Il presente accordo si applica ai pagamenti per capitali menzionati nella lista allegata e giunti a scadenza tra il 1° maggio 1971 e il 30 giugno 1973 nonché a una parte (Fr. 4 804 868,20) degli interessi derivanti dall’accordo del 22 giugno 1964 1 tra il governo svizzero e quello pakistano circa i crediti di trasferimento e dallo scambio di note del 9 gennaio 1967 2 tra i suddetti governi circa l’aumento dei crediti di trasferimento, in quanto risultino da prelievi anteriori al 31 ottobre 1972.
I pagamenti di cui al paragrafo 1 scaduti prima del presente accordo e non ancora trasferiti saranno effettuati e trasferiti subito dopo la firma.