0.973.252.71
Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Malaisia concernente l’apertura di crediti di trasferimento Conchiuso il 10 maggio 1979 Entrato in vigore con scambio di note il 14 agosto 1979
RU 1979 1540
Traduzione
(Stato 14 agosto 1979)
Al fine di consentire alla Malaisia l’acquisto di beni d’equipaggiamento e di servizi svizzeri per il proprio sviluppo economico,
i Governi della Confederazione svizzera
e
della Malaisia
hanno convenuto di agevolare l’apertura di crediti di trasferimento per talune forniture.
All’uopo, entrambi i Governi hanno convenuto quanto segue:
1. Le disposizioni del presente accordo sono applicabili alle forniture svizzere di beni di equipaggiamento e di servizi per lo sviluppo economico della Malaisia e per cui le esigenze dello sviluppo giustificano un lungo periodo d’ammortamento.
2. La somma totale delle forniture svizzere di beni d’equipaggiamento e di servizi finanziabili mediante i crediti di trasferimento è stabilita a 60 milioni di franchi svizzeri.
3. Sono considerati crediti di trasferimento giusta il presente accordo i crediti aperti dal Consorzio delle banche svizzere (dappresso «Banche svizzere») al Governo malaisiano o a un organismo scelto da quest’ultimo. Tali crediti di trasferimento servono esclusivamente per mettere a disposizione del Governo malaisiano o di un organismo designato da quest’ultimo le somme in franchi svizzeri pagabili dagli importatori malaisiani ai fornitori svizzeri, all’atto della spedizione di merce o della prestazione di servizi.
4. Tra le Banche svizzere e il Governo malaisiano o l’organismo da quest’ultimo designato è conchiusa una convenzione speciale in merito all’apertura di crediti di trasferimento in rapporto con le forniture di beni di equipaggiamento e di servizi menzionali al numero 1 del presente accordo.
5. I crediti di trasferimento devono riferirsi a determinati contratti di fornitura. Tutti i contratti di fornitura devono essere approvati dalle autorità competenti svizzere e malaisiane.
6. Per tutti gli affari disciplinati dal presente accordo, il Governo della Malaisia s’impegna a versare entro il termine di scadenza alle banche svizzere, in franchi svizzeri ed effettivi o in altra moneta liberamente convertibile e approvata dalle banche svizzere, gli interessi e le somme di rimborso contrattuali risultanti dall’assegnazione di tali crediti di trasferimento.
7. Il Governo malaisiano esenta le banche svizzere da qualsiasi imposta o tassa fiscale malaisiana su (o in rapporto con) i crediti di trasferimento assoggettati al presente accordo, come anche dagli interessi maturati su tali crediti.
8. Il Governo svizzero e il Governo malaisiano agevoleranno, entro i limiti delle proprie attribuzioni legali, la conclusione di contratti, di fornitura.
9. Il presente accordo non menoma affatto le possibilità di forniture di beni d’equipaggiamento e di servizi svizzeri alla Malaisia, alle condizioni normali di pagamento e di trasferimento, fuori dell’accordo.
10. Il presente accordo entra in vigore il giorno in cui i due Governi si sono notificati l’adempimento delle procedure legali o costituzionali necessarie all’entrata in vigore.
Ciascuna Parte contraente può disdire in ogni momento all’altra Parte l’accordo. La validità di quest’ultimo cessa trascorsi tre mesi a contare dalla notificazione. Esso rimane nondimeno applicabile a tutti i contratti conclusi per la durata della validità, fino a completa esecuzione.
Fatto in due esemplari, a Berna, il 10 maggio 1979, nelle lingue tedesca e inglese. I due testi fanno parimente fede ma, in caso di divergenza, prevale quello inglese.
Per il Governo H. Hofer |
Per il Governo Tjang Yaw Hong |
Protocollo d’applicazione
L’accordo sui crediti di trasferimento conchiuso tra il Governo della Confederazione svizzera e il Governo della Malaisia è completato con la convenzione seguente:
1. Entrambi i Governi sono d’accordo che le disposizioni uniformi seguenti s’applicano a tutti gli affari disciplinati dal precitato accordo:
- L’acquirente malaisiano paga al fornitore svizzero, in franchi svizzeri liberi effettivi, aa)in caso di finanziamento di forniture isolate di beni d’equipaggiamentoi)cinque per cento del valore totale del contratto di fornitura dopo aver ricevuto la conferma che tale contratto è stato approvato dalle autorità svizzere e malaisiane di cui al numero 4 del presente protocollo;ii)dieci per cento del valore complessivo di ciascuna fornitura contro presentazione dei documenti di spedizione;iii)ottantacinque per cento della somma della fattura di ciascuna fornitura contro presentazione dei documenti di spedizione e della fattura, conformemente alle disposizioni del contratto di fornitura concluso tra il fornitore svizzero e l’acquirente malaisiano.bb)in caso di finanziamento di progetti,i)cinque per cento del valore totale del contratto di fornitura dopo ricezione della conferma che tale contratto è stato approvato dalle autorità svizzere e malaisiane di cui al numero 4 del presente protocollo;ii)dieci per cento del valore totale di ciascuna fornitura contro presentazione dei documenti di spedizione;iii)ottantacinque per cento della somma fatturata di ciascuna fornitura contro presentazione dei documenti di spedizione e della fattura, conformemente alle disposizioni del contratto di fornitura concluso tra il fornitore svizzero e l’acquirente malaisiano.cc)in caso di finanziamento di servizi,i)venti per cento del valore totale del contratto di fornitura a contare dal ricevimento della conferma che il contratto di fornitura è stato approvato dalle autorità svizzere e malaisiane di cui al numero 4 del presente protocollo;ii)ottanta per cento del valore totale dei contratto di fornitura giusta le disposizioni del contratto di fornitura conchiuso tra il fornitore svizzero e l’acquirente malaisiano.
- Il Governo malaisiano mette a disposizione dell’acquirente malaisiano le somme in franchi svizzeri necessarie per i pagamenti menzionati alle lettere aa) i) e ii), lettera bb) i) e ii) e lettera cc) i) del presente numero 1.
- I pagamenti di cui alla lettera aa) iii), lettera bb) iii) e lettera cc) ii) del presente numero 1 sono effettuati mediante somme direttamente calcolate a credito del Governo della Malaisia.
2. I crediti di trasferimento sono rimborsati come segue:
- in caso di finanziamento di forniture isolate di beni d’equipaggiamento come al numero 1 lettera a) aa), –in rate semestrali uguali e regolari entro dieci anni a contare dal giorno della spedizione; la prima rata scade dodici mesi dopo questa data;
- in caso di finanziamento di progetti come menzionato al numero 1 lettera a) bb), –in rate semestrali uguali e regolari entro dieci anni; la prima rata scade sei mesi dopo che i progetti corrispondenti siano giunti allo stadio di funzionamento;
- in caso di finanziamenti di servizi come al numero 1 lettera a) cc), –in rate semestrali uguali e regolari entro cinque anni; la prima rata scade sei mesi dopo la prestazione dei servizi;
- nei casi menzionati al numero 2 lettere b) e c), il contratto di fornitura deve inoltre contenere una clausola di durata massima convenevole che sarà fissata a contare dall’entrata in vigore del contratto di fornitura.
3. Con l’accettazione di assoggettare all’accordo una determinata fornitura, le autorità dei due Paesi si impegnano ad accordare tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell’affare.
4. Le autorità competenti di cui all’articolo 5 dell’accordo sono, per la Svizzera, la Divisione del commercio 1 del Dipartimento federale dell’economia pubblica 2 e, per la Malaisia, il Ministero delle finanze.
5. Ciascuna delle autorità può, per il tramite dell’Ambasciata svizzera a Kuala Lumpur, proporre che una determinata fornitura svizzera sia assoggettata all’accordo. Siffatta proposta e la risposta affermativa dell’autorità costituiscono un’intesa giusta l’articolo 5 dell’accordo.
6. Tutte le domande per l’assoggettamento all’accordo di contratti di fornitura devono essere presentate alle autorità svizzere competenti di cui al numero 4 entro trentasei mesi a contare dall’entrata in vigore dell’accordo. Di norma, la somma fatturata per ciascun contratto di fornitura non deve essere inferiore a centomila franchi svizzeri.
- a) Tutti i pagamenti d’interessi e rimborsi di capitali in rapporto con crediti di trasferimento sono effettuati presso la Società di banca svizzera a Zurigo che agisce in nome delle banche svizzere.
- La Società di banca svizzera tiene i conti destinati all’esecuzione dell’accordo in nome del Governo della Malaisia o dell’organismo da quest’ultimo scelto e si assume la corrispondenza.
- Qualsiasi comunicazione delle banche svizzere in rapporto con l’accordo è considerata avvenuta in buona e debita forma se è indirizzata al Ministero delle finanze della Malaisia a Kuala Lumpur.
- Qualsiasi comunicazione e qualsiasi girata del Governo della Malaisia o di un organismo scelto da quest’ultimo sono considerati avvenuti in buona e debita forma se rivolti alla Società di banca svizzera a Zurigo.
Fatto in due esemplari, a Berna, il 10 maggio 1979, nelle lingue tedesca e inglese. Entrambi i testi fanno parimente fede ma, in caso di divergenza, prevale quello inglese.
Per il Governo H. Hofer |
Per il Governo Tjang Yaw Hong |