Vista l’importanza che la proprietà intellettuale riveste ai fini della promozione degli scambi e della cooperazione economica, la legislazione nazionale delle Parti contraenti garantisce una protezione completa ed effettiva dei diritti di proprietà intellettuale e, in particolare, una protezione adeguata ed effettiva del diritto d’autore e dei diritti affini (ivi compresi i programmi di computer e le banche dati), delle marche di prodotti e di servizi, delle indicazioni geografiche, dei brevetti in tutti i settori della tecnologia, dei disegni e dei modelli industriali, della topografia dei circuiti integrati e delle informazioni segrete in materia di know-how. Inoltre, se non sono parti a una o a parecchie delle convenzioni surriferite, entrambe le Parti fanno il possibile per aderire a tali Convenzioni nonché agli accordi multilaterali che favoriscono la cooperazione nel settore della protezione dei diritti di proprietà intellettuale.
Se non dispongono di una legislazione nazionale che preveda tale protezione, le Parti contraenti adeguano quanto prima la loro legislazione, ma al più tardi tre anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo. In particolare, le Parti contraenti adottano tutti i provvedimenti necessari per conformarsi alle seguenti convenzioni multilaterali:
- Accordo dell’OMC del 15 aprile 1994 sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo sugli ADPIC);
- Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale (Atto di Stoccolma, 1967);
- Convenzione di Berna del 9 settembre 1886 per la protezione delle opere letterarie ed artistiche (Atto di Parigi, 1971);
- Convenzione internazionale del 26 ottobre 1961 sui diritti degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori di registrazioni sonore (Convenzione di Roma).
Le Parti contraenti vegliano affinché le procedure attuate per proteggere i diritti di proprietà intellettuale da qualsiasi violazione, in particolare contro la contraffazione e il pirataggio, siano adeguate, non discriminatorie, leali, eque ed effettive. Esse non devono essere inutilmente complicate o costose né comportare termini o dilazioni ingiustificati. Tali disposizioni comprendono segnatamente ingiunzioni, un adeguato risarcimento del danno subìto dal titolare del diritto, nonché provvedimenti cautelari.
Fatti salvi l’articolo 3 paragrafo 2 del presente Accordo e le eccezioni previste dall’Accordo sugli ADPIC, ogni Parte contraente accorda ai cittadini dell’altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello che riserva ai cittadini di qualsiasi altro Stato.
Al fine sia di migliorare il livello di protezione sia di evitare di correggere distorsioni commerciali legate ai diritti di proprietà intellettuale, i riesami previsti dall’articolo 14 del presente Accordo possono, in particolare, vertere sulle disposizioni del presente articolo.