Il presente accordo si applica ai pagamenti per capitali menzionati nella lista allegata e giunti a scadenza tra il 1° luglio 1973 e il 30 giugno 1974 nonché agli interessi giusta l’accordo del 22 giugno 1964 2 tra il governo svizzero e quello pakistano sull’apertura di crediti di trasferimento nonché lo scambio di note del 9 gennaio 1967 3 tra i due detti governi riguardo all’aumento dei crediti di trasferimento, in quanto risultanti da prelievi anteriori al 31 ottobre 1972.
Le scadenze di cui al paragrafo 1 saranno regolate conformemente agli accordi conchiusi inizialmente tra le quattro banche svizzere e il governo pakistano. Tutti i pagamenti dovuti innanzi alla firma del presente accordo e non ancora trasferiti saranno effettuati e trasferiti subito dopo la firma dell’accordo.