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0.973.262.34

Accordo tra il governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica islamica del Pakistan sul consolidamento di debiti Conchiuso il 5 dicembre 1974 Approvato dall’Assemblea federale il 20 marzo 1975 Strumenti di ratifica scambiati il 10 ottobre 1975 Entrato in vigore il 10 ottobre 1975

RU 1976211; FF 1975 I 625

Traduzione

(Stato 10 ottobre 1975)

Desiderosi di concedere un’assistenza finanziaria al Pakistan per sgravarne la bilancia dei pagamenti mediante consolidamento e finanziamento di una parte dei debiti,

il governo della Confederazione Svizzera
e
il governo della Repubblica islamica del Pakistan

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

l. Il presente accordo si applica ai pagamenti del servizio del debito (capitale e interessi), giungenti a scadenza tra il 1° luglio 1974 e il 30 giugno 1978 e derivanti:

  1. dall’accordo tra il governo della Confederazione Svizzera e il governo pakistano sullo stanziamento di crediti di trasferimento del 22 giugno 19641 e del 9 gennaio 19672, giusta l’allegato I;
  2. dall’accordo tra i due governi sull’apertura di crediti di trasferimento del 16 aprile 19703, giusta l’allegato II;
  3. dall’accordo tra i due governi sul consolidamento dei debiti pakistani del 30 luglio 19734, giusta l’allegato III;
  4. dall’accordo tra i due governi prorogante l’accordo del 30 luglio 1973 sul consolidamento dei debiti pakistani del 25 febbraio 19745, giusta l’allegato IV;
  5. da taluni altri debiti commerciali contratti verso creditori svizzeri e coperti dalla garanzia svizzera contro i rischi d’esportazione, secondo l’allegato V.

Eccetto gli obblighi derivanti dagli accordi menzionati nell’articolo 1 capoverso 1 lettere c e d del presente accordo, i disposti del medesimo si applicano soltanto ai debiti contratti da debitori pakistani innanzi il 1° luglio 1973.

Art. 2

Il governo della Repubblica islamica del Pakistan effettuerà, il giorno della scadenza originale, tutti i pagamenti elencati negli allegati I, II, III, IV e V ai creditori svizzeri.

I pagamenti di cui all’articolo 1 del presente accordo, giunti a scadenza prima dell’entrata in vigore del medesimo e non ancora trasferiti, saranno effettuati e trasferiti subito dopo l’entrata in vigore.

Il governo pakistano assicura il libero trasferimento di tutti i pagamenti effettuati a titolo di regolamento dei debiti come all’articolo 1 del presente accordo.

Art. 3

Le scadenze figuranti negli allegati I, II, III, IV e V saranno consolidate come segue: scadenze tra il 1° luglio 1974 e 30 giugno 1975, in ragione del 71 per cento; 1° luglio 1975 e 30 giugno 1976, in ragione del 61 per cento; 1° luglio 1976 e 30 giugno 1977, in ragione del 61 per cento; 1° luglio 1977 e 30 giugno 1978, in ragione del 55 per cento.

Art. 4

Per il rifinanziamento parziale dei debiti pakistani, il governo della Confederazione Svizzera aprirà, in favore del governo pakistano, un credito pari alle percentuali figuranti nell’articolo 3 del presente accordo dei debiti elencati negli allegati I, II, III, IV e V.

L’ammontare totale del credito non deve superare i 47 milioni di franchi svizzeri.

Art. 5

Il governo svizzero mette il credito di cui all’articolo 4 del presente accordo alla libera disposizione del governo pakistano, in proporzione dei pagamenti fatti da quest’ultimo ai creditori svizzeri e non appena detti pagamenti siano effettuati. All’uopo è mantenuto un conto «P» presso la Banca nazionale svizzera in Zurigo in favore della «State Bank of Pakistan».

Art. 6

Il governo pakistano rimborsa il credito messogli a disposizione, giusta gli articoli 4 e 5 del presente accordo, in 20 annualità uguali, la prima dovuta il 30 giugno 1989 e l’ultima il 30 giugno 2008.

I rimborsi avvengono in franchi svizzeri liberi presso la Banca nazionale svizzera in Zurigo che agisce per il conto del governo svizzero.

Art. 7

A contare da ciascuna data d’abbuono sul conto «P» presso la Banca nazionale svizzera in Zurigo, il governo pakistano paga un interesse annuo del due e mezzo per cento sulle somme messegli a disposizione. Detti interessi saranno pagati il 31 dicembre di ogni anno, la prima volta il 31 dicembre 1975.

Questi pagamenti d’interessi si faranno in franchi svizzeri liberi alla Banca nazionale svizzera di Zurigo, per conto del governo della Confederazione Svizzera.

Art. 8

Il governo pakistano tralascerà qualsiasi provvedimento atto a pregiudicare o impedire il libero trasferimento di pagamenti, dovuti da debitori pakistani a creditori svizzeri in virtù d’obblighi cui non s’applica l’articolo 1 del presente accordo.

Art. 9

Il governo pakistano pagherà ai creditori svizzeri un interesse del quattro per cento su tutti i pagamenti di cui all’articolo 2 capoverso 2 del presente accordo. Tale interesse è calcolato per il periodo compreso tra la scadenza contrattuale di ciascun pagamento e il versamento effettivo da parte del governo pakistano. La somma completa di tale interesse verrà a scadenza al momento della prima domanda dei creditori svizzeri e non sarà consolidata.

Art. 10

Il governo pakistano assicura al governo elvetico, per quanto concerne il periodo di rimborso e il tasso d’interesse menzionati negli articoli 6 e 7 qui innanzi, un trattamento non meno favorevole di quello che esso accordasse eventualmente a qualsiasi altro Paese creditore per il consolidamento di scadenze comparabili.

Art. 11

Il presente accordo deve essere ratificato e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati in Berna.

Il presente accordo entrerà in vigore il giorno in cui gli strumenti di ratificazione saranno scambiati. Fatto in due originali a Berna, il 5 dicembre 1974, nelle lingue tedesca e francese, i due testi facendo parimente fede.

Per il Governo
della Confederazione Svizzera:

K. Jacobi

Per il Governo
della Repubblica islamica del Pakistan:

Mohammad Yousuf,
Lt. Generale

Servizio del debito Pakistan-Svizzera, 1974/75–1977/78

in franchi svizzeri

1974/1975

1975/1976

1976/1977

1977/1978

Totale

Allegato I

4 624 048.19

4 345 421.19

4 055 455.44

2 969 715.44

13 994 640.26

Credito di trasferimento I del 1964 e 1967

Allegato II

488 809.20

488 809.20

614 033.95

1 083 495.20

2 675 147.55

Credito di trasferimento II del 1970

Allegato III

5 287 138.57

50 96 611.06

4 906 083.52

2 381 593.92

17 671 427.07

Accordo consolidamento debiti I del 1973

Allegato IV

360 701.52

2 438 112.89

2 350 252.96

2 262 393.04

7 411 460.41

Accordo consolidamento debiti II del 1974

Allegato V

7 486 568.16

6 902 008.35

6 490 915.37

6 158 894.06

27 038 385.94

Altri

Totale

18 247 265.64

19 270 962.69

18 416 741.24

14 856 091.66

70 791 061.23

consolidato al

71 %

61 %

61 %

55 %

Credito di consolidamento

12 955 558.60

11 755 287.24

11 234 212.16

8 170 850.41

Totale credito di consolidamento

44 115 908.41

Allegato I

1974/1975

Debiti con scadenza tra il 1° luglio 1974 e il 30 giugno 1978, derivanti dall’accordo svizzero-pakistano sui crediti di trasferimento del 22 giugno 1964 6 e 9 gennaio 1967 7 :

Creditore svizzero

Debitore pakistano

Scadenze

In franchi svizzeri

«Società di Banca svizzera», in nome del gruppo Banche svizzere

Secondo elenco compilato dalla «Società di Banca svizzera»

31 luglio 1974

C

277 265.47

31 agosto 1974

C

148 979.30

30 settembre 1974

C

295 417.50

31 ottobre 1974

C

153 882.40

30 novembre 1974

C

376 765.45

31 dicembre 1974

C

489 108.95

31 dicembre 1974

I

605 433.40

31 gennaio 1975

C

277 265.47

28 febbraio 1975

C

148 979.30

31 marzo 1975

C

295 417.50

30 aprile 1975

C

153 882.40

31 maggio 1975

C

376 765.45

30 giugno 1975

C

489 108.95

30 giugno 1975

I

535 776.65

4 624 048.19

C = capitale

I = interesse

In caso d’errore o d’aumento dell’interesse bancario, le cifre vanno riadeguate.

1975/1976

Debiti con scadenza tra il 1° luglio 1974 e il 30 giugno 1978, derivanti dall’accordo svizzero-pakistano sui crediti di trasferimento del 22 giugno 1964 8 e 9 gennaio 1967 9 :

Creditore svizzero

Debitore pakistano

Scadenze

In franchi svizzeri

«Società di Banca svizzera», in nome del gruppo Banche svizzere

Secondo elenco compilato dalla «Società di Banca svizzera»

31 luglio 1975

C

277 265.47

31 agosto 1975

C

148 979.30

30 settembre 1975

C

295 417.50

31 ottobre 1975

C

153 882.40

30 novembre 1975

C

376 765.45

31 dicembre 1975

C

489 108.95

31 dicembre 1975

I

466 119.90

31 gennaio 1976

C

277 265.47

29 febbraio 1976

C

148 979.30

31 marzo 1976

C

295 417.50

30 aprile 1976

C

153 882.40

31 maggio 1976

C

376 765.45

30 giugno 1976

C

489 108.95

30 giugno 1976

I

396 463.15

4 345 421.19

C = capitale

I = interesse

In caso d’errore o d’aumento dell’interesse bancario, le cifre vanno riadeguate.

1976/1977

Debiti con scadenza tra il 1° luglio 1974 e il 30 giugno 1978, derivanti dall’accordo svizzero-pakistano sui crediti di trasferimento del 22 giugno 1964 10 e 9 gennaio 1967 11 :

Creditore svizzero

Debitore pakistano

Scadenze

In franchi svizzeri

«Società di Banca svizzera», in nome del gruppo Banche svizzere

Secondo elenco compilato dalla «Società di Banca svizzera»

31 luglio 1976

C

277 265.47

31 agosto 1976

C

148 979.30

30 settembre 1976

C

295 417.50

31 ottobre 1976

C

153 882.40

30 novembre 1976

C

376 765.45

31 dicembre 1976

C

489 108.95

31 dicembre 1976

I

326 806.40

31 gennaio 1977

C

277 265.47

28 febbraio 1977

C

148 979.30

31 marzo 1977

C

295 417.85

30 aprile 1977

C

153 882.40

31 maggio 1977

C

376 765.45

30 giugno 1977

C

477 769.85

30 giugno 1977

I

257 149.65

4 055 455.44

C = capitale

I = interesse

In caso d’errore o d’aumento dell’interesse bancario, le cifre vanno riadeguate.

1977/1978

Debiti con scadenza tra il 1° luglio 1974 e il 30 giugno 1978, derivanti dall’accordo svizzero-pakistano sui crediti di trasferimento del 22 giugno 1964 12 e 9 gennaio 1967 13 :

Creditore svizzero

Debitore pakistano

Scadenze

In franchi svizzeri

«Società di Banca svizzera», in nome del gruppo Banche svizzere

Secondo elenco compilato dalla «Società di Banca svizzera»

31 luglio 1977

C

277 265.47

31 agosto 1977

C

148 979.30

30 settembre 1977

C

268 449.85

31 ottobre 1977

C

153 882.40

30 novembre 1977

C

281 682.80

31 dicembre 1977

C

398 975.75

31 dicembre 1977

I

189 119.65

31 gennaio 1978

C

261 342.52

28 febbraio 1978

C

130 415.70

31 marzo 1978

C

191 027.15

30 aprile 1978

C

126 771.40

31 maggio 1978

C

93 396.25

30 giugno 1978

C

316 266.—

30 giugno 1978

I

132 141.20

2 969 715.44

C = capitale

I = interesse

In caso d’errore o d’aumento dell’interesse bancario, le cifre vanno riadeguate.

Allegato II

1974/1975

Debiti con scadenza tra il 1° luglio 1974 e il 30 giugno 1978, derivanti dall’accordo svizzero-pakistano sui crediti di trasferimento del 16 aprile 1970 14 :

Creditore svizzero

Debitore pakistano

Scadenze

In franchi svizzeri

Governo della Confederazione Svizzera

+

«Società di Banca svizzera», in nome del gruppo Banche svizzere

Secondo elenco compilato dalla «Società di Banca svizzera»

31 dicembre 1974

IG

66 655.80

31 dicembre 1974

IB

177 748.80

30 giugno 1975

IG

66 655.80

30 giugno 1975

IB

177 748.80

488 809.20

IG = Interesse governo svizzero

IB = Interesse gruppo banche

In caso d’errore o d’aumento dell’interesse bancario, le cifre vanno riadeguate.

1975/1976

Debiti con scadenza tra il 1° luglio 1974 e il 30 giugno 1978, derivanti dall’accordo svizzero-pakistano sui crediti di trasferimento del 16 aprile 1970 15 :

Creditore svizzero

Debitore pakistano

Scadenze

In franchi svizzeri

Governo della Confederazione Svizzera

+

«Società di Banca svizzera», in nome del gruppo Banche svizzere

Secondo elenco compilato dalla «Società di Banca svizzera»

31 dicembre 1975

IG

66 655.80

31 dicembre 1975

IB

177 748.80

30 giugno 1976

IG

66 655.80

30 giugno 1976

IB

177 748.80

488 809.20

IG = Interesse governo svizzero

IB = Interesse gruppo banche

In caso d’errore o d’aumento dell’interesse bancario, le cifre vanno riadeguate.

1976/1977

Debiti con scadenza tra il 1° luglio 1974 e il 30 giugno 1978, derivanti dall’accordo svizzero-pakistano sui crediti di trasferimento del 16 aprile 1970 16 :

Creditore svizzero

Debitore pakistano

Scadenze

In franchi svizzeri

Governo della Confederazione Svizzera

+

«Società di Banca svizzera», in nome del gruppo Banche svizzere

Secondo elenco compilato dalla «Società di Banca svizzera»

30 novembre 1976

PB

6 222.60

31 dicembre 1976

IB

66 655.80

31 dicembre 1976

PB

177 707.30

28 febbraio 1977

PB

20 563.65

30 aprile 1977

PB

26 313.75

31 maggio 1977

IG

73 431.30

30 giugno 1977

PB

372.60

30 giugno 1977

IG

66 655.80

30 giugno 1977

IB

176 111.15

614 033.95

PB = Gruppo bancario principale

IG = Interesse governo svizzero

IB = Interesse gruppo banche

In caso d’errore o d’aumento dell’interesse bancario, le cifre vanno riadeguate.

1977/1978

Debiti con scadenza tra il 1° luglio 1974 e il 30 giugno 1978, derivanti dall’accordo svizzero-pakistano sui crediti di trasferimento del 16 aprile 1970 17 :

Creditore svizzero

Debitore pakistano

Scadenze

In franchi svizzeri

Governo della Confederazione Svizzera

+

«Società di Banca svizzera», in nome del gruppo Banche svizzere

Secondo elenco compilato dalla «Società di Banca svizzera»

31 luglio 1977

PB

45 741.15

31 agosto 1977

PB

24 163.45

31 ottobre 1977

PB

63 663.95

30 novembre 1977

PB

99 010.30

31 dicembre 1977

PB

372.60

31 dicembre 1977

IG

66 655.80

31 dicembre 1977

IB

168 994.65

31 gennaio 1978

PB

45 741.10

28 febbraio 1978

PB

24 163.45

31 marzo 1978

PB

158 291.—

30 aprile 1978

PB

64 154.80

31 maggio 1978

PB

99 010.35

30 giugno 1978

PB

372.60

30 giugno 1978

IG

66 655.80

30 giugno 1978

IB

156 504.20

1 083 495.20

PB = Gruppo bancario principale

IG = Interesse governo svizzero

IB = Interesse gruppo banche

In caso d’errore o d’aumento dell’interesse bancario, le cifre vanno riadeguate.

Allegato III

1974/1975

Debiti con scadenza tra il 1° luglio 1974 e il 30 giugno 1978, derivanti dall’accordo svizzero-pakistano del 30 luglio 1973 18 sul debito pakistano consolidato.

Creditore svizzero

Debitore pakistano

Scadenze

In franchi svizzeri

Governo svizzero

Governo pakistano

1° luglio 1974

C

2 381 593.95

31 dicembre 1974

I

285 791.28

1° gennaio 1975

C

2 381 593.95

30 giugno 1975

I

238 159.39

5 287 138.57

C = capitale

I = interesse

In caso d’errore, le cifre vanno riadeguate.

1975/1976

Debiti con scadenza tra il 1° luglio 1974 e il 30 giugno 1978, derivanti dall’accordo svizzero-pakistano del 30 luglio 1973 19 sul debito pakistano consolidato.

Creditore svizzero

Debitore pakistano

Scadenze

In franchi svizzeri

Governo svizzero

Governo pakistano

1° luglio 1975

C

2 381 593.95

31 dicembre 1975

I

190 527.52

1° gennaio 1976

C

2 381 593.95

30 giugno 1976

I

142 895.64

5 096 611.06

C = capitale

I = interesse

In caso d’errore, le cifre vanno riadeguate.

1976/1977

Debiti con scadenza tra il 1° luglio 1974 e il 30 giugno 1978, derivanti dall’accordo svizzero-pakistano del 30 luglio 1973 20 sul debito pakistano consolidato.

Creditore svizzero

Debitore pakistano

Scadenze

In franchi svizzeri

Governo svizzero

Governo pakistano

1° luglio 1976

C

2 381 593.95

31 dicembre 1976

I

95 263.76

1° gennaio 1977

C

2 381 593.95

30 giugno 1977

I

47 631.86

4 906 083.52

C = capitale

I = interesse

In caso d’errore, le cifre vanno riadeguate.

1977/1978

Debiti con scadenza tra il 1° luglio 1974 e il 30 giugno 1978, derivanti dall’accordo svizzero-pakistano del 30 luglio 1973 21 sul debito pakistano consolidato.

Creditore svizzero

Debitore pakistano

Scadenze

In franchi svizzeri

Governo svizzero

Governo pakistano

1° luglio 1977

C

2 381 593.92

C = capitale

In caso d’errore, le cifre vanno riadeguate.

Allegato IV

1974/1975

Debiti con scadenza tra il 1° luglio 1974 e il 30 giugno 1978, derivanti dall’accordo svizzero-pakistano del 25 febbraio 1974 22 per la proroga di quello del 30 luglio 1973 sul debito pakistano consolidato.

Creditore svizzero

Debitore pakistano

Scadenze

In franchi svizzeri

Governo svizzero

Governo pakistano

31 dicembre 1974

I

206 946.65

30 giugno 1975

I

153 754.87

360 701.52

I = interesse

In caso d’errore, le cifre vanno riadeguate.

1975/1976

Debiti con scadenza tra il 1° luglio 1974 e il 30 giugno 1978, derivanti dall’accordo svizzero-pakistano del 25 febbraio 1974 23 per la proroga di quello del 30 luglio 1973 sul debito pakistano consolidato.

Creditore svizzero

Debitore pakistano

Scadenze

In franchi svizzeri

Governo svizzero

Governo pakistano

1° luglio 1975

C

1 098 249.05

31 dicembre 1975

I

131 789.89

1° gennaio 1976

C

1 098 249.05

30 giugno 1976

I

109 824.90

2 438 112.89

C = capitale

I = interesse

In caso d’errore, le cifre vanno riadeguate.

1976/1977

Debiti con scadenza tra il 1° luglio 1974 e il 30 giugno 1978, derivanti dall’accordo svizzero-pakistano del 25 febbraio 1974 24 per la proroga di quello del 30 luglio 1973 sul debito pakistano consolidato.

Creditore svizzero

Debitore pakistano

Scadenze

In franchi svizzeri

Governo svizzero

Governo pakistano

1° luglio 1976

C

1 089 249.05

31 dicembre 1976

I

87 859.92

1° gennaio 1977

C

1 098 249.05

30 giugno 1977

I

65 894.94

2 350 252.96

C = capitale

I = interesse

In caso d’errore, le cifre vanno riadeguate.

1977/1978

Debiti con scadenza tra il 1° luglio 1974 e il 30 giugno 1978, derivanti dall’accordo svizzero-pakistano del 25 febbraio 1974 25 per la proroga di quello del 30 luglio 1973 sul debito pakistano consolidato.

Creditore svizzero

Debitore pakistano

Scadenze

In franchi svizzeri

Governo svizzero

Governo pakistano

1° luglio 1977

C

1 098 249.05

31 dicembre 1977

I

43 929.96

1° gennaio 1978

C

1 098 249.05

30 giugno 1978

I

21 964.98

2 262 393.04

C = capitale

I = interesse

In caso d’errore, le cifre vanno riadeguate.

Allegato V

1974/1975

Debiti con scadenza tra il 1° luglio 1974 e il 30 giugno 1978, derivanti da altri rapporti commerciali rientranti nell’ambito della «garanzia dei rischi d’esportazione».

Creditore svizzero

Debitore pakistano

Scadenze

In franchi svizzeri

Secondo elenco compilato dall’Ufficio svizzero per la garanzia dei rischi d’esportazione

Secondo elenco compilato dall’Ufficio svizzero per la garanzia dei rischi d’esportazione

8 luglio 1974

154 265.63

14 luglio 1974

38 000.––

15 luglio 1974

111 071.25

29 luglio 1974

680 273.45

17 settembre 1974

64 000.––

21 settembre 1974

816 328.15

6 ottobre 1974

265 336.90

24 ottobre 1974

84 049.62

3 novembre 1974

279 180.––

23 novembre 1974

262 788.75

19 dicembre 1974

517 612.50

25 dicembre 1974

257 066.29

30 dicembre 1974

275 058.70

8 gennaio 1975

150 468.75

15 gennaio 1975

108 337.50

29 gennaio 1975

665 156.25

17 marzo 1975

64 000.––

21 marzo 1975

798 187.50

6 aprile 1975

258 806.25

24 aprile 1975

81 560.68

3 maggio 1975

273 240.––

23 maggio 1975

257 197.50

19 giugno 1975

504 551.25

25 giugno 1975

251 223.87

30 giugno 1975

268 807.37

7 486 568.16

In caso d’errore, le cifre vanno riadeguate.

1975/1976

Debiti con scadenza tra il 1° luglio 1974 e il 30 giugno 1978, derivanti da altri rapporti commerciali rientranti nell’ambito della «garanzia dei rischi d’esportazione».

Creditore svizzero

Debitore pakistano

Scadenze

In franchi svizzeri

Secondo elenco compilato dall’Ufficio svizzero per la garanzia dei rischi d’esportazione

Secondo elenco compilato dall’Ufficio svizzero per la garanzia dei rischi d’esportazione

8 luglio 1975

146 671.88

15 luglio 1975

105 603.75

29 luglio 1975

650 039.05

21 settembre 1975

780 046.90

6 ottobre 1975

252 275.65

24 ottobre 1975

79 071.74

3 novembre 1975

267 300.––

23 novembre 1975

252 606.25

19 dicembre 1975

491 490.––

25 dicembre 1975

245 381.46

30 dicembre 1975

262 556.03

8 gennaio 1976

142 875.––

15 gennaio 1976

102 870.––

29 gennaio 1976

634 921.90

21 marzo 1976

761 906.25

6 aprile 1976

245 745.––

3 maggio 1976

261 360.––

23 maggio 1976

246 015.––

19 giugno 1976

478 428.75

25 giugno 1976

239 539.04

30 giugno 1976

256 304.70

6 902 008.35

In caso d’errore, le cifre vanno riadeguate.

1976/1977

Debiti con scadenza tra il 1° luglio 1974 e il 30 giugno 1978, derivanti da altri rapporti commerciali rientranti nell’ambito della «garanzia dei rischi d’esportazione».

Creditore svizzero

Debitore pakistano

Scadenze

In franchi svizzeri

Secondo elenco compilato dall’Ufficio svizzero per la garanzia dei rischi d’esportazione

Secondo elenco compilato dall’Ufficio svizzero per la garanzia dei rischi d’esportazione

8 luglio 1976

139 078.13

15 luglio 1976

100 136.25

29 luglio 1976

619 804.70

21 settembre 1976

743 765.65

6 ottobre 1976

239 214.40

3 novembre 1976

255 420.––

23 novembre 1976

240 423.75

19 dicembre 1976

465 367.50

25 dicembre 1976

233 696.63

30 dicembre 1976

250 053.37

8 gennaio 1977

135 281.25

15 gennaio 1977

97 402.50

29 gennaio 1977

604 687.50

21 marzo 1977

725 625.––

6 aprile 1977

232 683.75

3 maggio 1977

249 480.––

23 maggio 1977

234 832.50

19 giugno 1977

452 306.25

25 giugno 1977

227 854.21

30 giugno 1977

243 802.03

6 490 915.37

In caso d’errore, le cifre vanno riadeguate.

1977/1978

Debiti con scadenza tra il 1° luglio 1974 e il 30 giugno 1978, derivanti da altri rapporti commerciali rientranti nell’ambito della «garanzia dei rischi d’esportazione».

Creditore svizzero

Debitore pakistano

Scadenze

In franchi svizzeri

Secondo elenco compilato dall’Ufficio svizzero per la garanzia dei rischi d’esportazione

Secondo elenco compilato dall’Ufficio svizzero per la garanzia dei rischi d’esportazione

8 luglio 1977

131 484.38

15 luglio 1977

94 668.75

29 luglio 1977

589 570.30

21 settembre 1977

707 484.35

6 ottobre 1977

226 153.15

3 novembre 1977

243 540.––

23 novembre 1977

229 241.25

19 dicembre 1977

439 245.––

25 dicembre 1977

222 011.79

30 dicembre 1977

237 550.70

8 gennaio 1978

127 687.50

15 gennaio 1978

91 935.––

29 gennaio 1978

574 453.15

21 marzo 1978

689 343.75

6 aprile 1978

219.622.50

3 maggio 1978

237 600.––

23 maggio 1978

223 650.––

19 giugno 1978

426 183.75

25 giugno 1978

216 169.38

30 giugno 1978

231 299.36

6 158 894.06

In caso d’errore, le cifre vanno riadeguate.