l. Il presente accordo si applica ai pagamenti del servizio del debito (capitale e interessi), giungenti a scadenza tra il 1° luglio 1974 e il 30 giugno 1978 e derivanti:
- dall’accordo tra il governo della Confederazione Svizzera e il governo pakistano sullo stanziamento di crediti di trasferimento del 22 giugno 19641 e del 9 gennaio 19672, giusta l’allegato I;
- dall’accordo tra i due governi sull’apertura di crediti di trasferimento del 16 aprile 19703, giusta l’allegato II;
- dall’accordo tra i due governi sul consolidamento dei debiti pakistani del 30 luglio 19734, giusta l’allegato III;
- dall’accordo tra i due governi prorogante l’accordo del 30 luglio 1973 sul consolidamento dei debiti pakistani del 25 febbraio 19745, giusta l’allegato IV;
- da taluni altri debiti commerciali contratti verso creditori svizzeri e coperti dalla garanzia svizzera contro i rischi d’esportazione, secondo l’allegato V.
Eccetto gli obblighi derivanti dagli accordi menzionati nell’articolo 1 capoverso 1 lettere c e d del presente accordo, i disposti del medesimo si applicano soltanto ai debiti contratti da debitori pakistani innanzi il 1° luglio 1973.