Le Alte Parti contraenti convengono d’accordarsi reciprocamente il trattamento incondizionato e illimitato della nazione più favorita per tutto ciò che concerne i dazi e gli oneri doganali accessori, le tasse, le imposte, gli oneri fiscali, le formalità e le procedure amministrative ai quali sono sottoposti nel loro territorio l’importazione, l’esportazione, la circolazione, il trasporto e la distribuzione delle merci e dei prodotti provenienti dall’estero. Per conseguenza, tutti i vantaggi, i favori, i privilegi e le facilitazioni che sono accordati dalla Confederazione svizzera e dalla Repubblica del Paraguay per i prodotti originari di terzi paesi o ad essi destinati saranno applicati, immediatamente e senza compensazione, ai prodotti della medesima natura originari dei territori della Confederazione svizzera o della Repubblica del Paraguay oppure a quelli ad essi destinati.
0.946.296.321
Accordo commerciale tra la Confederazione svizzera e la Repubblica del Paraguay Firmato il 2 aprile 1969
RU 197041
Traduzione1
Entrato in vigore il 12 dicembre 1969
(Stato 12 dicembre 1969)
Il Consiglio federale svizzero,
e
il Governo della Repubblica del Paraguay,
animati dal desiderio di rafforzare i vincoli di tradizionale amicizia che uniscono i due Paesi,
allo scopo di promuovere lo scambio dei loro prodotti e di rafforzare i legami economici che le uniscono,
hanno convenuto:
Art. 1
Art. 2
Sono esclusi dal trattamento della nazione più favorita, previsto nell’articolo 1, le facilitazioni, i favori, i privilegi e le esenzioni concessi o che saranno concessi dalla Confederazione svizzera o dalla Repubblica del Paraguay ai paesi limitrofi, come pure quelli derivanti da un’unione doganale o d’una zona di libero scambio già esistente o che potrebbe essere convenuta dalla Confederazione svizzera o dalla Repubblica dei Paraguay. Sono inoltre esclusi dal trattamento della nazione più favorita le modalità e agevolezze accordate per l’importazione di merci e servizi, conformemente agli accordi relativi alla cooperazione tecnica con Governi od enti di Stati terzi, oppure con organizzazioni internazionali, fintantoché sarà conchiuso un altro accordo in materia tra il Paraguay e la Svizzera o istituzioni svizzere.
Art. 3
Per quanto concerne i pagamenti internazionali relativi alle operazioni commerciali e finanziarie, alle prestazioni di servizi e ad altre operazioni fra i due Paesi, le Alte Parti contraenti convengono di accordarsi reciprocamente un trattamento non meno favorevole di quello che, a parità di condizioni e circostanze, essi concedono a qualsiasi altro paese.
Art. 4
Ciascuna Alta Parte contraente esamina benevolmente ogni proposta fatta dall’altra Parte concernente l’applicazione delle disposizioni del presente accordo o le misure completive intese a migliorarne i principi che lo reggono.
Art. 5
Le alte Parti contraenti convengono, inoltre, che gli articoli 1 a 4 del presente accordo si estendono al Principato del Liechtenstein finché quest’ultimo è vincolato alla Svizzera da un trattato d’unione doganale 2 .
Art. 6
Qualsiasi operazione commerciale tra la Svizzera e il Paraguay può essere trattata sia direttamente, tra i loro cittadini o le aziende locali, sia indirettamente, mediante un residente o un’azienda di qualsiasi altro paese. Qualsiasi operazione commerciale tra la Svizzera o il Paraguay ed altri paesi può essere trattata mediante un residente dell’altra Parte.
Art. 7
Ciascun Governo delle Parti contraenti accorda ai cittadini dell’altra Parte e alle aziende stabilite sul proprio territorio, in materia di deposito e d’iscrizione, di proroga, di durata o di validità, di rinnovo, di trasferimento e protezione legale dei brevetti d’invenzione, marchi di fabbrica e di commercio, disegni e modelli industriali, indicazioni di provenienza, marchi di origine e nomi commerciali, un trattamento pari a quello di cui fruiscono i propri connazionali o, se è più favorevole, il trattamento accordato ai cittadini e alle aziende della nazione più favorita.
Art. 8
Le alte Parti contraenti prevedono inoltre di consultarsi appena possibile al fine di concludere altri accordi in materia d’arbitrato, di domicilio, di protezione degli investimenti e di doppia imposizione.
Art. 9
Il presente accordo dovrà essere ratificato. I relativi strumenti di ratifica saranno scambiati appena possibile a Asunciòn, capitale della Repubblica dei Paraguay. Dal momento della firma, l’accordo è provvisoriamente applicabile ed entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratificazione. L’accordo può essere disdetto in ogni momento da ciascuna Parte contraente mediante un preavviso di 3 mesi. Fatto a Asunciòn, il 2 aprile 1969, in doppio esemplare, nelle lingue francese e spagnuola, i due testi facenti parimente fede. (Si omettono le firme)