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Accordo concernente il commercio, la protezione degli investimenti e la cooperazione tecnica tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Togolese Conchiuso, il 17 gennaio 1964

RU 1966 1431

Traduzione1

Entrato in vigore il 9 agosto 1966

(Stato 9 agosto 1966)

Il Governo della Confederazione Svizzera
e
il Governo della Repubblica Togolese,

desiderosi di stringere vieppiù i legami d’amicizia e di sviluppare la cooperazione economica e tecnica e gli scambi commerciali tra i due Paesi,

hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Art. 1 Cooperazione economica e tecnica

Il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Togolese si obbligano a cooperare e ad aiutarsi vicendevolmente per quanto concerne lo sviluppo dei loro paesi, segnatamente nel campo economico e tecnico, in conformità della loro legislazione e delle loro possibilità.

Art. 2 Trattamento della nazione più favorita

Le due alte Parti contraenti convengono d’accordarsi vicendevolmente riguardo ai diritti e alle formalità doganali, il trattamento della nazione più favorita.

Questo trattamento, tuttavia, non si riferisce ai vantaggi, alle concessioni o alle esenzioni che ciascuna delle alte Parti contraenti accorda o accorderà:

  1. ai paesi limitrofi, nel traffico di confine,
  2. ai paesi che con essa partecipino a un’unione doganale o a una zona di libero scambio già istituite o istituibili.

Art. 3 Ordinamento delle importazioni in Svizzera

Il Governo della Confederazione Svizzera continuerà ad accordare un immutato trattamento liberale all’importazione in Svizzera dei prodotti originari, provenienti dalla Repubblica Togolese, in particolare di quelli menzionati nell’elenco A allegato.

Art. 4 Ordinamento delle importazioni nella Repubblica Togolese

Il Governo della Repubblica Togolese autorizza l’importazione dei prodotti originari, provenienti dalla Confederazione Svizzera, in particolare di quelli menzionati nell’elenco B allegato, nell’ambito dei valori indicati per ciascuna posta. Esso accorderà parimente ai prodotti svizzeri le liberazioni d’importazione o i contingenti complessivi aperti all’importazione dei prodotti esteri. Nell’ambito dell’ordinamento dei contingenti complessivi, le merci svizzere saranno trattate come quelle originarie di altri paesi.

Art. 5 Esame degli scambi commerciali

Ogni esame del traffico delle merci e della bilancia commerciale tra i due paesi si fonda, per le due Parti, sulla statistica delle importazioni.

Art. 6 Ordinamento dei pagamenti

I pagamenti tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Togolese, compreso lo scambio delle merci nell’ambito del presente accordo, beneficiano del trattamento accordato alla nazione più favorita e sono operati in valuta libera.

Art. 7 Protezione degli investimenti

Gli investimenti, i beni, i diritti e gli interessi dei cittadini e delle fondazioni, associazioni o società dell’una delle alte Parti contraenti godranno, sul territorio dell’altra Parte, d’un trattamento giusto ed equo, almeno uguale a quello riconosciuto da ciascuna di esse ai propri cittadini o, se sia più favorevole, al trattamento concesso ai cittadini e alle fondazioni, associazioni o società della nazione più favorita. Ciascuna Parte si obbliga ad autorizzare il libero trasferimento del reddito del lavoro o dell’attività esercitata sul suo territorio dai cittadini e dalle fondazioni, associazioni o società dell’altra Parte, nonchè il libero trasferimento di interessi, dividendi, diritti, proventi, ammortamenti e ricavi di eventuali liquidazioni parziali o totali. Nel caso d’espropriazione o nazionalizzazione di beni, diritti o interessi spettanti a cittadini, fondazioni, associazioni o società dell’una Parte o di altri provvedimenti diretti o indiretti di spoglio, per opera dell’altra Parte, questa dovrà prevedere il pagamento di un’indennità effettiva e adeguata, conformemente al diritto delle genti. L’ammontare di questa indennità, da stabilirsi al momento dell’espropriazione, della nazionalizzazione o dello spoglio sarà pagato in moneta trasferibile, e senza ritardo ingiustificato, all’avente diritto ovunque risieda. I provvedimenti d’espropriazione, di nazionalizzazione o di spoglio non dovranno nondimeno risultare discriminanti nè contrari a un’obbligazione specifica.

Art. 8 Clausola arbitrale per la protezione degli investimenti

Le controversie fra le alte Parti contraenti, circa l’interpretazione o l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 7, non potute comporre in maniera soddisfacente nel termine di sei mesi per la via diplomatica, saranno sottoposte, a richiesta dell’una o dell’altra Parte, a un tribunale arbitrale di tre membri. Ciascuna Parte designerà un arbitro. I due arbitri nomineranno un superarbitro, il quale dovrà essere cittadino d’un terzo Stato. Ove una Parte ometta di designare il suo arbitro, ancorchè l’altra Parte l’abbia invitata a farlo nel termine di due mesi, esso sarà nominato, a richiesta di quest’ultima, dal presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Se i due arbitri non riescono, entro due mesi dalla loro designazione, a mettersi d’accordo sulla scelta del superarbitro, questo sarà nominato, a richiesta di una Parte, dal presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Ove, nei casi previsti nei capoversi 2 e 3, il presidente della Corte Internazionale di Giustizia sia impedito, o sia cittadino di una Parte, le nomine saranno fatte dal vicepresidente. Se questo è impedito oppure cittadino di una Parte, le nomine saranno fatte dal membro più anziano della Corte, che non sia cittadino di alcuna delle Parti. Salvo disposizione contraria delle Parti, il tribunale stabilisce la sua procedura. Le decisioni dei tribunale sono obbligatorie per le Parti.

Art. 9 Applicazione dell’accordo al Liechtenstein

Il presente accordo è applicabile al Principato del Liechtenstein, fin tanto che questo resterà legato alla Svizzera da un trattato d’unione doganale. 2

Art. 10 Entrata in vigore e proroga

Il presente accordo ha effetto a contare dalla firma fino al 31 dicembre 1964. Esso sarà tacitamente prorogato di anno in anno, sempre che l’una o l’altra Parte contraente non lo disdica per iscritto tre mesi prima della scadenza. Esso è provvisoriamente applicabile a contare dal giorno della firma ed entrerà in vigore definitivamente dopo che ciascuna Parte avrà comunicato all’altra d’essersi conformata alle disposizioni costituzionali sulla conclusione ed entrata in vigore degli accordi internazionali. In caso di disdetta, le disposizioni degli articoli 7 e 8 rimarranno applicabili ancora per dieci anni agli investimenti attuati prima della stessa. Fatto a Lomé, in due esemplari, il 17 gennaio 1964.

(Seguono le firme)

Allegato

Elenco A

Prodotti del Togo importabili in Svizzera senza limitazioni contingentarie nell’ambito dell’ordinamento ivi in vigore3

Cacao in grani e sbriciolature

Caffè

Cotone in massa

Olio grezzo di palma

Burro di karité

Kapok

Pimenta e altre spezie

Fecola di manioca e tapioca

Fosfati di calcio naturale

Legno di teck

Coprah

Palmisti

Arachidi

Semi di cotone

Karité

Semi di ricino

Semi di kapok









non destinati
al foraggiamento

Allegato

Elenco B

Importazioni di prodotti svizzeri nella Repubblica Togolese4

Numero d’ordine

Contingenti annuali in 1000 fr. s.

1

Latte medicinale

50

2

Sigari, sigarette e tabacchi

100

3

Prodotti chimici diversi, di cui sostanze coloranti,medicamenti, materie plastiche

40

4

Prodotti tessili diversi, in particolare tessuti di cotone e fazzoletti da naso

30

5

Materiale meccanico ed elettrico di equipaggiamento,compresi gli strumenti di geodesia

2000

6

Macchine per cucire

10

7

Macchine per scrivere

20

8

Cineprese e proiettori, macchine fotografiche e accessori, fonografi, motori, giradischi, ecc.

30

9

Altri manufatti meccanici o elettrici

20

10

Orologi e forniture per riparazioni

50

11

Diversi

90