La legislazione nazionale delle Parti contraenti garantisce una protezione completa, efficace e non discriminatoria dei diritti di proprietà intellettuale e, in particolare, del diritto d’autore (compresi programmi per ordinatori e banche dati) e dei diritti affini, dei marchi di prodotti e servizi, delle indicazioni geografiche per prodotti e servizi, dei brevetti in tutti i settori della tecnologia, delle varietà vegetali, dei disegni e dei modelli industriali, della topografia dei circuiti integrati e delle informazioni confidenziali.
Le licenze obbligatorie in materia di brevetti non possono essere né esclusive né discriminatorie. Devono sottostare a una compensazione proporzionale al loro valore economico e possono essere oggetto di una verifica giudiziaria. La portata e la durata di tali licenze devono essere limitate allo scopo per il quale sono state rilasciate. Le licenze obbligatorie possono essere utilizzate unicamente nella misura necessaria per soddisfare il mercato locale a condizioni economiche ragionevoli.
Le Parti contraenti adottano nelle loro legislazioni nazionali strumenti adeguati, efficaci e non discriminatori al fine di garantire la protezione dei diritti di proprietà intellettuale da qualsiasi violazione, in particolare dalla contraffazione e dalla pirateria. Queste procedure comprendono sanzioni civili, amministrative e penali per qualsiasi violazione dei diritti di proprietà intellettuale. Questi provvedimenti devono essere leali ed equi. Non devono essere inutilmente complicati o costosi né comportare termini o dilazioni ingiustificate. Comprendono in particolare le ingiunzioni, un risarcimento commisurato al danno subìto dall’avente diritto, nonché provvedimenti cautelari, compresi provvedimenti inaudita altera parte . Le decisioni amministrative di ultima istanza concernenti la proprietà intellettuale possono essere impugnate davanti a un’istanza giudiziaria o a un’altra istanza indipendente.
Le Parti contraenti definiscono apposite procedure, in conformità con le regole e le disposizioni enunciate negli articoli 51–60 dell’Accordo TRIPS, per cui il titolare di un diritto che all’importazione o all’esportazione di determinate merci ha validi motivi per sospettare un abuso dei diritti di proprietà intellettuale, tra cui in particolare i marchi, i diritti d’autore, i brevetti, i design o le indicazioni geografiche, possa chiedere per iscritto agli organi competenti di far sospendere dalle autorità doganali lo sblocco di tali merci.
Le Parti contraenti adottano tutti i provvedimenti necessari per conformarsi alle seguenti convenzioni multilaterali:
- Accordo dell’OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS) del 15 aprile 1994;
- Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale (Atto di Stoccolma, 1967);
- Convenzione di Berna del 9 settembre 1886 per la protezione delle opere letterarie e artistiche (Atto di Parigi, 1971);
- Convenzione internazionale del 26 ottobre 1961 sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Convenzione di Roma).
Se l’acquisizione di un diritto di proprietà intellettuale è soggetta al rilascio o alla registrazione, le Parti contraenti assicurano che le procedure di rilascio o di registrazione siano di buona qualità, non discriminatorie, leali ed eque. Non devono essere inutilmente complicate o costose né comportare termini o dilazioni ingiustificate.
Le Parti contraenti che non sono firmatarie di uno o di diversi dei seguenti Accordi si impegnano ad adottare ogni provvedimento necessario per aderirvi al più tardi due anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo:
- Accordo dell’Aia concernente il deposito internazionale dei disegni o modelli industriali del 6 novembre 1925 (Atto di Stoccolma, 1967);
- Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali 1991 (Convenzione UPOV 1991);
- Trattato OMPI del 20 dicembre 1996 sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi.
Per quanto concerne la protezione della proprietà intellettuale, ogni Parte contraente garantisce ai cittadini dell’altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello che accorda ai suoi cittadini.
Ogni Parte contraente accorda ai cittadini dell’altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello che accorda ai cittadini di qualsiasi altro Stato terzo. Tutti i vantaggi, i favori, i privilegi o le immunità che risultano da accordi internazionali applicati da una Parte contraente in occasione dell’entrata in vigore del presente Accordo e notificati all’altra Parte al più tardi sei mesi dopo l’entrata in vigore del presente Accordo sono esonerati da quest’obbligo, a condizione che non costituiscano una discriminazione arbitraria o ingiustificata nei confronti dei cittadini dell’altra Parte contraente.
Al fine di migliorare il livello di protezione e di prevenire o di eliminare eventuali distorsioni commerciali relative ai diritti di proprietà intellettuale, le disposizioni del presente articolo possono essere riesaminate secondo l’articolo 15 (Revisione ed estensione).
Se una Parte contraente ritiene che l’altra Parte contraente sia venuta meno agli obblighi derivanti del presente articolo, essa può adottare misure adeguate nel rispetto e in sintonia con le premesse e le procedure menzionate nell’articolo 14 (Comitato misto) del presente Accordo. Il Comitato adotta senza indugio misure appropriate affinché la questione venga esaminata entro 30 giorni dalla data di ricezione della notifica formulata dalla Parte contraente interessata. Il Comitato misto può formulare raccomandazioni adeguate e stabilire la procedura da seguire. Se entro 60 giorni dalla notifica non si dovesse giungere a una risoluzione soddisfacente della questione, la Parte lesa può adottare i provvedimenti che ritiene necessari per ovviare al problema.