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0.973.224.52

Accordo di consolidamento tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica del Cile Conchiuso il 28 luglio 1972 Entrato in vigore, mediante scambio di note, l’11 settembre 1972 (Stato 11 settembre 1972)

RU 1972 2473

Traduzione

Il Governo della Confederazione Svizzera
e
il Governo della Repubblica del Cile,

fondandosi sulle raccomandazioni approvate durante l’ultima adunata dei rappresentanti del Governo cileno e dei Governi dei Paesi creditori europei, del Canada, degli Stati Uniti d’America del Nord e del Giappone, tenuta il 17, 18 e 19 aprile 1972 a Parigi, allo scopo di fornire un aiuto finanziario al Cile onde alleviarne la bilancia dei pagamenti,

hanno designato i loro rappresentanti:

il Governo della Confederazione Svizzera,

il signor Fritz Rothenbühler, ambasciatore, Delegato agli accordi commerciali;

il Governo della Repubblica del Cile,

il signor Miguel Riosesco Espinoza, ambasciatore del Cile a Berna, che rappresenta parimente la Cassa Autonoma d’Ammortamento del Debito Pubblico (dappresso: «Cassa»), incaricata, nella sua Legge Organica, d’agire, in questa circostanza, in rappresentanza e in nome del Governo cileno e delle Corporazioni debitrici cilene, di conchiudere accordi con i creditori e di firmare i rispettivi contratti,

i quali hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Cadono sotto le disposizioni del presente Accordo i pagamenti cileni (capitale e interessi), scaduti o scadenti tra il 1° novembre 1971 e il 31 dicembre 1972, per crediti commerciali garantiti dalla Confederazione Svizzera, che sono stati oggetto di un contratto conchiuso innanzi il 1° gennaio 1971 e prevedono pagamenti graduati su un periodo superiore a un anno.

Il pagamento delle scadenze, di cui al numero 1 del presente articolo, avviene secondo le norme contrattuali convenute tra creditori svizzeri e debitori cileni. I pagamenti scaduti prima della data della firma del presente Accordo e non ancora trasferiti vanno eseguiti immediatamente dopo la firma.

Art. 2

Il Governo svizzero accorda alla Cassa, per le scadenze definite nell’articolo 1 del presente Accordo, un credito pari al 70 per cento dei pagamenti eseguiti ai creditori svizzeri. Questo credito non può eccedere l’importo di 20 milioni di franchi svizzeri.

Art. 3

Il Governo cileno si obbliga a garantire il libero trasferimento dei pagamenti concernenti i crediti commerciali menzionati nell’articolo 1 del presente Accordo.

Art. 4

Il Governo svizzero si obbliga a mettere a disposizione della Cassa, nella misura dei pagamenti eseguiti ai creditori svizzeri, il credito previsto nell’articolo 2 del presente Accordo. A tale scopo, sarà aperto un conto «C» presso la Banca nazionale svizzera a Zurigo, in favore della Cassa.

Art. 5

La Cassa si obbliga a rimunerare l’importo del capitale iscritto nel suddetto conto di credito «C» al saggio del 5 per cento, a contare dal giorno della bonificazione. Gli interessi saranno pagati il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno e per la prima volta il 30 settembre 1973.

Art. 6

La Cassa si obbliga a rimborsare il credito accordato dal Governo svizzero, in applicazione dell’articolo 2 del presente Accordo, in 13 semestralità uguali, tenendo conto che il primo pagamento avverrà il 1° gennaio 1975.

Art. 7

Il pagamento degli interessi e degli ammortamenti avviene in franchi svizzeri liberi alla Banca nazionale svizzera, in Zurigo, che agisce per conto della Confederazione Svizzera.

Art. 8

La Cassa si obbliga:

  1. a accordare alla Svizzera un trattamento non meno favorevole di quello che essa accorderà eventualmente a qualsiasi altro Paese creditore, per il consolidamento di debiti a scadenza comparabile;
  2. a informare il Governo svizzero delle disposizione di qualsiasi accordo di consolidamento di debiti, menzionati alla lettera a, che dovesse concludere.

Art. 9

Il presente Accordo entrerà in vigore non appena le due Parti avranno vicendevolmente notificato la loro approvazione conformemente alla legislazione interna.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Berna, il 28 luglio 1972, in due esemplari, in lingua francese e spagnuola, i due testi facenti parimente fede.

(Si omettono le firme).