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Accordo di commercio e di cooperazione economica tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare del Mozambico Conchiuso il 22 ottobre 1979 Approvato dall’Assemblea federale il 19 marzo 1980

RU 1980 1560; FF 1980 I 741

Traduzione1

Entrato in vigore con scambio di note il 30 settembre 1980

(Stato 30 settembre 1980)

Il Governo della Confederazione Svizzera
e
il Governo della Repubblica Popolare del Mozambico,

desiderosi di promuovere la cooperazione economica e di sviluppare gli scambi commerciali tra i propri territori sul fondamento di principi di completa uguaglianza, di rispetto della sovranità e dell’indipendenza nazionale di ciascun Stato, di non immissione negli affari interni e del beneficio reciproco,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Le Parti contraenti cercano con tutti i mezzi adeguati d’intensificare gli scambi commerciali tra i due Stati conformemente alle legislazioni e ai disciplinamenti vigenti in Svizzera e nella Repubblica Popolare dei Mozambico.

Art. 2

Le due Parti contraenti convengono d’accordarsi reciprocamente il trattamento della nazione più favorita per quanto concerne dazi, tasse, soprattasse e altri oneri fiscali riscossi all’importazione, esportazione e riesportazione, al transito, al trasporto e al deposito di merci nonché per quanto concerne le rispettive procedure e formalità.

Tuttavia, il trattamento della nazione più favorita non si estende alle esenzioni, concessioni e vantaggi che ciascuna Parte contraente accorda o accorderà:

  1. ai paesi limitrofi nell’ambito del traffico frontaliero;
  2. ai paesi facenti parte di un’unione doganale, di una zona di libero scambio o di una associazione regionale analoga già istituita o che lo fosse in avvenire.

Art. 3

Le autorità competenti delle Parti contraenti accordano all’importazione di prodotti d’origine e provenienza dell’altra Parte contraente un regime non meno favorevole di quello accordato a qualsiasi Paese terzo.

Art. 4

Sono esenti da dazi all’entrata nel territorio di una delle Parti contraenti gli oggetti seguenti, provenienti dal territorio dell’altra Parte:

  1. i campioni commerciali gratuiti;
  2. i cataloghi, liste di prezzi, prospetti e altro materiale di pubblicità e di dimostrazione compresi i film pubblicitari, commerciali e turistici;
  3. gli oggetti destinati a fiere e esposizioni, a condizione che siano riesportati;
  4. i pezzi di ricambio forniti a titolo gratuito in sostituzione di pezzi difettati, durante il periodo di garanzia;
  5. gli attrezzi e qualsiasi altro materiale importato dai montatori per il montaggio e/o la riparazione, sempre che siano riesportati;
  6. gli imballaggi marcati, importati per riempimento, riesportati entro un termine prestabilito.

Art. 5

I pagamenti tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Popolare del Mozambico avvengono in divise convertibili o in altri mezzi eventualmente accettati da entrambi le Parti interessate alla trattazione, conformemente alle disposizioni e disciplinamenti vigenti, secondo la prassi abituale in ciascuno dei due Paesi.

Art. 6

Le Parti contraenti cercano di promuovere la cooperazione segnatamente nei campi economico, industriale, tecnologico, agricolo, sanitario e turistico come anche nel settore dei servizi. Esse promuovono gli sforzi attuati a tale scopo dalle imprese o autorità dei due Paesi. Le realizzazioni risultanti da questa cooperazione godranno del trattamento più favorevole possibile entro i limiti della legislazione e del disciplinamento applicati nei due Paesi, in considerazione parimente delle circostanze economiche. Entrambi i governi s’accorderanno reciprocamente, nel quadro dei propri obblighi internazionali, tutta l’assistenza necessaria per garantire la protezione dei diritti di proprietà industriale e commerciale e del diritto d’autore (comprese le designazioni d’origine, nei confronti delle persone fisiche e giuridiche dell’altra Parte contraente, conformemente alla legislazione vigente in entrambi i Paesi).

Art. 7

Qualsiasi divergenza relativa all’interpretazione e all’applicazione del presente accordo è composta mediante consultazione tra le Parti contraenti.

Art. 8

Dopo la scadenza del presente accordo, tutti gli obblighi risultanti dalla sua applicazione devono essere eseguiti.

Art. 9

Il presente accordo è applicabile al Principato del Liechtenstein finché esso è vincolato alla Confederazione Svizzera da un trattato di unione doganale 2 .

Art. 10

Il presente accordo entra in vigore nella data di scambio delle note confermanti l’approvazione, giusta la procedura costituzionale delle due Parti contraenti e vigerà per una durata di cinque anni. Esso sarà successivamente prorogato, con tacita riconduzione, ogni volta per un nuovo anno, a meno che non sia disdetto per iscritto tre mesi prima della scadenza.

Fatto a Maputo, il 22 ottobre 1979, in due esemplari originali nelle lingue francese e portoghese, entrambi i testi facenti parimenti fede.

Per il Governo
della Confederazione Svizzera:

Fritz Bohnert

Per il Governo della Repubblica Popolare del Mozambico:

Almeida Matos