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Accordo quadro
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Cipro
concernente l’attuazione del secondo contributo svizzero ad alcuni
Stati membri dell’Unione europea per il sostegno di misure nel settore della migrazione

RU 2022 687

Traduzione

Concluso il 31 ottobre 2022
Entrato in vigore il 31 ottobre 2022

(Stato 31 ottobre 2022)

Il Consiglio federale svizzero
(in seguito denominato «Svizzera»)
e
il Governo della Repubblica di Cipro
(in seguito denominato «Cipro»),

in seguito congiuntamente denominati «Parti» e individualmente «Parte»,

a testimonianza della solidarietà della Svizzera nei confronti dell’Unione Europea (UE) quanto agli sforzi compiuti da quest’ultima per sostenere misure nel settore della migrazione;

determinati a rafforzare ulteriormente le strutture per la gestione della migrazione all’interno dell’UE e di Cipro;

facendo assegnamento sul fruttuoso rapporto di collaborazione bilaterale tra la Svizzera e Cipro;

condividendo e promuovendo i valori fondamentali della democrazia, dello Stato di diritto e del pluralismo politico;

rispettando e difendendo i diritti dell’uomo, la dignità umana e le libertà fondamentali;

facendo riferimento agli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;

considerando i rapporti di amicizia fra le Parti;

desiderosi di rafforzare ulteriormente detti rapporti di amicizia e la proficua collaborazione tra le Parti;

facendo riferimento al memorandum d’intesa tra l’Unione europea e la Svizzera relativo a un contributo svizzero per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell’UE nonché a sostegno di provvedimenti in ambito migratorio, sottoscritto il 30 giugno 2022 e complessivamente pari a 1 302 000 000 franchi (un miliardo trecentodue milioni di franchi svizzeri), destinato ad alcuni Stati membri dell’UE per cooperare negli ambiti della coesione e della migrazione (in seguito denominato «secondo contributo svizzero»);

tenuto conto della cooperazione nel settore della coesione per un massimo di 1 102 000 000 franchi (un miliardo centodue milioni di franchi svizzeri) nell’ambito del secondo contributo svizzero;

in vista della cooperazione nel settore della migrazione per un massimo di 200 000 000 franchi (duecento milioni di franchi svizzeri) nell’ambito del secondo contributo svizzero,

convengono quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Accordo valgono le seguenti definizioni: «contributo»: contributo finanziario massimo non rimborsabile concesso dalla Svizzera a Cipro in virtù del presente Accordo quadro; «accordo specifico per il Paese» (allegato 1 1 ): assegnazione tematica del contributo e regole specifiche concordate tra la Svizzera e Cipro nonché attribuzione delle responsabilità e dei compiti agli organismi coinvolti nell’attuazione del programma di cooperazione tra la Svizzera e Cipro e nelle misure di sostegno; «memorandum d’intesa»: memorandum d’intesa tra l’Unione europea e la Svizzera relativo a un contributo svizzero per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell’UE nonché a sostegno della cooperazione in ambito migratorio sottoscritto il 30 giugno 2022 e complessivamente pari a 1 302 000 000 franchi (un miliardo trecentodue milioni di franchi svizzeri); «unità di coordinamento nazionale» (UCN): ente pubblico nazionale di Cipro incaricato di operare per suo conto ai fini dell’attuazione del programma di cooperazione tra la Svizzera e Cipro; «programma»: insieme coerente di componenti di programma in linea con le priorità, le politiche o le strategie dello Stato partner realizzate con il sostegno fornito dal contributo, incluso un quadro unico globale di attuazione e di bilancio con obiettivi generali. Un programma può essere affiancato da un dialogo politico; «progetto»: serie indivisibile di attività realizzate con il sostegno fornito dal contributo allo scopo di raggiungere gli obiettivi e i risultati concordati e non facenti parte del programma; «regolamenti»: regolamenti sull’attuazione del secondo contributo svizzero nell’ambito della migrazione, emanati dalla Svizzera e contenenti le norme e le procedure generali sull’attuazione del programma di cooperazione tra la Svizzera e Cipro; «misure di sostegno»: termine generico che indica un progetto, un programma o un sostegno tecnico specifico nel quadro del programma di cooperazione tra la Svizzera e Cipro; «accordo sulle misure di sostegno»: accordo tra le Parti e, se necessario, con altre parti contraenti, sull’attuazione di una misura di sostegno; «programma di cooperazione tra la Svizzera e Cipro»: programma bilaterale relativo all’attuazione del presente Accordo quadro; «sostegno tecnico»: parte del contributo fornito nell’ambito del programma di cooperazione per la preparazione di misure di sostegno e per l’attuazione efficiente ed efficace di tale programma.

Art. 2 Quadro giuridico

Il presente Accordo quadro, insieme ai documenti seguenti, costituisce il quadro giuridico relativo all’attuazione del secondo contributo svizzero nell’ambito della migrazione:

  1. i regolamenti e le loro successive modifiche;
  2. gli accordi sulle misure di sostegno, o altri accordi tra le Parti, che derivano dall’Accordo quadro; e
  3. ogni procedura o linea guida operativa adottata dalla Svizzera dopo aver consultato Cipro.

In caso di conflitto o incongruenza tra le disposizioni di questi strumenti, si applica l’ordine di precedenza summenzionato.

Art. 3 Obiettivi e principi

L’obiettivo generale del programma di cooperazione tra la Svizzera e Cipro è quello di rafforzare le strutture per la gestione della migrazione in Europa e Cipro, fondandosi sulle relazioni bilaterali tra la Svizzera e Cipro e rafforzando queste ultime.

Le Parti scelgono le misure di sostegno che concorrono al raggiungimento dell’obiettivo generale del programma di cooperazione e che, a eccezione del sostegno tecnico, contribuiscono all’obiettivo del secondo contributo svizzero: gestire la migrazione e sostenere l’integrazione. Le misure di sostegno devono contribuire al raggiungimento di uno degli obiettivi specifici seguenti:

  1. rafforzamento della procedura di asilo;
  2. rafforzamento delle infrastrutture esistenti e sviluppo di nuove infrastrutture per richiedenti asilo e migranti;
  3. rafforzamento delle procedure di ritorno volontario e di reintegrazione nonché prevenzione della migrazione secondaria irregolare.

Le misure di sostegno, a eccezione del sostegno tecnico e salvo diverso accordo tra le Parti, sono assegnate ad almeno un’area tematica di cooperazione, come stabilito nei regolamenti. Le Parti definiscono priorità tematiche per il contributo. Pertanto, le Parti concordano aree tematiche che beneficeranno del sostegno del programma di cooperazione tra la Svizzera e Cipro, come indicato nell’accordo specifico per il Paese.

Le Parti incoraggiano i partenariati e lo scambio di sapere tra gli attori della Svizzera e di Cipro .

Le misure di sostegno rispettano l’inclusione sociale e garantiscono la sostenibilità ambientale.

Tutte le attività nell’ambito del programma di cooperazione tra la Svizzera e Cipro sono attuate in linea con gli obiettivi, i principi, gli orientamenti strategici e le priorità tematiche definiti nell’accordo specifico per il Paese e nei regolamenti.

Art. 4 Quadro finanziario

La Svizzera si impegna a concedere un contributo a Cipro per un importo massimo di 10 000 000 franchi (dieci milioni di franchi svizzeri) in relazione alle aree tematiche concordate e in base all’assegnazione indicativa definita nell’accordo specifico per il Paese.

Il contributo di cui al paragrafo 1 non comprende le spese sostenute dalla Svizzera per i costi di gestione del programma di cooperazione tra la Svizzera e Cipro e per il fondo relativo alla competenza e al partenariato svizzeri per la coesione «Swiss Expertise and Partnership Fund Migration». Quest’ultimo è un fondo amministrato dalla Svizzera e finalizzato a mettere a disposizione di alcuni Stati membri dell’UE le competenze svizzere, a garantire la qualità e la sostenibilità delle misure di sostegno, a rafforzare le relazioni bilaterali e a promuovere i partenariati tra la Svizzera e Cipro.

La fine del programma di cooperazione tra la Svizzera e Cipro è prevista per il 2026. Pertanto, in linea di principio, ogni accordo sulle misure di sostegno terminerà al più tardi nel 2026. Tuttavia, poiché il periodo in cui sono ammesse le spese per le misure di sostegno ai sensi del capitolo 6 dei regolamenti termina il 3 dicembre 2029 compreso, è possibile, in circostanze eccezionali, accettare le spese fino a tale data, a condizione che sia stata concordata una modifica della misura di sostegno ai sensi dell’articolo 4.12 dei regolamenti. I fondi non utilizzati per una misura di sostegno entro la fine del periodo in cui sono ammesse le spese non saranno più a disposizione di Cipro.

Nell’ambito del programma di cooperazione tra la Svizzera e Cipro, a eccezione degli importi destinati ai costi di gestione svizzeri e al fondo relativo alla competenza e al partenariato svizzeri per la migrazione, il contributo viene stanziato sotto forma di sovvenzioni non rimborsabili o di sostegni finanziari agevolati, quali linee di credito, forme di garanzia, partecipazioni azionarie, partecipazioni al debito e prestiti.

Il finanziamento tramite il contributo non deve superare il 60 per cento delle spese ammissibili per la misura di sostegno, a eccezione di:

  1. progetti o programmi che ricevono un finanziamento aggiuntivo sotto forma di stanziamenti di bilancio concessi da autorità nazionali, regionali o locali. In questi casi il finanziamento tramite il contributo non può superare l’85 per cento del totale delle spese ammissibili;
  2. progetti o programmi attuati da organizzazioni non governative che possono essere finanziati in misura superiore al 60 per cento o interamente tramite il contributo;
  3. sostegno tecnico, che può essere finanziato in misura superiore al 60 per cento o interamente tramite il contributo;
  4. misure di sostegno al settore privato sotto forma di linee di credito, forme di garanzia, partecipazioni azionarie, partecipazioni al debito e prestiti, che possono essere finanziate in misura superiore al 60 per cento o interamente tramite il contributo.

Cipro garantisce la conformità con le norme vigenti in materia di aiuti statali e appalti pubblici.

Art. 5 Principi per le misure di sostegno

Le misure di sostegno sono attuate conformemente al quadro giuridico di cui all’articolo 2.

Spetta a Cipro individuare le misure di sostegno, che sono:

  1. pertinenti e in linea con le priorità nazionali;
  2. efficaci nel rispondere ai bisogni identificati;
  3. fattibili e attuabili in modo efficiente;
  4. suscettibili di esercitare un impatto;
  5. progettate per creare benefici sostenibili.

Cipro evita che vi siano doppioni e/o sovrapposizioni con componenti di una misura di sostegno promossa da altri fondi strutturali e/o di coesione come, a seconda dei casi, fondi europei, il meccanismo di finanziamento dello Spazio economico europeo o il meccanismo di finanziamento norvegese.

Ogni misura di sostegno è approvata prima da Cipro e poi dalla Svizzera.

Ogni misura di sostegno è oggetto di un apposito accordo.

Le Parti attribuiscono grande importanza al monitoraggio, alla valutazione e all’audit della misura di sostegno e del contributo. Ogni Parte condivide senza indugio tutte le informazioni utili richieste dall’altra Parte. Le Parti assicurano un coordinamento e un monitoraggio efficace del programma di cooperazione tra la Svizzera e Cipro.

La Svizzera, o qualsiasi terza parte da essa delegata, ha il diritto di effettuare le visite, i monitoraggi, i controlli, gli audit e le valutazioni che ritiene opportuni riguardo a tutte le attività e procedure in rapporto con la realizzazione della misura di sostegno. Cipro fornisce tutte le informazioni, l’assistenza e la documentazione richieste o utili per consentire alla Svizzera di esercitare tale diritto.

Per garantire un’attuazione efficace del programma di cooperazione tra la Svizzera e Cipro, le autorità competenti di cui all’articolo 6 si riuniscono su base annua, allo scopo di esaminare i progressi compiuti nel quadro del programma di cooperazione tra la Svizzera e Cipro, concordare eventuali misure necessarie da adottare e agire da piattaforma per discutere le questioni di interesse bilaterale.

Art. 6 Autorità competenti

Cipro ha autorizzato un ente pubblico nazionale ad agire per suo conto in qualità di unità di coordinamento nazionale (cfr. accordo specifico per il Paese). L’unità di coordinamento nazionale si assume la responsabilità ultima del raggiungimento degli obiettivi del programma di cooperazione tra la Svizzera e Cipro e della sua attuazione conformemente al presente Accordo quadro.

La Svizzera ha autorizzato il Dipartimento federale di giustizia e polizia, rappresentato dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM), ad agire per suo conto ai fini dell’attuazione del programma di cooperazione tra la Svizzera e Cipro.

Art. 7 Responsabilità

La responsabilità della Svizzera in relazione al programma di cooperazione tra la Svizzera e Cipro si limita all’erogazione di fondi conformemente ai pertinenti accordi sulle misure di sostegno. La Svizzera non si assume né si assumerà alcuna responsabilità nei confronti di Cipro, di qualsivoglia ente pubblico o privato coinvolto in una misura di sostegno o di terzi.

Art. 8 Intenti comuni

Le Parti condividono intenti comuni in materia di prevenzione e lotta contro la corruzione, la quale compromette il buongoverno e il corretto impiego delle risorse necessarie allo sviluppo, oltre a pregiudicare, nelle procedure di aggiudicazione, la libera e leale concorrenza basata sul prezzo e sulla qualità. Le Parti convengono dunque di unire gli sforzi per lottare contro la corruzione e concordano in particolare che ogni offerta, dono, pagamento, compenso o vantaggio di qualsiasi tipo, concesso direttamente o indirettamente a qualsivoglia persona in vista di farsi aggiudicare un mandato o un contratto nell’ambito o durante l’attuazione del presente Accordo quadro, sarà interpretato come atto illecito o pratica corrotta. Qualsiasi atto di tale natura costituisce ragione sufficiente per disdire il presente Accordo quadro e il relativo accordo sulla misura di sostegno, e per annullare l’assegnazione del conseguente aiuto, oppure per adottare qualsiasi misura correttiva proporzionata prevista dalla legge applicabile. Le Parti si informano tempestivamente l’un l’altra in merito a ogni sospetto fondato di atto illecito o pratica corrotta.

Art. 9 Modifiche

Qualsiasi modifica del presente Accordo quadro richiede la forma scritta e il consenso di entrambe le Parti, compreso lo stanziamento di fondi supplementari ai sensi dell’articolo 10 paragrafo 6.

In deroga al paragrafo 1 l’accordo specifico per il Paese può essere modificato con il consenso delle autorità competenti di cui all’articolo 6 mediante uno scambio di lettere.

Art. 10 Disposizioni finali

L’accordo specifico per il Paese (allegato 1 2 ) costituisce parte integrante del presente Accordo quadro.

Il presente Accordo quadro entra in vigore il giorno della firma da parte di ambedue le Parti.

Le controversie derivanti dall’applicazione del presente Accordo quadro saranno risolte per via diplomatica.

Il presente Accordo quadro può essere denunciato in ogni momento da una delle Parti con preavviso scritto di sei mesi. Prima che sia presa una tale decisione, le Parti si consultano sulle ragioni della denuncia.

In caso di denuncia le disposizioni dell’Accordo quadro continuano a essere applicabili agli accordi di misure di sostegno conclusi prima della sua denuncia. Le Parti decideranno di comune accordo in merito alle altre conseguenze della denuncia.

Un ulteriore stanziamento di fondi a Cipro potrebbe essere concesso sulla base di una valutazione che sarà effettuata dalla SEM. Ciò richiede una modifica dell’articolo 4 del presente Accordo quadro che deve essere concordata dalle Parti e un nuovo accordo specifico per il Paese. Fatto a Berna il 31 ottobre 2022 in due esemplari originali in lingua inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Karin Keller-Sutter

Per il
Governo della Repubblica di Cipro:

Nicos Nouris