione nel reciproco scambio di servizi. Il primo riesame ha luogo non oltre due anni dall’entrata in vigore del presente Accordo.

Qualora dopo l’entrata in vigore del presente Accordo una Parte proceda unilateralmente all’ulteriore liberalizzazione dei propri settori di servizi, sottosettori o attività, essa considera le richieste dell’altra Parte in merito all’integrazione di tale liberalizzazione autonoma nel presente Accordo.

Art. 61 Allegati

Gli allegati III, IV, V, VI e VII costituiscono parte integrante del presente capitolo.

Capitolo 7 Circolazione delle persone fisiche

Art. 62 Campo di applicazione

Il presente capitolo si applica alle misure che incidono sulla circolazione di persone fisiche di una Parte che entrano e soggiornano temporaneamente nell’altra Parte.

Il presente capitolo non si applica a misure concernenti persone fisiche di una Parte che intendono accedere al mercato del lavoro dell’altra Parte, né si applica a misure riguardanti nazionalità o cittadinanza, residenza o occupazione a titolo permanente.

Il presente capitolo non deve impedire ad una Parte di applicare misure per regolamentare l’ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche dell’altra Parte nella prima Parte, ivi comprese le misure necessarie per tutelare l’integrità dei propri confini e garantirne il regolare attraversamento da parte di persone fisiche, purché tali misure non vengano applicate in modo da annullare o compromettere i vantaggi derivanti all’altra Parte dalle condizioni e modalità di impegni specifici esposti nell’allegato VIII. Nota: Il semplice fatto di richiedere un visto per le persone fisiche di una determinata nazionalità e non per quelle di altre non va interpretato nel senso di annullare né compromettere i vantaggi derivanti dalle condizioni degli impegni specifici.

Art. 63 Principi generali

Il presente capitolo rispecchia la relazione commerciale preferenziale tra le Parti, il loro desiderio di favorire la circolazione di persone fisiche su una base di reciproco vantaggio e di fissare criteri e procedure trasparenti per la circolazione di persone fisiche, nonché la necessità di garantire la sicurezza ai confini e tutelare la forza lavoro nazionale e l’impiego lavorativo permanente in entrambe le Parti.

Ogni Parte applica le proprie misure riguardanti le disposizioni del presente capitolo conformemente al paragrafo 1 e, in particolare, le applica con la rapidità necessaria ad evitare eccessivi ostacoli o ritardi nello scambio di beni o servizi o nella conduzione di attività di investimento ai sensi di questo Accordo.

Art. 64 Definizioni

Ai fini del presente capitolo, per «persona fisica di una Parte» s’intende una persona fisica che, in base alla legislazione della Parte, sia:

  1. relativamente al Giappone, un cittadino del Giappone; oppure
  2. relativamente alla Svizzera:(i)un cittadino della Svizzera, oppure(ii)una persona residente in modo permanente in Svizzera che è un prestatore di servizi nella zona dell’altra Parte.

Art. 65 Autorizzazione all’ingresso e al soggiorno temporaneo

Ogni Parte autorizza l’ingresso e il soggiorno temporaneo di persone fisiche dell’altra Parte conformemente al presente capitolo e alle leggi e ai regolamenti pertinenti della prima Parte e in osservanza dei termini risultanti da impegni specifici esposti nell’allegato VIII.

Ogni Parte garantisce che gli oneri applicati dalle proprie autorità competenti per elaborare la domanda di ingresso e soggiorno temporaneo di persone fisiche dell’altra Parte a scopi commerciali vengano applicati con riguardo ai costi amministrativi implicati.

Art. 66 Fornitura di informazioni

Ogni Parte rende pubblicamente disponibili le informazioni in merito alle persone fisiche contemplate dai propri impegni specifici esposti nell’allegato VIII, ivi comprese le informazioni necessarie per un’efficace domanda di concessione di ingresso nonché di soggiorno temporaneo e lavoro in tale Parte. Tali informazioni devono essere costantemente aggiornate.

Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono in particolare una descrizione di:

  1. per quanto riguarda il Giappone:[tab]relativamente a tutti gli status di residenza pertinenti per autorizzare l’ingresso, il soggiorno temporaneo e il lavoro in Giappone per persone fisiche della Svizzera contemplate da impegni specifici assunti dal Giappone nell’allegato VIII:(i)visti e certificati di idoneità,(ii)requisiti e procedure inerenti la domanda e il rilascio di visti e certificati di eleggibilità, ivi comprese le informazioni circa la documentazione necessaria, le condizioni da soddisfare e le modalità di impiego, e(iii)requisiti e procedure inerenti la domanda, e relativa autorizzazione del rinnovo del periodo di soggiorno temporaneo; oppure
  2. per quanto riguarda la Svizzera:[tab]relativamente all’autorizzazione di ingresso e soggiorno temporaneo e lavoro in Svizzera per persone fisiche del Giappone contemplate dagli impegni specifici assunti dalla Svizzera nell’allegato VIII:(i)tutte le categorie di visti e di permessi di lavoro,(ii)requisiti e procedure inerenti la domanda e il rilascio di visti e permessi di lavoro, ivi comprese le informazioni circa la documentazione necessaria, le condizioni da soddisfare e le modalità di impiego, e(iii)requisiti e procedure inerenti la domanda, e relativa autorizzazione, del rinnovo del periodo di soggiorno temporaneo e dei permessi di lavoro.

Ogni Parte fornisce all’altra Parte dettagli inerenti pubblicazioni pertinenti o siti web dove sono rese disponibili le informazioni di cui al paragrafo 2.

Se l’attuazione del paragrafo 1 risulta impraticabile per una Parte, questa fornisce direttamente all’altra Parte le informazioni di cui al paragrafo 2, nonché ogni successiva modifica in merito. Inoltre, questa Parte fornisce i recapiti delle proprie autorità cui persone dell’altra Parte possono rivolgersi per ottenere le informazioni di cui al paragrafo 2.

Ogni Parte mette a disposizione dell’altra Parte, su richiesta di quest’ultima e nei limiti del possibile, i dati statistici riguardanti l’autorizzazione all’ingresso e al soggiorno temporaneo nella prima Parte per persone fisiche dell’altra Parte ai sensi del presente capitolo.

Art. 67 Elaborazione rapida delle domande

Le autorità competenti di ogni Parte elaborano senza indugio le domande di autorizzazione all’ingresso e al soggiorno temporaneo o, laddove applicabile, i permessi di lavoro o i certificati di eleggibilità presentati per le persone fisiche dell’altra Parte, ivi comprese le domande di rinnovo degli stessi.

Se le autorità competenti di una Parte necessitano di informazioni aggiuntive dal richiedente per l’elaborazione della sua domanda, esse devono adoperarsi per darne comunicazione al richiedente senza inutile indugio.

Su istanza del richiedente, le autorità competenti di una Parte si impegnano a fornire, senza inutile indugio, le informazioni concernenti lo stato della domanda.

Dopo aver preso la decisione, le autorità competenti di una Parte si adoperano per notificare, senza inutile indugio, al richiedente l’ingresso e il soggiorno temporaneo o, laddove applicabile, il permesso di lavoro o il certificato di eleggibilità, l’esito della domanda. La notifica deve contenere il periodo di soggiorno nonché tutte le altre condizioni.

Art. 68 Misure ai sensi delle leggi e dei regolamenti sull’immigrazione

Fatta eccezione per il presente capitolo e per i capitoli 1, 14 e 16, nulla di quanto formulato nel presente Accordo può imporre ad entrambe le Parti obblighi in merito alle misure derivanti dalle leggi e dai regolamenti sull’immigrazione.

Art. 69 Eccezioni generali e di sicurezza

Ai fini del presente capitolo si applicano gli articoli 55 e 56, mutatis muta n dis .

Capitolo 8 Commercio elettronico

Art. 70 Campo di applicazione

Il presente capitolo si applica alle misure adottate da una Parte che incidono sul commercio elettronico, ivi compreso quello relativo a beni e servizi, nel quadro dei loro scambi bilaterali.

Art. 71 Disposizioni generali

Le Parti riconoscono la crescita economica e le opportunità fornite dal crescente ricorso al commercio elettronico nello scambio di beni e servizi, tra gli altri, ed in particolare per le imprese e i consumatori, l’importanza di evitare le barriere per il suo utilizzo e sviluppo e la necessità di creare un clima di fiducia e sicurezza in merito al suo utilizzo.

Le Parti riconoscono il principio di neutralità tecnologica nel senso che qualsiasi disposizione inerente lo scambio di servizi non distingue tra i diversi mezzi tecnologici tramite i quali servizio può essere fornito.

In caso di incompatibilità tra il presente capitolo e i capitoli 2, 6, 9 o 11, prevale il capitolo diverso dal presente, limitatamente alla parte incompatibile.

Il presente capitolo non si applica:

  1. agli appalti pubblici;
  2. alle sovvenzioni quali definite nell’Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative contenuto nell’allegato 1A dell’Accordo OMC; e
  3. alle misure fiscali.

Art. 72 Definizioni

Nota 1: Ai fini del presente capitolo, i prodotti digitali non comprendono quelli fissati su un mezzo di supporto. I prodotti digitali fissati su un mezzo di supporto sono assoggettati al capitolo 2. Nota 2: Ai fini del presente capitolo, prodotti digitali sono quelli destinati alla vendita o alla distribuzione commerciale. Nota: Ai fini del presente capitolo, la voce «scambio di servizi» ha lo stesso significato della voce «scambio di servizi» definita al sottoparagrafo (t) dell’articolo 44.

Ai fini del presente capitolo:

  1. per «prodotti digitali» si intendono prodotti quali programmi di computer, testi, progetti, grafiche, video, immagini e registrazioni sonore o qualsiasi combinazione tra loro, codificati digitalmente e trasmessi elettronicamente;
  1. per «certificato elettronico« s’intende un documento elettromagnetico preparato per attestare che gli elementi utilizzati per confermare che l’utente ha eseguito la firma elettronica si riferiscano all’utente stesso;
  2. per «firma elettronica» s’intende una misura adottata in merito all’informazione che può essere registrata in un supporto elettromagnetico e che soddisfa entrambi i seguenti requisiti:(i)la misura indica che tale informazione è stata approvata da una persona che ha adottato tale misura, e(ii)la misura conferma che tale informazione non è stata alterata;
  3. per «soggetti partecipanti ad una transazione elettronica» si intendono tutti i soggetti, almeno uno per ciascuna delle Parti, coinvolti in una transazione elettronica o in una comunicazione elettronica di particolare rilevanza per la transazione;
  4. per «documenti di amministrazione commerciale» si intendono i moduli rilasciati o controllati da una Parte che devono essere completati:(i)da o per un importatore o un esportatore in relazione all’importazione o all’esportazione di prodotti, oppure(ii)da un prestatore di servizi in relazione allo scambio di servizi; e
  1. per «trasmesso elettronicamente» s’intende trasferito tramite un mezzo elettromagnetico.

Art. 73 Trattamento non discriminatorio dei prodotti digitali

Salvo altrimenti disposto nel proprio elenco di esenzioni di cui agli articoli 57 e 90, che si applica mutatis mutandis, ogni Parte:

  1. non adotta misure accordanti un trattamento meno favorevole ai prodotti digitali dell’altra Parte di quello accordato ai propri analoghi prodotti digitali. Qualora una Parte identifichi una misura di tale natura, che sia stata adottata prima dell’entrata in vigore del presente Accordo e che sia applicata dall’altra Parte, quest’ultima dovrà adoperarsi per eliminarla; e
  2. non adotta o mantiene misure accordanti un trattamento meno favorevole ai prodotti digitali dell’altra Parte di quello accordato ad analoghi prodotti digitali di una non Parte.

Nell’attuazione dei propri obblighi di cui al paragrafo 1, ogni Parte determina, in buona fede, se un prodotto digitale sia un prodotto digitale di una Parte, dell’altra Parte o di una non Parte. Tale determinazione deve essere effettuata in modo trasparente, obiettivo, ragionevole e leale.

Su richiesta dell’altra Parte, ogni Parte spiega come essa determina l’origine di un prodotto digitale nell’attuazione dei propri obblighi di cui al paragrafo 1.

Le Parti collaborano con organizzazioni e forum internazionali per incoraggiare lo sviluppo di criteri per la determinazione dell’origine di un prodotto digitale, al fine di valutare l’integrazione di tali criteri nel presente Accordo.

Le Parti riesaminano il presente articolo cinque anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, salvo altrimenti concordato.

Art. 74 Trattamento non discriminatorio dei servizi

Ogni Parte garantisce che le proprie misure che disciplinano il commercio elettronico non discriminino la fornitura di servizi trasmessa elettronicamente nei confronti della fornitura di analoghi servizi tramite altri mezzi.

Art. 75 Accesso al mercato

Salvo altrimenti disposto nel proprio elenco di esenzioni di cui agli articoli 57 e 90, che si applica mutatis mutandis , ciascuna Parte non adotta né mantiene misure che pongano indebiti divieti o restrizioni al commercio elettronico.

Art. 76 Dazi doganali

Riconoscendo l’importanza di mantenere la prassi corrente di non imporre dazi doganali sulle trasmissioni elettroniche, le Parti collaborano per rendere tale prassi vincolante nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio, al fine di valutarne l’integrazione nel presente Accordo.

Nel contesto del paragrafo 1, le Parti confermano la loro prassi corrente di non imporre dazi doganali sulle trasmissioni elettroniche di cui al paragrafo 46 della Dichiarazione ministeriale di Hong Kong del dicembre 2005.

Art. 77 Regolamentazione interna

Ogni Parte si adopera per garantire che tutte le sue misure che incidono sul commercio elettronico vengano amministrate in modo trasparente, obiettivo, ragionevole e imparziale e non siano più gravose del necessario.

Art. 78 Firme elettroniche e servizi di certificazione

Nessuna delle Parti adotta o mantiene leggi sulle firme elettroniche che:

  1. vietino ai soggetti partecipanti ad una transazione elettronica di determinare reciprocamente adeguati metodi di elaborazione della firma elettronica per tale transazione o comunicazione elettronica di particolare rilevanza per tale transazione;
  2. impediscano ai soggetti partecipanti ad una transazione elettronica di avere la possibilità di provare davanti ad una corte che la loro transazione elettronica o comunicazione elettronica di particolare rilevanza per tale transazione sia conforme ad ogni requisito di legge concernente le firme elettroniche; oppure
  3. impediscano ai soggetti partecipanti ad una transazione elettronica di scegliere la corte o il tribunale a cui presentare le eventuali controversie inerenti la transazione.

Nonostante il paragrafo 1, ogni Parte può richiedere che per una particolare categoria di transazioni elettroniche o di comunicazioni elettroniche di particolare rilevanza per tali transazioni, le firme elettroniche soddisfino determinati standard di efficienza o si basino su uno specifico certificato elettronico rilasciato da un prestatore di servizi di certificazione accreditato o riconosciuto ai sensi delle leggi e dei regolamenti della Parte, purché tale richiesta:

  1. persegua un legittimo obiettivo politico; e
  2. sia correlata in maniera sostanziale al raggiungimento di tale obiettivo.

Il presente articolo non si applica alle transazioni o comunicazioni di particolare rilevanza per tali transazioni per le quali non sia consentita l’elaborazione elettronica ai sensi delle leggi e dei regolamenti di ciascuna Parte.

Ogni Parte si adopera, in conformità alla propria legislazione sulle firme elettroniche e sui servizi di certificazione, ad agevolare le procedure di accreditamento o di riconoscimento dei prestatori di servizi di certificazione che abbiano già ottenuto l’accreditamento o il riconoscimento ai sensi della legislazione dell’altra Parte.

Art. 79 Teleamministrazione commerciale

Ogni Parte si adopera per rendere pubblicamente disponibili in forma elettronica tutti i documenti di amministrazione commerciale.

Ogni Parte si adopera ad accettare i documenti di amministrazione commerciale presentati in forma elettronica come l’equivalente legale delle versioni cartacee di tali documenti.

Le Parti collaborano bilateralmente e nell’ambito di forum internazionali per incentivare l’accettazione delle versioni elettroniche di documenti di amministrazione commerciale.

Art. 80 Tutela degli utenti online

Le Parti riconoscono l’importanza di adottare e mantenere misure trasparenti ed efficaci a tutela degli utenti del commercio elettronico, nonché misure che contribuiscano a sviluppare la fiducia degli utenti.

Le Parti riconoscono l’importanza della collaborazione tra le loro rispettive autorità competenti in materia di tutela degli utenti relativamente ad attività legate al commercio elettronico nell’ambito dei loro scambi bilaterali al fine di migliorare la tutela degli utenti stessi.

Le Parti riconoscono l’importanza di:

  1. adottare o mantenere misure, in conformità alle rispettive leggi e regolamenti, a tutela dei dati personali degli utenti del commercio elettronico; e
  2. prendere in considerazione norme e criteri internazionali nello sviluppo di tali misure.

Art. 81 Partecipazione del settore privato

Ogni Parte si adopera per garantire che i quadri normativi che regolamentano il commercio elettronico sostengano lo sviluppo industriale di quest’ultimo, al fine di promuovere gli scambi bilaterali tra le Parti.

Ogni Parte si adopera per incentivare l’autoregolamentazione del settore privato, anche tramite codici di condotta, linee guida e meccanismi di applicazione, al fine di sostenere il commercio elettronico.

Art. 82 Collaborazione

Le Parti collaborano per identificare e superare gli ostacoli incontrati in particolare dalle piccole e medie imprese nell’utilizzo del commercio elettronico nel quadro dei loro scambi bilaterali.

Le Parti si adoperano per condividere le informazioni e le esperienze, ivi comprese quelle riguardanti le leggi, i regolamenti e le buone prassi nel campo del commercio elettronico in relazione, tra l’altro:

  1. alla riservatezza dei dati;
  2. alla lotta ai messaggi commerciali non richiesti trasmessi tramite Internet, quali i messaggi di posta elettronica;
  3. alla fiducia degli utenti nei confronti del commercio elettronico;
  4. alla sicurezza informatica;
  5. alla proprietà intellettuale;
  6. al governo elettronico; e
  7. alla morale pubblica, in particolare ai valori etici per le giovani generazioni.

Ogni Parte si adopera, ricorrendo ai mezzi disponibili, per incentivare le attività di organizzazioni no profit operanti nel proprio territorio, finalizzate alla promozione del commercio elettronico, ivi compreso lo scambio di informazioni e opinioni.

Le Parti collaborano, ove opportuno, nell’ambito di organizzazioni e forum internazionali di pertinenza per contribuire allo sviluppo del quadro internazionale di regolamentazione del commercio elettronico.

Art. 83 Eccezioni

Ai fini del presente capitolo si applicano gli articoli 22, 55 e 56, mutatis m u tandis .

Capitolo 9 Investimenti

Art. 84 Campo di applicazione e copertura

Il presente capitolo si applica alle misure adottate o mantenute da una Parte concernenti gli investitori dell’altra Parte e i loro investimenti nell’area della prima Parte.

Rimane inteso che il presente capitolo si applica anche alle misure adottate o mantenute da una Parte concernenti gli investimenti effettuati da investitori dell’altra Parte nell’area della prima Parte prima dell’entrata in vigore del presente Accordo.

In caso di incompatibilità tra il presente capitolo e il capitolo 6 in merito alle misure di una Parte concernenti lo scambio di servizi, prevale il capitolo 6, limitatamente alla parte incompatibile.

Art. 85 Definizioni

Ai fini del presente capitolo:

  1. per «impresa» s’intende qualsiasi entità debitamente costituita o organizzata ai sensi delle leggi vigenti, con o senza scopo di lucro, posseduta o controllata da soggetti privati o pubblici, ivi comprese società per azioni, partenariati, imprese individuali, società, joint venture o altre associazioni;
  2. per «valuta liberamente convertibile» s’intende qualsiasi valuta ampiamente negoziata sui mercati valutari internazionali e ampiamente utilizzata per le transazioni internazionali;
  3. per «investimento» s’intende qualsiasi tipo di valore patrimoniale, in particolare:(i)un’impresa o un ramo di un’impresa,(ii)azioni, quote di capitale o qualsiasi altra forma di partecipazione al capitale di un’impresa, ivi compresi i diritti che ne derivano,(iii)obbligazioni, obbligazioni non garantite, prestiti e altre forme di debito, ivi compresi i diritti che ne derivano,(iv)diritti di credito e di qualsiasi prestazione associata ad un’impresa e avente valore economico,(v)beni immateriali, quali diritti di proprietà intellettuale e avviamento,(vi)diritti conferiti in virtù di legge o contratto, quali concessioni, licenze, autorizzazioni e permessi, ivi compresi quelli relativi alla coltivazione, all’esplorazione, all’estrazione e allo sfruttamento di risorse naturali,(vii)diritti derivanti da contratti, ivi compresi i contratti chiavi in mano, i contratti di costruzione, gestione, produzione e ripartizione dei ricavi, e[tab](viii) qualsiasi altra proprietà, materiale e immateriale, mobile e immobile, nonché qualsiasi diritto di proprietà ad essa collegato, quali ipoteche, vincoli e pegni;
  4. una modifica della forma del bene patrimoniale non incide sul suo carattere di investimento;
  5. per «attività d’investimento» s’intende l’istituzione, l’acquisizione, l’ampliamento, la gestione, la conduzione, la direzione, il mantenimento, l’utilizzo, il godimento, la liquidazione e la vendita di un investimento o qualsiasi altra disposizione ad esso inerente;
  6. per «investimento effettuato» s’intende un investimento che un investitore di una Parte ha operato, acquisito o ampliato nell’area dell’altra Parte;
  7. per «investimento di un investitore di una Parte» s’intende un investimento posseduto o controllato, direttamente o indirettamente, dall’investitore di tale Parte;
  8. per «investitore di una Parte» s’intende:(i)una persona fisica, che in base alle leggi applicabili di tale Parte sia:(A)relativamente al Giappone, un cittadino del Giappone, oppure(B)relativamente alla Svizzera:(aa)un cittadino della Svizzera, oppure(bb)ha il diritto di residenza permanente, oppure(ii)un’impresa costituita o organizzata ai sensi delle leggi vigenti di una Parte e dedita ad attività commerciali rilevanti nell’area di tale Parte;
  9. che stia effettuando o abbia effettuato un investimento nell’area dell’altra Parte; e
  10. per «misura» s’intende qualsiasi misura di una Parte, sotto forma di legge, regolamento, norma, procedura, decisione, atto amministrativo o qualsiasi altra forma.

Art. 86 Trattamento generale e protezione

Ogni Parte applica agli investimenti di investitori dell’altra Parte un trattamento leale ed equo nonché totale protezione e sicurezza. Nessuna delle Parti ostacolerà, tramite misure irragionevoli o arbitrarie, la gestione, la conduzione, la direzione, il mantenimento, l’impiego, il godimento, la liquidazione, la vendita di un investimento o qualsiasi altra disposizione ad esso inerente.

Ogni Parte è tenuta ad adempiere agli obblighi scritti eventualmente assunti in forza di un determinato investimento di un investitore dell’altra Parte, a cui l’investitore potrebbe aver fatto assegnamento al momento dell’istituzione, dell’acquisizione o dell’ampliamento di tale investimento.

Art. 87 Trattamento nazionale

Ogni Parte è tenuta ad accordare agli investitori dell’altra Parte e ai relativi investimenti, in relazione alle loro attività di investimento, un trattamento non meno favorevole di quello accordato, in analoghe situazioni, ai propri investitori e investimenti.

Art. 88 Trattamento della nazione più favorita

Ogni Parte è tenuta ad accordare agli investitori dell’altra Parte e ai relativi investimenti, in relazione alle loro attività di investimento, un trattamento non meno favorevole di quello accordato, in analoghe situazioni, agli investitori di una non Parte e ai relativi investimenti.

Rimane inteso che il trattamento di cui al paragrafo 1 non comprende il trattamento accordato agli investitori di una non Parte e ai relativi investimenti sulla base di disposizioni che regolamentano la composizione delle controversie relative agli investimenti tra una Parte e la non Parte esposte in altri accordi internazionali.

Qualora una Parte accordi un trattamento più favorevole ad investitori di una non Parte e ai relativi investimenti tramite la stipulazione o l’emendamento di un accordo di libero scambio, di un’unione doganale o di un simile accordo che preveda la sostanziale liberalizzazione degli investimenti, essa non è obbligata ad accordare tale trattamento agli investitori dell’altra Parte e ai relativi investimenti. La Parte che accorda un tale trattamento è tenuta a notificarlo senza indugio all’altra Parte e ad adoperarsi per accordare agli investitori di tale altra Parte e ai relativi investimenti un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai sensi dell’accordo stipulato o emendato. Su richiesta dell’altra Parte, la prima Parte avvia negoziazioni al fine di integrare nel presente Accordo un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai sensi dell’accordo stipulato o emendato.

Art. 89 Trasferimenti

Ciascuna parte garantisce che tutti i trasferimenti relativi agli investimenti effettuati nella propria area da un investitore dell’altra Parte possano essere effettuati liberamente e senza indugio all’interno e all’esterno della propria area. Tali trasferimenti comprendono, in particolare, quelli relativi:

  1. al capitale iniziale oltre a qualsiasi capitale supplementare per conservare e sviluppare un investimento;
  2. a utili, interessi, dividendi, redditi di capitale, royalty, compensi o altri redditi maturati da tali investimenti;
  3. ai pagamenti dovuti in forza di un contratto, ivi compreso un contratto di finanziamento;
  4. ai proventi derivanti dalla vendita o dalla liquidazione totale o parziale degli investimenti;
  5. ai redditi e ad altre forme di remunerazione del personale assunto all’estero in relazione agli investimenti in questione;
  6. ai pagamenti effettuati ai sensi degli articoli 91 e 92; e
  7. ai pagamenti derivanti dalla composizione di una controversia di cui all’articolo 94.

Ogni Parte garantisce inoltre che i trasferimenti di cui al paragrafo 1 possano essere effettuati in una valuta liberamente convertibile. Un trasferimento deve poter essere effettuato al tasso di cambio in vigore alla data del trasferimento.

Rimane inteso che i paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l’obbligo di una Parte di applicare in modo equo, non discriminatorio e in buona fede le proprie leggi in materia di:

  1. fallimento, insolvenza o tutela dei diritti di creditori;
  2. emissione, scambio e negoziazione di titoli;
  3. delitti o reati perseguibili e confisca dei proventi di attività criminose;
  4. rendicontazione o archiviazione di trasferimenti di valuta o altri strumenti monetari; oppure
  5. garanzia di conformità a sentenze o ordinanze in procedimenti arbitrali.

Art. 90 Esenzioni

limitatamente all’incompatibilità di tali misure con gli articoli 87, 88 e 96.

Gli articoli 87, 88 e 96 non si applicano a:

  1. qualsiasi misura non conforme adottata da una Parte, come esposto nel relativo elenco di esenzioni alla sezione 1 dell’appendice 1 o alla sezione 1 dell’appendice 2 dell’allegato IX, che viene mantenuta, continuata o aggiornata in ogni momento;
  2. un emendamento o una modifica di qualsiasi misura non conforme contemplata dal sottoparagrafo (a) nella misura in cui tale emendamento o tale modifica non diminuisca la conformità della misura agli articoli 87, 88 e 96; e
  3. qualsiasi misura adottata o mantenuta da una Parte, in conformità al proprio elenco di esenzioni alla sezione 2 dell’appendice 1 o alla sezione 2 dell’appendice 2 dell’allegato IX,

In caso di emendamento o modifica di una misura vigente non conforme di cui al sottoparagrafo 1(b) o di adozione di una misura di cui al sottoparagrafo 1(c), una Parte è tenuta a darne notifica all’altra Parte, insieme a dettagliate informazioni, prima di procedere all’emendamento, alla modifica o all’adozione, o, in circostanze eccezionali, in un momento successivo, il più presto possibile.

Nessuna delle Parti ha la facoltà, relativamente a qualsiasi misura adottata dopo l’entrata in vigore del presente Accordo e contemplata dal proprio elenco di esenzioni esposto nell’allegato IX, di imporre ad un investitore dell’altra Parte, in virtù della sua nazionalità, di vendere o disporre altrimenti di un investimento esistente al momento in cui la misura entra in vigore.

In sede di riesame, previsto dall’articolo 102, le Parti riesaminano i loro elenchi di esenzioni esposti nell’allegato IX al fine di ridurre il campo di applicazione delle esenzioni in essi contenute o di rimuoverle.

Una Parte ha la facoltà di rimuovere in ogni momento, totalmente o parzialmente, su richiesta dell’altra Parte o unilateralmente, le sue esenzioni esposte nell’allegato IX tramite notifica scritta all’altra Parte.

Gli articoli 87 e 88 non si applicano alle misure contemplate dalle eccezioni e dalle deroghe agli obblighi previsti agli articoli 3 e 4 dell’Accordo TRIPS, come specificamente previsto dall’articolo 3 all’articolo 5 dell’Accordo TRIPS.

Gli articoli 87, 88 e 96 non si applicano alle misure adottate o mantenute da una Parte per quanto concerne gli appalti pubblici.

Art. 91 Espropriazione e compensazione

Nessuna delle Parti ha la facoltà di espropriare o nazionalizzare nella propria area gli investimenti di investitori dell’altra Parte o di intraprendere qualsiasi misura equivalente all’espropriazione o alla nazionalizzazione (di seguito denominate «espropriazione»), tranne nei casi in cui ciò avvenga:

  1. per uno scopo di pubblico interesse;
  2. in modo non discriminatorio;
  3. conformemente alla procedura prevista dalla legge; e
  4. a fronte di una tempestiva, adeguata ed efficace compensazione ai sensi di quanto disposto dal paragrafo 2 al paragrafo 4.

L’importo della compensazione deve essere pari all’equo valore di mercato dell’investimento espropriato al momento in cui l’espropriazione è stata annunciata pubblicamente o qualora precedente, al momento in cui essa si è verificata. L’equo valore di mercato non deve riflettere le variazioni del valore di mercato che si sono verificate per il fatto che l’espropriazione è stata resa nota pubblicamente in anticipo.

La compensazione deve essere corrisposta senza indugio e deve includere l’interesse calcolato al tasso di mercato, tenendo in considerazione la durata che intercorre tra la data dell’espropriazione e la data del pagamento. La compensazione deve essere effettivamente realizzabile, liberamente trasferibile nonché liberamente convertibile, in valute liberamente convertibili al tasso di cambio vigente al momento dell’espropriazione.

Fatto salvo l’articolo 94, l’investitore espropriato ha diritto, ai sensi delle leggi della Parte espropriante, di chiedere l’intervento di una corte di giustizia, di un tribunale amministrativo o di un’altra autorità indipendente facente capo a tale Parte, ai fini di un tempestivo riesame del suo caso e della valutazione del suo investimento, conformemente ai principi esposti nel presente articolo.

Art. 92 Trattamento in caso di conflitto

Ogni Parte è tenuta ad accordare agli investitori dell’altra Parte che hanno subito perdite o danni in relazione ai loro investimenti effettuati nella sua area in seguito a conflitto armato, rivoluzione, insurrezione, disordine civile o qualsiasi altro evento ivi verificatosi, un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai propri investitori o a quelli di una non Parte in merito alla restituzione, all’indennizzo, alla compensazione o a qualsiasi altra forma di composizione.

Tutti i pagamenti effettuati al fine della composizione di cui al paragrafo 1 devono essere effettivamente realizzabili, liberamente trasferibili nonché liberamente convertibili in valute liberamente convertibili al tasso di cambio vigente.

Art. 93 Surrogazione

Qualora un investitore di una Parte riceva un pagamento, in virtù di un contratto di assicurazione, garanzia o indennizzo, da un assicuratore istituito e organizzato ai sensi delle leggi di tale Parte, l’altra Parte è tenuta a riconoscere la cessione di tutti i diritti o le garanzie dell’investitore nei confronti dell’assicuratore, nonché i diritti dell’assicuratore di esercitare tali diritti o garanzie in virtù della surrogazione nella stessa misura del dante causa.

Art. 94 Composizione delle controversie relative agli investimenti tra un investitore e una Parte

Ai fini del presente capitolo, per «controversia relativa agli investimenti» s’intende una controversia tra una Parte e un investitore dell’altra Parte che ha subito una perdita o un danno a causa di, o risultante da, una presunta violazione della prima Parte nei confronti di un qualsiasi obbligo ai sensi del presente capitolo in merito all’investitore o al suo investimento. Il presente articolo non si applica alle controversie derivanti da eventi verificatisi prima dell’entrata in vigore del presente Accordo.

Qualsiasi controversia relativa agli investimenti deve, per quanto possibile, essere risolta amichevolmente tramite consultazioni tra l’investitore e la Parte in causa (di seguito denominate collettivamente in questo articolo «le parti in causa») su richiesta dell’investitore.

Se la controversia relativa agli investimenti non può essere risolta tramite consultazioni entro sei mesi dalla data in cui l’investitore in causa ha presentato la richiesta scritta di procedere a tali consultazioni, l’investitore in causa può sottoporre la controversia a conciliazione o arbitrato alle seguenti istituzioni o in base ai seguenti regolamenti:

  1. il Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti («International Centre for Settlement of Investment Disputes», di seguito denominato in questo articolo «ICSID»), istituito dalla Convenzione per la composizione delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, siglata a Washington il 18 marzo 196522;
  2. il Regolamento del servizio aggiuntivo dell’ICSID, purché una delle Parti, ma non entrambe, siano aderenti alla Convenzione ICSID;
  3. un tribunale arbitrale ad hoc che, salvo altrimenti concordato dalle parti in causa, deve essere istituito in conformità alle norme di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) adottato il 28 aprile 1976.

Ogni Parte dà il proprio consenso a che un investitore in causa sottoponga una controversia relativa agli investimenti a conciliazione o arbitrato internazionale di cui al paragrafo 3 in merito ad un investimento effettuato.

Nonostante il paragrafo 4, nessuna controversia relativa agli investimenti può essere sottoposta a conciliazione o arbitrato ai sensi del paragrafo 3, se sono trascorsi più di cinque anni dalla data in cui l’investitore in causa è venuto a conoscenza o sarebbe dovuto venire a conoscenza, se anteriore, della perdita o del danno verificatosi di cui al paragrafo 1.

Rimane inteso che un investitore in causa può iniziare o continuare un’azione tesa all’adozione di una misura cautelativa d’urgenza che non implichi il pagamento di danni monetari davanti a un tribunale giudiziale o amministrativo della Parte in causa, purché tale azione sia sottoposta al solo scopo di preservare i diritti e gli interessi dell’investitore in causa nel periodo di pendenza della conciliazione o dell’arbitrato.

Un investitore in causa può sottoporre la controversia relativa agli investimenti a conciliazione o arbitrato internazionale se:

  1. l’investitore in causa non ha avviato alcun procedimento per la composizione della controversia relativa agli investimenti davanti a corti di giustizia o tribunali amministrativi o agenzie della Parte in causa; oppure
  2. qualora l’investitore in causa abbia avviato un procedimento per la composizione della controversia relativa agli investimenti davanti a corti di giustizia o tribunali amministrativi o agenzie della Parte in causa, l’investitore ritira tale controversia da tali procedimenti. Ai fini del ritiro, occorre allegare un atto di rinuncia alla richiesta scritta di conciliazione o arbitrato, tramite il quale l’investitore in causa rinuncia ad ogni diritto di avviare o continuare qualsiasi procedimento relativo a qualsiasi presunta violazione del presente capitolo davanti a corti di giustizia, tribunali amministrativi o agenzie sottoposte alle leggi dell’altra Parte.

Salvo altrimenti concordato dalle parti in causa, l’arbitrato deve avere luogo in un Paese appartenente alla Convenzione sul riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali estere, siglata a New York il 10 giugno 1958 23 .

Il tribunale arbitrale delibera in merito alla controversia relativa agli investimenti in conformità al presente capitolo e alle norme vigenti del diritto internazionale. Qualora la controversia comprenda una rivendicazione basata sul paragrafo 2 dell’articolo 86, il tribunale arbitrale delibera in merito a tale rivendicazione in conformità al presente capitolo e:

  1. alle norme giuridiche specificate nel contratto d’investimento in questione, o ad altre norme giuridiche concordate tra le parti in causa; oppure
  2. in assenza di norme giuridiche di cui al sottoparagrafo (a):(i)alle norme del diritto internazionale applicabili, e(ii)al diritto del convenuto, ivi comprese le relative norme che disciplinano i conflitti di leggi.

Entro 30 giorni dalla data di presentazione a conciliazione o arbitrato internazionale della controversia relativa agli investimenti, la Parte in causa invia all’altra Parte una notifica scritta dell’avvenuta presentazione, fornendo inoltre all’altra Parte copie di tutti gli atti processuali rimessi all’arbitrato.

Tramite notifica scritta alle parti in causa, la Parte non in causa può presentare osservazioni al tribunale arbitrale su questioni riguardanti l’interpretazione del presente capitolo.

La Parte in causa non può far valere come difesa la propria immunità o il fatto che l’investitore in causa abbia ricevuto o riceverà, in virtù di un contratto d’assicurazione, una garanzia o un indennizzo, una compensazione a copertura totale o parziale della perdita o del danno subito.

Nessuna delle Parti può offrire protezione diplomatica o presentare una rivendicazione internazionale in relazione ad una controversia relativa agli investimenti sottoposta ad arbitrato internazionale, a meno che la Parte in causa non sia venuta meno ai propri obblighi derivanti dal lodo arbitrale emesso. Ai sensi del presente paragrafo non rientrano nella protezione diplomatica gli scambi diplomatici informali finalizzati ad agevolare la composizione della controversia in questione.

La decisione dell’arbitrato è definitiva e vincolante per le parti in causa e deve essere eseguita senza indugio conformemente alle leggi della Parte in causa.

Art. 95 Eccezioni generali e di sicurezza

In merito all’effettuazione di investimenti si applicano, mutatis mutandis, gli articoli XIV e XIV bis del GATS, che sono inseriti nel presente Accordo.

Il paragrafo 1 dell’articolo XIV bis del GATS si applica anche, mutatis mutandis, agli investimenti effettuati.

Il presente articolo non si applica al paragrafo 1 dell’articolo 86 né agli articoli 91 e 92.

In circostanze eccezionali, qualora una Parte adotti una misura ai sensi dei paragrafi 1 e 2, tale Parte è tenuta, prima dell’entrata in vigore della misura o successivamente il più presto possibile, a notificare all’altra Parte:

  1. il settore e il sottosettore o l’attività interessati dalla misura;
  2. l’obbligo o le disposizioni del presente Accordo interessate dalla misura;
  3. la base legale della misura;
  4. una descrizione riepilogativa della misura; e
  5. le finalità della misura.

Art. 96 Divieto dei requisiti di prestazione

Ai fini del presente capitolo, l’allegato all’Accordo sulle misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali («Trade-related Investment Measures, TRIMS») contenuto nell’allegato 1A dell’Accordo OMC è inserito nel presente Accordo e ne costituisce parte integrante, mutatis muta n dis .

Art. 97 Misure temporanee di salvaguardia

Le Parti si adoperano per evitare l’imposizione di restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti.

Una Parte ha facoltà di adottare o tenere in essere misure restrittive in merito alle transazioni di capitali transfrontaliere nonché al pagamento e ai trasferimenti legati ad investimenti:

  1. nel caso sussistano o rischino di sussistere gravi difficoltà in materia di bilancia dei pagamenti e di posizione finanziaria esterna; oppure
  2. in casi eccezionali, qualora i movimenti di capitale causino o rischino di causare gravi difficoltà alla gestione macroeconomica, in particolare alle politiche monetarie e dei tassi di cambio.

Le misure restrittive adottate o mantenute da una Parte ai sensi del paragrafo 2:

  1. garantiscono che agli investitori dell’altra Parte venga riservato un trattamento non meno favorevole di quello accordato a quelli di qualsiasi non Parte;
  2. sono compatibili con gli accordi statutari del Fondo Monetario Internazionale;
  3. non sono superiori a quanto necessario per affrontare le circostanze descritte al paragrafo 2;
  4. hanno carattere temporaneo e vengono eliminate progressivamente con il migliorare della situazione;
  5. vengono tempestivamente notificate all’altra Parte; e
  6. evitano di ledere inutilmente gli interessi commerciali, economici e finanziari dell’altra Parte.

Nulla di quanto formulato nel presente articolo può essere interpretato in modo da alterare i diritti e gli obblighi di una Parte in qualità di membro del Fondo monetario internazionale ai sensi degli accordi statutari del Fondo.

Art. 98 Misure prudenziali

L’articolo VI dell’allegato VI si applica al presente capitolo, mutatis muta n dis.

Art. 99 Formalità speciali

Nulla di quanto formulato nell’articolo 87 può essere interpretato in modo da impedire ad una Parte di adottare o mantenere misure che prescrivano formalità speciali in relazione all’istituzione di un investimento da parte di investitori dell’altra Parte, come la conformità a requisiti di registrazione della residenza, purché tali formalità non compromettano materialmente la tutela accordata dalla prima Parte agli investitori dell’altra Parte e ai loro investimenti, conformemente al presente capitolo.

Art. 100 Misure fiscali

Le disposizioni seguenti si applicano alle misure fiscali di ciascuna delle Parti:

  1. gli articoli 87 e 88; e
  2. l’articolo 91, nel limite in cui tali misure costituiscono un’espropriazione ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo.

Ai fini del sottoparagrafo 1(a), i sottoparagrafi (d) e (e) dell’articolo XIV del GATS sono inseriti nel presente Accordo e ne costituiscono parte integrante, mutatis muta n dis .

Una Parte non può invocare l’articolo 87 relativamente a una misura adottata dall’altra Parte che rientra nell’ambito di un accordo internazionale stipulato tra le Parti per evitare la doppia imposizione.

Ai fini del sottoparagrafo 1(a), l’articolo 94 non si applica relativamente a misure fiscali.

Ai fini del sottoparagrafo 1(b), si applica l’articolo 94 relativamente a misure fiscali.

Art. 101 Misure relative a salute, sicurezza e ambiente

Le Parti riconoscono che è inopportuno favorire attività di investimento allentando le misure relative a salute, sicurezza o ambiente all’interno della propria area, o riducendo le norme che regolamentano il lavoro. A tale scopo, ogni Parte è tenuta a non tralasciare o altrimenti derogare a tali misure e norme nel favorire l’istituzione, l’acquisizione o l’espansione di investimenti nel proprio territorio.

Art. 102 Riesame

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Accordo e successivamente a intervalli regolari, le Parti riesaminano il quadro giuridico, le condizioni e il flusso degli investimenti tra le loro aree nonché la loro compatibilità con i relativi impegni ai sensi di altri accordi internazionali, con l’obiettivo di procedere ad un’ulteriore progressiva liberalizzazione degli investimenti.

Il riesame del quadro giuridico di cui al paragrafo 1 deve includere il riesame delle misure adottate o mantenute da una Parte conformemente al sottoparagrafo 1 (c) dell’articolo 90.

Capitolo 10 Concorrenza

Art. 103 Misure contro attività anticoncorrenziali

Riconoscendo che le attività anticoncorrenziali possono vanificare o compromettere i vantaggi derivanti dalla liberalizzazione del commercio e degli investimenti nonché ostacolare il buon funzionamento del proprio mercato, ogni Parte adotta le misure che ritiene adeguate a contrastare le attività anticoncorrenziali in conformità alle proprie leggi e ai propri regolamenti.

Tali misure devono essere adottate in conformità ai principi di trasparenza, di non discriminazione e imparzialità procedurale.

Ai fini del presente capitolo, per «attività anticoncorrenziale» s’intende qualsiasi comportamento o operazione passibile di ammende, sanzioni o altri provvedimenti a norma del diritto della concorrenza di ciascuna delle Parti. In particolare, il termine comprende:

  1. la monopolizzazione privata, la restrizione ingiustificata agli scambi e le prassi commerciali sleali ai sensi delle leggi e dei regolamenti in materia di concorrenza del Giappone; e
  2. gli accordi illeciti tra imprese e le pratiche illecite di imprese che vantano una posizione dominante ai sensi delle leggi e dei regolamenti in materia di concorrenza della Svizzera.

Art. 104 Collaborazione nell’impegno contro le attività anticoncorrenziali

Le Parti, conformemente alle loro rispettive leggi e ai loro rispettivi regolamenti, collaborano nell’impegno contro le attività anticoncorrenziali, nella misura consentita dalle loro risorse disponibili, al fine di contribuire all’effettiva applicazione delle leggi e dei regolamenti in materia di concorrenza di ciascuna Parte, tramite lo sviluppo di un rapporto di collaborazione tra le autorità garanti della concorrenza delle Parti, evitando di conseguenza, o diminuendo, la possibilità di conflitti tra le Parti in tutte le questioni attinenti all’applicazione delle leggi e dei regolamenti in materia di concorrenza di ciascuna Parte.

I dettagli e le procedure di collaborazione ai sensi del presente articolo devono essere specificati nel capitolo 3 dell’Accordo di attuazione.

Art. 105 Consultazioni

Una volta espletate tutte le procedure applicabili di cui all’articolo 104, la Parte che ritiene persistano effetti negativi sugli scambi causati da un’attività anticoncorrenziale può richiedere all’altra Parte di avviare consultazioni in sede di Comitato misto al fine di eliminare detti effetti negativi. Le consultazioni all’interno del Comitato misto:

  1. non devono prendere in esame l’idoneità dell’applicazione delle leggi e dei regolamenti in materia di concorrenza da parte dell’autorità garante della concorrenza di ciascuna Parte; e
  2. non devono violare l’indipendenza dell’autorità garante della concorrenza di ciascuna Parte nell’esercizio della propria autorità.

Art. 106 Non applicazione del paragrafo 1 dell’articolo 5 e del capitolo 14

Il paragrafo 1 dell’articolo 5 e il capitolo 14 non si applicano al presente capitolo.

Il capitolo 3 dell’Accordo di attuazione stabilisce i dettagli e le procedure per lo scambio delle informazioni, ivi comprese le informazioni confidenziali, di cui al presente capitolo.

Capitolo 11 Proprietà intellettuale

Art. 107 Disposizioni generali

Le Parti offrono e garantiscono una protezione adeguata, efficace e non discriminatoria della proprietà intellettuale, promuovono l’efficienza e la trasparenza nell’amministrazione dei rispettivi sistemi di protezione della proprietà intellettuale e prevedono misure idonee a garantire un’adeguata ed efficace applicazione dei diritti di proprietà intellettuale contro ogni violazione, contraffazione e pirateria, conformemente a quanto disposto nel presente capitolo e negli accordi internazionali di cui entrambe le Parti sono firmatarie.

Nel presente capitolo, per «proprietà intellettuale» si intendono tutte le categorie di proprietà intellettuale:

  1. oggetto delle disposizioni dall’articolo 114 all’articolo 121; e/o
  2. contemplate dall’Accordo TRIPS e/o dagli accordi internazionali di pertinenza cui si fa riferimento nell’Accordo TRIPS.

Le Parti ribadiscono il loro impegno a rispettare gli obblighi concernenti la proprietà intellettuale derivanti dagli accordi internazionali di cui entrambe le Parti sono firmatarie alla data di entrata in vigore del presente Accordo e da ogni successivo emendamento che acquista efficacia per entrambe le Parti, compreso quanto segue:

  1. l’Accordo TRIPS;
  2. la Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, siglata a Parigi il 20 marzo 1883, riveduta a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all’Aia il 6 novembre 192524, a Londra il 2 giugno 193425, a Lisbona il 31 ottobre 195826 e a Stoccolma il 14 luglio 196727, ed emendata il 28 settembre 1979 (di seguito denominata «la Convenzione di Parigi»);
  3. il Trattato di cooperazione in materia di brevetti, siglato a Washington il 19 giugno 197028, emendato il 28 settembre 1979, modificato il 3 febbraio 1984 e il 3 ottobre 2001;
  4. l’Accordo di Strasburgo sulla classificazione internazionale dei brevetti, siglato a Strasburgo il 24 marzo 197129 ed emendato il 28 settembre 1979;
  5. il Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti, siglato a Budapest il 28 aprile 197730 ed emendato il 26 settembre 1980;
  6. l’Atto del 1991 della Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali del 2 dicembre 196131, riveduto a Ginevra il 10 novembre 197232, il 23 ottobre 1978 e il 19 marzo 199133 (di seguito denominato «la Convenzione UPOV 1991»);
  7. il Protocollo relativo all’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 198934 ed emendato il 3 ottobre 2006;
  8. il Trattato sul diritto dei marchi adottato a Ginevra il 27 ottobre 199435;
  9. l’Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai quali si applicano i marchi di fabbrica o di commercio, siglato a Nizza il 15 giugno 195736, riveduto a Stoccolma il 14 luglio 196737 ed a Ginevra il 13 maggio 197738, ed emendato il 28 settembre 1979;
  10. l’Accordo di Madrid sulla repressione delle false o fallaci indicazioni di provenienza, siglato a Madrid il 14 aprile 189139;
  11. la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, siglata a Berna il 9 settembre 1886, integrata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, integrata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 192840, a Bruxelles il 26 giugno 194841, a Stoccolma il 14 luglio 196742 e a Parigi il 24 luglio 197143, ed emendata il 28 settembre 1979 (di seguito denominata «la Convenzione di Berna»);
  12. la Convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, adottata a Roma il 26 ottobre 196144 (di seguito denominata «la Convenzione di Roma»);
  13. la Convenzione per la protezione di produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi, adottata a Ginevra il 29 ottobre 197145;
  14. il Trattato OMPI sul diritto d’autore, adottato a Ginevra il 20 dicembre 199646; e
  15. il Trattato OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi, adottato a Ginevra il 20 dicembre 199647 (di seguito denominato «il WPPT»).

Nel riconoscimento congiunto dell’importanza degli accordi multilaterali seguenti ai fini delle iniziative internazionali volte a proteggere la proprietà intellettuale, ogni Parte si adopera per ratificare o per aderire ai seguenti accordi multilaterali di cui non è ancora parte:

  1. il Trattato sul diritto dei brevetti, adottato a Ginevra il 1° giugno 200048;
  2. il Trattato di Singapore sul diritto dei marchi, adottato a Singapore il 27 marzo 200649; e
  3. l’Atto di Ginevra dell’Accordo dell’Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, adottato dalla Conferenza diplomatica il 2 luglio 199950.

Art. 108 Trattamento nazionale

Ogni Parte è tenuta ad accordare ai cittadini dell’altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai propri cittadini in materia di protezione della proprietà intellettuale ai sensi degli articoli 3 e 5 dell’Accordo TRIPS.

Ai fini del presente articolo e dell’articolo 109, il termine «cittadini» ha un significato identico a quello dell’Accordo TRIPS, e il termine «protezione» comprende qualsiasi questione concernente l’esistenza, l’acquisizione, il campo di applicazione, il mantenimento e l’applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, nonché tutte le questioni concernenti l’uso dei diritti di proprietà intellettuale specificamente trattate nel presente capitolo.

Art. 109 Trattamento della nazione più favorita

Ogni Parte è tenuta ad accordare ai cittadini dell’altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai cittadini di una non Parte in merito alla protezione della proprietà intellettuale ai sensi degli articoli 4 e 5 dell’Accordo TRIPS.

Il paragrafo 1 non deve essere interpretato nel senso di obbligare una delle Parti ad accordare ai cittadini dell’altra Parte qualsiasi trattamento accordato ai cittadini di una non Parte in virtù di un qualsiasi accordo contro la doppia imposizione.

Art. 110 Miglioramento dell’efficienza delle questioni procedurali

Al fine di garantire un’amministrazione efficiente del sistema di protezione della proprietà intellettuale, ogni Parte adotta misure adeguate per migliorare l’efficienza delle proprie procedure amministrative in materia di proprietà intellettuale.

Art. 111 Acquisizione dei diritti di proprietà intellettuale

Qualora l’acquisizione di un diritto di proprietà intellettuale sia subordinata alla concessione o alla registrazione del diritto, ciascuna Parte garantisce che, indipendentemente dal fatto che la domanda di concessione o di registrazione di un diritto di proprietà intellettuale inoltrata sia una domanda nazionale o internazionale ai sensi degli accordi internazionali applicabili, le procedure di concessione o di registrazione del diritto, fatta salva la conformità alle condizioni fondamentali per l’acquisizione del diritto, consentano la concessione o la registrazione del diritto entro un periodo ragionevole di tempo onde evitare un’ingiustificata riduzione della durata della protezione.

Ogni Parte si adopera per rendere quanto più trasparenti possibili le proprie procedure in merito all’esame delle indicazioni dei prodotti e servizi designati sotto le classi indicate nelle domande di registrazione dei marchi di fabbrica.

Art. 112 Trasparenza

Al fine di promuovere ulteriormente la trasparenza nell’amministrazione del proprio sistema di protezione della proprietà intellettuale, ogni Parte adotta misure adeguate, nei limiti consentiti dalle proprie leggi e dai propri regolamenti, per:

  1. pubblicare informazioni sulle:(i)domande e sulle concessioni di brevetti,(ii)registrazioni di modelli di utilità e di disegni industriali,(iii)registrazioni di marchi di fabbrica e relative domande,(iv)registrazioni di schemi di circuiti integrati, e(v)registrazioni di nuove varietà di piante e relative domande;
  2. e mettere a disposizione del pubblico le informazioni contenute nei relativi fascicoli;
  3. mettere a disposizione del pubblico le informazioni sulle domande per la sospensione da parte delle autorità competenti dell’immissione di prodotti che violano i diritti di proprietà intellettuale come misure di controllo alle frontiere; e
  4. mettere a disposizione del pubblico le informazioni sui propri sforzi volti a garantire l’effettiva applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, nonché tutte le informazioni relative al proprio sistema di protezione della proprietà intellettuale.

Art. 113 Promozione della consapevolezza pubblica in merito alla protezione della proprietà intellettuale

Le Parti adottano le misure necessarie ad aumentare la consapevolezza pubblica in merito alla protezione della proprietà intellettuale, ivi compresi i progetti educativi e divulgativi sull’uso della proprietà intellettuale e sull’applicazione dei diritti di proprietà intellettuale.

Art. 114 Diritti d’autore e diritti affini

Fatti salvi gli obblighi derivanti dagli accordi internazionali di cui le Parti sono firmatarie, ogni Parte è tenuta, in conformità con le proprie leggi e i propri regolamenti, a fornire e garantire un’adeguata ed efficace protezione agli autori di opere e agli artisti interpreti o esecutori e produttori di fonogrammi ed agli organismi di radiodiffusione rispettivamente per le loro opere, esecuzioni, fonogrammi e trasmissioni.

Oltre alla protezione di cui al paragrafo 1, ogni Parte fornisce e garantisce la protezione di cui agli articoli 5 e 6 del WPPT agli artisti interpreti o esecutori per le loro esibizioni visive.

Ogni Parte garantisce che ad un organismo di radiodiffusione della Parte sia riconosciuto almeno il diritto esclusivo di autorizzare quanto segue: la fissazione, la riproduzione di fissazioni nonché la messa a disposizione del pubblico dei suoi programmi su filo o senza filo in modo che ciascuno possa avervi accesso da un luogo e in un momento di propria scelta.

Ogni Parte ha la facoltà, nella propria legislazione interna, di prevedere lo stesso tipo di limitazioni o eccezioni contemplate dall’articolo 16 del WPPT in merito alla protezione degli artisti interpreti o esecutori per le loro esibizioni visive, nonché alla protezione degli organismi di radiodiffusione, nella misura in cui dette limitazioni ed eccezioni siano compatibili con la Convenzione di Roma.

Ogni Parte garantisce all’autore il diritto, indipendentemente dai diritti economici dell’autore e anche dopo il trasferimento di detti diritti, di rivendicare la paternità dell’opera e di contestare ogni distorsione, mutilazione o altro tipo di modifica, o ogni altra azione derogatoria in merito all’opera in questione, che possa recare pregiudizio al proprio onore o alla propria reputazione.

Dopo il decesso dell’autore, i diritti a questi riconosciuti ai sensi del paragrafo 5 vengono mantenuti almeno fino alla scadenza dei diritti economici, e sono esercitabili dalle persone o dalle istituzioni autorizzate dalla legislazione della Parte in cui viene rivendicata la protezione.

I diritti ai sensi dei paragrafi 5 e 6 vengono riconosciuti, mutatis m u tandis , agli artisti interpreti o esecutori in merito alle loro esibizioni dal vivo, audio o visive, alle loro esibizioni fissate su fonogrammi o alle loro fissazioni audiovisive.

Ogni Parte garantisce che la durata della protezione generale riconosciuta alle opere si estenda per tutta la vita dell’autore e per almeno i 50 anni successivi alla sua morte.

Ogni Parte garantisce che la durata della protezione dei diritti affini, nonché dei diritti d’autore la cui durata venga calcolata in base a presupposti diversi da quelli della vita della persona fisica, non sia inferiore a 50 anni a decorrere:

  1. per le opere, dalla pubblicazione autorizzata, oppure, in mancanza di tale pubblicazione autorizzata, entro i 50 anni successivi alla realizzazione dell’opera, tale durata non deve essere inferiore a 50 anni a decorrere dalla realizzazione;
  2. per i fonogrammi, dalla pubblicazione autorizzata, oppure, in mancanza di tale pubblicazione, entro i 50 anni successivi alla fissazione del fonogramma, tale durata non deve essere inferiore a 50 anni dalla fissazione;
  3. per le esibizioni, dalla data dell’esibizione; oppure
  4. per le radiodiffusioni, dalla data della radiodiffusione.

Per determinate categorie di opere, ogni Parte dispone che la durata della protezione si estenda alla vita dell’autore e ad almeno i 70 anni successivi alla sua morte, oppure ai 70 anni successivi alla pubblicazione autorizzata, o, in mancanza di tale pubblicazione autorizzata, entro i 70 anni successivi alla realizzazione dell’opera, ad almeno i 70 anni successivi alla realizzazione della medesima.

Una Parte può essere esonerata dai propri obblighi ai sensi del presente articolo laddove sia possibile applicare le esenzioni contenute negli articoli 7 e 7 bis della Convenzione di Berna.

Ogni Parte garantisce ai titolari di un diritto d’autore facenti capo all’altra Parte un trattamento non discriminatorio in merito al godimento e all’esercizio dei diritti d’autore, indipendentemente dal fatto che tali diritti d’autore siano registrati ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili della prima Parte.

Art. 115 Marchi di fabbrica

Qualsiasi segno, o qualsiasi combinazione di segni, in grado di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese, è idoneo a costituire un marchio di fabbrica. Tali segni, in particolare le parole, ivi compresi nomi propri, lettere, numeri, elementi figurativi, forme tridimensionali e combinazioni cromatiche nonché qualsivoglia combinazione di detti segni, sono idonei ad essere registrati come marchi di fabbrica. Laddove i segni non siano idonei a distinguere interamente i prodotti o i servizi pertinenti, ogni Parte può far dipendere la loro idoneità alla registrazione dal carattere distintivo acquisito in seguito all’uso. Ogni Parte può richiedere, quale condizione della registrazione, che i segni siano visivamente percettibili.

Ogni Parte protegge i marchi notori in conformità all’articolo 6 bis della Convenzione di Parigi e ai paragrafi 2 e 3 dell’articolo 16 dell’Accordo TRIPS.

Le Parti ribadiscono l’importanza della «Raccomandazione congiunta riguardante le disposizioni in materia di protezione dei marchi notoriamente conosciuti» («Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks»), adottata dall’Assemblea dell’Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e dall’Assemblea generale dell’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (di seguito denominata «OMPI») nel 1999 a sostegno della protezione dei marchi notori, nonché della «Raccomandazione congiunta riguardante le disposizioni in materia di protezione dei marchi ed altri diritti di proprietà industriale sui segni distintivi su Internet» («Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet»), adottata dall’Assemblea dell’Unione di Parigi per la tutela della proprietà industriale e dall’Assemblea generale dell’OMPI nel 2001 a sostegno della protezione dei segni distintivi su Internet.

Ogni Parte garantisce che il titolare di un marchio di fabbrica registrato abbia il diritto esclusivo di vietare a terzi, sprovvisti del suo consenso, l’uso, nell’esercizio commerciale, di segni identici o simili per prodotti o servizi identici o simili a quelli per i quali il marchio è stato registrato, qualora tale uso possa comportare un rischio di confusione. Ai fini del presente paragrafo, l’«uso» di tali segni comprende almeno l’importazione e l’esportazione di prodotti o confezioni di prodotti su cui sia impresso il segno.

Il paragrafo 4 si applica anche in caso di importazione o esportazione di piccole quantità di prodotti, nella misura in cui l’importazione o l’esportazione violino il diritto conferito dal marchio di fabbrica registrato ai sensi delle leggi e dei regolamenti di una Parte. In caso di uso di un segno identico per prodotti o servizi identici, il rischio di confusione viene presunto. I diritti di cui al paragrafo 4 non pregiudicano eventuali diritti anteriori, né incidono sulla facoltà delle Parti di rendere accessibili i diritti sulla base dell’uso.

Art. 116 Disegni industriali

Ogni Parte garantisce un’adeguata ed efficace protezione dei disegni industriali, ivi compresi i disegni di un componente di un articolo.

Ogni Parte garantisce che il proprietario di un disegno industriale protetto abbia il diritto di vietare a terzi, sprovvisti del suo consenso, la produzione, la vendita, l’importazione o l’esportazione di articoli recanti o contenenti un disegno che sia una copia, o sostanzialmente una copia, del disegno protetto, qualora tali azioni siano intraprese a fini commerciali.

Il paragrafo 2 si applica anche in caso di importazione o esportazione di piccole quantità di prodotti, nella misura in cui l’importazione o l’esportazione violino il diritto conferito dal disegno industriale protetto ai sensi delle leggi e dei regolamenti di una Parte.

Ogni Parte garantisce che la durata della protezione non sia inferiore a 20 anni.

Art. 117 Brevetti

Conformemente ai paragrafi 2 e 3, possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni, sia di prodotti che di procedimenti, in tutti i campi della tecnologia, ivi compreso quello della biotecnologia, purché tali invenzioni siano nuove, implichino un’attività inventiva e siano idonee all’applicazione industriale. Conformemente al paragrafo 3, il conseguimento di brevetti e il godimento dei relativi diritti non devono essere oggetto di discriminazione in merito al luogo d’invenzione, al settore tecnologico e al fatto che i prodotti siano d’importazione o di fabbricazione locale.

Ogni Parte ha la facoltà di escludere dalla brevettabilità le invenzioni per le quali il divieto di sfruttamento commerciale all’interno del territorio di una Parte sia necessario al fine di preservare l’ordine pubblico o la morale, nonché per proteggere la vita o la salute degli esseri umani, del mondo animale o vegetale e impedire gravi danni all’ambiente, purché tale esclusione non sia dettata esclusivamente dal fatto che lo sfruttamento è vietato dalle leggi di tale Parte.

Ogni Parte può inoltre escludere dalla brevettabilità:

  1. i metodi diagnostici, terapeutici e chirurgici per la cura degli esseri umani o degli animali, ad eccezione dei prodotti costituiti da una sostanza o da un composto il cui utilizzo è previsto in tali metodi; e
  2. le varietà vegetali e animali, esclusi i microrganismi, e i procedimenti essenzialmente biologici per la produzione di vegetali o animali, esclusi i procedimenti non biologici e quelli microbiologici.

Ogni Parte garantisce che un brevetto conferisca al suo titolare i seguenti diritti esclusivi:

  1. se l’oggetto del brevetto è un prodotto, la facoltà di vietare a terzi, sprovvisti del consenso del titolare, la produzione, l’uso, la messa in vendita, la vendita e l’importazione a tali fini o l’esportazione del prodotto brevettato;
  2. se l’oggetto del brevetto è un procedimento, la facoltà di vietare a terzi, sprovvisti del consenso del titolare, l’uso del procedimento nonché l’uso, la messa in vendita, la vendita e l’importazione a tali fini o l’esportazione del prodotto finito ottenuto direttamente dal procedimento brevettato.

Per quanto concerne il brevetto rilasciato per un’invenzione legata a prodotti farmaceutici o fitofarmaceutici, ogni Parte stabilisce, conformemente alle condizioni e alle modalità delle proprie leggi e dei propri regolamenti applicabili, un periodo di protezione compensativo per l’arco di tempo durante il quale non è possibile mettere in atto l’invenzione brevettata per le procedure legate all’autorizzazione di immissione in commercio.

Ai fini del paragrafo 5:

  1. per «periodo di protezione compensativo» s’intende, per il Giappone, un’estensione del periodo di protezione di un brevetto e, per la Svizzera, un periodo specificato in un certificato protettivo complementare;
  2. per «autorizzazione di immissione in commercio» s’intende l’autorizzazione o qualsiasi altra disposizione rilasciata dalle autorità competenti, tesa a garantire la sicurezza e, ove applicabile, l’efficacia dei prodotti farmaceutici o fitofarmaceutici ai sensi delle leggi e dei regolamenti pertinenti di ciascuna Parte; e
  3. la durata del periodo di protezione compensativo deve essere:(i)per il Giappone, pari alla durata dell’estensione richiesta dal titolare del brevetto, purché tale periodo di protezione compensativo non ecceda l’arco di tempo durante il quale non è possibile mettere in atto l’invenzione brevettata a causa delle procedure legate all’autorizzazione di immissione in commercio, o pari ad un periodo massimo previsto dalle leggi e dai regolamenti del Giappone. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, tale periodo massimo viene fissato a cinque anni dalle leggi di pertinenza del Giappone, e(ii)per la Svizzera, pari al periodo decorso tra la data di deposito della domanda del brevetto e la data dell’autorizzazione di immissione in commercio del prodotto, ridotto di un periodo di cinque anni. Il periodo di protezione massimo non può essere inferiore a cinque anni.

Art. 118 Novità vegetali

Ogni Parte fornisce lo stesso livello di protezione alle nuove varietà di tutti i generi e di tutte le specie vegetali come previsto dalla Convenzione UPOV del 1991.

Art. 119 Indicazioni geografiche e indicazioni affini

Ogni Parte garantisce un’adeguata ed efficace protezione delle indicazioni geografiche e delle indicazioni affini conformemente al presente articolo.

Nota: Nulla di quanto formulato nel presente articolo può essere interpretato in modo da compromettere gli obblighi di una Parte di cui al sottoparagrafo (iii). In relazione al sottoparagrafo (iii), le Parti hanno la facoltà di prevedere misure amministrative anziché ricorrere a procedimenti giudiziari.

Ai fini del presente capitolo:

  1. per «indicazioni geografiche» si intendono le indicazioni che identificano un prodotto quale originario di una Parte, o di una regione o località di tale Parte, laddove una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica; e
  2. per «indicazioni affini» si intendono:(i)le indicazioni, nella designazione o presentazione di un servizio, contenenti il – o consistenti nel – nome di un luogo geografico di una Parte (di seguito denominate in questo articolo «indicazioni di servizi»), e(ii)il nome del Paese di una Parte, il nome di un Cantone della Svizzera, stemmi, bandiere e altri emblemi statali o regionali.
  3. (a) Per quanto concerne le indicazioni geografiche, ogni Parte mette a disposizione i mezzi legali atti a consentire alle parti interessate di impedire:(i)l’uso di qualsiasi elemento, nella designazione o presentazione di un prodotto, che indichi o suggerisca che il prodotto in questione è originario di un luogo geografico diverso dal vero luogo di origine, in modo tale da ingannare il pubblico sull’origine geografica del prodotto,(ii)qualsiasi uso che costituisca un atto di concorrenza sleale ai sensi dell’articolo 10bis della Convenzione di Parigi, e(iii)qualsiasi uso di un’indicazione geografica che identifichi dei vini o degli alcolici rispettivamente per vini o alcolici non originari del luogo indicato dall’indicazione geografica in questione.
  1. Ogni Parte fornisce alle parti interessate i mezzi legali atti ad impedire l’uso di qualsiasi indicazione di servizi in modo tale da ingannare il pubblico, ai sensi delle leggi e dai regolamenti applicabili della Parte.
  2. Ogni Parte fornisce alle parti interessate i mezzi legali atti ad impedire l’uso del nome del Paese di una delle Parti o del nome di un Cantone della Svizzera per un prodotto o un servizio in modo tale da ingannare il pubblico, ai sensi delle leggi e dai regolamenti applicabili della Parte.
  3. Ogni Parte prevede i mezzi legali atti a consentire alle parti interessate di impedire l’uso dell’indicazione geografica, delle indicazioni di servizi, del nome del Paese di una delle Parti o del nome di un Cantone della Svizzera, anche laddove sia indicata la vera origine dei prodotti, o laddove tali elementi siano riportati in versione tradotta o accompagnati da termini quali «genere», «tipo», «stile», «modo», «imitazione», «metodo» o espressioni simili, se tale uso rientra nei sottoparagrafi da (a) a (c). Il presente sottoparagrafo si applica anche qualora un simbolo grafico designante un luogo geografico di una Parte venga utilizzato per un prodotto o un servizio in modo tale da ingannare il pubblico ai sensi delle leggi e dai regolamenti applicabili della Parte.
  4. (e) (i) Ogni Parte garantisce che il deposito di un marchio di fabbrica contenente – o consistente in – un’indicazione geografica relativamente a prodotti non originari del territorio indicato, venga rifiutato o dichiarato nullo d’ufficio se la legislazione della Parte lo consente o su richiesta di una parte interessata, qualora l’uso dell’indicazione nel marchio di fabbrica di tali prodotti corrisponda ad una situazione esposta al sottoparagrafo (a)(i), (a)(iii), o (d), nella misura in cui il sottoparagrafo (a)(i) o (a)(iii) è applicabile. (ii)Ogni Parte garantisce che il deposito di un marchio di fabbrica contenente – o consistente in – un’indicazione di servizio, il nome del Paese di una delle Parti o il nome di un Cantone della Svizzera, il cui uso corrisponda ad una situazione esposta al sottoparagrafo (b), (c), o (d) nella misura in cui il sottoparagrafo (b) o (c) è applicabile, venga rifiutato o dichiarato nullo d’ufficio se la legislazione della Parte lo consente o su richiesta di una parte interessata, qualora il marchio di fabbrica possa trarre in inganno il pubblico ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili della Parte.
  5. La protezione garantita dal presente articolo si applica anche laddove i prodotti originari di una Parte siano destinati all’esportazione.
  6. (g) (i) Ogni Parte garantisce, conformemente ai propri obblighi derivanti dall’articolo 6ter della Convenzione di Parigi, che non vengano utilizzati o depositati stemmi, bandiere o altri emblemi statali dell’altra Parte come marchi di fabbrica o elementi di marchi di fabbrica. (ii)Ogni Parte riconferma i propri obblighi derivanti dal paragrafo 2 dell’articolo 53 della Convenzione di Ginevra per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna, siglata il 12 agosto 194951, che dispone che l’uso, da parte di privati, di società o di ditte commerciali, degli stemmi della Svizzera o di qualunque segno che ne costituisca un’imitazione, sia come marchi di fabbrica o di commercio o come elementi di tali marchi, sia ad uno scopo contrario alla lealtà commerciale, sia in condizioni suscettibili di ferire il sentimento nazionale svizzero, sarà vietato in qualunque tempo.(iii)Ogni Parte garantisce che gli stemmi, le bandiere o altri emblemi statali o regionali dell’altra Parte non vengano utilizzati in un modo che possa trarre in inganno il pubblico ai sensi delle leggi e dai regolamenti applicabili della Parte.

Nei procedimenti, sia amministrativi che giudiziari, operati dalle autorità pertinenti di ogni Parte in merito alla protezione disposta nel presente articolo, le designazioni elencate da una Parte nell’allegato X rappresentano, fatte salve le procedure o le azioni delle autorità pertinenti dell’altra Parte, una fonte d’informazione in merito al fatto che tali designazioni costituiscono indicazioni geografiche protette dalla prima Parte ai sensi del presente articolo.

  1. (a) Su richiesta di una delle Parti, le Parti riesaminano in sede di Comitato misto l’allegato X, al fine di aggiornare l’elenco e includere nell’allegato X le indicazioni geografiche cui è stata assegnata la protezione di una delle Parti a livello nazionale.
  2. Le modifiche proposte ai sensi del sottoparagrafo (a) devono essere integrate nel presente Accordo in conformità al paragrafo 2 dell’articolo 152.

Fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti da accordi internazionali di cui entrambe le Parti sono firmatarie, i paragrafi dal 3 al 9 dell’articolo 24 dell’Accordo TRIPS si applicano alle disposizioni del presente articolo relative alle indicazioni geografiche e, mut a tis mutandis , alle indicazioni affini.

Art. 120 Concorrenza sleale

Ogni Parte è tenuta a fornire un’efficace protezione contro gli atti di concorrenza sleale.

Costituisce un atto di concorrenza sleale ogni atto di concorrenza contrario agli usi onesti in materia industriale o commerciale. In particolare, sono vietati i seguenti atti di concorrenza sleale:

  1. tutti gli atti di natura tale da generare confusione, qualunque ne sia il mezzo, con lo stabilimento, i prodotti, i servizi o le attività industriali o commerciali di un concorrente;
  2. le asserzioni false, nell’esercizio commerciale, di natura tale da screditare lo stabilimento, i prodotti, i servizi o le attività industriali o commerciali di un concorrente;
  3. le indicazioni o le asserzioni il cui uso, nell’esercizio commerciale, può trarre in inganno il pubblico in merito alla natura, alle caratteristiche, all’idoneità ai loro scopi, alla quantità dei prodotti o dei servizi, o al processo di fabbricazione dei prodotti;
  4. atti che generano confusione con i prodotti o l’impresa di un altro soggetto tramite:(i)l’uso di un’indicazione di prodotti o di impresa identica o simile all’indicazione di prodotti o di impresa utilizzata da un altro soggetto, la quale gode di notorietà tra i consumatori o altri acquirenti, oppure(ii)l’assegnazione, la consegna, l’esposizione allo scopo di assegnazione o consegna, l’esportazione, l’importazione o la fornitura di prodotti attraverso una linea di telecomunicazione elettrica utilizzando tale indicazione;
  5. atti consistenti nell’usare come propria un’indicazione di prodotti o di impresa identica o simile ad una notoria indicazione di prodotti o di impresa, usata da un altro soggetto, oppure atti consistenti nell’assegnazione, nella consegna, nell’esposizione allo scopo di assegnazione o consegna, nell’esportazione, nell’importazione o nella fornitura di prodotti attraverso una linea di telecomunicazione elettrica utilizzando tale indicazione;
  6. atti consistenti nell’assegnazione, nella locazione, nell’esposizione allo scopo di assegnazione o locazione, nell’esportazione o importazione di prodotti che imitano la configurazione, salvo quella indispensabile per garantire la funzionalità dei prodotti, di prodotti di un altro soggetto;
  7. atti consistenti nell’acquisire o esercitare il diritto di usare nomi di dominio identici o simili a un’indicazione specifica per prodotti o servizi di un altro soggetto, oppure atti consistenti nell’usare il nome di dominio con l’intenzione di conseguire slealmente un profitto o di causare un danno ad un altro soggetto; e
  8. atti compiuti da un agente o un rappresentante di un titolare di un diritto attinente ad un marchio di fabbrica, senza un motivo legittimo e senza il consenso del titolare del diritto, consistenti nell’usare un marchio di fabbrica identico o simile al marchio di fabbrica usato per prodotti o servizi identici o simili a quelli attinenti a tale diritto; o consistenti nell’usare tale marchio di fabbrica ai fini di assegnazione, consegna, esposizione allo scopo di assegnazione o consegna, esportazione, importazione, o fornitura tramite una linea di telecomunicazione elettrica, di prodotti identici o simili ai prodotti attinenti a tale diritto; o consistenti nell’utilizzare un marchio di fabbrica nella fornitura di servizi identici o simili ai servizi attinenti a tale diritto.

Ai fini del presente articolo, per «indicazione di prodotti o di impresa» s’intende un nome, un nome commerciale, un marchio di fabbrica, un marchio, o un contenitore o una confezione di prodotti, utilizzati in relazione all’impresa di un soggetto, o qualsiasi altra indicazione dei prodotti o dell’impresa di un soggetto.

Ogni Parte garantisce tramite le proprie leggi e i propri regolamenti un’adeguata nonché efficace tutela delle informazioni riservate in conformità al paragrafo 2 dell’articolo 39 dell’Accordo TRIPS.

Art. 121 Trattamento dei dati di prova nelle procedure per l’autorizzazione di immissione in commercio

Ogni parte si adopera per impedire che i richiedenti di un’autorizzazione di immissione in commercio per prodotti farmaceutici che impiegano nuove sostanze chimiche facciano ricorso o riferimento a dati di prova o ad altri dati sottoposti dal primo richiedente alla propria autorità competente per un determinato periodo di tempo a decorrere dalla data di approvazione di tale domanda. A partire dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, tale periodo di tempo dovrà essere definito dalle leggi pertinenti di ciascuna Parte e non essere inferiore a sei anni.

Qualora le Parti subordinino l’autorizzazione di immissione in commercio di prodotti chimici destinati all’agricoltura che impiegano nuove sostanze chimiche alla presentazione di prove o di altri dati segreti, la cui elaborazione richiede un impegno considerevole, esse sono tenute a garantire che, conformemente alle proprie leggi e ai propri regolamenti di pertinenza, ai richiedenti di un’autorizzazione di immissione in commercio venga:

  1. vietato di fare ricorso o riferimento a tali dati sottoposti dal primo richiedente alla propria autorità competente per un periodo di almeno dieci anni a decorrere dalla data di approvazione di tale domanda; oppure
  2. generalmente imposto di presentare un set completo di dati di prova, anche nel caso in cui vi fosse una precedente domanda per lo stesso prodotto, per un periodo di almeno dieci anni a decorrere dalla data di approvazione della domanda precedente.

Art. 122 Applicazione – Disposizioni generali

Ogni Parte si adopera per:

  1. incentivare l’istituzione di gruppi consultivi pubblici e/o privati per affrontare le questioni legate alla contraffazione e alla pirateria; e
  2. migliorare il coordinamento interno delle proprie agenzie governative implicate nell’applicazione dei diritti di proprietà intellettuale ed agevolarne l’interazione, nei limiti delle risorse disponibili.

Art. 123 Applicazione – Misure applicate alle frontiere

Ogni Parte stabilisce procedure d’ufficio inerenti la sospensione alla frontiera, da parte della propria autorità doganale, dell’immissione di prodotti che violano diritti almeno in materia di brevetti, modelli di utilità, ove previsto dalle proprie leggi e dai propri regolamenti, disegni industriali o marchi di fabbrica, diritti d’autore o diritti affini, destinati all’importazione nel, all’esportazione dal o al transito attraverso il territorio doganale della Parte.

Ai fini del presente articolo:

  1. «esportazione» comprende la riesportazione; e
  2. per «transito» s’intende il trasbordo e il transito doganale, quale definito nella Convenzione internazionale per la semplificazione e l’armonizzazione dei regimi doganali.

Ogni Parte stabilisce procedure inerenti la sospensione alla frontiera, da parte della propria autorità doganale, su richiesta di un avente diritto, dell’immissione di prodotti che violano diritti almeno in materia di quanto esposto al paragrafo 1, destinati all’importazione nel, all’esportazione dal e, ove previsto dalle proprie leggi e dai propri regolamenti, al transito attraverso il territorio doganale della Parte.

In caso di sospensione ai sensi dei paragrafi 1 e 3 in merito all’importazione nel, all’esportazione dal e, ove previsto dalle proprie leggi e dai propri regolamenti, al transito attraverso il territorio doganale della Parte, le autorità competenti della Parte che ha operato la sospensione dell’immissione dei prodotti è tenuta a notificare all’avente diritto il nome e gli indirizzi del mittente o del destinatario, nonché l’importatore o l’esportatore, ove applicabile, dei prodotti in questione. Tali autorità competenti sono tenute a notificare all’avente diritto i nomi e gli indirizzi del produttore dei prodotti in questione se ritengono che tale informazione sia di rilievo nel corso di procedure di sdoganamento.

Ogni Parte garantisce che i prodotti, la cui immissione è stata sospesa ai sensi dei paragrafi 1 e 3 e nei quali le autorità competenti hanno ravvisato una violazione, non saranno immessi in libera circolazione senza il consenso dell’avente diritto e saranno distrutti in conformità alle proprie leggi e ai propri regolamenti.

Ogni Parte garantisce che i titolari dei diritti non vengano gravati da un carico eccessivo in conseguenza degli oneri e dei costi di stoccaggio e di distruzione dei prodotti la cui immissione è stata sospesa ai sensi dei paragrafi 1 e 3 e che sono stati riconosciuti quali irregolari dalle autorità competenti.

Le autorità competenti di ciascuna Parte mettono l’avente diritto nelle condizioni di analizzare campioni dei prodotti la cui immissione è stata sospesa ai sensi del paragrafo 3, ove opportuno e nei limiti concessi dalle leggi e dai regolamenti della Parte, a spese dell’avente diritto.

Ogni Parte adotta procedure semplificate in merito al sequestro e alla distruzione, da parte delle autorità competenti, dei prodotti la cui immissione è stata sospesa, le quali devono essere applicate in assenza di obiezioni ed assoggettate alle condizioni e alle modalità previste dalle leggi e dai regolamenti di ciascuna Parte.

Art. 124 Applicazione – Provvedimenti civili

Ogni Parte garantisce all’avente diritto la facoltà di esigere dall’autore della violazione di pagare al titolare del diritto una somma adeguata per risarcire i danni che quest’ultimo ha subito a causa della violazione di un suo diritto di proprietà intellettuale da parte di un soggetto che ha proceduto a detta violazione consapevolmente o avendo ragionevoli motivi per esserne consapevole.

Ai fini del presente articolo, l’espressione «avente diritto» comprende i titolari di interessi protetti dalle leggi e dai regolamenti di ciascuna Parte per impedire atti di concorrenza sleale.

Qualora l’avente diritto esiga dall’autore della violazione il risarcimento dei danni causati da una violazione, commessa con intenzione o negligenza, dei propri diritti di proprietà intellettuale, l’ammontare di tali danni viene calcolato, ove applicabile, in maniera presunta, indipendentemente dalla possibilità di calcolare i danni effettivi, tenendo conto dei fattori seguenti:

  1. la quantità dei prodotti che violano i diritti di proprietà intellettuale dell’avente diritto effettivamente trasferiti a terzi, nonché l’ammontare del guadagno unitario dei prodotti che sarebbero stati venduti dall’avente diritto se non fosse stata compiuta la violazione;
  2. i proventi percepiti dall’autore della violazione in conseguenza della violazione stessa; oppure
  3. l’importo che l’avente diritto avrebbe avuto diritto a percepire per l’esercizio dei propri diritti di proprietà intellettuale.

Nei casi in cui sia estremamente difficile per l’avente diritto titolare di diritti di proprietà dimostrare il danno economico effettivamente subito per via della natura dei fatti implicati, ogni Parte garantisce che, nella misura del possibile, conformemente alle proprie leggi e ai propri regolamenti, le proprie autorità giudiziarie abbiano la facoltà di determinare l’ammontare dei danni in base alla totalità delle prove che sono state loro addotte.

Art. 125 Applicazione – Provvedimenti penali

Ogni Parte stabilisce procedimenti penali e sanzioni da applicare almeno in presenza dei seguenti atti, commessi intenzionalmente e su scala commerciale:

  1. la violazione di diritti in materia di brevetti, modelli di utilità, ove previsto dalle proprie leggi e dai propri regolamenti, disegni industriali o marchi di fabbrica, diritti d’autore o diritti affini, o diritti legati a nuove varietà vegetali;
  2. la violazione di diritti in materia di schemi di configurazione di circuiti integrati;
  3. la rivelazione di informazioni segrete di cui al paragrafo 4 dell’articolo 120 nella misura prevista dalle leggi e dai regolamenti della Parte; e
  4. gli atti di concorrenza sleale esposti dal sottoparagrafo 2(c) al sottoparagrafo 2(f) dell’articolo 120 nonché l’uso di indicazioni geografiche e di indicazioni affini come disposto ai sottoparagrafi 3(a)(i), 3(a)(ii), 3(b), 3(c), 3(d) qualora il sottoparagrafo 3(a)(iii) non sia applicabile, 3(g)(i) e 3(g)(iii) dell’articolo 119, nella misura prevista dalle leggi e dai regolamenti della Parte.

L’importazione, l’esportazione o il transito di prodotti che costituisce un atto di cui al sottoparagrafo 1(a) o 1(d) deve essere contemplato dai procedimenti penali e dalle sanzioni di cui al paragrafo 1. Il paragrafo 2 dell’articolo 123 si applica al presente paragrafo.

Ove consentito dalle proprie leggi e dai propri regolamenti, ogni Parte prevede pene più severe o pene separate per i reati elencati ai sottoparagrafi 1(a), 1(b) e 1(d) commessi in relazione ad attività aziendali o su scala commerciale.

Ogni Parte garantisce che, in caso di violazione di diritti commessa intenzionalmente e su scala commerciale in materia di brevetti, modelli di utilità ove previsto dalle proprie leggi e dai propri regolamenti, disegni industriali o marchi di fabbrica o diritti legati a nuove varietà vegetali, oppure di atti di concorrenza sleale esposti dal sottoparagrafo 2(c) al sottoparagrafo 2(f) dell’articolo 120 nella misura prevista dalle proprie leggi e dai propri regolamenti, le autorità competenti di ciascuna Parte possano procedere d’ufficio, senza che sia necessaria la presentazione di un reclamo formale della parte lesa.

Ogni Parte garantisce che nel caso in cui (a) una violazione di diritti in materia di brevetti o marchi di fabbrica, o di diritti d’autore o diritti affini, oppure (b) un reato doganale in relazione alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale, sia commesso da un’organizzazione criminale, le proprie autorità giudiziarie abbiano la facoltà di confiscare i proventi delle attività criminose e le proprietà che ne derivano conformemente alle proprie leggi e ai propri regolamenti.

Ogni Parte stabilisce pene da applicare in caso di importazione, effettuata intenzionalmente e su scala commerciale, di etichette sulle quali sia stato applicato un marchio di fabbrica identico a quello depositato nel territorio della Parte in merito a determinati prodotti, o simile o tale da non poter essere distinto nei suoi aspetti essenziali dal marchio di fabbrica depositato, se tali etichette sono destinate ad essere applicate sui prodotti per i quali è stato depositato il marchio di fabbrica o su prodotti simili.

Art. 126 Fornitori di servizi Internet

Al fine di incentivare la collaborazione dei fornitori di servizi Internet con gli aventi diritto in merito alla protezione contro la violazione dei loro diritti di proprietà intellettuale, ogni Parte stabilisce misure per sollevare i fornitori di servizi Internet da indebite responsabilità in merito alla rimozione di materiali da essi inseriti nei siti Internet in forza di contratti con i mittenti delle informazioni, qualora un avente diritto rivendichi nei confronti del fornitore di servizi Internet che tale materiale viola i propri diritti di proprietà intellettuale, purché il fornitore di servizi Internet si attenga alle procedure che le parti interessate sono tenute a seguire.

Ogni Parte garantisce agli aventi diritto che hanno comunicato al fornitore di servizi Internet i materiali che essi con giusta causa ritengono violino i loro diritti di proprietà intellettuale, la possibilità di ottenere tempestivamente dal fornitore di servizi Internet informazioni in merito all’identità del mittente delle informazioni.

Art. 127 Collaborazione

Le Parti, consapevoli di quanto sia importante garantire un’adeguata protezione della proprietà intellettuale al fine di incentivare ulteriormente lo scambio e l’investimento tra i reciproci territori, in conformità alle rispettive leggi e ai rispettivi regolamenti e nella misura consentita dalle loro risorse disponibili, collaborano in ambito di proprietà intellettuale, anche tramite lo scambio di informazioni in merito alle relazioni che esse intrattengono con non Parti su questioni inerenti la proprietà intellettuale.

Le Parti si adoperano per collaborare in attività legate a future convenzioni internazionali in merito all’armonizzazione, all’amministrazione e all’applicazione di diritti di proprietà intellettuale, nonché in attività di organizzazioni internazionali, ivi compresa l’Organizzazione mondiale del commercio e la OMPI.

Il capitolo 14 non si applica al presente articolo.

Art. 128 Sottocomitato per la proprietà intellettuale

Ai fini dell’effettiva attuazione e operatività del presente capitolo, si istituisce il sottocomitato per la proprietà intellettuale (di seguito denominato in questo articolo «sottocomitato»).

Il sottocomitato ha le seguenti funzioni:

  1. riesaminare e monitorare l’attuazione e il funzionamento del presente capitolo;
  2. discutere su ogni questione legata alla proprietà intellettuale con l’obiettivo di ottimizzare la protezione dei diritti di proprietà intellettuale e di incentivare l’efficienza e la trasparenza dell’amministrazione del sistema di protezione della proprietà intellettuale;
  3. comunicare le proprie conclusioni al Comitato misto; e
  4. eseguire altri compiti che gli sono stati assegnati dal Comitato misto.

Il sottocomitato si riunisce in data e luogo concordati dalle Parti.

Il sottocomitato deve essere:

  1. composto da rappresentanti dei governi delle Parti e può invitare rappresentanti di enti di pertinenza diversi dai governi delle Parti, ivi compresi quelli provenienti da settori privati, che siano in possesso delle competenze necessarie relative alle questioni da trattare; e
  2. co-presieduto da funzionari dei governi delle Parti.

Art. 129 Eccezioni relative alla sicurezza

Ai fini del presente capitolo, l’articolo 73 dell’Accordo TRIPS è inserito nel presente Accordo e ne costituisce parte integrante, mutatis m u tandis .

Capitolo 12 Appalti pubblici

Art. 130 Diritti e obblighi vigenti

I diritti e gli obblighi delle Parti in merito agli appalti pubblici sono regolamentati dall’Accordo sugli appalti pubblici («Agreement on Government Procurement», di seguito denominato «il GPA»), contenuto nell’allegato 4 dell’Accordo OMC.

Se il GPA viene emendato o sostituito da un altro accordo, ai fini del presente capitolo «il GPA» si riferisce al GPA emendato o a tale altro accordo, a decorrere dalla data di entrata in vigore per entrambe le Parti dell’emendamento o dell’altro accordo.

Il capitolo 14 non si applica al presente articolo.

Art. 131 Punti di informazione

Ogni Parte designa la seguente autorità governativa come proprio punto di informazioni per agevolare la comunicazione tra le Parti su qualsiasi questione concernente gli appalti pubblici:

  1. per il Giappone, il Ministero degli affari esteri; e
  2. per la Svizzera, la Segreteria di Stato dell’economia.

Art. 132 Negoziazioni future

Le Parti si consulteranno in sede di Comitato misto con l’obiettivo di accrescere la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi di appalti pubblici, di attuarli con efficacia e di potenziare e sviluppare ulteriormente l’accesso al mercato degli appalti pubblici di ciascuna Parte ai fornitori dell’altra Parte.

Qualora, dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, una Parte accordi ad una non Parte vantaggi supplementari rispetto a quelli accordati all’altra Parte ai sensi del GPA in merito all’accesso al proprio mercato degli appalti pubblici, la prima Parte, su richiesta dell’altra Parte, avvia negoziazioni al fine di estendere tali vantaggi all’altra Parte su una base di reciprocità.

Capitolo 13 Promozione di una relazione economica più stretta

Art. 133 Principi fondamentali

Nel confermare la loro volontà di promuovere una relazione economica più stretta, le Parti, qualora ve ne sia necessità, avviano consultazioni con l’obiettivo di affrontare le questioni riguardanti la promozione di attività commerciali e di investimento dei propri settori imprenditoriali.

In conformità alle loro rispettive leggi e ai rispettivi regolamenti, le parti collaborano e intraprendono adeguate misure per promuovere una relazione economica più stretta tra loro, a beneficio dei propri settori imprenditoriali.

Art. 134 Sottocomitato per la promozione di una relazione economica più stretta

Ai fini dell’effettiva attuazione e operatività del presente capitolo, le Parti istituiscono il sottocomitato per la promozione di una relazione economica più stretta (di seguito denominato in questo articolo «il sottocomitato»).

Il sottocomitato ha le seguenti funzioni:

  1. discutere sui modi e sui mezzi atti a promuovere una relazione economica più stretta tra le Parti;
  2. discutere sulle opportunità di rimuovere ulteriormente gli ostacoli agli scambi e agli investimenti tra le Parti e agevolare le attività economiche nelle Parti;
  3. discutere sulle opportunità di collaborare a diversi livelli in settori pubblici e imprenditoriali in ambiti riguardanti gli scambi bilaterali nonché in attività di promozione degli investimenti;
  4. discutere su altre questioni inerenti la promozione di una relazione economica più stretta;
  5. riportare le proprie conclusioni al Comitato misto e, se necessario, dare a quest’ultimo consigli in merito alle misure adeguate che devono essere intraprese dalle Parti;
  6. riesaminare, ove opportuno, l’attuazione dei consigli di cui al sottoparagrafo (e); e
  7. eseguire altri compiti che gli sono stati assegnati dal Comitato misto.

Il sottocomitato:

  1. deve essere composto da funzionari dei governi delle Parti;
  2. deve agire in accordo con le Parti;
  3. può, su accordo delle Parti, invitare rappresentanti di settori imprenditoriali o di altre organizzazioni legate all’imprenditoria delle Parti che siano in possesso delle competenze necessarie relative alle questioni da trattare; e
  4. deve essere co-presieduto da funzionari dei governi delle Parti.

Il sottocomitato si riunisce in data e luogo concordati dalle Parti.

Il sottocomitato collabora con altri sottocomitati pertinenti al fine di evitare inutili sovrapposizioni di lavoro. Se necessario, il Comitato misto è tenuto a dare istruzioni a tal fine.

Art. 135 Organo di contatto

L’organo di contatto designato ai sensi dell’articolo 149 deve, relativamente all’attuazione del presente capitolo, eseguire le funzioni descritte nel capitolo 4 dell’Accordo di attuazione.

Art. 136 Non applicazione del capitolo 14

Il capitolo 14 non si applica al presente capitolo.

Capitolo 14 Composizione delle controversie

Art. 137 Disposizioni generali

Le Parti si adoperano in ogni momento per giungere ad una soluzione reciprocamente soddisfacente in merito a qualsiasi questione inerente l’interpretazione e l’applicazione del presente Accordo, tramite collaborazione, consultazioni di esperti o altri mezzi previsti nel presente Accordo.

Art. 138 Campo di applicazione e copertura

Salvo altrimenti disposto nel presente Accordo, il presente capitolo si applica relativamente alla composizione delle controversie tra le Parti inerenti l’interpretazione o l’applicazione del presente Accordo.

Nulla di quanto formulato nel presente capitolo può pregiudicare i diritti delle Parti di ricorrere alle procedure di composizione delle controversie ai sensi di altri accordi internazionali di cui entrambe le Parti sono firmatarie.

Nonostante il paragrafo 2, una volta che la Parte reclamante ha richiesto l’istituzione di un tribunale arbitrale ai sensi del presente capitolo, o di un panel ai sensi dell’articolo 6 dell’Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie 52 contenuta nell’allegato 2 dell’Accordo OMC relativamente ad una determinata controversia, il ricorso al tribunale arbitrale o al panel scelto esclude ogni altra procedura per quella determinata controversia.

Art. 139 Consultazioni

Una Parte può presentare per iscritto una richiesta di consultazioni con l’altra Parte qualora ritenga che una misura applicata dall’altra Parte sia incompatibile con il presente Accordo o che tale misura comprometta o annulli i benefici che le derivano, direttamente o indirettamente, in virtù del presente Accordo. La Parte richiedente le consultazioni è tenuta ad esporre le ragioni della richiesta, a identificare la misura in questione nonché indicare la base giuridica su cui si fonda il reclamo.

Quando una Parte richiede consultazioni ai sensi del paragrafo 1, l’altra Parte è tenuta a rispondervi tempestivamente e a procedere alle consultazioni in buona fede entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, con l’obiettivo di giungere ad una tempestiva e soddisfacente soluzione della questione. Per questioni inerenti prodotti deperibili, l’altra Parte è tenuta ad avviare le consultazioni entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Art. 140 Buoni uffici, conciliazione o mediazione

I procedimenti di buoni uffici, di conciliazione o di mediazione possono essere richiesti in ogni momento da entrambe le Parti. Essi possono essere avviati in ogni momento se le Parti lo concordano, e concludersi in ogni momento, su richiesta di una delle Parti.

Previo accordo in tal senso tra le Parti, i procedimenti di buoni uffici, di conciliazione o di mediazione possono continuare anche quando sono in corso procedure dinanzi a un tribunale arbitrale previste dal presente capitolo.

I procedimenti di buoni uffici, di conciliazione o di mediazione e le posizioni assunte dalle Parti durante questi procedimenti hanno carattere riservato e lasciano impregiudicati i diritti dell’una e dell’altra parte nelle ulteriori azioni avviate.

Art. 141 Istituzione di tribunali arbitrali

La Parte ricorrente che ha richiesto consultazioni ai sensi dell’articolo 139 può inoltrare una richiesta scritta alla Parte cui è rivolto il reclamo in merito all’istituzione di un tribunale arbitrale:

  1. se la Parte contro cui è presentato reclamo non procede alle consultazioni entro 30 giorni, o entro 15 giorni in caso di questioni inerenti prodotti deperibili, dopo la data di ricevimento della richiesta di consultazioni ai sensi di tale articolo; oppure
  2. se le Parti non giungono ad una soluzione della questione tramite consultazioni ai sensi di tale articolo, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di consultazioni.

Al tribunale arbitrale può inoltre essere chiesto di proporre opzioni di attuazione, che dovranno essere allegate al lodo arbitrale.

La richiesta di istituzione di un tribunale arbitrale ai sensi del presente articolo deve indicare:

  1. le specifiche misure in questione; e
  2. la base giuridica su cui si fonda il reclamo, ivi comprese, laddove applicabile, le disposizioni del presente Accordo che si ritiene siano state violate o qualsiasi altra disposizione pertinente.

Il tribunale arbitrale deve essere composto da tre arbitri in possesso delle relative competenze tecniche o legali.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di istituire un tribunale arbitrale, ogni Parte nomina un arbitro, che può essere un proprio cittadino, e propone fino a tre candidati per la funzione del terzo arbitro, che dovrà assumere la presidenza del tribunale arbitrale. Il terzo arbitro non può essere un cittadino di una delle Parti, non può avere residenza stabile nel territorio di una delle Parti, non può prestare servizio per una delle Parti e non può essersi già occupato della controversia ad altro titolo.

Le Parti concordano e nominano il terzo arbitro entro 45 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di istituzione di un tribunale arbitrale, tenendo conto delle candidature proposte ai sensi del paragrafo 4.

Qualora una Parte non abbia nominato il primo arbitro ai sensi del paragrafo 4, o qualora le Parti non riescano a giungere ad un accordo sul terzo arbitro ai sensi del paragrafo 5, su richiesta di una delle Parti, il Segretario generale della Corte permanente d’arbitrato procede alle necessarie nomine entro i 30 giorni successivi.

La data di istituzione di un tribunale arbitrale deve coincidere con la data di nomina del presidente del tribunale arbitrale.

Art. 142 Funzioni dei tribunali arbitrali

Il tribunale arbitrale istituito ai sensi dell’articolo 141:

  1. esamina la questione su cui verte la richiesta di istituire il tribunale arbitrale ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo 141;
  2. emette il lodo conformemente al presente Accordo e alle norme applicabili del diritto internazionale;
  3. espone, nel lodo le valutazioni di diritto e di fatto debitamente motivate;
  4. allega al lodo, qualora richiesto dalla Parte ricorrente, ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo 141, le opzioni di attuazione suggerite alle Parti, da considerare congiuntamente all’articolo 145; e
  5. si consulta con le Parti, se del caso, al fine di fornire adeguate opportunità di uno sviluppo mirato ad una soluzione reciprocamente soddisfacente.

Il lodo del tribunale arbitrale è definitivo e vincolante per le Parti.

Art. 143 Procedimenti dei tribunali arbitrali

Salvo diversamente convenuto dalle Parti, il tribunale arbitrale stabilisce se i propri procedimenti debbano aver luogo in Giappone o in Svizzera, e la Parte ricorrente fornisce i servizi di segreteria. La lingua ufficiale dei procedimenti, dei documenti da sottoporre al tribunale o degli atti da questa prodotti, ivi compreso il lodo, è l’inglese.

Il tribunale arbitrale si riunisce a porte chiuse. Le udienze si svolgono in forma pubblica, a meno che una delle Parti vi si opponga.

Le delibere del tribunale arbitrale, la documentazione ad esso presentata e il progetto di lodo di cui al paragrafo 8 sono sottoposti al vincolo di confidenzialità.

Nonostante il paragrafo 3, ciascuna Parte ha la facoltà di rilasciare, se lo ritiene opportuno, dichiarazioni pubbliche in merito alla controversia, ma è tenuta a trattare come confidenziali le informazioni fornite e le osservazioni presentate per iscritto dall’altra Parte al tribunale arbitrale, indicate da essa come confidenziali. Qualora una delle Parti abbia fornito informazioni o presentato osservazioni per iscritto indicandole come confidenziali, tale Parte è tenuta, su richiesta dell’altra Parte, a fornire una sintesi non riservata delle informazioni o delle osservazioni scritte che può essere divulgata.

Ogni Parte ha diritto ad almeno un’udienza dinanzi al tribunale arbitrale, nonché all’opportunità di presentare osservazioni iniziali e controprove per iscritto. Il tribunale arbitrale ha la facoltà di raccogliere dalle Parti tutte quelle informazioni pertinenti che esso ritiene necessarie e opportune. Le Parti sono tenute a rispondere in maniera tempestiva ed esauriente a qualsiasi richiesta in tal senso da parte del tribunale arbitrale.

Il tribunale arbitrale può raccogliere informazioni da qualunque fonte pertinente e può richiedere la consulenza di esperti chiamati ad esprimere il proprio parere su determinati aspetti della questione in esame.

Alle Parti deve essere concessa la facoltà di presenziare a tutte le presentazioni, dichiarazioni o controprove nel corso del procedimento. Qualsiasi informazione fornita o osservazione presentata per iscritto da una Parte al tribunale arbitrale, ivi compresi eventuali commenti circa la parte espositiva del progetto di lodo e le risposte alle domande formulate dal tribunale arbitrale, deve essere accessibile all’altra Parte.

Entro 90 giorni dalla data della sua istituzione, il tribunale arbitrale è tenuto a sottoporre alle Parti il proprio progetto di lodo, comprendente sia la parte espositiva che quella relativa ai risultati e alle conclusioni, al fine di consentire alle Parti di riesaminarlo. Qualora ritenga di non poter sottoporre alle Parti il proprio progetto di lodo entro il suddetto periodo di 90 giorni, il tribunale arbitrale può prorogare detto termine con il consenso delle Parti. Una Parte può sottoporre per iscritto al tribunale arbitrale commenti sul progetto di lodo entro i 15 giorni successivi alla data di presentazione del progetto di lodo.

Il tribunale arbitrale emette il proprio lodo entro i 30 giorni successivi alla data di presentazione del progetto di lodo.

Il tribunale arbitrale fa il possibile per prendere le proprie decisioni, ivi compreso il lodo, in via consensuale, ma può altresì prendere tali decisioni, lodo compreso, con voto espresso a maggioranza.

Il lodo del tribunale arbitrale deve essere reso pubblico.

Art. 144 Sospensione o conclusione dei procedimenti dei tribunali arbitrali

Le Parti possono convenire di sospendere i lavori del tribunale arbitrale in qualsiasi momento prima dell’emissione del lodo arbitrale e per un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dalla data di detto accordo. Qualora i lavori del tribunale restino sospesi per oltre dodici mesi, l’autorità del tribunale arbitrale competente in merito alla controversia decade, salvo altrimenti convenuto dalle Parti.

La Parti possono convenire di porre fine al procedimento dinanzi al tribunale arbitrale in qualsiasi momento prima dell’emissione del lodo arbitrale loro destinato, dandone congiuntamente notifica alla presidenza del tribunale arbitrale.

Art. 145 Attuazione del lodo arbitrale

La Parte verso cui è rivolto il reclamo è tenuta ad adempiere tempestivamente a quanto disposto nel lodo emesso dal tribunale arbitrale ai sensi dell’articolo 143.

Entro 20 giorni dalla data di emissione del lodo arbitrale, la Parte verso cui è rivolto il reclamo notifica alla Parte ricorrente le modalità e il periodo di tempo per l’attuazione del lodo, tenendo in considerazione, se applicabili, le opzioni di attuazione allegate al lodo. Qualora la Parte ricorrente ritenga inaccettabili le modalità o il periodo di tempo notificati, essa può chiedere all’altra Parte di avviare consultazioni al fine di giungere ad una soluzione reciprocamente soddisfacente della questione. Se entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta non è stata concordata una soluzione, la Parte ricorrente può deferire la questione ad un tribunale arbitrale, che decide su modalità o tempi ragionevoli per l’attuazione del lodo. La decisione del tribunale arbitrale deve essere presentata entro 15 giorni dal deferimento della questione al tribunale arbitrale.

Se la Parte cui è rivolto il reclamo ritiene impraticabile l’adempimento del lodo, essa è tenuta a notificarlo alla Parte ricorrente entro 20 giorni dall’emissione del lodo e ad avviare consultazioni al fine di giungere ad una compensazione reciprocamente soddisfacente. Se entro 20 giorni dalla data di notifica non è stata concordata tale compensazione, la Parte ricorrente può notificare all’altra Pare la propria intenzione di sospendere l’applicazione di concessioni o di altri obblighi derivanti dal presente Accordo.

Se la Parte cui è rivolto il reclamo ha omesso di notificare le modalità e il periodo di tempo per l’attuazione del lodo ai sensi del paragrafo 2, o se la Parte ricorrente ritiene che l’altra Parte non si sia conformata al lodo entro il periodo specificato ai sensi del paragrafo 2, la Parte ricorrente può notificare all’altra Parte la propria intenzione di sospendere l’applicazione di concessioni o di altri obblighi derivanti dal presente Accordo.

La notifica ai sensi del paragrafo 3 o 4 deve contenere la data a partire dalla quale ha inizio la sospensione dell’applicazione di concessioni o di altri obblighi derivanti dal presente Accordo, nonché l’indicazione delle concessioni o degli altri obblighi derivanti dal presente Accordo per i quali viene sospesa l’applicazione. Tale sospensione:

  1. può essere attuata solo dopo che siano decorsi almeno 30 giorni dalla data di notifica;
  2. non può essere effettuata se sono in corso consultazioni o procedimenti dinanzi a un tribunale arbitrale in merito alla controversia oggetto della sospensione;
  3. deve essere limitata ai benefici equivalenti al livello di non osservanza del lodo; e
  4. deve essere limitata allo stesso settore o agli stessi settori nei quali si è prodotta l’incompatibilità con le disposizioni del presente Accordo o nei quali un dato beneficio derivante dal presente Accordo è stato annullato o compromesso, a meno che la sospensione dell’applicazione di concessioni o di altri obblighi in tale settore o in tali settori risulti impraticabile o inefficace.

Se la Parte verso cui è rivolto il reclamo ritiene che la Parte ricorrente non abbia soddisfatto i requisiti per procedere alla sospensione dell’applicazione di concessioni o di altri obblighi derivanti dal presente Accordo ai sensi del paragrafo 5, essa può richiedere consultazioni con la Parte ricorrente entro dieci giorni dal ricevimento della notifica, conformemente al paragrafo 3 o 4. La Parte ricorrente avvia le consultazioni entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Se entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di consultazioni ai sensi del presente paragrafo le Parti non giungono ad una soluzione, la Parte ricorrente può deferire la questione ad un tribunale arbitrale. La decisione del tribunale arbitrale deve essere pronunciata entro 15 giorni da tale deferimento. Fino al pronunciamento del tribunale arbitrale, l’applicazione di concessioni o di altri obblighi derivanti dal presente Accordo non può essere sospesa.

La sospensione dell’applicazione di concessioni o di altri obblighi derivanti dal presente Accordo in seguito a notifica ai sensi del paragrafo 3 o 4 decade qualora le Parti giungano ad una soluzione reciprocamente soddisfacente o qualora venga dato adempimento al lodo.

Una Parte può richiedere ad un tribunale arbitrale di pronunciarsi in merito alla conformità al lodo arbitrale di qualsiasi misura attuativa adottata dopo la sospensione dell’applicazione di concessioni o di altri obblighi derivanti dal presente Accordo e, alla luce di tale pronunciamento, decidere se porre fine o effettuare modifiche alla sospensione. La decisione del tribunale arbitrale deve essere pronunciata entro 15 giorni dalla data di tale richiesta.

Il tribunale di cui al presente articolo deve, se possibile, essere composto dagli stessi arbitri del tribunale arbitrale originario. Se uno degli arbitri non è disponibile, tale arbitro viene sostituito da un arbitro nominato ai sensi delle disposizioni citate dal paragrafo 4 al paragrafo 6 dell’articolo 141.

Art. 146 Spese

Salvo altrimenti disposto dalle Parti, le spese del tribunale arbitrale, ivi compreso l’onorario degli arbitri, vengono suddivise in ugual misura tra le Parti.

Art. 147 Altre disposizioni

Qualsiasi periodo di tempo menzionato nel presente capitolo può essere modificato tramite accordo tra le Parti.

Capitolo 15 Amministrazione dell’Accordo

Art. 148 Comitato misto

Le Parti istituiscono il Comitato misto, co-presieduto da alti funzionari delle Parti.

Il Comitato misto ha le seguenti funzioni:

  1. riesaminare e monitorare l’attuazione e il funzionamento del presente Accordo;
  2. valutare e consigliare alle Parti qualsiasi emendamento del presente Accordo;
  3. supervisionare e coordinare l’attività di tutti i sottocomitati e dei gruppi di lavoro ad hoc istituiti ai sensi del presente Accordo;
  4. adoperarsi per risolvere le controversie tra le Parti su qualsiasi questione inerente l’interpretazione o l’applicazione del presente Accordo;
  5. adottare le Procedure operative per lo scambio di merci e le Procedure operative per le regole di origine, esposte, rispettivamente, all’articolo 24 e all’articolo XXVIII dell’allegato II;
  6. riesaminare ed emendare, ove necessario, le Procedure operative di cui al sottoparagrafo (e);
  7. adottare qualsiasi decisione necessaria al funzionamento del presente Accordo; e
  8. espletare altre funzioni concordate dalle Parti o previste nel presente Accordo.

Il Comitato misto può istituire un sottocomitato o gruppi di lavoro ad hoc che lo assistano nell’espletamento delle proprie funzioni. Il mandato dei sottocomitati o dei gruppi di lavoro ad hoc deve essere istituito dal Comitato misto, salvo laddove diversamente specificato nel presente Accordo.

Il Comitato misto stabilisce le proprie regole procedurali.

Il Comitato misto si riunisce, in linea di principio, ogni due anni in luogo concordato dalle Parti. In casi di urgenza, ogni Parte può richiedere per iscritto all’altra Parte la convocazione di una riunione speciale del Comitato misto. Alla presentazione di tale richiesta, le Parti fanno il possibile perché la riunione speciale abbia luogo entro 30 giorni. Nonostante il paragrafo 1, la riunione speciale può avere luogo a qualsiasi livello appropriato.

Art. 149 Comunicazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, ogni Parte designa un organo di contatto con la funzione di agevolare la comunicazione tra le Parti su qualsiasi questione inerente al presente Accordo.

Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 vengono formulate in inglese.

Capitolo 16 Disposizioni finali

Art. 150 Sommario e intestazioni

Il sommario e le intestazioni dei capitoli e degli articoli sono inseriti soltanto per comodità di riferimento e non incidono sull’interpretazione del presente Accordo.

Art. 151 Allegati e note

Gli allegati e le note del presente Accordo costituiscono parte integrante dell’Accordo stesso.

Art. 152 Emendamento

Il presente Accordo può essere emendato tramite accordo tra le Parti. Tale emendamento deve essere approvato dalle Parti in conformità alle rispettive procedure legali ed entra in vigore alla data concordata dalle Parti.

Fatte salve le procedure legali di ciascuna Parte in merito alla conclusione e all’emendamento di accordi internazionali, i governi delle Parti possono operare emendamenti tramite lo scambio di note diplomatiche per le seguenti aree:

  1. l’allegato I, purché tali emendamenti siano conformi all’emendamento del Sistema armonizzato e non introducano modifiche delle aliquote dei dazi doganali sulle importazioni sui prodotti originari dell’altra Parte conformemente all’allegato I;
  2. l’elenco dei formaggi naturali figuranti al paragrafo 1 dell’annesso 1 all’appendice 1 dell’allegato I, purché tale emendamento sia il frutto di consultazioni in conformità al paragrafo 3 dello stesso, o sia conforme al paragrafo 4 dell’allegato 1 all’appendice dell’allegato I;
  3. le appendici 1, 2 e 3 dell’allegato II;
  4. l’appendice 2 dell’allegato III; oppure
  5. l’allegato X.

Art. 153 Entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al mese in cui i governi delle Parti scambiano note diplomatiche informandosi reciprocamente dell’avvenuto completamento delle rispettive procedure interne necessarie per l’entrata in vigore dell’Accordo. Il presente Accordo rimane in vigore fino alla sua risoluzione come descritto all’articolo 154.

Art. 154 Denuncia

Ciascuna Parte ha diritto di denunciare il presente Accordo dandone notifica scritta all’altra Parte con preavviso di un anno.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Tokyo il giorno 19 del mese di febbraio dell’anno 2009, in due esemplari originali in inglese.

Per la Confederazione Svizzera:

Doris Leuthard

Per il Giappone:

Hirofumi Nakasone

Sommario

Preambolo

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Obiettivi

Art. 2 Campo di applicazione

Art. 3 Definizioni generali

Art. 4 Trasparenza

Art. 5 Confidenzialità delle informazioni

Art. 6 Tassazione

Art. 7 Relazione con altri accordi

Art. 8 Accordi preferenziali

Art. 9 Promozione dello scambio di prodotti ambientali e di servizi legati all’ambiente

Art. 10 Accordo di attuazione

Capitolo 2: Scambio di merci

Art. 11 Definizioni

Art. 12 Campo di applicazione

Art. 13 Classificazione dei prodotti

Art. 14 Trattamento nazionale

Art. 15 Dazi doganali sulle importazioni

Art. 16 Dazi doganali sulle esportazioni

Art. 17 Valutazione in dogana

Art. 18 Restrizioni all’importazione e all’esportazione

Art. 19 Sovvenzioni all’esportazione

Art. 20 Misure bilaterali di salvaguardia

Art. 21 Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti

Art. 22 Eccezioni generali e di sicurezza

Art. 23 Regole di origine

Art. 24 Procedure operative per lo scambio di merci

Art. 25 Riesame generale

Capitolo 3: Procedure doganali e agevolazioni commerciali

Art. 26 Campo di applicazione

Art. 27 Definizioni

Art. 28 Trasparenza

Art. 29 Sdoganamento

Art. 30 Ammissione temporanea e prodotti in transito

Art. 31 Collaborazione e scambio di informazioni

Art. 32 Sottocomitato per le regole di origine, le procedure doganali e le agevolazioni commerciali

Capitolo 4: Misure sanitarie e fitosanitarie

Art. 33 Campo di applicazione

Art. 34 Diritti e obblighi

Art. 35 Consultazioni su questioni SFS

Art. 36 Non applicazione del capitolo 14

Capitolo 5: Regolamenti tecnici, norme e procedure di valutazione della conformità

Art. 37 Campo di applicazione

Art. 38 Collaborazione

Art. 39 Punto di informazione

Art. 40 Accettazione dei risultati delle procedure di valutazione della conformità

Art. 41 Sottocomitato per i regolamenti tecnici, le norme e le procedure di valutazione della conformità

Art. 42 Non applicazione del capitolo 14

Capitolo 6: Scambio di servizi

Art. 43 Campo di applicazione e copertura

Art. 44 Definizioni

Art. 45 Trattamento della nazione più favorita

Art. 46 Accesso al mercato

Art. 47 Trattamento nazionale

Art. 48 Regolamentazione interna

Art. 49 Riconoscimento

Art. 50 Circolazione di persone fisiche

Art. 51 Monopoli e prestatori esclusivi di servizi

Art. 52 Prassi commerciali

Art. 53 Pagamenti e trasferimenti

Art. 54 Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti

Art. 55 Eccezioni generali

Art. 56 Eccezioni in materia di sicurezza

Art. 57 Elenchi di esenzioni

Art. 58 Modifica degli elenchi di esenzioni

Art. 59 Trasparenza

Art. 60 Riesame

Art. 61 Allegati

Capitolo 7: Circolazione di persone fisiche

Art. 62 Campo di applicazione

Art. 63 Principi generali

Art. 64 Definizioni

Art. 65 Autorizzazione all’ingresso e al soggiorno temporaneo

Art. 66 Fornitura di informazioni

Art. 67 Elaborazione rapida delle domande

Art. 68 Misure ai sensi delle leggi e dei regolamenti sull’immigrazione

Art. 69 Eccezioni generali e di sicurezza

Capitolo 8: Commercio elettronico

Art. 70 Campo di applicazione

Art. 71 Disposizioni generali

Art. 72 Definizioni

Art. 73 Trattamento non discriminatorio dei prodotti digitali

Art. 74 Trattamento non discriminatorio dei servizi

Art. 75 Accesso al mercato

Art. 76 Dazi doganali

Art. 77 Regolamentazione interna

Art. 78 Firme elettroniche e servizi di certificazione

Art. 79 Teleamministrazione commerciale

Art. 80 Tutela degli utenti online

Art. 81 Partecipazione del settore privato

Art. 82 Collaborazione

Art. 83 Eccezioni

Capitolo 9: Investimenti

Art. 84 Campo di applicazione e copertura

Art. 85 Definizioni

Art. 86 Trattamento generale e protezione

Art. 87 Trattamento nazionale

Art. 88 Trattamento della nazione più favorita

Art. 89 Trasferimenti

Art. 90 Esenzioni

Art. 91 Espropriazione e compensazione

Art. 92 Trattamento in caso di conflitto

Art. 93 Surrogazione

Art. 94 Composizione delle controversie relative agli investimenti tra un investitore e una Parte

Art. 95 Eccezioni generali e di sicurezza

Art. 96 Divieto dei requisiti di prestazione

Art. 97 Misure temporanee di salvaguardia

Art. 98 Misure prudenziali

Art. 99 Formalità speciali

Art. 100 Misure fiscali

Art. 101 Misure relative a salute, sicurezza e ambiente

Art. 102 Riesame

Capitolo 10: Concorrenza

Art. 103 Misure contro attività anticoncorrenziali

Art. 104 Collaborazione nell’impegno contro le attività anticoncorrenziali

Art. 105 Consultazioni

Art. 106 Non applicazione del paragrafo 1 dell’articolo 5 e del capitolo 14

Capitolo 11: Proprietà intellettuale

Art. 107 Disposizioni generali

Art. 108 Trattamento nazionale

Art. 109 Trattamento della nazione più favorita

Art. 110 Miglioramento dell’efficienza delle questioni procedurali

Art. 111 Acquisizione dei diritti di proprietà intellettuale

Art. 112 Trasparenza

Art. 113 Promozione della consapevolezza pubblica in merito alla protezione della proprietà intellettuale

Art. 114 Diritti d’autore e diritti affini

Art. 115 Marchi di fabbrica

Art. 116 Disegni industriali

Art. 117 Brevetti

Art. 118 Novità vegetali

Art. 119 Indicazioni geografiche e indicazioni affini

Art. 120 Concorrenza sleale

Art. 121 Trattamento dei dati di prova nelle procedure per l’autorizzazione di immissione in commercio

Art. 122 Applicazione – Disposizioni generali

Art. 123 Applicazione – Misure applicate alle frontiere

Art. 124 Applicazione – Provvedimenti civili

Art. 125 Applicazione – Provvedimenti penali

Art. 126 Fornitori di servizi Internet

Art. 127 Collaborazione

Art. 128 Sottocomitato per la proprietà intellettuale

Art. 129 Eccezioni relative alla sicurezza

Capitolo 12: Appalti pubblici

Art. 130 Diritti e obblighi vigenti

Art. 131 Punti di informazione

Art. 132 Negoziazioni future

Capitolo 13: Promozione di una relazione economica più stretta

Art. 133 Principi fondamentali

Art. 134 Sottocomitato per la promozione di una relazione economica più stretta

Art. 135 Organo di contatto

Art. 136 Non applicazione del capitolo 14

Capitolo 14: Composizione delle controversie

Art. 137 Disposizioni generali

Art. 138 Campo di applicazione e copertura

Art. 139 Consultazioni

Art. 140 Buoni uffici, conciliazione o mediazione

Art. 141 Istituzione di tribunali arbitrali

Art. 142 Funzioni dei tribunali arbitrali

Art. 143 Procedimenti dinanzi a tribunali arbitrali

Art. 144 Sospensione o conclusione dei procedimenti dinanzi ai tribunali arbitrali

Art. 145 Attuazione del lodo arbitrale

Art. 146 Spese

Art. 147 Altre disposizioni

Capitolo 15: Amministrazione dell’Accordo

Art. 148 Comitato misto

Art. 149 Comunicazioni

Capitolo 16: Disposizioni finali

Art. 150 Sommario e intestazioni

Art. 151 Allegati e note

Art. 152 Emendamento

Art. 153 Entrata in vigore

Art. 154 Denuncia

Allegato I (di cui al capitolo 2 53 ) Elenchi in relazione all’articolo 15

Allegato II (di cui al capitolo 2) Regole di origine

Allegato III (di cui al capitolo 6) Elenchi di esenzioni

Allegato IV (di cui al capitolo 6) Discipline sulla regolamentazione interna nei servizi

Allegato V (di cui al capitolo 6) Riconoscimento delle qualificazioni per prestatori di servizi

Allegato VI (di cui al capitolo 6) Servizi finanziari

Allegato VII (di cui al capitolo 6 Servizi di telecomunicazione

Allegato VIII di cui al capitolo 7) Impegni speciali sulla circolazione delle persone fisiche

(Allegato IX di cui al capitolo 9) Elenchi di esenzioni

Allegato X (di cui al capitolo 11) Indicazioni geografiche

Allegato I

Appendice 2

Sezione 1 Note relative alla lista della Svizzera

1. Ai fini dell’articolo 15, si applicano le seguenti categorie indicate nella colonna 3, l’aliquota di dazio preferenziale applicata (CHF) indicata nella colonna 4, l’aliquota di dazio NPF ridotta (CHF) indicata nella colonna 5 e le modalità e condizioni definite nella colonna 6 della Lista della Svizzera nella sezione 2 della presente appendice:

  1. i dazi su importazioni di prodotti originari classificati alle linee tariffarie indicate con una «A» vengono soppressi a partire dalla data di entrata in vigore del presente Accordo;
  2. i dazi su importazioni di prodotti originari classificati alle linee tariffarie indicate con «P1» devono corrispondere all’aliquota di dazio indicata alla colonna 4 a partire dalla data di entrata in vigore del presente Accordo;
  3. i dazi su importazioni di prodotti originari classificati alle linee tariffarie indicate con «P2» devono corrispondere, a partire dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, all’aliquota di dazio calcolata deducendo dall’aliquota applicata alla nazione più favorita al momento dell’importazione l’aliquota di dazio indicata alla colonna 5;
  4. Ai fini dei sottoparagrafi da (a) a (c), si applicano le modalità e le condizioni esposte alla colonna 6. I prodotti originari che non soddisfano le modalità e condizioni vengono esclusi da qualsiasi impegno tariffario sulle importazioni di cui ai sottoparagrafi da (a) a (c).
  5. i dazi su importazioni di prodotti originari classificati alle linee tariffarie indicate con «P3» devono essere limitati, a partire dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, all’elemento agricolo (EA) della rispettiva aliquota di dazio;
  6. I prodotti originari classificati alle linee tariffarie indicate con «X» vengono esclusi da qualsiasi impegno di riduzione o eliminazione di dazi doganali all’importazione; e
  7. I prodotti originari classificati alle linee tariffarie indicate con «Y» del capitolo 19 del Sistema armonizzato vengono esclusi da qualsiasi impegno di riduzione o eliminazione di dazi doganali all’importazione. Inoltre, per queste linee tariffarie le sovvenzioni all’esportazione definite all’articolo 9 dell’Accordo OMC sull’agricoltura potranno essere mantenute.

2. Per i prodotti che vengono definiti alla colonna 6 quali EA (elemento agricolo) si applicano le seguenti disposizioni:

  1. Per tener conto delle differenze di costo delle materie prime agricole contenute in questi prodotti, il presente Accordo non impedisce il prelievo dell’EA dell’aliquota di dazio sulle importazioni.
  2. L’EA dell’aliquota di dazio, prelevata all’importazione, si basa su, ma non eccede, la differenza tra il prezzo sul mercato interno svizzero e il prezzo sul mercato mondiale delle materie prime agricole contenute nei prodotti in questione.

3. La lista della Svizzera, alla sezione 2, si basa sulla versione emendata al 1° gennaio 2007 del Sistema armonizzato.

4. Ai fini della presente appendice, per «anno» si intende, in riferimento al primo anno, il periodo che intercorre tra la data di entrata in vigore del presente Accordo e il prossimo 31 dicembre e, in riferimento a ogni anno successivo, il periodo di dodici mesi che inizia dal 1° gennaio di quell’anno.

5. Ai fini dell’applicazione di contingenti tariffari, nel caso in cui il primo anno contasse meno di dodici mesi, il contingente totale annuo definito alla sezione 2 si applica per quell’anno, a prescindere dall’entrata in vigore del presente Accordo.

Sezione 2 Lista della Svizzera

Voce della tariffa doganale svizzera (1)

Denominazione delle merci (2)

Categoria (3)

Aliquota preferenziale applicabile (CHF) (4)

Aliquota NPF applicabile meno (CHF) (5)

Condizioni (6)

01

Animali vivi

1.00

per capo

per capo

1

0101

Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi

0101.10

– riproduttori di razza pura:

– – cavalli:

0101.1011

– – – importati nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 1)

A

0101.1019

– – – altri

X

– – asini:

0101.1021

– – – importati nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 1)

X

0101.1029

– – – altri

X

0101.90

– altri:

– – asini, muli e bardotti:

0101.9011

– – – da macello; emioni e onagri

X

– – – altri:

0101.9021

– – – – importati nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 1)

X

0101.9029

– – – – altri

X

– – altri:

– – – da macello:

0101.9091

– – – – importati nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 5)

X

0101.9092

– – – – altri

X

– – – altri:

0101.9095

– – – – importati nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 1)

A

0101.9096

– – – – – con un’altezza del garrese superiore a 1,48 m

X

0101.9097

– – – – – con un’altezza del garrese superiore a 1,35 m ma non eccedente 1,48 m

X

0101.9098

– – – – – con un’altezza del garrese non eccedente 1,35 m

X

0102

Animali vivi della specie bovina

0102.10

– riproduttori di razza pura:

0102.1010

– – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 2)

X

– – altri:

0102.1091

– – – di razze bruna, chiazzata, Holstein

X

0102.1099

– – – altri

X

0102.90

– altri:

– – da macello:

0102.9011

– – – importati nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 5)

X

0102.9019

– – – altri

X

– – altri:

0102.9091

– – – importati nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 2)

A

0102.9099

– – – altri

X

0103

Animali vivi della specie suina

X

0104

Animali vivi della specie ovina o caprina

0104.10

– della specie ovina:

0104.1010

– – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 4) (riproduttori)

P2

5.00

0104.1020

– – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5) (da macello)

P1

20.00

0104.1090

– – altri

X

0104.20

– della specie caprina:

0104.2010

– – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 4) (riproduttori)

P2

3.00

0104.2020

– – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5) (da macello)

P1

40.00

0104.2090

– – altri

X

0105

Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche

per 100 kg peso lordo

per 100 kg peso lordo

– di peso non eccedente 185 g:

0105.1100

– – galli e galline

A

0105.1200

– – tacchini e tacchine

A

0105.1900

– – altri

A

– altri:

0105.9400

– – galli e galline

X

0105.9900

– – altri

A

0106

Altri animali vivi

– mammiferi:

0106.1100

– – primati

A

0106.1200

– – balene, delfini e marsovini (mam- miferi della specie dei cetacei); lamantini e dugonghi (mammiferi della specie dei sireni)

X

0106.1900

– – altri

A

0106.2000

– rettili (compresi i serpenti e le tarta- rughe marine)

A

– uccelli:

0106.3100

– – uccelli rapaci

A

0106.3200

– – psittaciformi (compresi i pappagalli, le cocorite, are e cacatua)

A

0106.39

– – altri:

0106.3910

– – – selvaggina da penna

X

0106.3990

– – – altri

A

0106.9000

– altri

A

02

Carni e frattaglie commestibili

0201

Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate

0201.10

– in carcasse o mezzene:

– – di vitello:

0201.1011

– – – importate nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 5)

P1

85.00

0201.1019

– – – altre

X

– – altre:

0201.1091

– – – importate nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 5)

P2

9.00

0201.1099

– – – altre

X

0201.20

– altri pezzi non disossati:

– – di vitello:

0201.2011

– – – importati nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 5)

P2

9.00

0201.2019

– – – altri

X

– – altri:

0201.2091

– – – importati nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 5)

P2

9.00

0201.2099

– – – altri

X

0201.30

– disossati:

– – di vitello:

0201.3011

– – – importati nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 5)

P2

9.00

0201.3019

– – – altri

X

– – altri:

0201.3091

– – – importati nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 5)

P2

9.00

0201.3099

– – – altri

X

0202

Carni di animali della specie bovina, congelate

0202.10

– in carcasse o mezzene:

– – di vitello:

0202.1011

– – – importate nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 5)

P1

85.00

0202.1019

– – – altre

X

– – altre:

0202.1091

– – – importate nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 5)

P2

9.00

0202.1099

– – – altre

X

0202.20

– altri pezzi non disossati:

– – di vitello:

0202.2011

– – – importati nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 5)

P2

9.00

0202.2019

– – – altri

X

– – altri:

0202.2091

– – – importati nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 5)

P2

9.00

0202.2099

– – – altri

X

0202.30

– disossati:

– – di vitello:

0202.3011

– – – importati nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 5)

P2

9.00

0202.3019

– – – altri

X

– – altri:

0202.3091

– – – importati nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 5)

P2

9.00

0202.3099

– – – altri

X

0203

Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate

X

0204

Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

0204.10

– carcasse e mezzene di agnello, fresche o refrigerate:

0204.1010

– – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)

P1

20.00

0204.1090

– – altre

X

– altre carni di animali della specie ovina, fresche o refrigerate:

0204.21

– – in carcasse o mezzene:

0204.2110

– – – importate nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 5)

P1

20.00

0204.2190

– – – altre

X

0204.22

– – in altri pezzi non disossati:

0204.2210

– – – importati nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 5)

P1

20.00

0204.2290

– – – altri

X

0204.23

– – disossati:

0204.2310

– – – importati nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 5)

P1

20.00

0204.2390

– – – altri

X

0204.30

– carcasse e mezzene di agnello, congelate:

0204.3010

– – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)

P1

20.00

0204.3090

– – altre

X

– altre carni di animali della specie ovina, congelate:

0204.41

– – in carcasse o mezzene:

0204.4110

– – – importate nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 5)

P1

20.00

0204.4190

– – – altre

X

0204.42

– – in altri pezzi non disossati:

0204.4210

– – – importati nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 5)

P1

20.00

0204.4290

– – – altri

X

0204.43

– – disossati:

0204.4310

– – – importati nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 5)

P1

20.00

0204.4390

– – – altri

X

0204.50

– carni di animali della specie caprina:

0204.5010

– – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)

P1

40.00

0204.5090

– – altre

X

0205

Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate

0205.0010

– importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)

P1

11.00

0205.0090

– altre

X

0206

Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate

0206.10

– della specie bovina, fresche o refrigerate:

– – lingue:

0206.1011

– – – importate nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 5)

X

0206.1019

– – – altre

X

– – fegati:

0206.1021

– – – importati nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 5)

X

0206.1029

– – – altri

X

– – altri:

0206.1091

– – – importati nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 5)

X

0206.1099

– – – altri

X

– della specie bovina, congelate:

0206.21

– – lingue:

0206.2110

– – – importate nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 5)

X

0206.2190

– – – altre

X

0206.22

– – fegati:

0206.2210

– – – importati nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 5)

X

0206.2290

– – – altri

X

0206.29

– – altre:

0206.2910

– – – importate nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 5)

X

0206.2990

– – – altre

X

0206.30

– della specie suina, fresche o refrigerate:

0206.3010

– – di cinghiale

X

– – altre:

0206.3091

– – – importate nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 5)

X

0206.3099

– – – altri

X

– della specie suina, congelate:

0206.41

– – fegati:

0206.4110

– – – di cinghiale

A

– – – altri:

0206.4191

– – – – importati nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 5)

X

0206.4199

– – – – altri

X

0206.49

– – altre:

0206.4910

– – – di cinghiale

X

– – – altre:

0206.4991

– – – – importate nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 5)

X

0206.4999

– – – – altre

X

0206.80

– altre, fresche o refrigerate:

0206.8010

– – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)

P2

9.00

0206.8090

– – altre

X

0206.90

– altre, congelate:

0206.9010

– – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 5)

P2

10.00

0206.9090

– – altre

X

0207

Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105

– di galli e galline:

0207.11

– – non tagliati in pezzi, freschi o refrigerati:

0207.1110

– – – importati nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 6)

X

0207.1190

– – – altri

X

0207.12

– – non tagliati in pezzi, congelati:

0207.1210

– – – importati nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 6)

X

0207.1290

– – – altri

X

0207.13

– – pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati:

– – – petti:

0207.1311

– – – – importati nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 6)

X

0207.1319

– – – – altri

X

– – – altri pezzi e frattaglie:

0207.1321

– – – – importati nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 6)

X

0207.1329

– – – – altri

X

0207.14

– – pezzi e frattaglie, congelati:

– – – petti:

0207.1481

– – – – importati nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 6)

X

0207.1489

– – – – altri

X

– – – altri:

0207.1491

– – – – importati nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 6)

X

0207.1499

– – – – altri

X

– di tacchini e di tacchine:

0207.24

– – non tagliati in pezzi, freschi o refrigerati:

0207.2410

– – – importati nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 6)

P2

6.00

0207.2490

– – – altri

X

0207.25

– – non tagliati in pezzi, congelati:

0207.2510

– – – importati nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 6)

P2

6.00

0207.2590

– – – altri

X

0207.26

– – pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati:

– – – petti:

0207.2611

– – – – importati nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 6)

X

0207.2619

– – – – altri

X

– – – altri pezzi e frattaglie:

0207.2621

– – – – importati nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 6)

X

0207.2629

– – – – altri

X

0207.27

– – pezzi e frattaglie, congelati:

– – – petti:

0207.2781

– – – – importati nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 6)

P2

15.00

0207.2789

– – – – altri

X

– – – altri:

0207.2791

– – – – importati nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 6)

P2

30.00

0207.2799

– – – – altri

X

– di anatre, di oche o di faraone:

0207.32

– – non tagliati in pezzi, freschi o refrigerati:

– – – anatre:

0207.3211

– – – – importate nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 6)

P2

6.00

0207.3219

– – – – altre

X

– – – altri:

0207.3291

– – – – importati nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 6)

P2

6.00

0207.3299

– – – – altri

X

0207.33

– – non tagliati in pezzi, congelati:

– – – anatre:

0207.3311

– – – – importate nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 6)

P2

15.00

0207.3319

– – – – altre

X

– – – altri:

0207.3391

– – – – importati nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 6)

X

0207.3399

– – – – altri

X

0207.3400

– – fegati grassi, freschi o refrigerati

P1

9.50

0207.35

– – altri, freschi o refrigerati:

X

0207.36

– – altri, congelati:

0207.3610

– – – fegati grassi

P2

36.33

– – – altri:

0207.3691

– – – – importati nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 6)

P2

15.00

0207.3699

– – – – altri

X

0208

Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate

0208.1000

– di conigli o di lepri

P1

11.00

0208.3000

– di primati

A

0208.4000

– di balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); di lamantini e dugonghi (mammiferi della specie dei sireni)

X

0208.5000

– di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)

X

0208.90

– altre:

X

0209

Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati

X

0210

Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie

X

03

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici

A

04

Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove

0401

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

X

0402

Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

X

0403

Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao

X

0404

Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti da componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove

X

0405

Burro e altre materie grasse del latte; paste da spalmare a base di latte

X

0406

Formaggi e latticini

X

0407

Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte

X

0408

Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

X

0409

Miele naturale

X

0410

Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove

A

05

Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove

0501

Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli

A

0502

Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso e altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o questi peli

A

0504

Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati

0504.0010

– abomasi

A

– altri stomaci di animali delle voci 0101–0104; trippe:

0504.0031

– – per l’alimentazione umana

X

0504.0039

– – altri

P2

0.50

0504.0090

– altri

A

0505

Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume e penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume e parti di piume

0505.10

– piume e penne delle specie utilizzate per l’imbottitura; calugine:

A

0505.90

– altri:

– – polveri e cascami di piume o di parti di piume:

0505.9011

– – – per l’alimentazione di animali

X

0505.9019

– – – altri

A

0505.9090

– – altri

A

0506

Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate, semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie

A

0507

Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie

A

0508

Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami

0508.0010

– frammenti, polveri e cascami di conchiglie vuote

A

– altri:

0508.0091

– – involucri di granchiolini di mare, anche macinati, per l’alimentazione di animali

X

0508.0099

– – altri

A

0510

Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole e altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio

A

0511

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all’alimentazione umana

0511.10

– sperma di tori:

per dose

per dose

0511.1010

– – importato nei limiti del contingente doganale (n. cont. 12)

A

0511.1090

– – altro

X

– altri:

0511.91

– – prodotti di pesci o di crostacei, molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3:

per 100 kg peso lordo

per 100 kg peso lordo

0511.9110

– – – pesciolini (esclusi i pesci freschi, salati o congelati), crostacei e molluschi, anche macinati, per l’alimentazione di animali

X

ex 0511.9190

– – – altri

A

altri che per l’alimentazione di animali

0511.99

– – altri:

– – – per l’alimentazione di animali:

0511.9911

– – – – sangue di animali

X

0511.9919

– – – – altri

X

0511.9980

– – – altri

A

06

Piante vive e prodotti della floricoltura

0601

Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212

0601.10

– bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo:

0601.1010

– – tulipani

P2

17.00

0601.1090

– – altri

A

0601.20

– bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria:

0601.2010

– – piantimi di cicoria

P2

1.40

0601.2020

– – con piote, anche in tini o in vasi, eccettuati i tulipani e i piantimi di cicoria

A

– – altri:

0601.2091

– – – con boccioli o fiori

A

0601.2099

– – – altri

A

0602

Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio)

0602.1000

– talee senza radici e marze

A

0602.20

– alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, anche innestati:

– – piantimi (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa):

– – – portinnesto di frutta a granella:

– – – – innestati:

ex 0602.2011

– – – – – con radici nude

A

piante d’ornamento («Bonsaï»)

ex 0602.2019

– – – – – altri

A

piante d’ornamento («Bonsaï»)

– – – – altri:

ex 0602.2021

– – – – – con radici nude

A

piante d’ornamento («Bonsaï»)

ex 0602.2029

– – – – – altri

A

piante d’ornamento («Bonsaï»)

– – – portinnesto di frutta a nocciolo:

– – – – innestati:

ex 0602.2031

– – – – – con radici nude

A

piante d’ornamento («Bonsaï»)

ex 0602.2039

– – – – – altri

A

piante d’ornamento («Bonsaï»)

– – – – altri:

0602.2041

– – – – – con radici nude

A

0602.2049

– – – – – altri

A

– – – altri:

0602.2051

– – – – con radici nude

A

ex 0602.2059

– – – – altri

A

piante d’ornamento («Bonsaï»)

– – altri:

– – – con radici nude:

ex 0602.2071

– – – – di frutta a granella

A

piante d’ornamento («Bonsaï»)

ex 0602.2072

– – – – di frutta a nocciolo

A

piante d’ornamento («Bonsaï»)

0602.2079

– – – – altri

A

– – – altri:

ex 0602.2081

– – – – di frutta a granella

A

piante d’ornamento («Bonsaï»)

ex 0602.2082

– – – – di frutta a nocciolo

A

piante d’ornamento («Bonsaï»)

0602.2089

– – – – altri

A

0602.3000

– rododendri e azalee, anche innestati

A

0602.40

– rosai, anche innestati:

ex 0602.4010

– – rosai silvestri e alberetti di rosai selvatici

A

piante d’ornamento («Bonsaï»)

– – altri:

ex 0602.4091

– – – con radici nude

A

piante d’ornamento («Bonsaï»)

ex 0602.4099

– – – altri

A

piante d’ornamento («Bonsaï»)

0602.90

– altri:

– – piantimi (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa) di vegetali d’utilità; bianco di funghi (micelio):

0602.9011

– – – piantimi di ortaggi e manti erbosi in rotoli

P2

1.40

0602.9012

– – – bianco di funghi (micelio)

P2

0.20

0602.9019

– – – altri

P2

5.20

– – altri:

ex 0602.9091

– – – con radici nude

A

piante d’ornamento («Bonsaï»)

ex 0602.9099

– – – altri

A

piante d’ornamento («Bonsaï»)

0603

Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati

– freschi:

0603.11

– – rose:

– – – dal 1° maggio al 25 ottobre:

0603.1110

– – – – importate nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 13)

A

0603.1120

– – – – altre

X

0603.1130

– – – dal 26 ottobre al 30 aprile

A

0603.12

– – garofani:

– – – dal 1° maggio al 25 ottobre:

0603.1210

– – – – importati nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 13)

A

0603.1220

– – – – altri

X

0603.1230

– – – dal 26 ottobre al 30 aprile

X

0603.13

– – orchidee:

– – – dal 1° maggio al 25 ottobre:

0603.1310

– – – – importate nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 13)

P1

20.00

0603.1320

– – – – altre

X

0603.1330

– – – dal 26 ottobre al 30 aprile

X

0603.14

– – crisantemi:

– – – dal 1° maggio al 25 ottobre:

0603.1410

– – – – importati nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 13)

P1

20.00

0603.1420

– – – – altri

X

0603.1430

– – – dal 26 ottobre al 30 aprile

X

0603.19

– – altri:

– – – dal 1° maggio al 25 ottobre:

– – – – importati nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 13):

0603.1911

– – – – – legnosi

P1

20.00

0603.1919

– – – – – altri

P1

20.00

– – – – altri:

0603.1921

– – – – – legnosi

X

0603.1929

– – – – – altri

X

– – – dal 26 ottobre al 30 aprile:

0603.1930

– – – – tulipani

X

– – – – altri:

0603.1931

– – – – – legnosi

X

0603.1939

– – – – – altri

X

0603.90

– altri:

0603.9010

– – essiccati, allo stato naturale

A

0603.9090

– – altri (per esempio, imbianchiti, tinti, impregnati)

A

0604

Fogliame, foglie, rami e altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, e erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati

0604.10

– muschi e licheni:

A

– altri:

0604.91

– – freschi:

– – – legnosi:

0604.9111

– – – – alberi di Natale e rami di conifere

A

0604.9119

– – – – altri

P2

5.00

0604.9190

– – – altri

A

0604.99

– – altri:

0604.9910

– – – semplicemente essiccati

A

0604.9990

– – – altri (per esempio, imbianchiti, tinti, impregnati)

A

07

Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi, mangerecci

0701

Patate, fresche o refrigerate

0701.10

– da semina:

0701.1010

– – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 14)

P2

1.40

0701.1090

– – altre

X

0701.90

– altre:

X

0702

Pomodori, freschi o refrigerati

– pomodori ciliegia (cherry):

0702.0010

– – dal 21 ottobre al 30 aprile

A

– – dal 1° maggio al 20 ottobre:

0702.0011

– – – importati nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 15)

X

0702.0019

– – – altri

X

– pomodori peretti (di forma allungata):

0702.0020

– – dal 21 ottobre al 30 aprile

A

– – dal 1° maggio al 20 ottobre:

0702.0021

– – – importati nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 15)

X

0702.0029

– – – altri

X

– altri pomodori, con diametro di 80 mm o più (pomodori carnosi):

0702.0030

– – dal 21 ottobre al 30 aprile

A

– – dal 1° maggio al 20 ottobre:

0702.0031

– – – importati nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 15)

X

0702.0039

– – – altri

X

– altri:

0702.0090

– – dal 21 ottobre al 30 aprile

A

– – dal 1° maggio al 20 ottobre:

0702.0091

– – – importati nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 15)

X

0702.0099

– – – altri

X

0703

Cipolle, scalogni, agli, porri e altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati

0703.10

– cipolle e scalogni:

– – cipolline da semina:

0703.1011

– – – dal 1° maggio al 30 giugno

A

– – – dal 1° luglio al 30 aprile:

0703.1013

– – – – importate nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 15)

A

0703.1019

– – – – altre

X

– – altre cipolle e scalogni:

– – – cipolle mangerecce, bianche, con gambo verde (cipollotte):

0703.1020

– – – – dal 31 ottobre al 31 marzo

A

– – – – dal 1° aprile al 30 ottobre:

0703.1021

– – – – – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)

A

0703.1029

– – – – – altre

X

– – – cipolle mangerecce, bianche, piatte, con diametro non superiore a 35 mm:

0703.1030

– – – – dal 31 ottobre al 31 marzo

A

– – – – dal 1° aprile al 30 ottobre:

0703.1031

– – – – – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)

A

0703.1039

– – – – – altre

X

– – – lampagioni:

0703.1040

– – – – dal 16 maggio al 29 maggio

A

– – – – dal 30 maggio al 15 maggio:

0703.1041

– – – – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)

A

0703.1049

– – – – – altri

X

– – – cipolle mangerecce, con un diametro di 70 mm o più:

0703.1050

– – – – dal 16 maggio al 29 maggio

A

– – – – dal 30 maggio al 15 maggio:

0703.1051

– – – – – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)

A

0703.1059

– – – – – altre

X

– – – cipolle mangerecce, con diametro inferiore a 70 mm, varietà rossa e bianca, diverse da quelle delle voci 0703.1030/1039:

0703.1060

– – – – dal 16 maggio al 29 maggio

A

– – – – dal 30 maggio al 15 maggio:

0703.1061

– – – – – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)

A

0703.1069

– – – – – altre

X

– – – altre cipolle mangerecce:

0703.1070

– – – – dal 16 maggio al 29 maggio

A

– – – – dal 30 maggio al 15 maggio:

0703.1071

– – – – – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)

A

0703.1079

– – – – – altre

X

0703.1080

– – – scalogni

A

0703.2000

– aglio

A

0703.90

– porri e altri ortaggi agliacei:

– – porro allungato (parte verde, al massimo, 1/6 della lunghezza del gambo, se tagliato solo bianco), da imballare in vaschette per la vendita:

0703.9010

– – – dal 16 febbraio alla fine di febbraio

P1

5.00

– – – dal 1° marzo al 15 febbraio:

0703.9011

– – – – importato nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 15)

P1

5.00

0703.9019

– – – – altro

X

– – altri porri:

0703.9020

– – – dal 16 febbraio alla fine di febbraio

P1

5.00

– – – dal 1° marzo al 15 febbraio:

0703.9021

– – – – importati nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 15)

P1

5.00

0703.9029

– – – – altri

X

0703.9090

– – altri

P1

5.00

0704

Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e prodotti commestibili simili del genere Brassica, freschi o refrigerati

0704.10

– cavolfiori e cavoli broccoli:

– – cimone:

0704.1010

– – – dal 1° dicembre al 30 aprile

A

– – – dal 1° maggio al 30 novembre:

0704.1011

– – – – importato nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 15)

A

0704.1019

– – – – altro

X

– – romanesco:

0704.1020

– – – dal 1° dicembre al 30 aprile

A

– – – dal 1° maggio al 30 novembre:

0704.1021

– – – – importato nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 15)

A

0704.1029

– – – – altro

X

– – altri:

0704.1090

– – – dal 1° dicembre al 30 aprile

A

– – – dal 1° maggio al 30 novembre:

0704.1091

– – – – importati nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 15)

A

0704.1099

– – – – altri

X

0704.20

– cavoletti di Bruxelles:

0704.2010

– – dal 1° febbraio al 31 agosto

P1

5.00

– – dal 1° settembre al 31 gennaio:

0704.2011

– – – importati nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 15)

P1

5.00

0704.2019

– – – altri

X

0704.90

– altri:

– – cavoli rossi:

0704.9011

– – – dal 16 maggio al 29 maggio

A

– – – dal 30 maggio al 15 maggio:

0704.9018

– – – – importati nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 15)

A

0704.9019

– – – – altri

X

– – cavoli bianchi:

0704.9020

– – – dal 2 maggio al 14 maggio

A

– – – dal 15 maggio al 1° maggio:

0704.9021

– – – – importati nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 15)

A

0704.9029

– – – – altri

X

– – cavoli a punta:

0704.9030

– – – dal 16 marzo al 31 marzo

A

– – – dal 1° aprile al 15 marzo:

0704.9031

– – – – importati nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 15)

A

0704.9039

– – – – altri

X

– – cavoli di Milano:

0704.9040

– – – dall’11 maggio al 24 maggio

A

– – – dal 25 maggio al 10 maggio:

0704.9041

– – – – importati nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 15)

A

0704.9049

– – – – altri

X

– – broccoli:

0704.9050

– – – dal 1° dicembre al 30 aprile

A

– – – dal 1° maggio al 30 novembre:

0704.9051

– – – – importati nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 15)

A

0704.9059

– – – – altri

X

– – cavoli cinesi:

0704.9060

– – – dal 2 marzo al 9 aprile

P1

5.00

– – – dal 10 aprile al 1° marzo:

0704.9061

– – – – importati nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 15)

P1

5.00

0704.9062

– – – – altri

X

– – pak-choi:

0704.9063

– – – dal 2 marzo al 9 aprile

P1

5.00

– – – dal 10 aprile al 1° marzo:

0704.9064

– – – – importati nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 15)

P1

5.00

0704.9069

– – – – altri

X

– – cavoli rapa:

0704.9070

– – – dal 16 dicembre al 14 marzo

P1

5.00

– – – dal 15 marzo al 15 dicembre:

0704.9071

– – – – importati nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 15)

P1

5.00

0704.9079

– – – – altri

X

– – cavoli ricci senza testa:

0704.9080

– – – dall’11 maggio al 24 maggio

P1

5.00

– – – dal 25 maggio al 10 maggio:

0704.9081

– – – – importati nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 15)

P1

5.00

0704.9089

– – – – altri

X

0704.9090

– – altri

P1

5.00

0705

Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.), fresche o refrigerate

– lattughe:

0705.11

– – a cappuccio:

– – – lattuga iceberg, senza corona:

0705.1111

– – – – dal 1° gennaio alla fine di febbraio

P1

3.50

– – – – dal 1° marzo al 31 dicembre:

0705.1118

– – – – – importata nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)

P1

3.50

0705.1119

– – – – – altra

X

– – – batavia e altre lattughe iceberg:

0705.1120

– – – – dal 1° gennaio alla fine di febbraio

P1

3.50

– – – – dal 1° marzo al 31 dicembre:

0705.1121

– – – – – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)

P1

3.50

0705.1129

– – – – – altre

X

– – – altre:

0705.1191

– – – – dall’11 dicembre alla fine di febbraio

P1

5.00

– – – – dal 1° marzo al 10 dicembre:

0705.1198

– – – – – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)

P1

5.00

0705.1199

– – – – – altre

X

0705.19

– – altre:

– – – lattuga romana:

0705.1910

– – – – dal 21 dicembre alla fine di febbraio

P1

5.00

– – – – dal 1° marzo al 20 dicembre:

0705.1911

– – – – – importata nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)

P1

5.00

0705.1919

– – – – – altra

X

– – – lattughino:

– – – – foglia di quercia:

0705.1920

– – – – – dal 21 dicembre alla fine di febbraio

P1

5.00

– – – – – dal 1° marzo al 20 dicembre:

0705.1921

– – – – – – importata nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)

P1

5.00

0705.1929

– – – – – – altra

X

– – – – lollo, rosso:

0705.1930

– – – – – dal 21 dicembre alla fine di febbraio

P1

5.00

– – – – – dal 1° marzo al 20 dicembre:

0705.1931

– – – – – – importato nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)

P1

5.00

0705.1939

– – – – – – altro

X

– – – – lollo, diverso da quello rosso:

0705.1940

– – – – – dal 21 dicembre alla fine di febbraio

P1

5.00

– – – – – dal 1° marzo al 20 dicembre:

0705.1941

– – – – – – importato nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)

P1

5.00

0705.1949

– – – – – – altro

X

– – – – altro:

0705.1950

– – – – – dal 21 dicembre alla fine di febbraio

P1

5.00

– – – – – dal 1° marzo al 20 dicembre:

0705.1951

– – – – – – importato nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)

P1

5.00

0705.1959

– – – – – – altro

X

– – – altre:

0705.1990

– – – – dal 21 dicembre al 14 febbraio

P1

5.00

– – – – dal 15 febbraio al 20 dicembre:

0705.1991

– – – – – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)

P1

5.00

0705.1999

– – – – – altre

X

– cicorie:

0705.21

– – witloof (Cichorium intybus var. foliosum):

0705.2110

– – – dal 21 maggio al 30 settembre

P1

3.50

– – – dal 1° ottobre al 20 maggio:

0705.2111

– – – – importata nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 15)

P1

3.50

0705.2119

– – – – altra

X

0705.29

– – altre:

X

0706

Carote, navoni, barbabietole da insalata, scorzonera (salsefrica), sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati

0706.10

– carote e navoni:

– – carote:

– – – con foglie, in mazzi:

0706.1010

– – – – dall’11 maggio al 24 maggio

P1

2.00

– – – – dal 25 maggio al 10 maggio:

0706.1011

– – – – – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)

P1

2.00

0706.1019

– – – – – altre

X

– – – altre:

0706.1020

– – – – dall’11 maggio al 24 maggio

P1

2.00

– – – – dal 25 maggio al 10 maggio:

0706.1021

– – – – – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)

P1

2.00

0706.1029

– – – – – altre

X

– – rape bianche:

0706.1030

– – – dal 16 gennaio al 31 gennaio

P1

2.00

– – – dal 1° febbraio al 15 gennaio:

0706.1031

– – – – importate nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 15)

P1

2.00

0706.1039

– – – – altre

X

0706.90

– altri:

– – barbabietole da insalata (bietole rosse):

0706.9011

– – – dal 16 giugno al 29 giugno

P1

2.00

– – – dal 30 giugno al 15 giugno:

0706.9018

– – – – importate nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 15)

P1

2.00

0706.9019

– – – – altre

X

– – scorzonera:

0706.9021

– – – dal 16 maggio al 14 settembre

P1

3.50

– – – dal 15 settembre al 15 maggio:

0706.9028

– – – – importata nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 15)

P1

3.50

0706.9029

– – – – altra

X

– – sedano-rapa:

– – – sedano da condimento (con foglia, con diametro della rapa inferiore a 7 cm):

0706.9030

– – – – dal 1° gennaio al 14 gennaio

P1

5.00

– – – – dal 15 gennaio al 31 dicembre:

0706.9031

– – – – – importato nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)

P1

5.00

0706.9039

– – – – – altro

X

– – – altro:

0706.9040

– – – – dal 16 giugno al 29 giugno

P1

5.00

– – – – dal 30 giugno al 15 giugno:

0706.9041

– – – – – importato nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)

P1

5.00

0706.9049

– – – – – altro

X

– – ramolacci (escluso il rafano):

0706.9050

– – – dal 16 gennaio alla fine di febbraio

P1

5.00

– – – dal 1° marzo al 15 gennaio:

0706.9051

– – – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)

P1

5.00

0706.9059

– – – – altri

X

– – ravanelli:

0706.9060

– – – dall’11 gennaio al 9 febbraio

P1

5.00

– – – dal 10 febbraio al 10 gennaio:

0706.9061

– – – – importati nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 15)

P1

5.00

0706.9069

– – – – altri

X

0706.9090

– – altri

P1

5.00

0707

Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati

– cetrioli:

– – cetrioli per insalata:

0707.0010

– – – dal 21 ottobre al 14 aprile

P1

5.00

– – – dal 15 aprile al 20 ottobre:

0707.0011

– – – – importati nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 15)

P1

5.00

0707.0019

– – – – altri

X

– – cetrioli nostrani o cetrioli-slicer:

0707.0020

– – – dal 21 ottobre al 14 aprile

P1

5.00

– – – dal 15 aprile al 20 ottobre:

0707.0021

– – – – importati nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 15)

P1

5.00

0707.0029

– – – – altri

X

– – cetrioli per conserva, di una lunghezza superiore a 6 cm ma non eccedente 12 cm:

0707.0030

– – – dal 21 ottobre al 14 aprile

P1

5.00

– – – dal 15 aprile al 20 ottobre:

0707.0031

– – – – importati nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 15)

P1

5.00

0707.0039

– – – – altri

X

– – altri cetrioli:

0707.0040

– – – dal 21 ottobre al 14 aprile

P1

5.00

– – – dal 15 aprile al 20 ottobre:

0707.0041

– – – – importati nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 15)

P1

5.00

0707.0049

– – – – altri

X

0707.0050

– cetriolini

P1

3.50

0708

Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati

0708.10

– piselli (Pisum sativum):

– – taccole:

0708.1010

– – – dal 16 agosto al 19 maggio

A

– – – dal 20 maggio al 15 agosto:

0708.1011

– – – – importate nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 15)

P1

5.00

0708.1019

– – – – altre

X

– – altri:

0708.1020

– – – dal 16 agosto al 19 maggio

A

– – – dal 20 maggio al 15 agosto:

0708.1021

– – – – importati nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 15)

P1

5.00

0708.1029

– – – – altri

X

0708.20

– fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.):

0708.2010

– – da sgranare

A

– – piattoni:

0708.2021

– – – dal 16 novembre al 14 giugno

A

– – – dal 15 giugno al 15 novembre:

0708.2028

– – – – importati nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 15)

A

0708.2029

– – – – altri

X

– – fagiolini «long beans»:

0708.2031

– – – dal 16 novembre al 14 giugno

A

– – – dal 15 giugno al 15 novembre:

0708.2038

– – – – importati nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 15)

A

0708.2039

– – – – altri

X

– – fagiolini extrafini (500 pezzi min. per kg):

0708.2041

– – – dal 16 novembre al 14 giugno

A

– – – dal 15 giugno al 15 novembre:

0708.2048

– – – – importati nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 15)

A

0708.2049

– – – – altri

X

– – altri:

0708.2091

– – – dal 16 novembre al 14 giugno

A

– – – dal 15 giugno al 15 novembre:

0708.2098

– – – – importati nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 15)

A

0708.2099

– – – – altri

X

0708.90

– altri legumi da granella:

0708.9010

– – semi di guarea, per l’alimentazione degli animali

X

– – altri:

– – – per l’alimentazione umana:

0708.9080

– – – – dal 1° novembre al 31 maggio

A

– – – – dal 1° giugno al 31 ottobre:

0708.9081

– – – – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)

P1

5.00

0708.9089

– – – – – altri

X

0708.9090

– – – altri

A

0709

Altri ortaggi, freschi o refrigerati

0709.20

– asparagi:

– – asparagi verdi:

0709.2010

– – – dal 16 giugno al 30 aprile

A

– – – dal 1° maggio al 15 giugno:

0709.2011

– – – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)

A

0709.2019

– – – – altri

X

0709.2090

– – altri

X

0709.30

– melanzane:

0709.3010

– – dal 16 ottobre al 31 maggio

A

– – dal 1° giugno al 15 ottobre:

0709.3011

– – – importate nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 15)

X

0709.3019

– – – altre

X

0709.40

– sedano, esclusi i sedani-rapa:

– – sedano coste verde:

0709.4010

– – – dal 1° gennaio al 30 aprile

P1

5.00

– – – dal 1° maggio al 31 dicembre:

0709.4011

– – – – importato nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 15)

P1

5.00

0709.4019

– – – – altro

X

– – sedano coste bianco:

0709.4020

– – – dal 1° gennaio al 30 aprile

P1

5.00

– – – dal 1° maggio al 31 dicembre:

0709.4021

– – – – importato nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 15)

P1

5.00

0709.4029

– – – – altro

X

– – altro:

0709.4090

– – – dal 1° gennaio al 14 gennaio

P1

5.00

– – – dal 15 gennaio al 31 dicembre:

0709.4091

– – – – importato nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 15)

P1

5.00

0709.4099

– – – – altro

X

– funghi e tartufi:

0709.5100

– – funghi del tipo Agaricus

A

0709.5900

– – altri

A

0709.60

– pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta»:

– – peperoni:

0709.6011

– – – dal 1° novembre al 31 marzo

A

0709.6012

– – – dal 1° aprile al 31 ottobre

P1

0709.6090

– – altri

A

5.00

0709.70

– spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini):

– – spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda):

0709.7010

– – – dal 16 dicembre al 14 febbraio

P1

5.00

– – – dal 15 febbraio al 15 dicembre:

0709.7011

– – – – importati nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 15)

P1

5.00

0709.7019

– – – – altri

X

0709.7090

– – altri

P1

3.50

0709.90

– altri:

– – cardi mangerecci:

0709.9011

– – – dall’11 marzo al 30 settembre

X

– – – dal 1° ottobre al 10 marzo:

0709.9018

– – – – importati nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 15)

X

0709.9019

– – – – altri

X

– – finocchi:

0709.9020

– – – dal 16 dicembre al 30 aprile

X

– – – dal 1° maggio al 15 dicembre:

0709.9021

– – – – importati nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 15)

X

0709.9029

– – – – altri

X

– – rabarbaro:

0709.9030

– – – dal 1° luglio al 9 marzo

X

– – – dal 10 marzo al 30 giugno:

0709.9031

– – – – importato nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 15)

X

0709.9039

– – – – altro

X

– – prezzemolo:

0709.9040

– – – dal 1° gennaio al 14 marzo

P1

5.00

– – – dal 15 marzo al 31 dicembre:

0709.9041

– – – – importato nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 15)

P1

5.00

0709.9049

– – – – altro

X

– – zucchine, incluse le zucchine con fiore:

0709.9050

– – – dal 31 ottobre al 19 aprile

P1

5.00

– – – dal 20 aprile al 30 ottobre:

0709.9051

– – – – importate nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 15)

P1

5.00

0709.9059

– – – – altre

X

– – coste:

0709.9060

– – – dal 16 dicembre alla fine di febbraio

X

– – – dal 1° marzo al 15 dicembre:

0709.9061

– – – – importate nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 15)

X

0709.9069

– – – – altre

X

– – valerianella:

0709.9070

– – – dal 2 luglio al 14 luglio

X

– – – dal 15 luglio al 1° luglio:

0709.9071

– – – – importata nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 15)

X

0709.9079

– – – – altra

X

0709.9080

– – crescione, dente di leone

P1

3.50

– – carciofi:

0709.9083

– – – dal 1° novembre al 31 maggio

A

– – – dal 1° giugno al 31 ottobre:

0709.9084

– – – – importati nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 15)

P1

5.00

0709.9089

– – – – altri

X

– – altri:

0709.9091

– – – granoturco dolce, per l’alimentazione di animali

X

0709.9099

– – – altri

P1

3.50

0710

Ortaggi o legumi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati

X

0711

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio, con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono p

0711.2000

– olive

A

0711.4000

– cetrioli e cetriolini

A

– funghi e tartufi:

0711.5100

– – funghi del tipo Agaricus

A

0711.5900

– – altri

A

0711.90

– altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o di legumi:

0711.9010

– – granoturco dolce

X

0711.9020

– – capperi

A

ex 0711.9090

– – altri

A

igname salata

0712

Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati

0712.2000

– cipolle

A

– funghi, orecchie di Giuda (Auricularia spp.), tremelle (Tremella spp.) e tartufi:

0712.3100

– – funghi del tipo Agaricus

A

0712.3200

– – orecchie di Giuda (Auricularia spp.)

A

0712.3300

– – tremelle (Tremella spp.)

A

0712.3900

– – altri

A

0712.90

– altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o di legumi:

– – patate, anche tagliate in pezzi o a fette ma non altrimenti preparate:

0712.9021

– – – importate nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 14)

X

0712.9029

– – – altre

X

0712.9070

– – granoturco dolce, per l’alimentazione di animali

X

– – altri:

ex 0712.9081

– – – in recipienti eccedenti 5 kg

A

ex 0712.9089

– – – altri

P1

aglio e pomodori, non mescolati

0713

Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati

14.00

ravanello del genere raphanus sativus

0713.10

– piselli (Pisum sativum):

– – in grani intieri, non lavorati:

0713.1011

– – – per l’alimentazione di animali

X

0713.1012

– – – per usi tecnici

X

0713.1013

– – – per fabbricare la birra

X

0713.1019

– – – altri

A

– – altri:

0713.1091

– – – per l’alimentazione di animali

X

0713.1092

– – – per fabbricare la birra

X

0713.1099

– – – altri

A

0713.20

– ceci:

– – in grani intieri, non lavorati:

0713.2011

– – – per l’alimentazione di animali

X

0713.2012

– – – per usi tecnici

X

0713.2013

– – – per fabbricare la birra

X

0713.2019

– – – altri

A

– – altri:

0713.2091

– – – per l’alimentazione di animali

X

0713.2092

– – – per fabbricare la birra

X

0713.2099

– – – altri

A

– fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.):

0713.31

– – fagioli delle specie Vigna mungo (L.) Hepper o Vigna radiata (L.) Wilczek:

– – – in grani intieri, non lavorati:

0713.3111

– – – – per l’alimentazione di animali

X

0713.3112

– – – – per usi tecnici

X

0713.3113

– – – – per fabbricare la birra

X

0713.3119

– – – – altri

A

– – – altri:

0713.3191

– – – – per l’alimentazione di animali

X

0713.3192

– – – – per fabbricare la birra

X

0713.3199

– – – – altri

A

0713.32

– – fagioli «Adzuki» (Phaseolus o Vigna angularis):

– – – in grani intieri, non lavorati:

0713.3211

– – – – per l’alimentazione di animali

X

0713.3212

– – – – per usi tecnici

X

0713.3213

– – – – per fabbricare la birra

X

0713.3219

– – – – altri

A

– – – altri:

0713.3291

– – – – per l’alimentazione di animali

X

0713.3292

– – – – per fabbricare la birra

X

0713.3299

– – – – altri

A

0713.33

– – fagioli comuni (Phaseolus vulgaris):

– – – in grani intieri, non lavorati:

0713.3311

– – – – per l’alimentazione di animali

X

0713.3312

– – – – per usi tecnici

X

0713.3313

– – – – per fabbricare la birra

X

0713.3319

– – – – altri

A

– – – altri:

0713.3391

– – – – per l’alimentazione di animali

X

0713.3392

– – – – per fabbricare la birra

X

0713.3399

– – – – altri

A

0713.39

– – altri:

– – – in grani intieri, non lavorati:

0713.3911

– – – – per l’alimentazione di animali

X

0713.3912

– – – – per usi tecnici

X

0713.3913

– – – – per fabbricare la birra

X

0713.3919

– – – – altri

A

– – – altri:

0713.3991

– – – – per l’alimentazione di animali

X

0713.3992

– – – – per fabbricare la birra

X

0713.3999

– – – – altri

A

0713.40

– lenticchie:

– – in grani intieri, non lavorati:

0713.4011

– – – per l’alimentazione di animali

X

0713.4012

– – – per usi tecnici

X

0713.4013

– – – per fabbricare la birra

X

0713.4019

– – – altre

A

– – altre:

0713.4091

– – – per l’alimentazione di animali

X

0713.4092

– – – per fabbricare la birra

X

0713.4099

– – – altre

A

0713.50

– fave (Vicia faba var. major) e favette (Vicia faba var. equina e Vicia faba var. minor):

– – in grani intieri, non lavorati:

0713.5012

– – – per l’alimentazione di animali

X

0713.5013

– – – per usi tecnici

X

0713.5014

– – – per fabbricare la birra

X

– – – da semina:

0713.5015

– – – – favette (Vicia faba var. minor)

A

0713.5018

– – – – altre

A

0713.5019

– – – altre

A

– – altre:

0713.5091

– – – per l’alimentazione di animali

X

0713.5092

– – – per fabbricare la birra

X

0713.5099

– – – altre

A

0713.90

– altri:

– – in grani intieri, non lavorati:

0713.9011

– – – per l’alimentazione di animali

X

0713.9012

– – – per usi tecnici

X

0713.9013

– – – per fabbricare la birra

X

0713.9019

– – – altri

A

– – altri:

0713.9091

– – – per l’alimentazione di animali

X

0713.9092

– – – per fabbricare la birra

X

0713.9099

– – – altri

A

0714

Radici di manioca, d’arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi a alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago

0714.10

– radici di manioca:

0714.1010

– – per l’alimentazione di animali

X

0714.1090

– – altre

A

0714.20

– patate dolci:

0714.2010

– – per l’alimentazione di animali

X

0714.2090

– – altre

A

0714.90

– altri:

0714.9010

– – per l’alimentazione di animali

X

0714.9090

– – altri

A

08

Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni

0801

Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate

A

0802

Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate

– mandorle:

0802.1100

– – con guscio

A

0802.1200

– – sgusciate

A

– nocciole (Corylus spp.):

0802.21

– – con guscio:

0802.2110

– – – per l’alimentazione di animali

X

0802.2120

– – – per la fabbricazione di oli

X

0802.2190

– – – altre

X

0802.22

– – sgusciate:

0802.2210

– – – per l’alimentazione di animali

X

0802.2220

– – – per la fabbricazione di oli

X

0802.2290

– – – altre

X

– noci comuni:

0802.31

– – con guscio:

0802.3110

– – – per l’alimentazione di animali

X

0802.3120

– – – per la fabbricazione di oli

X

0802.3190

– – – altre

A

0802.32

– – sgusciate:

0802.3210

– – – per l’alimentazione di animali

X

0802.3220

– – – per la fabbricazione di oli

X

0802.3290

– – – altre

A

0802.4000

– castagne e marroni (Castanea spp.)

A

0802.5000

– pistacchi

A

0802.6000

– noci macadamia

A

0802.90

– altre:

0802.9020

– – frutta tropicali

A

0802.9090

– – altre

A

0803

Banane, comprese le frutta del plantago, fresche o essiccate

X

0804

Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi

A

0805

Agrumi, freschi o secchi

0805.1000

– arance

P1

0805.2000

– mandarini (compresi i tangerini e satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi

P1

2.00

0805.4000

– pompelmi e pomeli

A

2.00

0805.5000

– limoni (Citrus limon, Citrus limonum) e limette (Citrus aurantifolia, citrus latifolia)

A

0805.9000

– altri

A

0806

Uve, fresche o secche

0806.10

– fresche:

– – da tavola:

ex 0806.1011

– – – dal 15 luglio al 15 settembre

A

«frutta di regalo» nei limiti del contingente doganale di 50 t/anno

ex 0806.1012

– – – dal 16 settembre al 14 luglio

A

«frutta di regalo» nei limiti del contingente doganale di 50 t/anno

– – da torchiare:

0806.1021

– – – importate nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 22)

X

0806.1029

– – – altre

X

0806.2000

– secche

A

0807

Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi

– meloni (compresi i cocomeri):

0807.1100

– – cocomeri

A

0807.1900

– – altri

A

0807.2000

– papaie

A

0808

Mele, pere e cotogne, fresche

0808.10

– mele:

– – da sidro e da distillazione:

0808.1011

– – – importate nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 20)

X

0808.1019

– – – altre

X

– – altre mele:

– – – alla rinfusa o in imballaggio aperto:

0808.1021

– – – – dal 15 giugno al 14 luglio

A

– – – – dal 15 luglio al 14 giugno:

0808.1022

– – – – – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 17)

A

0808.1029

– – – – – altre

X

– – – in altro imballaggio:

0808.1031

– – – – dal 15 giugno al 14 luglio

A

– – – – dal 15 luglio al 14 giugno:

0808.1032

– – – – – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 17)

A

0808.1039

– – – – – altre

X

0808.20

– pere e cotogne:

– – da sidro e da distillazione:

0808.2011

– – – importate nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 20)

A

0808.2019

– – – altre

X

– – altre pere e cotogne:

– – – alla rinfusa o in imballaggio aperto:

0808.2021

– – – – dal 1° aprile al 30 giugno

A

– – – – dal 1° luglio al 31 marzo:

0808.2022

– – – – – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 17)

A

0808.2029

– – – – – altre

X

– – – in altro imballaggio:

0808.2031

– – – – dal 1° aprile al 30 giugno

A

– – – – dal 1° luglio al 31 marzo:

0808.2032

– – – – – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 17)

A

0808.2039

– – – – – altre

X

0809

Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche

0809.10

– albicocche:

– – alla rinfusa o in imballaggio aperto:

0809.1011

– – – dal 1° settembre al 30 giugno

A

– – – dal 1° luglio al 31 agosto:

0809.1018

– – – – importate nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 18)

A

0809.1019

– – – – altre

X

– – in altro imballaggio:

0809.1091

– – – dal 1° settembre al 30 giugno

A

– – – dal 1° luglio al 31 agosto:

0809.1098

– – – – importate nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 18)

A

0809.1099

– – – – altre

X

0809.20

– ciliegie:

0809.2010

– – dal 1° settembre al 19 maggio

A

– – dal 20 maggio al 31 agosto:

0809.2011

– – – importate nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 18)

A

0809.2019

– – – altre

X

0809.30

– pesche (comprese le pesche noci):

ex 0809.3010

– – pesche

A

«frutta di regalo» nei limiti del contingente doganale di 50 t/anno

ex 0809.3020

– – pesche noci

A

«frutta di regalo» nei limiti del contingente doganale di 50 t/anno

0809.40

– prugne e prugnole:

– – alla rinfusa o in imballaggio aperto:

– – – prugne:

0809.4012

– – – – dal 1° ottobre al 30 giugno

A

– – – – dal 1° luglio al 30 settembre:

0809.4013

– – – – – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 18)

A

0809.4014

– – – – – altre

X

0809.4015

– – – prugnole

A

– – in altro imballaggio:

– – – prugne:

0809.4092

– – – – dal 1° ottobre al 30 giugno

A

– – – – dal 1° luglio al 30 settembre:

0809.4093

– – – – – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 18)

A

0809.4094

– – – – – altre

X

0809.4095

– – – prugnole

A

0810

Altre frutta fresche

0810.10

– fragole:

0810.1010

– – dal 1° settembre al 14 maggio

A

– – dal 15 maggio al 31 agosto:

0810.1011

– – – importate nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 19)

A

0810.1019

– – – altre

X

0810.20

– lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi:

– – lamponi:

0810.2010

– – – dal 15 settembre al 31 maggio

A

– – – dal 1° giugno al 14 settembre:

0810.2011

– – – – importati nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 19)

A

0810.2019

– – – – altri

X

– – more di rovo o di gelso:

0810.2020

– – – dal 1° novembre al 30 giugno

A

– – – dal 1° luglio al 31 ottobre:

0810.2021

– – – – importate nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 19)

A

0810.2029

– – – – altre

X

0810.2030

– – more-lamponi

A

0810.4000

– mirtilli rossi, mirtilli neri e altre frutta del genere Vaccinium

A

0810.5000

– kiwi

A

0810.6000

– durian

A

0810.90

– altri:

0810.9092

– – frutta tropicali

A

– – ribes a grappoli, compreso il ribes nero (cassis):

0810.9093

– – – dal 16 settembre al 14 giugno

P1

5.00

– – – dal 15 giugno al 15 settembre:

0810.9094

– – – – importati nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 19)

P1

5.00

0810.9095

– – – – altri

X

0810.9096

– – uva spina

P1

5.00

0810.9099

– – altri

A

0811

Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

0811.1000

– fragole

P1

15.50

0811.20

– lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina:

0811.2010

– – lamponi con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

P1

26.00

0811.2090

– – altri

P1

15.50

0811.90

– altre:

0811.9010

– – mirtilli

A

– – frutta tropicali:

0811.9021

– – – carambole

A

0811.9029

– – – altre

A

0811.9090

– – altre

A

0812

Frutta temporaneamente conservate (per esempio, con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte a assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per l’alimentazione nello stato in cui sono presentate

0812.1000

– ciliegie

X

0812.90

– altre:

0812.9010

– – frutta tropicali

A

0812.9080

– – altre

X

0813

Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo

0813.1000

– albicocche

A

0813.20

– prugne:

0813.2010

– – intiere

A

0813.2090

– – altre

A

0813.3000

– mele

P1

29.00

0813.40

– altre frutta:

– – pere:

0813.4011

– – – intiere

P1

7.60

0813.4019

– – – altre

A

0813.4020

– – cinorrodonte e bacche di sambuco

X

– – altre:

– – – frutta a nocciolo, altre, intiere:

0813.4081

– – – – per l’alimentazione di animali

X

0813.4089

– – – – altre

A

– – – altre:

0813.4092

– – – – per l’alimentazione di animali

X

ex 0813.4099

– – – – altre

A

kaki

0813.50

– miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo:

– – di frutta a guscio delle voci 0801 o 0802:

– – – aventi tenore, in peso, di mandorle e/o noci comuni eccedente 50 %:

0813.5012

– – – – contenenti nocciole, per l’alimentazione di animali

X

ex 0813.5019

– – – – altri

P1

1.00

contenenti frutta tropicale

– – – altri:

ex 0813.5021

– – – – contenenti nocciole e noci comuni, per l’alimentazione di animali

P2

2.00

contenenti frutta tropicale

ex 0813.5029

– – – – altri

P1

1.00

contenenti frutta tropicale

– – altri:

– – – aventi tenore, in peso, di prugne intiere eccedente 40 % e, in totale, di albicocche e/o frutta a granella non eccedente 20 %:

0813.5081

– – – – per l’alimentazione di animali

X

0813.5089

– – – – altri

X

– – – altri:

0813.5092

– – – – contenenti frutta delle voci 0813.4081 a 0813.4099, per l’alimentazione di animali

X

0813.5099

– – – – altri

X

0814

Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte a assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche

A

09

Caffè, tè, mate e spezie

A

10

Cereali

1001

Frumento (grano) e frumento segalato

X

1002

Segala

1002.0011

– da semina

X

1002.0021

– per fabbricare malto da birra o birra

X

– altra:

– – per l’alimentazione umana:

1002.0032

– – – importata nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 27)

X

1002.0038

– – – altra

X

1002.0060

– – per l’alimentazione di animali

X

1002.0070

– – per usi tecnici

X

1002.0080

– – altra

A

1003

Orzo

X

1004

Avena

1004.0010

– da semina

X

1004.0020

– per fabbricare malto da birra o birra

X

– altra:

– – per l’alimentazione umana:

1004.0031

– – – importata nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 28)

X

1004.0039

– – – altra

X

1004.0040

– – per l’alimentazione di animali

X

1004.0050

– – per usi tecnici

X

1004.0090

– – altra

A

1005

Granoturco

X

1006

Riso

X

1007

Sorgo a grani

1007.0010

– per fabbricare malto da birra o birra

X

– altro:

– – per l’alimentazione umana:

1007.0021

– – – importato nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 27)

X

1007.0029

– – – altro

X

1007.0030

– – per l’alimentazione di animali

X

1007.0040

– – per usi tecnici

X

1007.0090

– – altro

A

1008

Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali

1008.10

– grano saraceno:

1008.1010

– – per fabbricare malto da birra o birra

X

– – altro:

– – – per l’alimentazione umana:

1008.1021

– – – – importato nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 27)

X

1008.1029

– – – – altro

X

1008.1030

– – – per l’alimentazione di animali

X

1008.1040

– – – per usi tecnici

X

1008.1090

– – – altro

A

1008.20

– miglio:

1008.2010

– – per fabbricare malto da birra o birra

X

– – altro:

– – – per l’alimentazione umana:

1008.2021

– – – – importato nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 27)

X

1008.2029

– – – – altro

X

1008.2030

– – – per l’alimentazione di animali

X

1008.2040

– – – per usi tecnici

X

1008.2090

– – – altro

A

1008.30

– scagliola:

1008.3010

– – per fabbricare malto da birra o birra

X

– – altra:

1008.3020

– – – per l’alimentazione umana

X

1008.3030

– – – per l’alimentazione di animali

X

1008.3040

– – – per usi tecnici

X

1008.3090

– – – altra

A

1008.90

– altri cereali:

– – triticale:

1008.9013

– – – da semina

X

1008.9014

– – – per fabbricare malto da birra o birra

X

– – – altro:

– – – – per l’alimentazione umana:

1008.9022

– – – – – importato nei limiti del contingente doganale (n. cont. 27)

X

1008.9028

– – – – – altro

X

1008.9033

– – – – per l’alimentazione di animali

X

1008.9034

– – – – per usi tecnici

X

1008.9038

– – – – altro

A

– – altri:

1008.9041

– – – per fabbricare malto da birra o birra

X

– – – altri:

– – – – per l’alimentazione umana:

1008.9051

– – – – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 27)

X

– – – – – altri:

1008.9052

– – – – – – «wild rice» (Zizania aquatica)

X

1008.9059

– – – – – – altri

X

1008.9061

– – – – per l’alimentazione di animali

X

1008.9071

– – – – per usi tecnici

X

1008.9099

– – – – altri

A

11

Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole;inulina; glutine di frumento

1101

Farine di frumento (grano) o di frumento segalato

X

1102

Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato

1102.10

– farina di segala:

– – per l’alimentazione umana:

1102.1041

– – – farine gonfianti

X

1102.1049

– – – altra

X

– – per l’alimentazione di animali:

1102.1051

– – – farine gonfianti

X

1102.1059

– – – altra

X

1102.1090

– – altra

A

1102.20

– farina di granoturco

X

1102.90

– altre

X

1103

Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali

X

1104

Cereali altrimenti lavorati (per esempio, mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati

X

1105

Farina, semolino, polveri, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate

X

1106

Farine, semolini e polveri di legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8

1106.10

– di legumi da granella secchi della voce 0713:

X

1106.20

– di sago o di radici o tuberi della voce 0714:

X

1106.30

– dei prodotti del capitolo 8:

1106.3010

– – per l’alimentazione di animali

X

1106.3090

– – altri

A

1107

Malto, anche torrefatto

X

1108

Amidi e fecole; inulina

– amidi e fecole:

1108.11

– – amido di frumento:

1108.1110

– – – per fabbricare la birra

X

1108.1120

– – – per l’alimentazione di animali

X

1108.1190

– – – altro

A

1108.12

– – amido di granoturco:

1108.1210

– – – per fabbricare la birra

X

1108.1220

– – – per l’alimentazione di animali

X

1108.1290

– – – altro

A

1108.13

– – fecola di patate:

1108.1310

– – – per fabbricare la birra

X

1108.1320

– – – per l’alimentazione di animali

X

1108.1390

– – – altra

A

1108.14

– – fecola di manioca:

1108.1410

– – – per fabbricare la birra

X

1108.1420

– – – per l’alimentazione di animali

X

1108.1490

– – – altra

A

1108.19

– – altri amidi e fecole:

– – – amido di riso:

1108.1911

– – – – per fabbricare la birra

X

1108.1912

– – – – per l’alimentazione di animali

X

1108.1919

– – – – altro

A

– – – altri:

1108.1991

– – – – per fabbricare la birra

X

1108.1992

– – – – per l’alimentazione di animali

X

1108.1999

– – – – altri

A

1108.20

– inulina:

1108.2010

– – per fabbricare la birra

X

1108.2020

– – per l’alimentazione di animali

X

1108.2090

– – altra

A

1109

Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco

X

12

Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi

1201

Fave di soia, anche frantumate

X

1202

Arachidi non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate

1202.10

– con guscio:

1202.1010

– – per l’alimentazione di animali, escluse quelle per la fabbricazione dell’olio

X

– – per la fabbricazione dell’olio:

1202.1021

– – – per l’alimentazione di animali

X

– – – per la fabbricazione di oli commestibili:

1202.1023

– – – – tramite estrazione

X

1202.1024

– – – – tramite pressatura

X

– – – altre:

1202.1026

– – – – tramite estrazione

X

1202.1027

– – – – tramite pressatura

X

– – altre:

1202.1091

– – – per l’alimentazione umana

A

1202.1099

– – – altre

P2

0.10

1202.20

– sgusciate, anche frantumate:

1202.2010

– – per l’alimentazione di animali, escluse quelle per la fabbricazione dell’olio

X

– – per la fabbricazione dell’olio:

1202.2021

– – – per l’alimentazione di animali

X

– – – per la fabbricazione di oli commestibili:

1202.2023

– – – – tramite estrazione

X

1202.2024

– – – – tramite pressatura

X

– – – altre:

1202.2026

– – – – tramite estrazione

X

1202.2027

– – – – tramite pressatura

X

– – altre:

1202.2091

– – – per l’alimentazione umana

A

1202.2099

– – – altre

P2

0.10

1203

Copra

X

1204

Semi di lino, anche frantumati

1204.0010

– per l’alimentazione di animali, esclusi quelli per la fabbricazione dell’olio

X

– per la fabbricazione dell’olio:

1204.0021

– – per l’alimentazione di animali

X

– – per la fabbricazione di oli commestibili:

1204.0023

– – – tramite estrazione

X

1204.0024

– – – tramite pressatura

X

– – altri:

1204.0026

– – – tramite estrazione

X

1204.0027

– – – tramite pressatura

X

– altri:

1204.0091

– – per usi tecnici

A

1204.0099

– – altri

X

1205

Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati

1205.10

– semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico:

– – semi di ravizzone:

1205.1010

– – – per l’alimentazione di animali, esclusi quelli per la fabbricazione dell’olio

X

– – – per la fabbricazione dell’olio:

1205.1021

– – – – per l’alimentazione di animali

X

– – – – per la fabbricazione di oli commestibili:

1205.1023

– – – – – tramite estrazione

X

1205.1024

– – – – – tramite pressatura

X

– – – – altri:

1205.1026

– – – – – tramite estrazione

X

1205.1027

– – – – – tramite pressatura

X

– – – altri:

1205.1031

– – – – per l’alimentazione umana

P2

0.10

1205.1039

– – – – altri

P2

0.10

– – semi di colza:

1205.1040

– – – per l’alimentazione di animali, esclusi quelli per la fabbricazione dell’olio

X

– – – per la fabbricazione dell’olio:

1205.1051

– – – – per l’alimentazione di animali

X

– – – – per la fabbricazione di oli commestibili:

1205.1053

– – – – – tramite estrazione

X

1205.1054

– – – – – tramite pressatura

X

– – – – altri:

1205.1056

– – – – – tramite estrazione

X

1205.1057

– – – – – tramite pressatura

X

– – – altri:

1205.1061

– – – – per l’alimentazione umana

P2

0.10

1205.1069

– – – – altri

P2

0.10

1205.90

– altri:

– – semi di ravizzone:

1205.9010

– – – per l’alimentazione di animali, esclusi quelli per la fabbricazione dell’olio

X

– – – per la fabbricazione dell’olio:

1205.9021

– – – – per l’alimentazione di animali

X

– – – – per la fabbricazione di oli commestibili:

1205.9023

– – – – – tramite estrazione

X

1205.9024

– – – – – tramite pressatura

X

– – – – altri:

1205.9026

– – – – – tramite estrazione

X

1205.9027

– – – – – tramite pressatura

X

– – – altri:

1205.9031

– – – – per l’alimentazione umana

P2

0.10

1205.9039

– – – – altri

P2

0.10

– – semi di colza:

1205.9040

– – – per l’alimentazione di animali, esclusi quelli per la fabbricazione dell’olio

X

– – – per la fabbricazione dell’olio:

1205.9051

– – – – per l’alimentazione di animali

X

– – – – per la fabbricazione di oli commestibili:

1205.9053

– – – – – tramite estrazione

X

1205.9054

– – – – – tramite pressatura

X

– – – – altri:

1205.9056

– – – – – tramite estrazione

X

1205.9057

– – – – – tramite pressatura

X

– – – altri:

1205.9061

– – – – per l’alimentazione umana

P2

0.10

1205.9069

– – – – altri

P2

0.10

1206

Semi di girasole, anche frantumati

– non sgusciati:

1206.0010

– – per l’alimentazione di animali, esclusi quelli per la fabbricazione dell’olio

X

– – per la fabbricazione dell’olio:

1206.0021

– – – per l’alimentazione di animali

X

– – – per la fabbricazione di oli commestibili:

1206.0023

– – – – tramite estrazione

X

1206.0024

– – – – tramite pressatura

X

– – – altri:

1206.0026

– – – – tramite estrazione

X

1206.0027

– – – – tramite pressatura

X

– – altri:

1206.0031

– – – per l’alimentazione umana

P2

0.10

1206.0039

– – – altri

P2

0.10

– sgusciati:

1206.0040

– – per l’alimentazione di animali, esclusi quelli per la fabbricazione dell’olio

X

– – per la fabbricazione dell’olio:

1206.0041

– – – per l’alimentazione di animali

X

– – – per la fabbricazione di oli commestibili:

1206.0053

– – – – tramite estrazione

X

1206.0054

– – – – tramite pressatura

X

– – – altri:

1206.0056

– – – – tramite estrazione

X

1206.0057

– – – – tramite pressatura

X

– – altri:

1206.0061

– – – per l’alimentazione umana

P2

0.10

1206.0069

– – – altri

P2

0.10

1207

Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati

1207.20

– semi di cotone:

1207.2010

– – per l’alimentazione di animali, esclusi quelli per la fabbricazione dell’olio

X

– – per la fabbricazione dell’olio:

1207.2021

– – – per l’alimentazione di animali

X

– – – per la fabbricazione di oli commestibili:

1207.2023

– – – – tramite estrazione

X

1207.2024

– – – – tramite pressatura

X

– – – altri:

1207.2026

– – – – tramite estrazione

X

1207.2027

– – – – tramite pressatura

X

– – altri:

1207.2091

– – – per l’alimentazione umana

P2

0.10

1207.2099

– – – altri

P2

0.10

1207.40

– semi di sesamo:

1207.4010

– – per l’alimentazione di animali, esclusi quelli per la fabbricazione dell’olio

X

– – per la fabbricazione dell’olio:

1207.4021

– – – per l’alimentazione di animali

X

– – – per la fabbricazione di oli commestibili:

1207.4023

– – – – tramite estrazione

X

1207.4024

– – – – tramite pressatura

X

– – – altri:

1207.4026

– – – – tramite estrazione

X

1207.4027

– – – – tramite pressatura

X

– – altri:

1207.4091

– – – per l’alimentazione umana

P2

0.10

1207.4099

– – – altri

P2

0.10

1207.50

– semi di senape:

1207.5010

– – per l’alimentazione di animali, esclusi quelli per la fabbricazione dell’olio

X

– – per la fabbricazione dell’olio:

1207.5021

– – – per l’alimentazione di animali

X

– – – per la fabbricazione di oli commestibili:

1207.5023

– – – – tramite estrazione

X

1207.5024

– – – – tramite pressatura

X

– – – altri:

1207.5026

– – – – tramite estrazione

X

1207.5027

– – – – tramite pressatura

X

– – altri:

1207.5091

– – – per l’alimentazione umana

P2

0.10

1207.5099

– – – altri

P2

0.10

– altri:

1207.91

– – semi di papavero, nero o bianco:

1207.9111

– – – per l’alimentazione di animali, esclusi quelli per la fabbricazione dell’olio

X

– – – per la fabbricazione dell’olio:

1207.9113

– – – – per l’alimentazione di animali

X

– – – – per la fabbricazione di oli commestibili:

1207.9114

– – – – – tramite estrazione

X

1207.9115

– – – – – tramite pressatura

X

– – – – altri:

1207.9116

– – – – – tramite estrazione

X

1207.9117

– – – – – tramite pressatura

X

– – – altri:

1207.9118

– – – – per l’alimentazione umana

P2

0.10

1207.9119

– – – – altri

P2

0.10

1207.99

– – altri:

– – – semi di karité:

1207.9921

– – – – per l’alimentazione di animali, esclusi quelli per la fabbrica- zione dell’olio

X

– – – – per la fabbricazione dell’olio:

1207.9922

– – – – – per l’alimentazione di animali

X

– – – – – per la fabbricazione di oli commestibili:

1207.9923

– – – – – – tramite estrazione

X

1207.9924

– – – – – – tramite pressatura

X

– – – – – altri:

1207.9925

– – – – – – tramite estrazione

X

1207.9926

– – – – – – tramite pressatura

X

– – – – altri:

1207.9927

– – – – – per l’alimentazione umana

P2

0.10

1207.9929

– – – – – altri

P2

0.10

– – – noci e mandorle di palmisti:

1207.9931

– – – – per l’alimentazione di animali, escluse quelle per la fabbrica- zione dell’olio

X

– – – – per la fabbricazione dell’olio:

1207.9932

– – – – – per l’alimentazione di animali

X

– – – – – per la fabbricazione di oli commestibili:

1207.9933

– – – – – – tramite estrazione

X

1207.9934

– – – – – – tramite pressatura

X

– – – – – altre:

1207.9935

– – – – – – tramite estrazione

X

1207.9936

– – – – – – tramite pressatura

X

– – – – altre:

1207.9937

– – – – – per l’alimentazione umana

P2

0.10

1207.9939

– – – – – altre

P2

0.10

– – – semi di ricino:

1207.9941

– – – – per l’alimentazione di animali, escluse quelle per la fabbrica- zione dell’olio

X

– – – – per la fabbricazione dell’olio:

1207.9942

– – – – – per l’alimentazione di animali

X

– – – – – per la fabbricazione di oli commestibili:

1207.9943

– – – – – – tramite estrazione

X

1207.9944

– – – – – – tramite pressatura

X

– – – – – altri:

1207.9945

– – – – – – tramite estrazione

X

1207.9946

– – – – – – tramite pressatura

X

– – – – altri:

1207.9947

– – – – – per l’alimentazione umana

P2

0.10

1207.9949

– – – – – altri

P2

0.10

– – – semi di cartamo:

1207.9951

– – – – per l’alimentazione di animali, escluse quelle per la fabbrica- zione dell’olio

X

– – – – per la fabbricazione dell’olio:

1207.9952

– – – – – per l’alimentazione di animali

X

– – – – – per la fabbricazione di oli commestibili:

1207.9953

– – – – – – tramite estrazione

X

1207.9954

– – – – – – tramite pressatura

X

– – – – – altri:

1207.9955

– – – – – – tramite estrazione

X

1207.9956

– – – – – – tramite pressatura

X

– – – – altri:

1207.9957

– – – – – per l’alimentazione umana

P2

0.10

1207.9959

– – – – – altri

P2

0.10

– – – altri:

1207.9991

– – – – per l’alimentazione di animali, esclusi quelli per la fabbrica- zione dell’olio

X

– – – – per la fabbricazione dell’olio:

1207.9993

– – – – – per l’alimentazione di animali

X

– – – – – per la fabbricazione di oli commestibili:

1207.9994

– – – – – – tramite estrazione

X

1207.9995

– – – – – – tramite pressatura

X

– – – – – altri:

1207.9996

– – – – – – tramite estrazione

X

1207.9997

– – – – – – tramite pressatura

X

– – – – altri:

1207.9998

– – – – – per l’alimentazione umana

P2

0.10

1207.9999

– – – – – altri

P2

0.10

1208

Farine di semi o di frutti oleosi, diverse dalla farina di senape

1208.10

– di fave di soia:

1208.1010

– – per l’alimentazione di animali

X

1208.1090

– – altre

A

1208.90

– altre:

1208.9010

– – per l’alimentazione di animali

X

1208.9090

– – altre

A

1209

Semi, frutti e spore da sementa

1209.10

– semi di barbabietole da zucchero:

1209.1010

– – per l’alimentazione di animali

X

1209.1090

– – altri

A

– semi di piante foraggere:

1209.2100

– – di erba medica

A

1209.2200

– – di trifoglio (Trifolium spp.)

A

1209.2300

– – di festuca

A

1209.2400

– – di fienarola o gramigna dei prati del Kentucky (Poa pratensis L.)

A

1209.2500

– – di loglio (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.)

A

1209.29

– – altri:

– – – di vecce e di lupino:

1209.2911

– – – – per l’alimentazione di animali

X

1209.2912

– – – – per usi tecnici

X

1209.2919

– – – – altri

A

1209.2960

– – – di fléolo (coda di topo)

A

1209.2970

– – – di barbabietole semizuccherine o da foraggio

X

1209.2980

– – – di erba mazzolina, di avena bionda, di fromentale, di cimmino e di altri semi di piante erbacee

A

1209.2990

– – – altri

A

1209.3000

– semi di piante erbacee utilizzate principalmente per i loro fiori

A

– altri:

1209.9100

– – semi di ortaggi

A

1209.99

– – altri:

– – – semi di tamarindo:

1209.9911

– – – – per l’alimentazione di animali

X

1209.9912

– – – – per usi tecnici

X

1209.9919

– – – – altri

X

– – – altri:

1209.9991

– – – – per l’alimentazione di animali

X

1209.9999

– – – – altri

A

1210

Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina

A

1211

Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati

A

1212

Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum), impiegati principalmente nell’alimentatione umana, non nominati né compresi altrove

1212.20

– alghe:

1212.2010

– – farina, per l’alimentazione di animali

X

1212.2090

– – altre

A

– altri:

1212.91

– – barbabietole da zucchero:

1212.9110

– – – per l’alimentazione di animali

X

1212.9190

– – – altre

A

1212.99

– – altri:

– – – radici di cicoria, essiccate:

1212.9911

– – – – per l’alimentazione di animali

X

1212.9919

– – – – altre

A

– – – carrube, compresi i semi di carrube:

1212.9921

– – – – semi di carrube

A

– – – – altri:

1212.9922

– – – – – per l’alimentazione di animali

X

1212.9929

– – – – – altri

A

– – – altri:

1212.9991

– – – – per l’alimentazione di animali

X

1212.9999

– – – – altri

A

1213

Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets

1213.0010

– per usi tecnici

A

– altri:

1213.0091

– – paglia, non lavorata

X

1213.0099

– – altri

X

1214

Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellets

1214.10

– farina e agglomerati in forma di pellets, di erba medica:

1214.1010

– – per l’alimentazione di animali

X

1214.1090

– – altri

A

1214.90

– altri:

– – per l’alimentazione di animali:

1214.9011

– – – fieno, greggio

X

1214.9019

– – – altri

X

1214.9090

– – altri

A

13

Gomme, resine ed altri succhi ed estratti vegetali

A

14

Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove

1401

Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori d’intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio, bambù, canne d’India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio)

A

1404

Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove

1404.20

– linters di cotone:

A

1404.90

– altri:

1404.9010

– – noccioli di datteri, loro prodotti e cascami nonché frantumi di guarea, per l’alimentazione di animali

X

1404.9080

– – altri

A

15

Grassi e oli, animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale

1501

Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503

X

1502

Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503

X

1503

Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina e olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati

X

1504

Grassi e oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1504.10

– oli di fegato di pesci e loro frazioni:

1504.1010

– – olio medicinale di fegato di merluzzo

X

– – altri:

1504.1091

– – – per l’alimentazione di animali

A

– – – altri:

ex 1504.1098

– – – – in cisterne o fusti metallici

A

per usi tecnici

ex 1504.1099

– – – – altri

A

per usi tecnici

1504.20

– grassi e oli di pesci e loro frazioni, diversi dagli oli di fegato:

1504.2010

– – per l’alimentazione di animali

A

– – altri:

ex 1504.2091

– – – in cisterne o fusti metallici

A

per usi tecnici

ex 1504.2099

– – – altri

A

per usi tecnici

1504.30

– grassi e oli di mammiferi marini e loro frazioni:

1504.3010

– – per l’alimentazione di animali

A

– – altri:

ex 1504.3091

– – – in cisterne o fusti metallici

A

per usi tecnici

ex 1504.3099

– – – altri

A

per usi tecnici

1505

Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina

– grasso di lana greggio:

1505.0011

– – per l’alimentazione di animali

X

1505.0019

– – altro

A

– altri:

1505.0091

– – per l’alimentazione di animali

X

1505.0099

– – altri

A

1506

Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

– per l’alimentazione di animali:

1506.0011

– – non fusi né altrimenti estratti

X

– – altri:

1506.0012

– – – greggi

X

1506.0019

– – – altri

X

– altri:

ex 1506.0091

– – in cisterne o fusti metallici

A

per usi tecnici

ex 1506.0099

– – altri

A

per usi tecnici

1507

Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

X

1508

Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

X

1509

Olio di oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1509.10

– vergini:

1509.1010

– – per l’alimentazione di animali

P2

5.50

– – altri:

1509.1091

– – – in recipienti di vetro di capacità non eccedente 2 l

P2

40.60

1509.1099

– – – altri

P2

57.30

1509.90

– altri:

1509.9010

– – per l’alimentazione di animali

P2

5.50

– – altri:

1509.9091

– – – in recipienti di vetro di capacità non eccedente 2 l

P2

40.60

1509.9099

– – – altri

P2

57.30

1510

Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509

1510.0010

– per l’alimentazione di animali

X

– altri:

ex 1510.0091

– – greggi

A

per usi tecnici

ex 1510.0099

– – altri

A

per usi tecnici

1511

Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1511.10

– olio greggio:

1511.1010

– – per l’alimentazione di animali

X

ex 1511.1090

– – altro

A

per usi tecnici

1511.90

– altri:

– – frazioni aventi un punto di fusione più elevato di quello dell’olio di palma:

1511.9011

– – – per l’alimentazione di animali

X

– – – altre:

ex 1511.9018

– – – – in cisterne o fusti metallici

A

per usi tecnici

ex 1511.9019

– – – – altre

A

per usi tecnici

– – altri:

1511.9091

– – – per l’alimentazione di animali

X

– – – altri:

ex 1511.9098

– – – – in cisterne o fusti metallici

A

per usi tecnici

ex 1511.9099

– – – – altri

A

per usi tecnici

1512

Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

X

1513

Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

– olio di cocco (olio di copra) e sue frazioni:

1513.11

– – olio greggio:

1513.1110

– – – per l’alimentazione di animali

X

ex 1513.1190

– – – altro

A

per usi tecnici

1513.19

– – altri:

– – – frazioni aventi un punto di fusione più elevato di quello dell’olio di cocco (olio di copra):

1513.1911

– – – – per l’alimentazione di animali

X

– – – – altre:

ex 1513.1918

– – – – – in cisterne o fusti metallici

A

per usi tecnici

ex 1513.1919

– – – – – altre

A

per usi tecnici

– – – altri:

1513.1991

– – – – per l’alimentazione di animali

X

– – – – altri:

ex 1513.1998

– – – – – in cisterne o fusti metallici

A

per usi tecnici

ex 1513.1999

– – – – – altri

A

per usi tecnici

– oli di palmisti o di babassù e loro frazioni:

1513.21

– – oli greggi:

1513.2110

– – – per l’alimentazione di animali

X

ex 1513.2190

– – – altri

A

per usi tecnici

1513.29

– – altri:

– – – frazioni aventi un punto di fusione più elevato di quello degli oli di palmisti o di babassù:

1513.2911

– – – – per l’alimentazione di animali

X

– – – – altre:

ex 1513.2918

– – – – – in cisterne o fusti metallici

A

per usi tecnici

ex 1513.2919

– – – – – altre

A

per usi tecnici

– – – altri:

1513.2991

– – – – per l’alimentazione di animali

X

– – – – altri:

ex 1513.2998

– – – – – in cisterne o fusti metallici

A

per usi tecnici

ex 1513.2999

– – – – – altri

A

per usi tecnici

1514

Oli di ravizzone, di colza o di senape e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

X

1515

Altri grassi e oli vegetali (compreso l’olio di ioioba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

– olio di lino e sue frazioni:

1515.11

– – olio greggio:

X

1515.19

– – altri:

X

– olio di granturco e sue frazioni:

1515.21

– – olio greggio:

X

1515.29

– – altri:

X

1515.30

– olio di ricino e sue frazioni:

1515.3010

– – per l’alimentazione di animali

X

– – altri:

ex 1515.3091

– – – in cisterne o fusti metallici

A

per usi tecnici

ex 1515.3099

– – – altri

A

per usi tecnici

1515.50

– olio di sesamo e sue frazioni:

– – olio greggio:

1515.5011

– – – per l’alimentazione di animali

X

ex 1515.5019

– – – altro

A

per usi tecnici

– – altri:

1515.5020

– – – per l’alimentazione di animali

X

– – – altri:

ex 1515.5091

– – – – in cisterne o fusti metallici

A

per usi tecnici

ex 1515.5099

– – – – altri

A

per usi tecnici

1515.90

– altri:

– – olio di germi di cereali:

1515.9011

– – – per l’alimentazione di animali

X

– – – altro:

ex 1515.9013

– – – – greggio

A

per usi tecnici

– – – – altro:

ex 1515.9018

– – – – – in cisterne o fusti metallici

A

per usi tecnici

ex 1515.9019

– – – – – altro

A

per usi tecnici

– – olio di ioioba e sue frazioni:

1515.9021

– – – per l’alimentazione di animali

X

– – – altri:

ex 1515.9028

– – – – in cisterne o fusti metallici

A

per usi tecnici

ex 1515.9029

– – – – altri

A

per usi tecnici

– – olio di tung (di abrasin) e sue frazioni:

1515.9031

– – – per l’alimentazione di animali

X

– – – altri:

ex 1515.9038

– – – – in cisterne o fusti metallici

A

per usi tecnici

ex 1515.9039

– – – – altri

A

per usi tecnici

– – altri:

1515.9091

– – – per l’alimentazione di animali

X

– – – altri:

ex 1515.9098

– – – – in cisterne o fusti metallici

A

per usi tecnici

ex 1515.9099

– – – – altri

A

per usi tecnici

1516

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati

1516.10

– grassi e oli animali e loro frazioni:

ex 1516.1010

– – per l’alimentazione di animali

A

composto soltanto di pesce; per usi tecnici

– – altri:

ex 1516.1091

– – – in cisterne o fusti metallici

A

composto soltanto di pesce; per usi tecnici

ex 1516.1099

– – – altri

A

composto soltanto di pesce; per usi tecnici

1516.20

– grassi e oli vegetali e loro frazioni:

ex 1516.2010

– – per l’alimentazione di animali

A

«opal-wax»

– – altri:

– – – in cisterne o fusti metallici:

1516.2092

– – – – olio di ricino idrogenato «opal-wax»

A

ex 1516.2093

– – – – altri

A

per usi tecnici

– – – altri:

1516.2097

– – – – olio di ricino idrogenato «opal-wax»

A

ex 1516.2098

– – – – altri

A

per usi tecnici

1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e loro frazioni della voce 1516

1517.10

– margarina, esclusa la margarina liquida:

X

1517.90

– altri:

1517.9010

– – per l’alimentazione di animali

X

1517.9020

– – miscele e preparazioni commestibili delle specie impiegate come oli per sformare e separare

A

– – altri:

– – – contenenti materie grasse del latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte:

– – – – eccedente 10 %:

– – – – – in cisterne o fusti metallici:

1517.9062

– – – – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte eccedente 10 % ma non eccedente 15 %

X

1517.9063

– – – – – – altri

X

– – – – – altri:

1517.9067

– – – – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte eccedente 10 % ma non eccedente 15 %

X

1517.9068

– – – – – – altri

X

– – – – eccedente 5 % ma non eccedente 10 %:

1517.9071

– – – – – in cisterne o fusti metallici

X

1517.9079

– – – – – altri

X

– – – – non eccedente 5 %:

1517.9081

– – – – – in cisterne o fusti metallici

X

1517.9089

– – – – – altri

X

– – – altri:

1517.9091

– – – – in cisterne o fusti metallici

X

1517.9099

– – – – altri

X

1518

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominati né compresi altrove:

– miscele non alimentari di oli vegetali:

1518.0011

– – per l’alimentazione di animali

X

ex 1518.0019

– – altre

A

per usi tecnici

– olio di soia, epossidato:

1518.0081

– – per l’alimentazione di animali

X

1518.0089

– – altro

A

– altri:

1518.0092

– – linossina

A

– – altri:

1518.0093

– – – per l’alimentazione di animali

X

1518.0097

– – – altri

X

1520

Glicerolo greggio; acque e liscivie glicerinose

A

1521

Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati

A

1522

Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali

A

16

Preparazioni di carni, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

1601

Salsicce, salsicciotti e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti

X

1602

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue

1602.10

– preparazioni omogeneizzate:

X

1602.20

– di fegato di qualsiasi animale:

1602.2010

– – a base di fegato d’oca

A

– – altre:

– – – contenenti carne o frattaglie provenienti da animali nominati nelle voci 0101–0104, escluse quelle di cinghiale nonché gli alimenti dietetici e gli alimenti per bambini:

1602.2071

– – – – importate nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 5)

X

1602.2079

– – – – altre

X

1602.2089

– – – altre

X

– di volatili della voce 0105:

1602.31

– – di tacchina:

X

1602.32

– – di gallina:

X

1602.39

– – altre:

X

– della specie suina:

1602.41

– – prosciutti e loro pezzi:

X

1602.42

– – spalle e loro pezzi:

X

1602.49

– – altre, compresi i miscugli:

X

1602.50

– della specie bovina:

X

1602.90

– altre, comprese le preparazioni di sangue di qualsiasi animale:

X

ex 1603.0000

Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

A

composto soltanto di pesce

1604

Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce

A

1605

Crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, preparati o conservati

A

17

Zuccheri e prodotti a base di zuccheri

1701

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido

X

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio), chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati

– lattosio e sciroppo di lattosio:

1702.1100

– – contenenti, in peso, 99 % o più di lattosio, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca

X

1702.1900

– – altri

X

1702.20

– zucchero e sciroppo d’acero:

X

1702.30

– glucosio e sciroppo di glucosio, non contenenti fruttosio o contenenti, in peso, allo stato secco, meno di 20 % di fruttosio:

X

1702.40

– glucosio e sciroppo di glucosio, contenenti, in peso, allo stato secco, da 20 % incluso a 50 % escluso di fruttosio, escluso lo zucchero invertito:

X

1702.60

– altro fruttosio e sciroppo di fruttosio, contenenti, in peso, allo stato secco, più di 50 % di fruttosio, escluso lo zucchero invertito:

X

1702.90

– altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco 50 % di fruttosio:

X

1703

Melassi derivanti dall’estrazione o dalla raffinazione dello zucchero

X

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

P3

AE

18

Cacao e sue preparazioni

1801

Cacao in grani interi o infranti, greggio o torrefatto

A

1802

Gusci, pellicole (bucce) e altri residui di cacao

1802.0010

– per l’alimentazione di animali

X

1802.0090

– altri

A

1803

Pasta di cacao, anche sgrassata

A

1804

Burro, grasso e olio di cacao

A

1805

Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

A

1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

P3

AE

19

Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria

1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

1901.10

– preparazioni per l’alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto:

Y

1901.20

– miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905:

Y

1901.90

– altri:

– – aventi tenore, in peso, di carne, frattaglie, sangue, salsiccia o una combinazione di questi prodotti, eccedente 10 % ma non eccedente 20 %:

1901.9011

– – – alimenti per bambini o per usi dietetici

Y

1901.9012

– – – di cinghiale

Y

– – – altri:

1901.9018

– – – – contenenti carne, frattaglie, sangue, salsiccia o una combinazione di questi prodotti, di animali delle voci 0101–0104

Y

1901.9019

– – – – altri

Y

– – altri:

– – – estratti di malto, aventi tenore, in peso, di estratto secco:

1901.9021

– – – – eccedente 80 %

Y

1901.9022

– – – – non eccedente 80 %

Y

– – – preparazioni di prodotti delle voci da 0401 a 0404:

– – – – in polveri, granuli o altre forme solide:

– – – – – contenenti materie grasse del latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte:

1901.9031

– – – – – – eccedente 85 %

Y

1901.9032

– – – – – – eccedente 50 % ma non eccedente 85 %

Y

1901.9033

– – – – – – eccedente 25 % ma non eccedente 50 %

Y

1901.9034

– – – – – – eccedente 11 % ma non eccedente 25 %

Y

1901.9035

– – – – – – eccedente 1,5 % ma non eccedente 11 %

Y

1901.9036

– – – – – – non eccedente 1,5 %

Y

1901.9037

– – – – – non contenenti materie grasse del latte

Y

– – – – altre:

– – – – – contenenti materie grasse del latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte:

1901.9041

– – – – – – eccedente 50 %

Y

– – – – – – eccedente 20 % ma non eccedente 50 %:

1901.9042

– – – – – – – contenenti materie grasse diverse da quelle del latte, aventi tenore, in peso eccedente 5 %

Y

1901.9043

– – – – – – – altre

Y

– – – – – – eccedente 3 % ma non eccedente 20 %:

1901.9044

– – – – – – – contenenti materie grasse diverse da quelle del latte, aventi tenore, in peso eccedente 5 %

Y

1901.9045

– – – – – – – altre

Y

1901.9046

– – – – – – non eccedente 3 %

Y

1901.9047

– – – – – non contenenti materie grasse del latte

Y

– – – preparazioni contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 (eccettuate quelle delle voci da 1901.9031 a 1901.9047):

1901.9081

– – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte eccedente 25 %

Y

1901.9082

– – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte eccedente 12 % ma non eccedente 25 %

Y

1901.9089

– – – – altre

Y

– – – altre preparazioni:

1901.9091

– – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte eccedente 25 %

Y

1901.9092

– – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte eccedente 12 % ma non eccedente 25 %

Y

– – – – senza materie grasse del latte o aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte non eccedente 12 %:

– – – – – di farine di cereali, semole, amidi, fecole o estratti di malto:

1901.9093

– – – – – – contenenti materie grasse

Y

1901.9094

– – – – – – non contenenti materie grasse

Y

– – – – – altre:

1901.9095

– – – – – – contenenti materie grasse

Y

– – – – – – non contenenti materie grasse:

1901.9096

– – – – – – – contenenti zuccheri o uova

Y

1901.9099

– – – – – – – altre

A

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato

Y

1903

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o in forme simili

Y

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio «corn-flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi o di altri grani lavorati (escluse la farina, la semola e il semolino), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:

1904.10

– prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura:

1904.1010

– – preparazioni di tipo «Müesli»

P3

AE

1904.1090

– – altri

P3

AE

1904.2000

– preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati

Y

1904.3000

– bulgur di grano

Y

1904.90

– altri:

1904.9010

– – aventi tenore, in peso, di carne, frattaglie, sangue, salsiccia o una combinazione di questi prodotti, eccedente 10 % ma non eccedente 20 %

Y

– – altri:

1904.9020

– – – riso, precotto («riso minuto»)

A

1904.9090

– – – altri

Y

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi adoperati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

1905.10

– pane croccante detto «Knäckebrot»

Y

1905.20

– pane con spezie

Y

– biscotti con aggiunta di dolcificanti; cialde e cialdini

1905.31

– – biscotti con aggiunta di dolcificanti

Y

1905.32

– – cialde e cialdini

P3

1905.40

– fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati

P3

1905.90

– altri:

– – pane e altri prodotti della panetteria comune, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, di miele, di uova, di materie grasse, di formaggio o di frutta:

– – – non condizionati per la vendita al minuto:

– – – – grattatura di pane:

1905.9021

– – – – – per l’alimentazione di animali

X

1905.9025

– – – – – altri

P3

AE

1905.9029

– – – – altri

P3

AE

– – – condizionati per la vendita al minuto:

1905.9031

– – – – pane azzimo

P3

AE

1905.9032

– – – – grattatura di pane

P3

AE

1905.9039

– – – – altri

P3

AE

1905.9040

– – ostie, capsule vuote dei tipi adoperati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

A

– – altri:

– – – aventi tenore, in peso, di carne, frattaglie, sangue, salsiccia o una combinazione di questi prodotti, eccedente 10 % ma non eccedente 20 %:

1905.9071

– – – – alimenti per bambini o per usi dietetici

P3

AE

1905.9072

– – – – di cinghiale

P3

AE

– – – – altri:

1905.9078

– – – – – contenenti carne, frattaglie, sangue, salsiccia o una combinazione di questi prodotti, di animali delle voci 0101–0104

P3

AE

1905.9079

– – – – – altri

P3

AE

1905.9081

– – – altri, di fiocchi, farina o fecola di patate

P3

AE

1905.9082

– – – altri, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

P3

AE

– – – altri, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

1905.9083

– – – – contenenti materie grasse del latte

P3

AE

– – – – contenenti altre materie grasse:

1905.9084

– – – – – grattatura di pane

P3

AE

1905.9085

– – – – – altri

P3

AE

– – – – non contenenti materie grasse:

1905.9086

– – – – – grattatura di pane

P3

AE

1905.9089

– – – – – altri

P3

AE

20

Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante

2001

Ortaggi o legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico

2001.10

– cetrioli e cetriolini:

X

2001.90

– altri:

– – frutta:

2001.9011

– – – tropicali

A

2001.9019

– – – altre

X

– – ortaggi o legumi e altre parti commestibili di piante:

2001.9020

– – – granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

X

– – – prodotti di patate:

2001.9031

– – – – importati nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 14)

X

2001.9039

– – – – altri

X

– – – altri:

2001.9091

– – – – cipolle in recipienti eccedenti 5 kg

X

ex 2001.9092

– – – – cuori di palma; ignami, patate dolci e parti commestibili di piante simili della voce 0714

A

cuori di palma

ex 2001.9098

– – – – altri

A

zenzero e scalogni

2002

Pomodori preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico

2002.10

– pomodori, interi o in pezzi:

2002.1010

– – in recipienti eccedenti 5 kg

P1

2002.1020

– – in recipienti non eccedenti 5 kg

P1

2.50

2002.90

– altri:

4.50

2002.9010

– – in recipienti eccedenti 5 kg

X

– – in recipienti non eccedenti 5 kg:

2002.9021

– – – polpe, puree e concentrati di pomodori, in recipienti ermeticamente chiusi, aventi tenore, in peso, di estratto secco di 25 % o più, composti di pomodori e acqua, con o senza aggiunta di sale o di condimento

A

2002.9029

– – – altri

A

2003

Funghi e tartufi, preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico

A

2004

Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006

2004.10

– patate:

– – in recipienti eccedenti 5 kg:

– – – importate nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 14):

2004.1012

– – – – sotto forma di farina, semolino o fiocchi

P3

AE

2004.1013

– – – – altre

X

– – – altre:

2004.1014

– – – – sotto forma di farina, semolino o fiocchi

P3

AE

2004.1018

– – – – altre

X

– – altre:

– – – importate nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 14):

2004.1092

– – – – sotto forma di farina, semolino o fiocchi

P3

AE

2004.1093

– – – – altre

X

– – – altre:

2004.1094

– – – – sotto forma di farina, semolino o fiocchi

P3

AE

2004.1098

– – – – altre

X

2004.90

– altri ortaggi o legumi e miscugli di ortaggi o legumi:

– – in recipienti eccedenti 5 kg:

2004.9011

– – – asparagi

P1

20.60

2004.9012

– – – olive

A

2004.9013

– – – granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

X

2004.9018

– – – altri ortaggi o legumi

P1

32.50

– – – miscele di ortaggi o legumi:

– – – – contenenti patate:

2004.9028

– – – – – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 14)

X

2004.9029

– – – – – altre

X

2004.9039

– – – – altre miscele

P1

32.50

– – in recipienti non eccedenti 5 kg:

2004.9041

– – – asparagi

P1

11.00

2004.9042

– – – olive

A

2004.9043

– – – granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

X

2004.9049

– – – altri ortaggi e legumi

P1

45.50

– – – miscele di ortaggi o legumi:

– – – – contenenti patate:

2004.9051

– – – – – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 14)

X

2004.9059

– – – – – altre

X

2004.9069

– – – – altre miscele

P1

45.50

2005

Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006

2005.1000

– ortaggi o legumi omogeneizzati

X

2005.20

– patate:

– – preparazioni in forma di farina, semolino o fiocchi, in cui predominano le patate:

2005.2011

– – – aventi tenore, in peso, di patate eccedente 80 %

A

2005.2012

– – – aventi tenore, in peso, di patate non eccedente 80 %

A

– – sotto forma di fettine sottili o di piccoli bastoncini, fritti nel grasso o nell’olio, e prodotti estrusi:

– – – importati nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 14):

2005.2021

– – – – in recipienti eccedenti 5 kg

X

2005.2022

– – – – altri

X

2005.2029

– – – altri

X

– – altri:

– – – importati nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 14):

2005.2092

– – – – in recipienti eccedenti 5 kg

X

2005.2093

– – – – altri

X

2005.2099

– – – altri

X

2005.40

– piselli (Pisum sativum)

X

– fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.):

X

2005.51

– – fagioli, sgranati:

X

2005.59

– – altri:

X

2005.60

– asparagi:

X

2005.70

– olive:

A

2005.8000

– granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

X

– altri ortaggi o legumi e miscele di ortaggi o legumi:

2005.91

– – germogli di bambù:

X

2005.99

– – altri:

X

2006

Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta e altre parti di piante, confettate allo zucchero (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)

2006.0010

– frutta tropicali, scorze di frutta tropicali

A

2006.0020

– granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

X

2006.0080

– altri

X

2007

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

2007.1000

– preparazioni omogeneizzate

P3

AE

– altre:

2007.91

– – di agrumi:

2007.9110

– – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

A

2007.9120

– – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

P3

AE

2007.99

– – altre:

– – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

2007.9911

– – – – frutta tropicali

A

2007.9919

– – – – altre

A

– – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

2007.9921

– – – – frutta tropicali

P3

AE

2007.9929

– – – – altre

P3

AE

2008

Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove

– frutta a guscio, arachidi e altri semi, anche mescolati tra loro:

2008.11

– – arachidi:

2008.1110

– – – burro di arachidi («Peanutbutter»)

P3

2008.1190

– – – altre

A

2008.19

– – altri, compresi i miscugli:

2008.1910

– – – frutta tropicali

A

2008.1990

– – – altri

P1

3.50

2008.2000

– ananassi

A

2008.30

– agrumi

X

2008.40

– père

X

2008.50

– albicocche

X

2008.6000

– ciliegie

X

2008.70

– pesche, comprese le pesche noci:

X

2008.8000

– fragole

X

– altre, compresi i miscugli, esclusi quelli della sottovoce 2008.19:

2008.9100

– – cuori di palma

A

2008.92

– – miscugli:

2008.9211

– – – di frutta tropicali

A

2008.9299

– – – altri

X

2008.99

– – altre:

– – – polpa, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

2008.9911

– – – – di frutta tropicali

A

2008.9919

– – – – altre

X

– – – altre:

2008.9991

– – – – mele

X

– – – – altre frutta:

2008.9996

– – – – – frutta tropicali

A

2008.9997

– – – – – altre

X

2008.9998

– – – – granturco, diverso da quello dolce (Zea mays var. saccharata)

A

2008.9999

– – – – altre parti di piante

X

2009

Succhi di frutta (compresi i mosti d’uva) o di ortaggi o legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

– succhi d’arancia:

2009.11

– – congelati:

ex 2009.1110

– – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

A

concentrati

2009.1120

– – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

X

2009.12

– – non congelati, d’un valore Brix non eccedente 20:

2009.1210

– – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

A

2009.1220

– – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

X

2009.19

– – altri:

2009.1930

– – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

A

2009.1940

– – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

X

– succhi di pompelmo o di pomelo:

2009.21

– – d’un valore Brix non eccedente 20:

2009.2110

– – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

X

2009.2120

– – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

X

2009.29

– – altri:

2009.2910

– – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

A

2009.2920

– – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

X

– succhi di altri agrumi:

2009.31

– – d’un valore Brix non eccedente 20:

– – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

2009.3111

– – – – succo di limone, greggio (anche stabilizzato)

A

2009.3119

– – – – altri

X

2009.3120

– – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

X

2009.39

– – altri:

– – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

2009.3911

– – – – agro-cotto

A

2009.3919

– – – – altri

X

2009.3920

– – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

X

– succhi di ananasso:

2009.41

– – d’un valore Brix non eccedente 20

A

2009.49

– – altri

A

2009.5000

– succhi di pomodoro

X

– succhi di uva (compresi i mosti di uva):

2009.61

– – d’un valore Brix non eccedente 30:

– – – in recipienti di capacità eccedente 3 l:

2009.6111

– – – – importati nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 22)

X

per litro

per litro

2009.6119

– – – – altri

X

– – – in recipienti di capacità non eccedente 3 l:

per 100 kg peso lordo

per 100 kg peso lordo

2009.6122

– – – – importati nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 22)

X

per litro

per litro

2009.6129

– – – – altri

X

2009.69

– – altri:

X

per 100 kg peso lordo

per 100 kg peso lordo

– succhi di mela:

2009.71

– – d’un valore Brix non eccedente 20

X

2009.79

– – altri

X

2009.80

– succhi di altre frutta o di altri ortaggi o legumi:

2009.8010

– – succhi di ortaggi o legumi

P1

10.00

– – succhi di pera:

– – – non concentrati, in recipienti di capacità eccedente 3 l:

2009.8028

– – – – importati nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 21)

X

2009.8029

– – – – altri

X

– – – non concentrati, in recipienti di capacità non eccedente 3 l:

2009.8031

– – – – importati nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 21)

X

2009.8039

– – – – altri

X

– – – concentrati:

2009.8041

– – – – importati nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 21)

X

2009.8049

– – – – altri

X

– – altri:

– – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

2009.8081

– – – – di frutta tropicali

A

2009.8089

– – – – altri

X

– – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

2009.8098

– – – – di frutta tropicali

A

2009.8099

– – – – altri

X

2009.90

– miscugli di succhi:

– – succhi di ortaggi o legumi:

– – – contenenti succhi di frutta a granella:

2009.9011

– – – – importati nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 21)

X

2009.9019

– – – – altri

X

2009.9029

– – – altri

P1

13.00

– – altri:

2009.9030

– – – a base di succhi di uva, concentrati

X

– – – a base di succhi di frutta a granella, concentrati:

2009.9031

– – – – importati nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 21)

X

2009.9039

– – – – altri

X

– – – altri, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

– – – – contenenti succhi di frutta a granella, concentrati:

2009.9041

– – – – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 21)

X

2009.9049

– – – – – altri

X

– – – – contenenti succhi di frutta a granella, non concentrati:

2009.9051

– – – – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 21)

X

2009.9059

– – – – – altri

X

– – – – altri:

2009.9061

– – – – – a base di frutta tropicali

A

2009.9069

– – – – – altri

X

– – – altri, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

– – – – contenenti succhi di frutta a granella, concentrati:

2009.9071

– – – – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 21)

X

2009.9079

– – – – – altri

X

– – – – contenenti succhi di frutta a granella, non concentrati:

2009.9081

– – – – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 21)

X

2009.9089

– – – – – altri

X

– – – – altri:

2009.9098

– – – – – a base di frutta tropicali

A

2009.9099

– – – – – altri

X

21

Preparazioni alimentari diverse

2101

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati

– estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati o a base di caffè:

2101.1100

– – estratti, essenze e concentrati

A

2101.12

– – preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati o a base di caffè:

– – – preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati:

2101.1211

– – – – aventi tenore, in peso, di 1,5 % o più di materie grasse del latte, di 2,5 % o più di proteine del latte, di 5 % o più di zucchero o di 5 % o più di amidi

P3

AE

2101.1219

– – – – altre

A

– – – altre:

2101.1291

– – – – aventi tenore, in peso, di 1,5 % o più di materie grasse del latte, di 2,5 % o più di proteine del latte, di 5 % o più di zucchero o di 5 % o più di amidi

P3

AE

2101.1299

– – – – altre

P3

AE

2101.20

– estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati o a base di tè o di mate:

– – estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati:

2101.2011

– – – aventi tenore, in peso, di 1,5 % o più di materie grasse del latte, di 2,5 % o più di proteine del latte, di 5 % o più di zucchero o di 5 % o più di amidi

P3

AE

2101.2019

– – – altri

A

– – altri:

2101.2091

– – – aventi tenore, in peso, di 1,5 % o più di materie grasse del latte, di 2,5 % o più di proteine del latte, di 5 % o più di zucchero o di 5 % o più di amidi

P3

AE

2101.2099

– – – altri

A

2101.3000

– cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati

A

2102

Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati

2102.10

– lieviti vivi

X

2102.20

– lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti:

– – lieviti morti:

2102.2011

– – – per l’alimentazione di animali

X

2102.2019

– – – altri

A

– – altri microrganismi monocellulari morti:

2102.2021

– – – per l’alimentazione di animali

X

2102.2029

– – – altri

A

2102.3000

– lieviti in polvere preparati

A

2103

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata

2103.1000

– salsa di soia

A

2103.2000

– «tomato ketchup» e altre salse al pomodoro

A

2103.30

– farina di senape, anche preparata, e senape:

2103.3011

– – farina di senape, anche preparata, per l’alimentazione di animali

P2

5.00

– – altra:

2103.3018

– – – farina di senape, non mescolata

A

2103.3019

– – – altra

A

ex 2103.9000

– altri

A

a eccezione di «Chutney» di mango liquido

2104

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate

2104.1000

– preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati

A

2104.2000

– preparazioni alimentari composte omogeneizzate

P3

AE

2105

Gelati, anche contenenti cacao

X

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

2106.10

– concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:

2106.1011

– – contenenti materie grasse del latte, altre materie grasse o zuccheri

P3

AE

2106.1019

– – altri

A

2106.90

– altre:

2106.9010

– – dolcificanti in pastiglie o compresse

A

– – mescolanze di estratti o concentrati di sostanze vegetali, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande:

– – – non alcoliche:

2106.9021

– – – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di saccarosio eccedente 60 %

P3

AE

2106.9022

– – – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di saccarosio eccedente 50 % ma non eccedente 60 %

P3

AE

2106.9023

– – – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di saccarosio non eccedente 50 %

P3

AE

2106.9024

– – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

A

2106.9029

– – – altri

P3

AE

2106.9030

– – idrolizzati di proteine e autolisati di lievito

A

2106.9040

– – gomma da masticare, caramelle, pastiglie, pasticche e simili, senza zuccheri

P3

AE

– – altre preparazioni alimentari:

2106.9050

– – – aventi tenore, in peso, di carne, frattaglie, sangue, salsiccia o una combinazione di questi prodotti, eccedente 10 % ma non eccedente 20 %, aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte non eccedente 20 %

P3

AE

– – – altre:

– – – – contenenti materie grasse del latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte:

2106.9060

– – – – – eccedente 50 %

P3

AE

– – – – – eccedente 35 % ma non eccedente 50 %:

2106.9061

– – – – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse diverse da quelle del latte eccedente 5 %

P3

AE

2106.9062

– – – – – – altre

P3

AE

– – – – – eccedente 20 % ma non eccedente 35 %:

2106.9063

– – – – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse diverse da quelle del latte eccedente 5 %

P3

AE

2106.9064

– – – – – – altre

P3

AE

2106.9065

– – – – – eccedente 12 % ma non eccedente 20 %

P3

AE

2106.9066

– – – – – eccedente 6 % ma non eccedente 12 %

P3

AE

2106.9067

– – – – – eccedente 3 % ma non eccedente 6 %

P3

AE

2106.9068

– – – – – eccedente 1,5 % ma non eccedente 3 % (esclusi i prodotti delle voci 2106.9071/9072)

P3

AE

2106.9069

– – – – – eccedente 1 % ma non eccedente 1,5 % (esclusi i prodotti delle voci 2106.9071/9072)

P3

AE

– – – – contenenti altre materie grasse, aventi tenore, in peso, di grasso:

2106.9071

– – – – – eccedente 60 %

P3

AE

2106.9072

– – – – – eccedente 40 % ma non eccedente 60 %

P3

AE

2106.9073

– – – – – eccedente 25 % ma non eccedente 40 %

P3

AE

2106.9074

– – – – – eccedente 10 % ma non eccedente 25 %

P3

AE

2106.9075

– – – – – eccedente 5 % ma non eccedente 10 %

P3

AE

2106.9076

– – – – – eccedente 1 % ma non eccedente 5 %

P3

AE

– – – – non contenenti materie grasse:

– – – – – contenenti zuccheri, aventi tenore, in peso, di zuccheri:

2106.9094

– – – – – – eccedente 50 %

P3

AE

2106.9095

– – – – – – non eccedente 50 %

P3

AE

2106.9096

– – – – – contenenti cereali, estratti di malto o uova (non contenenti zuccheri)

P3

AE

2106.9099

– – – – – altre

A

22

Bevande, liquidi alcolici ed aceti

2201

Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, né aromatizzate; ghiaccio e neve

A

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzate, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi o legumi della voce 2009

2202.1000

– acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzate

X

2202.90

– altri:

– – succhi di frutta o di ortaggi o legumi, diluiti con acqua o gassati:

– – – succhi di uva, in recipienti di capacità non eccedente 2 l:

2202.9018

– – – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 22)

X

per litro

per litro

2202.9019

– – – – altri

X

– – – succhi di frutta a granelli, in recipienti di capacità non eccedente 2 l:

per 100 kg peso lordo

per 100 kg peso lordo

2202.9021

– – – – importati nei limiti del contin- gente doganale (n. cont. 21)

X

2202.9029

– – – – altri

X

– – – altri, esclusi i succhi di ortaggi o legumi:

– – – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

2202.9031

– – – – – in bottiglie di vetro di capacità non eccedente 2 dl

X

2202.9032

– – – – – in altri recipienti

X

– – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

– – – – – succhi di uva:

2202.9041

– – – – – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 22)

X

per litro

per litro

2202.9049

– – – – – – altri

X

– – – – – succhi di frutta a granelli e miscugli contenenti succhi di frutta a granelli:

per 100 kg peso lordo

per 100 kg peso lordo

2202.9051

– – – – – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 21)

X

2202.9059

– – – – – – altri

X

2202.9069

– – – – – altri

X

– – – succhi di ortaggi o legumi:

– – – – miscugli contenenti succhi di frutta a granelli:

2202.9071

– – – – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 21)

X

2202.9079

– – – – – altri

X

2202.9089

– – – – altri

X

2202.9090

– – altri

A

2203

Birra di malto

A

2204

Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d’alcole; mosti di uva diversi da quelli della voce 2009

2204.1000

– vini spumanti

P1

65.00

– altri vini; mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l’aggiunta di alcole:

2204.21

– – in recipienti di capacità non eccedente 2 l:

– – – vini naturali:

– – – – bianchi:

2204.2121

– – – – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 23 a 25)

X

per litro

per litro

2204.2129

– – – – – altri

X

– – – – rossi:

– – – – – in fiaschi comuni di capacità eccedente 1 l:

per 100 kg peso lordo

per 100 kg peso lordo

2204.2131

– – – – – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 23 a 25)

X

per litro

per litro

2204.2139

– – – – – – altri

X

– – – – – altri:

per 100 kg peso lordo

per 100 kg peso lordo

2204.2141

– – – – – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 23 a 25)

X

per litro

per litro

2204.2149

– – – – – – altri

X

per 100 kg peso lordo

per 100 kg peso lordo

2204.2150

– – – vini dolci, specialità e mistelle

P1

7.50

2204.29

– – altri:

– – – vini naturali:

– – – – vini per il consumo diretto:

– – – – – bianchi:

– – – – – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 23 a 25):

2204.2921

– – – – – – – con titolo alcolometrico volumico eccedente 13 % vol

X

2204.2922

– – – – – – – con titolo alcolometrico volumico non eccedente 13 % vol

X

per litro

per litro

2204.2929

– – – – – – altri

X

– – – – – rossi:

– – – – – – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 23 a 25):

per 100 kg peso lordo

per 100 kg peso lordo

2204.2931

– – – – – – – con titolo alcolometrico volumico eccedente 13 % vol

X

2204.2932

– – – – – – – con titolo alcolometrico volumico non eccedente 13 % vol

X

per litro

per litro

2204.2939

– – – – – – altri

X

– – – – vini per l’elaborazione industriale:

per 100 kg peso lordo

per 100 kg peso lordo

2204.2941

– – – – – bianchi

X

2204.2942

– – – – – rossi

X

2204.2950

– – – vini dolci, specialità e mistelle

P1

8.00

per litro

per litro

2204.3000

– altri mosti d’uva

A

per 100 kg peso lordo

per 100 kg peso lordo

2205

Vermut e altri vini di uve fresche aromatizzati con piante o con sostanze aromatiche

A

2206

Altre bevande fermentate (per esempio, sidro, sidro di pere, idromele); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove

– sidro di mele o di pere:

2206.0011

– – importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 21)

X

2206.0019

– – altri

X

2206.0020

– vini di frutta, spumanti

P1

28.00

ex 2206.0090

– altri

A

Sake

2207

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80 % vol o più; alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

A

2208

Alcole etilico, non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione

2208.20

– acquaviti di vino o di vinacce

A

2208.30

– whisky

A

2208.40

– rum e altre acquaviti provenienti dalla distillazione, dopo fermentazione, di prodotti della canna da zucchero:

A

2208.50

– gin e acquavite di ginepro

A

2208.60

– vodka

A

2208.7000

– liquori

A

2208.90

– altri:

2208.9010

– – alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol

A

– – acquaviti in recipienti di capacità:

2208.9021

– – – eccedente 2 l

A

2208.9022

– – – non eccedente 2 l

A

– – altri:

2208.9091

– – – succo d’uva, concentrato, con aggiunta di alcole

X

2208.9099

– – – altri

A

2209

Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall’acido acetico

A

23

Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali

2301

Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non atti all’alimentazione umana; ciccioli

2301.10

– farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni o di frattaglie; ciccioli:

– – per l’alimentazione di animali:

2301.1011

– – – ciccioli

X

2301.1019

– – – altri

X

ex 2301.1090

– – altri

A

composto soltanto di pesce

2301.20

– farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o altri invertebrati acquatici:

2301.2010

– – per l’alimentazione di animali

X

2301.2090

– – altri

A

2302

Crusche, stacciature e altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altri trattamenti dei cereali o dei legumi

2302.10

– di granturco:

2302.1010

– – per l’alimentazione di animali

X

2302.1090

– – altri

A

2302.30

– di frumento:

2302.3010

– – per l’alimentazione umana

X

2302.3020

– – per l’alimentazione di animali

X

2302.3090

– – altri

A

2302.40

– di altri cereali:

2302.4010

– – di segala, frumento segalato o triticale, per l’alimentazione umana

X

– – di riso:

2302.4030

– – – per l’alimentazione di animali

X

2302.4080

– – – altri

A

– – altri:

2302.4091

– – – per l’alimentazione di animali

X

2302.4099

– – – altri

A

2302.50

– di legumi:

2302.5010

– – per l’alimentazione di animali

X

2302.5090

– – altri

A

2303

Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, bagasse di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati

2303.10

– residui della fabbricazione degli amidi e altri residui simili:

– – per l’alimentazione di animali:

2303.1011

– – – proteine di patate

X

– – – altri:

2303.1012

– – – – aventi tenore, in peso, di proteine calcolato sulla sostanza secca non eccedente 30 %

X

2303.1018

– – – – altri

X

2303.1090

– – altri

A

2303.20

– polpa di barbabietole, bagasse di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero:

2303.2010

– – per l’alimentazione di animali

X

2303.2090

– – altri

A

2303.30

– avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli:

2303.3010

– – per l’alimentazione di animali

X

2303.3090

– – altri

A

2304

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di soia

2304.0010

– per l’alimentazione di animali

X

2304.0090

– altri

A

2305

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio d’arachide

2305.0010

– per l’alimentazione di animali

X

2305.0090

– altri

A

2306

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione di grassi o oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305

2306.10

– di semi di cotone:

2306.1010

– – per l’alimentazione di animali

X

2306.1090

– – altri

A

2306.20

– di semi di lino:

2306.2010

– – per l’alimentazione di animali

X

2306.2090

– – altri

A

2306.30

– di semi di girasole:

2306.3010

– – per l’alimentazione di animali

X

2306.3090

– – altri

A

– di semi di ravizzone o di colza:

2306.41

– – di semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico:

2306.4110

– – – per l’alimentazione di animali

X

2306.4190

– – – altri

A

2306.49

– – altri:

2306.4910

– – – per l’alimentazione di animali

X

2306.4990

– – – altri

A

2306.50

– di noce di cocco o di copra:

2306.5010

– – per l’alimentazione di animali

X

2306.5090

– – altri

A

2306.60

– di noci o di mandorle di palmisti:

2306.6010

– – per l’alimentazione di animali

X

2306.6090

– – altri

A

2306.90

– altri:

– – di germi di granturco:

2306.9011

– – – per l’alimentazione di animali

X

2306.9019

– – – altri

A

– – altri:

2306.9021

– – – per l’alimentazione di animali

X

2306.9029

– – – altri

A

2307

Fecce di vino; tartaro greggio

A

2308

Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove

– per l’alimentazione di animali:

2308.0020

– – ghiande di quercia e castagne d’India

X

2308.0030

– – vinacce d’uva e trebbie di mele e di pere

X

2308.0040

– – residui della fabbricazione di estratti del caffè e della camomilla

X

2308.0050

– – di piante di granoturco

X

2308.0060

– – altri

X

2308.0090

– altri

A

2309

Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali

2309.10

– alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto

X

2309.90

– altri:

– – foraggi, melassati o zuccherati; biscotti:

2309.9011

– – – per animali della specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina, nonché per conigli e volatili da cortile

X

2309.9019

– – – altri

X

2309.9020

– – foraggi costituiti da frammenti di conchiglie vuote; mangime per uccelli, costituito da materie minerali

A

2309.9030

– – fosfati inorganici per l’alimentazione degli animali (di costituzione chimica non definita), senza aggiunte

A

– – «solubles» di pesci o di mammiferi marini, non mescolati, anche concentrati o in polvere:

2309.9041

– – – per l’alimentazione di animali

X

2309.9049

– – – altri

A

– – altri:

– – – per animali della specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina, nonché per conigli e volatili da cortile:

2309.9081

– – – – contenenti polvere di latte o di siero di latte

X

– – – – non contenenti polvere di latte o di siero di latte:

2309.9082

– – – – – preparazioni costituite da materie minerali, anche con aggiunta di oligoele- menti, vitamine o agenti medicinali attivi

X

2309.9089

– – – – – altri

X

2309.9090

– – – altri

A

24

Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati

2401

Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco

2401.10

– tabacchi non scostolati:

2401.1010

– – per la fabbricazione industriale di sigari, sigarette, tabacco da fumo, tabacco da masticare, tabacco in rotoli e di tabacco da fiuto

A

2401.1090

– – per altri usi

X

2401.20

– tabacchi parzialmente o totalmente scostolati:

2401.2010

– – per la fabbricazione industriale di sigari, sigarette, tabacco da fumo, tabacco da masticare, tabacco in rotoli e di tabacco da fiuto

A

2401.2090

– – per altri usi

X

2401.30

– cascami di tabacco:

2401.3010

– – per la fabbricazione industriale di sigari, sigarette, tabacco da fumo, tabacco da masticare, tabacco in rotoli e di tabacco da fiuto

A

2401.3090

– – per altri usi

X

2402

Sigari (compresi i sigari spuntati), cigarillos e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco

2402.1000

sigari (compresi i sigari spuntati) e cigarillos, contenenti tabacco

X

2402.20

– sigarette contenenti tabacco:

2402.2010

– – di peso unitario eccedente 1,35 g

P1

560.00

soggetto a rinegoziazione entro 24 mesi dopo l’entrata in vigore dell’accordo

2402.2020

– – di peso unitario non eccedente 1,35 g

P1

372.00

soggetto a rinegoziazione entro 24 mesi dopo l’entrata in vigore dell’accordo

2402.9000

– altri

X

2403

Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e acqua di tabacco

2403.1000

– tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione

X

– altri:

2403.9100

– – tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»

A

2403.99

– – altri

A

25

Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi

A

26

Minerali, scorie e ceneri

A

27

Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali

A

28

Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi

A

29

Prodotti chimici organici

A

30

Prodotti farmaceutici

A

31

Concimi

A

32

Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri

A

33

Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche

A

34

Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, «cere per l’odontoiatria» e composizioni per l’odontoiatria a base di gesso

A

35

Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi di fecole modificati; colle; enzimi

3501

Caseine, caseinati e altri derivati delle caseine; colle di caseina

3501.10

– caseine:

3501.1010

– – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 8)

A

3501.1090

– – altre

P3

AE

3501.90

– altri:

– – importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 8)

3501.9011

– – – colle di caseina

A

3501.9019

– – – altri

P3

AE

– – altre

3501.9091

– – – colle di caseina

A

3501.9099

– – – altri

P3

AE

3502

Albumine (compresi i concentrati di più proteine di siero di latte, contenenti, in peso calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati e altri derivati delle albumine

– Ovalbumina:

3502.11

– – essiccata

X

3502.19

– – altra

X

3502.2000

– lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte

A

3502.9000

– altri

A

3503

Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocolla; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina della voce 3501

A

3504

Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo

A

3505

Destrina e altri amidi e fecole modificati (per esempio, amidi e fecole pregelatinizzati o esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi e fecole modificati

3505.10

– destrina e altri amidi e fecole modificati:

3505.1010

– – per l’alimentazione di animali

X

3505.1090

– – altri

A

3505.20

– colle:

3505.2010

– – per l’alimentazione di animali

X

3505.2090

– – altre

A

3506

Colle e altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi, di peso netto non eccedente 1 kg

A

3507

Enzimi; enzimi preparati non nominati né compresi altrove

A

36

Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili

A

37

Prodotti per la fotografia o per la cinematografia

A

38

Prodotti vari delle industrie chimiche

3801

Grafite artificiale; grafite colloidale o semicolloidale; preparazioni a base di grafite o di altro carbonio, in forma di paste, blocchi, placchette o altri semiprodotti

A

3802

Carboni attivati; sostanze minerali naturali attivate; neri di origine animale, compreso il nero animale esaurito

A

3803

Tallolio, anche raffinato

A

3804

Liscivie residuate dalla fabbricazione delle paste di cellulosa, anche concentrate, private degli zuccheri o trattate chimicamente, compresi i lignosolfonati ma escluso il tallolio della voce 3803

A

3805

Essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato e altre essenze terpeniche provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti del legno di conifere; dipentene greggio; essenza di cellulosa al bisolfito e altri paracimeni greggi; olio

A

3806

Colofonie e acidi resinici, e loro derivati; essenza di colofonia e oli di colofonia; gomme fuse

A

3807

Catrami di legno; oli di catrame di legno; creosoto di legno; metilene; peci vegetali; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie, di acidi resinici o di peci vegetali

A

3808

Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide

A

3809

Agenti di apprettatura o di finitura, acceleratori di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio, bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:

3809.10

– a base di sostanze amilacee:

3809.1010

– – per l’alimentazione di animali

X

3809.1090

– – altri

A

– altri:

3809.9100

– – dei tipi utilizzati nell’industria tessile o nelle industrie simili

A

3809.9200

– – dei tipi utilizzati nell’industria della carta o nelle industrie simili

A

3809.9300

– – dei tipi utilizzati nell’industria del cuoio o nelle industrie simili

A

3810

Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare e altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura:

A

3811

Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione e altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali:

A

3812

Preparazioni dette «acceleratori di vulcanizzazione»; plastificanti compositi per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti e altri stabilizzatori compositi per gomma o materie plastiche

A

3813

Composizioni e cariche per estintori; granate e bombe estintrici

A

3814

Solventi e diluenti organici compositi, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture e vernici

A

3815

Preparazioni atte a iniziare o accelerare una reazione e preparazioni catalitiche, non nominate né comprese altrove

A

3816

Cementi, malte, calcestruzzi e composizioni simili, refrattari, diversi dai prodotti della voce 3801

A

3817

Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 o 2902

A

3818

Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica

A

3819

Liquidi per freni idraulici e altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti oli di petrolio né di minerali bituminosi o che ne contengono meno di 70 % in peso

A

3820

Preparazioni anticongelanti e liquidi preparati per lo sbrinamento

A

3821

Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo o la cura dei microrganismi (compresi i virus e gli altri organismi simili) o delle cellule vegetali, umane o animali

A

3822

Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati

A

3823

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:

– acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione:

3823.11

– – acido stearico:

3823.1110

– – – per l’alimentazione di animali

X

3823.1190

– – – altro

A

3823.12

– – acido oleico:

3823.1210

– – – per l’alimentazione di animali

X

3823.1290

– – – altro

A

3823.1300

– – acidi grassi del tallolio

A

3823.19

– – altri:

3823.1910

– – – per l’alimentazione di animali

X

3823.1990

– – – altri

A

3823.7000

– alcoli grassi industriali

A

3824

Leganti preparati per forme o anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove

A

3825

Prodotti residuali delle indutrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove; rifiuti urbani; fanghi di depurazione; altri rifiuti menzionati nella nota 6 del presente capitolo

A

39

Materie plastiche e lavori di tali materie

A

40

Gomma e lavori di gomma

A

41

Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio

A

42

Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio; borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella

A

43

Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali

A

44

Legno, carbone di legna e lavori di legno

A

45

Sughero e lavori di sughero

A

46

Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio

A

47

Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)

A

48

Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone

A

49

Prodotti dell’editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani

A

50

Seta

A

51

Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine

A

52

Cotone

A

53

Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta

A

54

Filamenti sintetici o artificiali; lamelle e forme simili di materie tessili sintetiche o artificiali

A

55

Fibre sintetiche o artificiali discontinue

A

56

Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia

A

57

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili

A

58

Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami

A

59

Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; manufatti tecnici di materie tessili

A

60

Stoffe a maglia

A

61

Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia

A

62

Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia

A

63

Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci

A

64

Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti

A

65

Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti

A

66

Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti

A

67

Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

A

68

Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili

A

69

Prodotti ceramici

A

70

Vetro e lavori di vetro

A

71

Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, placcati o doppiati di metalli preziosi e avori di queste materie; minuterie di fantasia; monete

A

72

Ghisa, ferro e acciaio

A

73

Lavori di ghisa, ferro o acciaio

A

74

Rame e lavori di rame

A

75

Nichel e lavori di nichel

A

76

Alluminio e lavori di alluminio

A

78

Piombo e lavori di piombo

A

79

Zinco e lavori di zinco

A

80

Stagno e lavori di stagno

A

81

Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie

A

82

Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni

A

83

Lavori diversi di metalli comuni

A

84

Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi

A

85

Macchine, apparecchi e materiale elettrici e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono in televisione e parti ed accessori di questi apparecchi

A

86

Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione

A

87

Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori

A

88

Navigazione aerea o spaziale

A

89

Navigazione marittima o fluviale

A

90

Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi

A

91

Orologeria

A

92

Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti

A

93

Armi, munizioni e loro parti ed accessori

A

94

Mobili; mobili medico-chirurgici; articoli da letto e simili; apparecchi per l’illuminazione non nominati ne’ compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate

A

95

Giocattoli, giuochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori

A

96

Lavori diversi

A

97

Oggetti d’arte, da collezione o di antichità

A

Accordo di attuazione
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Giappone in conformità all’articolo 10 dell’Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone
Preambolo

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo del Giappone,

conformemente all’articolo 10 dell’Accordo di libero scambio e di partenariato economico tra la Confederazione Svizzera e il Giappone (di seguito denominato «Accordo di base»),

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 1 Campo di applicazione e relazione con l’Accordo di base

Il presente Accordo espone dettagli e procedure per l’applicazione di determinate disposizioni contenute nell’Accordo di base.

Salvo disposizione contraria nel presente Accordo, i capitoli 1, 15 e 16 dell’Accordo di base devono applicarsi al presente Accordo mutatis mutandis .

Il capitolo 14 dell’Accordo di base deve applicarsi mutatis mutandis per quanto concerne la risoluzione di controversie tra le Parti sull’interpretazione o applicazione del capitolo 2 e del presente capitolo.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

  1. il termine «Paesi» si riferisce al Giappone e alla Confederazione Svizzera (di seguito denominata «Svizzera») e per «Paese» s’intende o il Giappone o la Svizzera; e
  2. il termine «Parti» si riferisce al Governo del Giappone e al Consiglio federale svizzero, mentre «Parte» sta o per il Governo del Giappone o per il Consiglio federale svizzero.
Capitolo 2 Procedure doganali e agevolazioni commerciali

Art. 3 Assistenza reciproca

Le Parti si assistono reciprocamente, attraverso le loro autorità doganali, al fine di garantire l’applicazione corretta delle leggi doganali e di prevenire, indagare e reprimere ogni violazione o tentativo di violazione di tali leggi.

Attraverso le loro autorità doganali, le Parti cooperano, se necessario e opportuno, nel campo della ricerca, dello sviluppo e della sperimentazione di nuove procedure doganali e nuovi sussidi e tecniche di applicazione, delle attività formative per il personale doganale e dello scambio di personale tra le autorità doganali.

Art. 4 Tecnologia dell’informazione e della comunicazione

Le autorità doganali delle Parti (di seguito denominate «le autorità doganali») intraprendono sforzi di cooperazione tesi a promuovere l’uso della tecnologia dell’informazione e della comunicazione nell’ambito delle loro procedure doganali.

Le autorità doganali scambiano informazioni, comprese le buone prassi, sull’uso della tecnologia dell’informazione e della comunicazione con l’obiettivo di migliorare le procedure doganali.

Art. 5 Gestione del rischio

Allo scopo di facilitare le operazioni doganali legate ai prodotti scambiati tra i territori doganali dei due Paesi, le autorità doganali continuano a valersi della gestione del rischio.

Tramite seminari e corsi, le Parti s’impegnano a promuovere l’uso della gestione del rischio e il miglioramento delle tecniche di gestione del rischio nei propri Paesi come pure in Paesi o territori doganali terzi.

Le autorità doganali scambiano informazioni, comprese le buone prassi, sulle tecniche di gestione del rischio e su altre tecniche di applicazione.

Art. 6 Provvedimenti contro il traffico illecito

Le autorità doganali cooperano e scambiano informazioni sulle loro misure di applicazione adottate presso i loro punti di controllo doganali contro il traffico di droghe illecite e altri prodotti vietati.

Le Parti s’impegnano a promuovere la cooperazione nell’ambito del Consiglio di cooperazione doganale nella lotta al traffico di droghe illecite e altri prodotti vietati presso i loro punti di controllo doganali.

Art. 7 Diritti di proprietà intellettuale

Le autorità doganali cooperano e scambiano informazioni sulle loro misure di applicazione contro l’importazione e l’esportazione di prodotti di cui si sospetta che abbiano violato diritti di proprietà intellettuale.

Art. 8 Scambio di informazioni

Conformemente al presente capitolo, ogni Parte s’impegna a preservare il carattere confidenziale delle informazioni comunicatele dall’altra Parte, a meno che quest’ultima non ne autorizzi la diffusione.

Nonostante il paragrafo 1, il Consiglio federale svizzero può fornire qualsiasi informazione ricevuta, conformemente al presente capitolo, alle autorità del Principato del Liechtenstein, fino a quando rimane in vigore il Trattato di unione doganale del 29 marzo 1923 54 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein. In questo contesto, il Consiglio federale svizzero deve garantire che tutti i suoi obblighi previsti nel presente articolo vengano adempiuti all’interno del suo territorio doganale.

Le informazioni fornite dall’autorità doganale di una Parte all’autorità doganale dell’altra Parte, conformemente al presente capitolo, devono essere utilizzate unicamente nell’esercizio delle funzioni di quest’ultima autorità doganale, nel rispetto delle leggi doganali del suo Paese.

Ogni Parte ha il diritto di limitare le informazioni che comunica all’altra Parte, se quest’ultima non è in grado di garantire, come richiesto dalla prima Parte, il mantenimento della confidenzialità o la limitazione degli scopi per cui le informazioni in questione vengono utilizzate.

Se una Parte che richiede informazioni non fosse in grado di assentire a una richiesta analoga avanzata dall’altra Parte, essa è tenuta a far notare questo fatto nella sua richiesta. L’adempimento di una tale richiesta è a libera discrezione dell’altra Parte.

Le informazioni fornite, conformemente al presente capitolo, non devono essere utilizzate dalla Parte che le riceve nell’ambito di procedure penali condotte da una corte o un giudice.

Nel caso in cui le informazioni comunicate da una Parte all’altra Parte, conformemente al presente capitolo, dovessero essere presentate in corte o sottoposte a un giudice nell’ambito di una procedura penale, l’altra Parte deve richiedere queste informazioni alla prima Parte attraverso il canale diplomatico o altri canali prestabiliti in conformità alle leggi del Paese della prima Parte. Quest’ultima farà il possibile per rispondere prontamente e in modo affermativo e per rispettare ogni ragionevole termine indicato dalla Parte richiedente.

Nonostante qualsiasi altra disposizione contenuta nel presente capitolo, una Parte non è tenuta a comunicare informazioni nel caso in cui questa comunicazione fosse vietata dalle leggi e dai regolamenti del suo Paese o se la Parte considerasse questa comunicazione incompatibile con i suoi interessi essenziali.

Capitolo 3 Concorrenza

Art. 9 Obiettivo e definizioni

L’obiettivo del presente capitolo è quello di fornire i dettagli e le procedure concernenti l’attuazione della cooperazione di cui all’articolo 104 dell’Accordo di base.

Ai fini del presente capitolo:

  1. per «autorità garante della concorrenza» s’intende:(i)nel caso del Giappone, la Fair Trade Commission, e(ii)nel caso della Svizzera, la Commissione della concorrenza e la sua segreteria;
  2. per «legge sulla concorrenza» s’intende:(i)nel caso del Giappone, la legge relativa alla proibizione dei monopoli privati e per il mantenimento del commercio leale (legge n. 54, 1947; di seguito denominata «legge antimonopolio») e le sue disposizioni esecutive, come pure qualsiasi emendamento delle stesse, e(ii)nel caso della Svizzera, la legge federale del 6 ottobre 199555 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (di seguito denominata «LCart») e le sue disposizioni esecutive, come pure qualsiasi emendamento delle stesse;
  3. per «misura di applicazione» s’intende ogni indagine o procedura condotta da una Parte in relazione all’applicazione della legge sulla concorrenza del suo Paese, ma non include:(i)l’esame delle prassi commerciali o operazioni di routine, né(ii)ricerche, studi o indagini che perseguono l’obiettivo di esaminare la situazione economica generale o le condizioni generali in settori specifici; e
  4. per «impresa» s’intende qualsiasi entità privata o pubblica soggetta alla legge sulla concorrenza di un Paese, indipendentemente dalla sua forma legale o organizzativa.

Art. 10 Notifica

L’autorità garante della concorrenza di ogni Parte notifica all’autorità garante della concorrenza dell’altra Parte le misure di applicazione adottate dalla sua Parte che ritiene possano pregiudicare gli interessi essenziali del Paese dell’altra Parte.

Le misure di applicazione di una Parte che possono pregiudicare gli interessi essenziali del Paese dell’altra Parte includono misure che:

  1. sono di rilievo per le misure di applicazione dell’altra Parte;
  2. vanno contro un cittadino o una persona con diritto di residenza permanente dell’altro Paese, o contro un’impresa costituita o organizzata conformemente alla legislazione applicabile e alle regolamentazioni vigenti sul territorio dell’altro Paese;
  3. coinvolgono fusioni o acquisizioni in cui:(i)una o più parti coinvolte nella transazione, o(ii)un’impresa che controlla una o più parti coinvolte nella transazione,
  4. è un’impresa costituita o organizzata conformemente alla legislazione applicabile e alle regolamentazioni vigenti sul territorio dell’altro Paese;
  5. coinvolgono attività anticompetitive – che non siano fusioni o acquisizioni – che avvengono sostanzialmente sul territorio dell’altro Paese;
  6. coinvolgono pratiche che l’autorità garante della competizione notificante ritiene siano state richieste, sollecitate o approvate dall’altra Parte; o
  7. prevedono l’imposizione o l’applicazione di sanzioni o altre forme di rimedio per opera della Parte che richiederebbe o proibirebbe la pratica sul territorio dell’altro Paese.

Laddove è richiesta una notifica, conformemente al paragrafo 1, relativa a fusioni e acquisizioni, essa dev’essere data non più tardi:

  1. nel caso dell’autorità garante della concorrenza del Giappone, del momento in cui quest’ultima richiede la presentazione di documenti, rapporti e altre informazioni concernenti la transazione in questione, conformemente alla legge antimonopolio; e
  2. nel caso dell’autorità garante della concorrenza della Svizzera, del momento in cui quest’ultima prende la decisione di avviare procedure ai sensi dell’articolo 32 capoverso 1 LCart.

Laddove è richiesta una notifica, conformemente al paragrafo 1, relativa alle misure di applicazione che non rientrano nell’ambito delle fusioni e acquisizioni, essa dev’essere data:

  1. nel caso dell’autorità garante della concorrenza del Giappone, con il maggior anticipo possibile rispetto alle seguenti azioni:(i)la presentazione di un’accusa penale,(ii)la presentazione di un reclamo che richiede un’ingiunzione urgente,(iii)l’emissione della decisione di convocare un’udienza,(iv)l’emissione di un ordine di cessazione e rinuncia, e(v)l’emissione di un ordine di pagamento di un’imposta supplementare se non è stato rilasciato precedentemente o simultaneamente un ordine di cessazione e rinuncia relativo al pagatore; e
  2. nel caso dell’autorità garante della concorrenza della Svizzera, con il maggior anticipo possibile rispetto al rilascio di una proposta da parte della segreteria della Commissione della concorrenza, conformemente all’articolo 30 capoverso 1 LCart.

Le notifiche ai sensi del presente articolo devono essere sufficientemente dettagliate da consentire all’autorità garante della concorrenza notificata di effettuare una valutazione iniziale dell’effetto esercitato sugli interessi essenziali del suo Paese.

Art. 11 Cooperazione in materia di misure di applicazione

Le autorità garanti della concorrenza di entrambe le Parti si assistono reciprocamente nelle loro misure di applicazione a condizione che ciò avvenga in conformità alle leggi e ai regolamenti e nel rispetto degli interessi essenziali dei rispettivi Paesi.

Art. 12 Scambio di informazioni

Ai fini della cooperazione di cui all’articolo 11, l’autorità garante della concorrenza di ogni Parte è tenuta, nella misura in cui ciò sia conforme alle leggi e regolamentazioni e rispetti gli interessi essenziali del rispettivo Paese, a:

  1. informare l’autorità garante della concorrenza dell’altra Parte sulle sue misure di applicazione che comprendono attività anticompetitive che essa considera avere un effetto sfavorevole anche sulla concorrenza vigente sul territorio dell’altro Paese;
  2. fornire all’autorità garante della concorrenza dell’altra Parte qualsiasi informazione significante, in suo possesso e di cui ha avuto conoscenza, su attività anticompetitive che considera essere rilevanti o che possono giustificare l’adozione di misure di applicazione da parte dell’autorità garante della concorrenza dell’altra Parte; e
  3. fornire all’autorità garante della concorrenza dell’altra Parte, su richiesta e in conformità alle disposizioni del presente capitolo, informazioni in suo possesso che sono rilevanti per le misure di applicazione di tale autorità garante della concorrenza.

Art. 13 Coordinamento delle misure di applicazione

Laddove le autorità garanti della concorrenza adottano misure di applicazione in relazione a questioni di reciproco interesse:

  1. devono prendere in considerazione il coordinamento delle loro misure di applicazione; e
  2. l’autorità garante della concorrenza di ogni Parte è tenuta a considerare – in conformità con gli interessi essenziali del suo Paese e su richiesta dell’autorità garante della concorrenza dell’altra Parte – se persone fisiche o imprese che hanno fornito informazioni confidenziali nell’ambito delle misure di applicazione consentano di condividere queste informazioni con l’autorità garante della concorrenza dell’altra Parte.

Al momento di valutare se particolari misure di applicazione devono essere coordinate, le autorità garanti della concorrenza devono prendere in considerazione, tra l’altro, i seguenti fattori:

  1. l’effetto di un tale coordinamento sulla capacità di raggiungere gli obiettivi perseguiti dalle loro misure di applicazione;
  2. le loro relative capacità di ottenere le informazioni necessarie alla messa in atto delle misure di applicazione;
  3. la misura in cui l’autorità garante della concorrenza di ogni Parte può garantire effettivi rimedi contro le attività anticompetitive in questione;
  4. la possibile riduzione dei costi per le Parti e per le persone fisiche o imprese soggette alle misure di applicazione; e
  5. i potenziali vantaggi dei rimedi coordinati per le Parti e per le persone fisiche o imprese soggette alle misure di applicazione.

L’autorità garante della concorrenza di ogni Parte, soggetta all’obbligo di dare notifica all’autorità garante della concorrenza dell’altra Parte, può limitare o cessare il coordinamento delle misure di applicazione in qualsiasi momento e promuovere le sue proprie misure di applicazione indipendentemente.

Art. 14 Cooperazione relativa ad attività anticompetitive in un Paese che pregiudicano gli interessi dell’altro Paese

Se l’autorità garante della concorrenza di una Parte ritiene che gli interessi essenziali del suo Paese siano pregiudicati da attività anticompetitive esercitate sul territorio dell’altro Paese, essa può richiedere che l’autorità garante della concorrenza dell’altra Parte adotti misure di applicazione appropriate, tenendo conto di quanto sia importante evitare conflitti riguardanti la giurisdizione e del fatto che l’autorità garante della concorrenza dell’altra Parte potrebbe trovarsi in una posizione che le consente di promuovere misure di applicazione più efficienti per contrastare tali attività anticompetitive.

Conformemente al paragrafo 1, la richiesta avanzata dev’essere il più specifica possibile circa la natura delle attività anticompetitive e il loro effetto sugli interessi essenziali del Paese dell’autorità garante della concorrenza richiedente, e deve comprendere un’offerta di tali informazioni supplementari e altre forme di cooperazione che l’autorità garante della concorrenza richiedente è in grado di fornire.

L’autorità garante della concorrenza che riceve la richiesta deve attentamente valutare se adottare nuove misure di applicazione o potenziare misure di applicazione esistenti in relazione alle attività anticompetitive identificate nella richiesta avanzata conformemente al paragrafo 1. Tale autorità è tenuta a informare l’autorità richiedente in merito alla sua decisione il più presto possibile. Se l’autorità garante della concorrenza che riceve la richiesta adotta nuove misure di applicazione o potenzia misure di applicazione esistenti, essa deve informare l’autorità richiedente sulle loro conseguenze e, nel limite del possibile, sugli sviluppi provvisori significativi.

Nulla di quanto esposto in questo articolo limita la libertà dell’autorità garante della concorrenza che riceve la richiesta di decidere, nel rispetto della legge sulla concorrenza e delle politiche di applicazione del suo Paese, se adottare o meno misure di applicazione relative alle attività anticoncorrenziali identificate nella richiesta, né impedisce all’autorità garante della concorrenza richiedente di ritirare la sua richiesta.

Art. 15 Prevenzione di conflitti relativi alle misure di applicazione

Nell’ambito della legislazione del suo Paese e nella misura in cui ciò sia compatibile con gli interessi essenziali del suo Paese, una Parte deve considerare attentamente gli interessi essenziali dell’altro Paese durante tutte le fasi delle sue misure di applicazione, comprese le decisioni riguardanti l’adozione e la portata delle misure di applicazione e la natura delle sanzioni o di altri rimedi richiesti in ogni singolo caso.

Se una Parte informa l’altra Parte del fatto che specifiche misure di applicazione adottate da quest’ultima potrebbero pregiudicare gli interessi essenziali del Paese della prima Parte, l’altra Parte deve sforzarsi di fornire tempestivamente informazioni circa gli sviluppi significativi di tali misure di applicazione.

Se una Parte ritiene che le sue misure di applicazione possano pregiudicare gli interessi essenziali del Paese dell’altra Parte, le Parti devono considerare i seguenti fattori – in aggiunta a qualsiasi ulteriore fattore che potrebbe essere di rilievo – nel tentativo di conciliare in modo appropriato gli interessi contrastanti:

  1. il significato relativo per le attività anticompetitive di pratiche o transazioni che si svolgono sul territorio del Paese della Parte che promuove le misure di applicazione a confronto con pratiche o transazioni che avvengono sul territorio dell’altro Paese;
  2. l’impatto relativo delle attività anticompetitive sugli interessi essenziali dei rispettivi Paesi;
  3. la presenza o l’assenza di fatti che comprovino l’intenzione da parte delle persone coinvolte nelle attività anticompetitive di pregiudicare i consumatori, i fornitori o i concorrenti sul territorio del Paese della Parte che promuove le misure di applicazione;
  4. la misura in cui le attività anticompetitive affievoliscono sostanzialmente la concorrenza nei mercati dei singoli Paesi;
  5. il grado di conflitto o compatibilità tra le misure di applicazione di una Parte e le leggi e i regolamenti del Paese dell’altra Parte o le politiche o gli interessi essenziali di quel Paese;
  6. se persone fisiche private o imprese private vengono sottoposte a esigenze contrastanti da parte dei due Paesi;
  7. la localizzazione di valori patrimoniali rilevanti e parti coinvolte nella transazione;
  8. il grado in cui le effettive sanzioni o altri rimedi possono essere garantiti dalle misure di applicazione della Parte contro le attività anticompetitive; e
  9. il grado in cui le misure di applicazione dell’altra Parte, adottate in relazione alle stesse persone fisiche private o imprese private, sarebbero influenzate.

Art. 16 Trasparenza

L’autorità garante della concorrenza di ogni Parte è tenuta a:

  1. informare tempestivamente l’autorità garante della concorrenza dell’altra Parte su ogni emendamento della legge sulla concorrenza nel suo Paese e su ogni adozione di nuove leggi e regolamentazioni da parte del suo Paese volte a controllare le attività anticompetitive;
  2. fornire all’autorità garante della concorrenza dell’altra Parte, se opportuno, copie delle sue linee guida pubblicamente accessibili o delle dichiarazioni politiche rilasciate in relazione alla legge sulla concorrenza del suo Paese; e
  3. fornire all’autorità garante della concorrenza dell’altra Parte copie dei suoi rapporti annuali e di qualsiasi altra pubblicazione resa generalmente accessibile al pubblico.

Art. 17 Consultazioni

Le autorità garanti della concorrenza si consultano a vicenda, su richiesta di ognuna delle due autorità, su ogni tipo di questione che può sorgere in relazione al presente capitolo.

Art. 18 Confidenzialità delle informazioni

Nonostante qualsiasi altra disposizione del presente capitolo, nessuna Parte è costretta a fornire informazioni all’altra Parte se le leggi e i regolamenti del suo Paese glielo vietassero o se ritenesse che ciò fosse incompatibile con gli interessi essenziali del suo Paese. In particolare:

  1. il Governo del Giappone non può essere costretto a fornire al Consiglio federale svizzero «segreti commerciali di imprenditori» come disciplinato nelle disposizioni dell’articolo 39 della legge antimonopolio, eccetto quelli forniti con il consenso degli imprenditori interessati, ottenuto come risultato dell’indagine svolta in conformità al sottoparagrafo 1(b) dell’articolo 13; e
  2. il Consiglio federale svizzero non può essere costretto a fornire al Governo del Giappone «segreti commerciali» come disciplinato nell’articolo 25 LCart, eccetto quelli forniti con il consenso degli imprenditori interessati, ottenuto come risultato dell’indagine svolta in conformità al sottoparagrafo 1(b) dell’articolo 13.
  3. (a) Le informazioni inaccessibili al pubblico fornite da una Parte all’altra Parte, conformemente al presente capitolo, devono essere utilizzate da quest’ultima Parte unicamente con l’obiettivo di fare rispettare in modo effettivo la legge sulla concorrenza e non devono essere comunicate dall’ultima Parte a terzi, a meno che la prima Parte lo abbia consentito.
  4. Le informazioni inaccessibili al pubblico fornite da un’autorità garante della concorrenza di una Parte all’autorità garante della concorrenza dell’altra Parte, conformemente a questo capitolo, devono essere utilizzate da quest’ultima autorità con l’obiettivo di far rispettare in modo effettivo la legge sulla concorrenza e non devono essere comunicate a terzi, a meno che l’autorità garante della concorrenza della prima Parte lo abbia consentito.

Nonostante il sottoparagrafo 2(b), l’autorità garante della concorrenza della Parte che riceve informazioni inaccessibili al pubblico, conformemente al presente capitolo, può – se non specificato altrimenti dall’autorità garante della concorrenza dell’altra Parte – comunicare queste informazioni ad organi addetti al mantenimento dell’ordine pubblico con l’obiettivo di far rispettare in modo effettivo le leggi sulla concorrenza, nel rispetto delle condizioni formulate nell’articolo 19.

In conformità alle leggi e ai regolamenti del suo Paese, ogni Parte deve mantenere la confidenzialità delle informazioni fornitele confidenzialmente dall’altra Parte, secondo le disposizioni del presente capitolo.

Una Parte può richiedere che le informazioni comunicate, conformemente al presente capitolo, vengano usate in base a condizioni e modalità da lei specificate. La Parte che riceve tali informazioni non ha il diritto di utilizzarle in una maniera diversa da quella specificata in tali condizioni e modalità, senza previo consenso della Parte che le ha fornite.

Ogni Parte può limitare la quantità di informazioni che fornisce all’altra Parte, se quest’ultima non è in grado di garantire la confidenzialità o la limitazione degli scopi per i quali queste informazioni vengono utilizzate.

Art. 19 Uso delle informazioni per procedure penali

Nelle procedure penali condotte da una corte o un giudice del Paese di una Parte, le informazioni, inaccessibili al pubblico, fornite dall’altra Parte conformemente al presente capitolo, non possono essere utilizzate.

Nonostante il paragrafo 1, nel caso in cui le informazioni, inaccessibili al pubblico, fornite da una Parte conformemente a questo capitolo, dovessero essere presentate nell’ambito di una procedura penale condotta da una corte o da un giudice del Paese dell’altra Parte, quest’ultima deve richiedere tali informazioni attraverso il canale diplomatico o altri canali prestabiliti in conformità alle leggi e ai regolamenti del primo Paese. Sulla base di questa richiesta, la prima Parte può fornire tali informazioni in conformità alle sue leggi e ai suoi regolamenti attraverso tale canale.

Art. 20 Comunicazioni

Salvo disposizioni contrarie formulate nel presente capitolo, la comunicazione ai sensi di questo capitolo può svolgersi direttamente tra le autorità garanti della concorrenza. Le notifiche di cui all’articolo 10 e le richieste di cui al paragrafo 1 dell’articolo 14, tuttavia, devono essere confermate per scritto attraverso il canale diplomatico. Tale conferma dev’essere effettuata il più presto possibile in seguito alla comunicazione intercorsa tra le autorità garanti della concorrenza.

Art. 21 Miscellanea

Le autorità garanti della concorrenza possono stipulare convenzioni dettagliate necessarie all’attuazione di questo capitolo.

Nulla di quanto formulato in questo capitolo deve impedire alle Parti di cercare o fornire assistenza le une alle altre, in conformità con altri accordi o disposizioni bilaterali o multilaterali.

Nulla di quanto formulato in questo capitolo dev’essere inteso in modo da pregiudicare la politica o posizione legale delle Parti per quanto concerne qualsiasi tipo di questione giuridica.

Nulla di quanto formulato in questo capitolo dev’essere inteso in modo da pregiudicare i diritti e gli obblighi di un Paese ai sensi di altre convenzioni o disposizioni internazionali o delle sue leggi.

Capitolo 4 Promozione di una relazione economica più stretta

Art. 22 Organo di contatto

Ai fini del capitolo 13 dell’Accordo di base, le funzioni dell’organo di contatto di un Paese stabilite in conformità all’articolo 149 dell’Accordo di base devono essere:

  1. accettare i reclami espressi dalle imprese dell’altro Paese in relazione alle loro attività commerciali nel Paese;
  2. rispondere ai reclami menzionati nel sottoparagrafo (a), laddove appropriato, in collaborazione con le autorità competenti del Paese; e
  3. riferire le sue conclusioni al sottocomitato addetto alla promozione di una relazione economica più stretta, costituito conformemente all’articolo 134 dell’Accordo di base concernente l’esercizio delle funzioni di cui ai sottoparagrafi (a) e (b).

Una Parte può designare un’autorità addetta alla facilitazione della comunicazione ai sensi del paragrafo 1 tra il settore commerciale del suo Paese e l’organo di contatto dell’altro Paese, laddove appropriato, in cooperazione con le organizzazioni a essa affiliate.

I paragrafi 1 e 2 non vanno interpretati come miranti a prevenire o limitare qualsiasi tipo di contatto diretto tra il settore economico di un Paese e le autorità competenti dell’altro Paese.

Capitolo 5 Disposizioni finali

Art. 23 Attuazione

Il presente Accordo dev’essere attuato dalle Parti in sintonia con l’Accordo di base e con le leggi e i regolamenti in vigore nei loro rispettivi Paesi e nell’ambito delle risorse di cui ogni Parte dispone.

Art. 24 Emendamento

Senza pregiudicare le procedure legali di ogni Paese in relazione alla stipulazione e all’emendamento di accordi internazionali, il presente Accordo può essere emendato mediante intesa tra le Parti contraenti.

Art. 25 Entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore alla stessa data dell’Accordo di base e rimane in vigore fino a quando l’Accordo di base rimane in vigore. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Tokyo il giorno 19 del mese di febbraio dell’anno 2009 in due esemplari originali in inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Doris Leuthard

Per il
Governo del Giappone:

Hirofumi Nakasone

Sommario

Preambolo

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo di applicazione e relazione con l’Accordo di base

Art. 2 Definizioni

Capitolo 2: Procedure doganali e agevolazioni commerciali

Art. 3 Assistenza reciproca

Art. 4 Tecnologia dell’informazione e della comunicazione

Art. 5 Gestione del rischio

Art. 6 Provvedimenti contro il traffico illecito

Art. 7 Diritti di proprietà intellettuale

Art. 8 Scambio di informazioni

Capitolo 3: Concorrenza

Art. 9 Obiettivo e definizioni

Art. 10 Notifica

Art. 11 Cooperazione in materia di misure di applicazione

Art. 12 Scambio di informazioni

Art. 13 Coordinamento delle misure di applicazione

Art. 14 Cooperazione relativa ad attività anticompetitive in un Paese che pregiudicano gli interessi dell’altro Paese

Art. 15 Prevenzione di conflitti relativi alle misure di applicazione

Art. 16 Trasparenza

Art. 17 Consultazioni

Art. 18 Confidenzialità delle informazioni

Art. 19 Uso delle informazioni per procedure penali

Art. 20 Comunicazioni

Art. 21 Miscellanea

Capitolo 4: Promozione di una relazione economica più stretta

Art. 22 Organo di contatto

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 23 Attuazione

Art. 24 Emendamento

Art. 25 Entrata in vigore