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Protocollo d’intesa
sulle consultazioni commerciali ed economiche ad alto livello
tra il Governo della Confederazione Svizzera e
il Governo della Repubblica di Turchia

RU 2007 711

Traduzione1

Concluso il 28 gennaio 2002

Entrato in vigore mediante scambio di note il 23 aprile 2002

(Stato 23 aprile 2002)

Il Governo della Confederazione Svizzera
e
il Governo della Repubblica di Turchia,

di seguito dette le «Parti»,

desiderosi di sviluppare e consolidare le loro relazioni commerciali ed economiche mediante una cooperazione amichevole;

disposti a creare le condizioni necessarie allo sviluppo e al consolidamento della cooperazione commerciale ed economica;

consapevoli della costante necessità di scambiare informazioni mediante contatti bilaterali a intervalli regolari,

hanno convenuto quanto segue:

  1. Con la presente, le Parti stabiliscono un meccanismo di consultazioni commerciali ed economiche a intervalli regolari e ad alto livello tra i rappresentanti della Segreteria di Stato dell’economia del Dipartimento federale dell’economia della Confederazione Svizzera e i rappresentanti del Sottosegretariato di Stato al Commercio Estero del Gabinetto del Primo Ministro della Repubblica di Turchia.
  2. Le consultazioni si terranno una volta all’anno, o con maggiore frequenza secondo le circostanze, alternativamente in Svizzera e in Turchia. Le date, l’ordine del giorno, il livello e la durata di ciascuna riunione saranno determinati per via diplomatica.
  3. Se le Parti decideranno in tal senso, le consultazioni e i relativi esiti potranno prendere la forma di dichiarazioni congiunte.
  4. Le Parti potranno invitare a partecipare alle consultazioni le autorità e rappresentanti di altri ministeri e organismi professionali del settore privato, quali il Business Council tra la Svizzera e la Turchia.
  5. Oltre alle loro consultazioni a intervalli regolari, le Parti potranno organizzare riunioni di esperti e gruppi di lavoro specializzati al fine di esaminare questioni d’interesse comune. Anche rappresentanti del settore privato potranno essere invitati a partecipare a suddetti gruppi di lavoro.
  6. Il presente Protocollo d’intesa entrerà in vigore il giorno della di ricezione dell’ultima notifica per via diplomatica che informa dell’avvenuta esecuzione delle procedure di approvazione o di ratifica. Rimarrà in vigore cinque anni e sarà poi rinnovato automaticamente ogni anno. L’una o l’altra Parte potranno mettere fine al presente Protocollo d’intesa dando un preavviso di sei mesi all’altra Parte.

Fatto ad Ankara, il 28 gennaio 2002, nelle lingue francese, turca e inglese, le tre versioni facendo parimenti fede.

Per il Governo
della Confederazione Svizzera:

Kurt Wyss

Per il Governo
della Repubblica di Turchia:

Kürşad Tüzmen