Vista l’importanza che la proprietà intellettuale riveste nel promuovere gli scambi e la cooperazione economica, la legislazione nazionale delle Parti contraenti garantisce una protezione completa ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale e, in particolare, una protezione adeguata ed efficace del diritto d’autore e dei diritti affini, dei marchi, delle indicazioni geografiche, dei brevetti in tutti i settori della tecnologia, dei disegni e dei modelli industriali, delle topografie dei circuiti integrati e delle informazioni segrete in materia di know-how. Inoltre, esse fanno il possibile per aderire a tali Convenzioni nonché ad altri accordi multilaterali che favoriscono la cooperazione nel settore della protezione dei diritti di proprietà industriale.
Se la legislazione nazionale di una Parte contraente non dispone di una simile protezione, la Parte contraente in questione adegua quanto prima la propria legislazione, tuttavia al più tardi cinque anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo. In particolare, le Parti contraenti adottano tutti i provvedimenti necessari per conformarsi alle seguenti convenzioni multilaterali:
- Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale (Atto di Stoccolma, 1967);
- Convenzione di Berna del 9 settembre 1886 per la protezione delle opere letterarie e artistiche (Atto di Parigi, 1971);
- Convenzione internazionale del 26 ottobre 1961 sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Convenzione di Roma).
Le Parti contraenti vegliano affinché le procedure e gli strumenti adottati per proteggere i diritti di proprietà intellettuale da qualsiasi violazione, in particolare contro la contraffazione e la pirateria, siano non discriminatori, giusti ed equi. Tali provvedimenti non devono essere inutilmente complicati e costosi né comportare termini incongrui o dilazioni ingiustificate. Queste disposizioni comprendono segnatamente l’ingiunzione, un adeguato risarcimento del danno subìto dal titolare del diritto, nonché provvedimenti cautelari.
Fatti salvi i privilegi di cui godono i cittadini di altri Stati in virtù di un accordo sull’armonizzazione o sul riconoscimento reciproco delle legislazioni o di un accordo per il promovimento della cooperazione nel settore della protezione dei diritti di proprietà intellettuale, ogni Parte contraente non assoggetta i cittadini dell’altra Parte a un trattamento meno favorevole di quello di cui fruiscono i cittadini di qualsiasi altro Stato terzo.