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0.973.262.312

Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica islamica del Pakistan sul riconoscimento di debiti Conchiuso il 5 dicembre 1974 Entrato in vigore con scambio di note il 10 ottobre 1975

RU 1976 204

Traduzione

(Stato 10 ottobre 1975)

Premurosi di regolare con reciproca soddisfazione le questioni concernenti taluni debiti,

il Governo della Confederazione Svizzera
e
il Governo della Repubblica islamica del Pakistan

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

A contare dal 1° luglio 1974, il Governo pakistano è responsabile, giusta lo scadenzario in allegato 1 , del servizio del debito (capitale e interessi) derivante dall’accordo 22 giugno 1964 2 /9 gennaio 1967 3 tra il Governo svizzero e il Governo pakistano sullo stanziamento di crediti di trasferimento.

Art. 2

Il Governo pakistano svolgerà il servizio del debito (capitale e interessi), di cui al precedente articolo, e trasferirà gli ammontari dovuti ai creditori svizzeri giusta le stipulazioni originarie.

Art. 3

Dopo il 1° luglio 1974, il Governo svizzero non esigerà che il Governo pakistano abbia a rispondere del servizio del debito, derivante dall’accordo di cui in articolo 1 e riferentesi a scadenze non menzionate nell’allegato 4 .

Art. 4

Gli altri disposti dell’accordo citato restano in vigore.

Art. 5

Il presente accordo entra in vigore il giorno in cui le Parti si saranno notificato il compimento delle pertinenti procedure costituzionali previste. Fatto in due originali, in Berna, il 5 dicembre 1974, in tedesco e inglese, i due testi facendo parimente fede.

Per il Governo
della Confederazione Svizzera:

K. Jacobi

Per il Governo
della Repubblica islamica del Pakistan:

Muhammad Yousuf
Lt. Generale