In caso di controversia fra le Parti contraenti in merito all’interpretazione o all’esecuzione del presente Accordo, che non possa essere risolta né mediante la collaborazione delle autorità di sorveglianza di cui all’articolo 7 né tramite la Commissione mista di cui all’articolo 8, le Parti contraenti si consultano per via diplomatica.
La controversia che non sia stata risolta per via diplomatica è sottoposta, a richiesta di una delle Parti, a un collegio arbitrale composto di tre membri. Il collegio non può essere investito della controversia prima che siano decorsi sei mesi dalla prima adizione della Commissione mista di cui all’articolo 8, a meno che le Parti decidano di comune intesa di sottoporre la controversia al collegio prima della scadenza di tale termine. Ciascuna Parte designa un arbitro. I due arbitri nominano un capoarbitro che non deve essere cittadino né della Svizzera né del Liechtenstein.
Se una delle Parti contraenti non ha designato il suo arbitro e non ha dato seguito all’invito rivoltole dall’altra Parte di procedere a tale designazione nel termine di due mesi, il secondo arbitro è nominato, su richiesta di tale Parte, dal presidente della Corte internazionale di giustizia.
Se entro i due mesi successivi alla loro designazione i due arbitri non si accordano sulla scelta di un capoarbitro, quest’ultimo è nominato, su richiesta di una delle Parti, dal presidente della Corte internazionale di giustizia.
Qualora, nei casi previsti dai capoversi 3 e 4 del presente articolo, il presidente della Corte internazionale di giustizia sia impedito, o sia cittadino della Svizzera o del Liechtenstein, gli arbitri sono designati dal vicepresidente. Qualora quest’ultimo sia impedito o sia cittadino della Svizzera o del Liechtenstein, gli arbitri sono designati dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino della Svizzera o del Liechtenstein.
Salvo disposizioni diverse delle Parti contraenti, il collegio arbitrale stabilisce il proprio regolamento di procedura. Il collegio decide a maggioranza dei voti.
Le decisioni del collegio sono obbligatorie per le Parti contraenti.