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Accordo quadro
tra il Consiglio federale svizzero
e il Governo della Repubblica di Lituania
concernente l’attuazione del secondo contributo svizzero ad alcuni Stati membri dell’Unione europea per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell’Unione europea

RU 2023 403

Traduzione

Concluso il 22 maggio 2023
Applicato provvisoriamente dal 22 maggio 2023
Entrato in vigore mediante scambio di note il 12 luglio 2023

(Stato 12 luglio 2023)

Il Consiglio federale svizzero

(in seguito denominato «Svizzera»)

e
il Governo della Repubblica di Lituania

(in seguito denominato «Lituania»),

in seguito congiuntamente denominati «Parti»,

a testimonianza della solidarietà della Svizzera nei confronti dell’Unione europea (UE) quanto agli sforzi compiuti da quest’ultima per ridurre le disparità economiche e sociali al suo interno;

desiderosi di ridurre ulteriormente le disparità economiche e sociali all’interno dell’UE e della Lituania;

facendo assegnamento sul fruttuoso rapporto di collaborazione tra le Parti durante il processo di transizione della Lituania, che ha portato alla sua adesione all’UE, e nell’ambito del contributo svizzero ad alcuni Stati membri dell’Unione europea allargata;

condividendo e promuovendo i valori fondamentali della democrazia, dello Stato di diritto e del pluralismo politico;

rispettando e difendendo i diritti umani, la dignità umana e le libertà fondamentali;

facendo riferimento agli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;

considerando i rapporti di amicizia che uniscono le Parti;

desiderosi di rafforzare ulteriormente detti rapporti di amicizia e la proficua collaborazione tra le Parti;

facendo riferimento al memorandum d’intesa tra l’Unione europea e la Svizzera relativo a un contributo svizzero per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell’UE nonché a sostegno di provvedimenti in ambito migratorio, sottoscritto il 30 giugno 2022 e complessivamente pari a 1 302 000 000 franchi (un miliardo trecentodue milioni di franchi svizzeri), destinato ad alcuni Stati membri dell’UE per cooperare negli ambiti della coesione e della migrazione (in seguito denominato «secondo contributo svizzero»);

tenuto conto della cooperazione nel settore della migrazione per un massimo di 200 000 000 franchi (duecento milioni di franchi svizzeri) nell’ambito del secondo contributo svizzero;

in vista della cooperazione nel settore della coesione per un massimo di 1 102 000 000 franchi (un miliardo centodue milioni di franchi svizzeri) nell’ambito del secondo contributo svizzero,

convengono quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Accordo valgono le seguenti definizioni: «contributo»: contributo finanziario massimo non rimborsabile concesso dalla Svizzera alla Lituania in virtù del presente Accordo quadro; «accordo specifico per il Paese» (allegato 1 1 ): assegnazione tematica e geografica del contributo e regole specifiche concordate tra la Svizzera e la Lituania nonché attribuzione delle responsabilità e dei compiti agli organismi coinvolti nell’attuazione del programma di cooperazione tra la Svizzera e la Lituania e nelle misure di sostegno; «memorandum d’intesa»: memorandum d’intesa tra l’Unione europea e la Svizzera relativo a un contributo svizzero per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell’UE nonché a sostegno della cooperazione in ambito migratorio sottoscritto il 30 giugno 2022 e complessivamente pari a 1 302 000 000 franchi (un miliardo trecentodue milioni di franchi svizzeri) destinato ad alcuni Stati membri dell’UE per cooperare negli ambiti della coesione e della migrazione; «unità di coordinamento nazionale»: ente pubblico nazionale della Lituania incaricato di operare per suo conto ai fini dell’attuazione del programma di cooperazione tra la Svizzera e la Lituania; «programma»: insieme coerente di componenti di programma in linea con le priorità, le politiche o le strategie dello Stato partner realizzate con il sostegno fornito dal contributo, incluso un quadro unico globale di attuazione e di bilancio con obiettivi generali. Un programma può essere affiancato da un dialogo politico; «progetto»: serie indivisibile di attività realizzate con il sostegno fornito dal contributo allo scopo di raggiungere gli obiettivi e i risultati concordati e non facenti parte di un programma; «regolamenti»: regolamenti sull’attuazione del secondo contributo svizzero nell’ambito della coesione, emanati dalla Svizzera e contenenti le norme e le procedure generali sull’attuazione del programma di cooperazione tra la Svizzera e la Lituania; «misura di sostegno»: termine generico che indica un progetto, un programma o un sostegno tecnico specifico nel quadro del programma di cooperazione tra la Svizzera e la Lituania; «accordo sulle misure di sostegno»: accordo tra le Parti e, se necessario, con altre parti contraenti, sull’attuazione di una misura di sostengo; «programma di cooperazione tra la Svizzera e la Lituania»: programma bilaterale relativo all’attuazione del presente Accordo quadro; «sostegno tecnico»: parte del contributo fornito nell’ambito del programma di cooperazione per la preparazione di misure di sostegno e per l’attuazione efficiente ed efficace di tale programma.

Art. 2 Quadro giuridico

Il presente Accordo quadro, insieme ai documenti seguenti, costituisce il quadro giuridico relativo all’attuazione del secondo contributo svizzero nell’ambito della coesione:

  1. i regolamenti e le loro successive modifiche;
  2. gli accordi sulle misure di sostegno, o altri accordi tra le Parti, che derivano dall’Accordo quadro;
  3. ogni procedura o linea guida operativa adottata dalla Svizzera dopo aver consultato la Lituania.

In caso di conflitto o incongruenza tra le disposizioni di questi strumenti, si applica l’ordine di precedenza summenzionato.

Art. 3 Obiettivi e principi

L’obiettivo generale del programma di cooperazione tra la Svizzera e la Lituania è contribuire alla riduzione delle disparità economiche e sociali all’interno dell’UE e della Lituania, fondandosi sulle relazioni bilaterali tra la Svizzera e l’UE e i suoi Stati membri, e rafforzando queste ultime.

Le Parti scelgono le misure di sostegno che concorrono al raggiungimento dell’obiettivo generale e che, a eccezione del sostegno tecnico, contribuiscono ad almeno uno dei cinque obiettivi del secondo contributo svizzero:

  1. promozione della crescita economica e del dialogo sociale, riduzione della disoccupazione (giovanile);
  2. gestione della migrazione e sostegno all’integrazione. Rafforzamento della sicurezza pubblica;
  3. protezione dell’ambiente e del clima;
  4. rafforzamento dei sistemi sociali;
  5. impegno civico e trasparenza.

Le misure di sostegno, a eccezione del sostegno tecnico e salvo diverso accordo tra le Parti, sono assegnate ad almeno un’area tematica di cooperazione, come stabilito nei regolamenti. Le Parti definiscono priorità tematiche per il contributo. Pertanto, le Parti concordano un numero limitato di aree tematiche che beneficeranno del sostegno del programma di cooperazione tra la Svizzera e la Lituania, come indicato nell’accordo specifico per il Paese.

Le Parti incoraggiano i partenariati e lo scambio di sapere tra gli attori della Lituania e della Svizzera.

Le misure di sostegno rispettano l’inclusione sociale e garantiscono la sostenibilità ambientale.

Tutte le azioni nell’ambito del programma di cooperazione tra la Svizzera e la Lituania sono attuate in linea con gli obiettivi, i principi, gli orientamenti strategici e le priorità geografiche e tematiche, come definito nell’accordo specifico per il Paese e nei regolamenti.

Art. 4 Quadro finanziario

La Svizzera si impegna a concedere un contributo alla Lituania per un importo massimo di 45 200 000 franchi svizzeri (quarantacinque milioni duecentomila franchi svizzeri) in relazione alle aree tematiche e alla ripartizione geografica concordate e in base all’attribuzione indicativa definita nell’accordo specifico per il Paese.

Il contributo di cui al paragrafo 1 non comprende le spese sostenute dalla Svizzera per i costi di gestione del programma di cooperazione tra la Svizzera e la Lituania e per il fondo relativo alla competenza e al partenariato svizzeri per la coesione «Swiss Expertise and Partnership Fund Cohesion». Quest’ultimo è un fondo amministrato dalla Svizzera e finalizzato a mettere a disposizione di alcuni Stati membri dell’UE le competenze svizzere, a garantire la qualità e la sostenibilità delle misure di sostegno, a rafforzare le relazioni bilaterali e a promuovere i partenariati tra la Svizzera e la Lituania.

Il periodo in cui sono ammesse le spese per le misure di sostegno ai sensi del capitolo 6 dei regolamenti termina il 3 dicembre 2029 compreso. I fondi non utilizzati entro questa data non saranno più a disposizione della Lituania.

Nell’ambito del programma di cooperazione tra la Svizzera e la Lituania, a eccezione degli importi destinati ai costi di gestione svizzeri e al fondo relativo alla competenza e al partenariato svizzeri, il contributo viene stanziato sotto forma di sovvenzioni non rimborsabili o di sostegni finanziari agevolati, quali linee di credito, forme di garanzia, partecipazioni azionarie, partecipazioni al debito e prestiti.

Il finanziamento tramite il contributo non deve superare il 60 per cento delle spese ammissibili per la misura di sostegno, a eccezione di:

  1. progetti o programmi che ricevono un finanziamento aggiuntivo sotto forma di stanziamenti di bilancio concessi da autorità nazionali, regionali o locali. In questi casi il finanziamento tramite il contributo non può superare l’85 per cento del totale delle spese ammissibili;
  2. progetti o programmi attuati da organizzazioni non governative che possono essere finanziati in misura superiore al 60 per cento o interamente tramite il contributo;
  3. sostegno tecnico, che può essere finanziato in misura superiore al 60 per cento o interamente tramite il contributo;
  4. misure di sostegno sotto forma di linee di credito, forme di garanzia, partecipazioni azionarie, partecipazioni al debito e prestiti al settore privato, che possono essere finanziate in misura superiore al 60 per cento o interamente tramite il contributo.

La Lituania garantisce la conformità con le norme vigenti in materia di aiuti di Stato e appalti pubblici.

Art. 5 Principi per le misure di sostegno

Le misure di sostegno sono attuate in conformità con il quadro giuridico di cui all’articolo 2.

La Lituania è responsabile di individuare le misure di sostegno, che sono:

  1. pertinenti e in linea con le priorità nazionali;
  2. efficaci nel rispondere ai bisogni identificati;
  3. fattibili e attuabili in modo efficiente;
  4. presumibilmente in grado di esercitare un impatto;
  5. progettate per creare benefici sostenibili.

La Lituania evita che vi siano doppioni e/o sovrapposizioni di una qualsiasi parte di una misura di sostegno sostenuta da altri fondi strutturali e/o di coesione come, a seconda dei casi, fondi europei, il meccanismo di finanziamento dello Spazio economico europeo o il meccanismo di finanziamento norvegese.

Ogni misura di sostegno deve essere approvata prima dalla Lituania e poi dalla Svizzera.

Ogni misura di sostegno è oggetto di un apposito accordo.

Le Parti attribuiscono grande importanza al monitoraggio, alla valutazione e all’audit delle misure di sostegno e del contributo. Ogni Parte condivide senza indugio tutte le informazioni utili richieste dall’altra Parte. Le Parti assicurano un coordinamento e un monitoraggio efficace del programma di cooperazione tra la Svizzera e la Lituania.

La Svizzera, o qualsiasi terza parte da essa delegata, ha il diritto di effettuare le visite, i monitoraggi, i controlli, gli audit e le valutazioni che ritiene opportuni riguardo a tutte le attività e procedure in rapporto con la realizzazione delle misure di sostegno. La Lituania fornisce tutte le informazioni, l’assistenza e la documentazione richieste o utili per consentire alla Svizzera di esercitare tale diritto.

Per garantire un’attuazione efficace del programma di cooperazione tra la Svizzera e la Lituania, le autorità competenti di cui all’articolo 6 si riuniscono su base annua, allo scopo di esaminare i progressi compiuti nel quadro del programma di cooperazione tra la Svizzera e la Lituania, concordare le misure necessarie da adottare e agire da piattaforma per discutere le questioni di interesse bilaterale.

Art. 6 Autorità competenti

La Lituania ha autorizzato un ente pubblico nazionale ad agire per suo conto in qualità di unità di coordinamento nazionale (cfr. accordo specifico per il Paese). L’unità di coordinamento nazionale si assume la responsabilità ultima del raggiungimento degli obiettivi del programma di cooperazione tra la Svizzera e la Lituania e della sua attuazione in conformità con il presente Accordo quadro.

La Svizzera ha autorizzato il Dipartimento federale degli affari esteri, rappresentato dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), e il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, rappresentato dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO), ad agire per suo conto ai fini dell’attuazione del programma di cooperazione tra la Svizzera e la Lituania. Le misure di sostegno sono assegnate alla DSC o alla SECO in base ai rispettivi ambiti di competenza.

Art. 7 Responsabilità

La responsabilità della Svizzera in relazione al programma di cooperazione tra la Svizzera e la Lituania si limita all’erogazione di fondi conformemente ai pertinenti accordi sulle misure di sostegno. La Svizzera non si assume né si assumerà alcuna responsabilità nei confronti della Lituania, di qualsivoglia ente pubblico o privato coinvolto in una misura di sostegno o di terzi.

Art. 8 Intenti comuni

Le Parti condividono intenti comuni in materia di prevenzione e lotta contro la corruzione, la quale compromette il buongoverno e il corretto impiego delle risorse necessarie allo sviluppo, oltre a pregiudicare, nelle procedure di aggiudicazione, la libera e leale concorrenza basata sul prezzo e sulla qualità. Le Parti convengono dunque di unire gli sforzi per lottare contro la corruzione e concordano in particolare che ogni offerta, dono, pagamento, compenso o vantaggio di qualsiasi tipo, concesso direttamente o indirettamente a qualsivoglia persona in vista di farsi aggiudicare un mandato o un contratto nell’ambito o durante l’attuazione del presente Accordo quadro, sarà interpretato come atto illecito o pratica corrotta. Qualsiasi atto di tale natura costituisce ragione sufficiente per disdire il presente Accordo quadro e il relativo accordo sulle misure di sostegno, e per annullare l’assegnazione del conseguente aiuto, oppure per adottare qualsiasi misura correttiva proporzionata prevista dalla legge applicabile. Le Parti si informano tempestivamente l’un l’altra in merito a ogni sospetto fondato di atto illecito o pratica corrotta.

Art. 9 Modifiche

Qualsiasi modifica al presente Accordo quadro avviene in forma scritta con il consenso di entrambe le Parti.

In deroga al paragrafo 1, l’accordo specifico per il Paese può essere modificato con il consenso delle autorità competenti di cui all’articolo 6 mediante uno scambio di lettere.

Art. 10 Disposizioni finali

L’accordo specifico per il Paese (allegato 1) costituisce parte integrante del presente Accordo quadro.

Il presente Accordo quadro entra in vigore, dopo essere stato firmato, alla data del ricevimento dell’ultima notifica scritta che conferma che entrambe le Parti hanno completato le rispettive procedure di approvazione. Si applica fino a quando entrambe le Parti non avranno adempiuto tutti i loro obblighi. Le Parti applicano in via provvisoria il presente Accordo quadro e il relativo allegato a partire dalla data in cui esso viene firmato da entrambe le Parti.

Le controversie derivanti dall’applicazione del presente Accordo saranno risolte per via diplomatica.

Il presente Accordo quadro può essere denunciato in ogni momento per iscritto da una delle Parti con preavviso di sei mesi. Prima di prendere tale decisione, le Parti procedono a una consultazione sulle ragioni della denuncia.

In caso di denuncia, le disposizioni dell’Accordo quadro continueranno a essere applicabili agli accordi sulle misure di sostegno conclusi prima della sua denuncia. Le Parti decideranno di comune accordo in merito alle altre conseguenze della denuncia. Fatto a Vilnius, il 22 maggio 2023, in due esemplari originali in lingua inglese

Per il
Consiglio federale svizzero:

Martin Michelet

Per il
Governo della Repubblica di Lituania:

Gintarė Skaistė