Il Governo della Confederazione Svizzera (dappresso «il Mutuante») accorda al Governo della Repubblica del Perù (dappresso «il Mutuatario») un mutuo di 10 milioni di franchi svizzeri (dieci milioni di franchi svizzeri) destinato a finanziare un programma di sviluppo dell’economia lattiera, inteso a migliorare l’approvvigionamento lattiero della zona di Lima e Callao (dappresso «il progetto»). Il Mutuatario si obbliga ad assicurare il finanziamento dei costi relativi agli investimenti del progetto per un ammontare di 30 400 000 soles (trenta milioni quattrocentomila soles), nonché, durante dieci anni, i costi di funzionamento del progetto nella sua fase di realizzazione per un ammontare di circa 600 000 000 di soles (seicento milioni di soles).
0.973.264.11
Accordo
tra il Governo della Confederazione Svizzera ed il Governo della Repubblica del Perù concernente un mutuo d’aiuto finanziario di 10 milioni di franchi svizzeri
RU 1977 1389; FF 1975 II 1605
Traduzione
Concluso il 29 gennaio 1976
Approvato dall’Assemblea federale il 25 giugno 19761
Entrato in vigore con scambio di note il 26 maggio 1977
(Stato 26 maggio 1977)
Il Governo della Confederazione Svizzera,
da un lato, e
il Governo della Repubblica del Perù,
dall’altro,
considerando le relazioni d’amicizia intercorrenti tra i due Paesi;
desiderando rafforzarle tramite una cooperazione più stretta nel settore dello sviluppo e solleciti di contribuire a promuovere il progresso economico della Repubblica del Perù,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
Art. 2
Il mutuo serve per coprire, nel quadro del progetto, il costo in divise del bestiame e dei beni d’attrezzatura, come anche i costi locali, conformemente a quanto è stato stipulato tra Mutuante e Mutuatario.
Art. 3
Il mutuo è messo a disposizione del Mutuatario giusta le clausole dell’allegato Protocollo, il quale forma parte integrante del presente Accordo.
Art. 4
Il Mutuatario si obbliga a pagare un interesse del 2½ per cento (due e mezzo %) l’anno, calcolato sui saldi debitori. Gli interessi vanno pagati il 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno; il primo pagamento verrà effettuato alla fine del semestre nel corso del quale il Mutuante avrà effettuato il primo versamento.
Art. 5
Il Mutuatario si obbliga a rimborsare il prestito in venti rate semestrali di 500 000 franchi svizzeri l’una (cinquecentomila franchi svizzeri), il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, iniziando con il 30 giugno 1986. Se il primo pagamento è fatto in data successiva al mese di giugno 1976, il termine di franchigia di dieci anni verrà mantenuto. Se la somma mutuata non è interamente utilizzata giusta i disposti dell’articolo 10, occorrerà impostare di comune accordo un piano riveduto di rimborso. Il Mutuatario si riserva la facoltà di rimborsare il mutuo anzitermine in tutto o in parte.
Art. 6
Il pagamento di interessi ed il rimborso del capitale si effettuano in franchi svizzeri liberi ed effettivi presso la Banca nazionale svizzera per conto della Confederazione Svizzera.
Art. 7
Tutti i pagamenti che il Mutuatario effettuasse in virtù del presente Accordo vanno fatti senza deduzione alcuna d’imposta, contributo, tassa o altro onere previsti dalle leggi del Mutuatario sul suo territorio.
Art. 8
Salva diversa disposizione del Mutuatario e del Mutuante, l’acquisto di bestiame e dell’attrezzatura necessaria all’attuazione del progetto, di cui in articolo 1 del presente accordo e finanziato nell’ambito del mutuo, va fatto in base a bandi di gara internazionale. I disposti del capo II del protocollo allegato disciplinano tutti i contratti di fornitura il cui finanziamento ricada nell’ambito del mutuo.
Art. 9
L’ammontare del mutuo non può essere utilizzato per il pagamento di debiti fiscali imposti dalle leggi del Mutuatario.
Art. 10
Il Mutuatario può effettuare prelievi sul mutuo per procedere a pagamenti concernenti contratti relativi al progetto, durante un periodo di cinque anni a contare dall’entrata in vigore del presente Accordo o sino a qualunque altra data successiva tra le Parti convenuta.
Art. 11
Le Parti si obbligano a comporre bonalmente per via diplomatica qualunque vertenza concernente l’interpretazione o l’esecuzione dei disposti del presente Accordo. Le vertenze che ciononostante sussistessero ancora sei mesi dopo, verranno sottoposte, a domanda d’una delle Parti, alla decisione di un tribunale arbitrale trimembre. Ogni Parte designa un arbitro. I due arbitri così designati ne nominano un terzo incaricato di presiedere il tribunale, scegliendolo tra i cittadini d’un altro Stato. Se una delle Parti tralascia di designare il proprio arbitro e non ottempera all’invito dell’altra Parte di procedere alla designazione entro un termine di due mesi, l’arbitro viene nominato, su istanza di quest’ultima Parte, dal Presidente della Corte internazionale di Giustizia. Se i due arbitri, entro due mesi dalla loro designazione, non riescono ad accordarsi sulla scelta del terzo arbitro (presidente), questo è nominato, su istanza di una delle Parti, dal Presidente della Corte internazionale di Giustizia. Qualora, nei casi previsti nei capoversi 3 e 4 del presente articolo, il presidente della Corte internazionale di giustizia risulti impedito oppure cittadino di una delle Parti, la nomina sarà fatta dal vicepresidente. Qualora anche quest’ultimo sia impedito o cittadino di una delle Parti, la nomina va fatta dal membro anziano della Corte che non è cittadino di nessuna delle Parti contraenti. Tranne contrario disposto delle Parti, il tribunale stabilisce da sè la propria procedura. Ogni Parte assume la metà dei costi di funzionamento del tribunale arbitrale. I lodi del tribunale sono definitivi ed obbligatori per le Parti.
Art. 12
Il Mutuatario può, mediante notificazione al Mutuante, rinunciare a qualunque parte della somma mutuata da lui non ancora prelevata. Se il Mutuatario disattende gli impegni ed obblighi, derivanti dal presente Accordo, il Mutuante può sospenderne in tutto o in parte la facoltà di effettuare prelievi sul mutuo. Se la cagione della detta sospensione persiste oltre sessanta giorni dopo che il Mutuante l’ha notificata al Mutuatario, il Mutuante può, in qualsiasi momento, esigere il rimborso di tutti gli ammontari già prelevati sul mutuo.
Art. 13
Le notificazioni, istanze e intese derivanti dal presente Accordo vanno comunicate per scritto alle autorità elencate nel capo V dell’allegato protocollo e richiedono, per entrare eventualmente in vigore, unicamente uno scambio di note.
Art. 14
Il presente Accordo entra in vigore il giorno in cui i due Governi si saranno notificato, tramite scambio di note, il compimento delle formalità richieste dalle loro rispettive legislazioni. Fatto a Lima, il 29 gennaio 1976, in quattro originali, di cui due in lingua francese e due in lingua spagnola, ogni testo facendo parimente fede.
Per il Governo William Frei |
Per il Governo Miguel A. de la Flor Valle |
Protocollo
concernente l’applicazione dell’Accordo
Riferendosi all’accordo firmato in questo stesso giorno tra il governo della Confederazione Svizzera ed il governo della Repubblica del Perù per un mutuo d’aiuto finanziario di 10 milioni di franchi svizzeri al governo della Repubblica del Perù, le due Parti contraenti hanno convenuto quanto segue:
I Impiego del mutuo
Il Mutuatario impiega il mutuo per finanziare gli investimenti necessari alla creazione di unità di produzione lattiera e di unità di riproduzione di lattifere assegnando dei crediti ad aziende preferibilmente di tipo cooperativo. Scopo delle predette unità di produzione e riproduzione è di accrescere la produzione lattiera delle zone in cui il mutuo sarà utilizzato onde migliorare l’approvvigionamento lattiero della regione di Lima e del Callao e ridurre l’importazione di prodotti lattieri.
La dimensione e l’ubicazione di ogni unità di produzione o di riproduzione saranno definite dal Mutuatario in funzione di fattori economici, tecnici, sanitari e gestionali, determinanti, per raggiungere in modo ottimale lo scopo delle unità predette. Il Mutuatario vigila, segnatamente, che la dimensione delle unità di produzione e di riproduzione risulti adeguata alle possibilità tecniche ed economiche degli enti beneficiari.
Il prodotto del mutuo è ripartito come segue:
- acquisto di giovenche preferibilmente gravide per le unità di produzione lattiera (circa 1750 capi) e di giovenche gravide per le unità di riproduzione di bestiame lattiero (circa 250 capi) per un valore di almeno 7 milioni di franchi svizzeri (sette milioni di franchi svizzeri);
- acquisto di attrezzature e macchine necessarie al buon funzionamento delle unità di produzione e di riproduzione;
- attuazione dell’infrastruttura (edifici, stalle, ecc.) necessaria alle unità di produzione e di riproduzione.
Il mutuo può essere utilizzato sino a concorrenza di 2 milioni di franchi svizzeri (due milioni di franchi svizzeri) per il finanziamento dei costi locali.
II Procedura d’acquisto
1. Procedura d’acquisto del bestiame e dei beni d’attrezzatura che devono essere importati
Prima di procedere alle gare internazionali, il Mutuatario fornisce al Mutuante il testo dei relativi bandi nonché il capitolato d’oneri e gli altri relativi documenti, corredati dalla descrizione della procedura pubblicitaria che verrà utilizzata; il Mutuatario tien conto, nella procedura e nei documenti, di tutte le modificazioni che il Mutuante ragionevolmente dovesse suggerire.
Ogni modificazione ulteriore dei documenti concernenti le gare deve ottenere l’assenso del Mutuante prima d’essere portata alla conoscenza degli eventuali concorrenti.
I risultati del bando di gara sono immediatamente comunicati al Mutuante affinché li esamini. Nel caso in cui le procedure convenute non fossero state puntualmente osservate, il Mutuante non è più tenuto ad effettuare i versamenti concernenti il detto acquisto. Qualora, in un termine di quindici giorni, il Mutuante non abbia fatto osservazione alcuna, si riterrà che accetta i risultati. Non appena il contratto sia stato firmato, due copie del medesimo saranno inviate senza indugio al Mutuante.
2. Procedura d’acquisto sul posto di beni d’attrezzatura
Gli acquisti locali dei detti beni vanno fatti giusta le vigenti regole concernenti i mutui di sviluppo sotto il controllo del Banco de Fomento Agropecuario del Perù, il quale rappresenta il Mutuatario; quest’ultimo ne informa il Mutuante.
III Procedura di consultazione
Le due Parti cooperano strettamente onde assicurare il conseguimento delle finalità del mutuo. Segnatamente, il Mutuatario sottopone all’approvazione del Mutuante, prima dell’entrata in vigore dell’Accordo, un piano analitico d’operazione concernente l’attuazione del progetto. Inoltre, periodicamente, a domanda dell’una o dell’altra Parte, queste:
- procedono, tramite i loro rappresentanti, a scambi d’opinioni circa il compimento dei loro rispettivi obblighi connessi con il presente accordo, circa l’amministrazione e l’esecuzione del progetto e circa ogni altra questione connessa con le finalità del mutuo;
- si forniscono reciprocamente le informazioni, che ragionevolmente potessero chiedere, concernenti la situazione generale del mutuo e l’esecuzione del progetto.
Il Mutuatario offre ai rappresentanti del Mutuante la possibilità, segnatamente, di ispezionare il progetto e i beni finanziati tramite il mutuo e di esaminare i documenti e gli atti pertinenti.
Le due Parti si informano reciprocamente e senza indugio circa qualunque ostacolo contrastante l’attuazione delle finalità del mutuo, il servizio del medesimo o il compimento, da parte dell’uno o dell’altro dei contraenti, degli obblighi connessi col presente Accordo.
IV Apertura del credito e modalità di pagamento
Non appena l’Accordo sia entrato in vigore, il Mutuante aprirà, presso la Banca nazionale svizzera in Zurigo, un conto denominato «Mutuo d’aiuto finanziario al Perù – programma di sviluppo dell’economia lattiera» in favore del Banco de la Nación, operante in nome della Repubblica del Perù.
Questo conto è accreditato in tre quote: la prima di 4 milioni di franchi svizzeri (quattro milioni di franchi svizzeri) all’entrata in vigore dell’Accordo, la seconda di 4 milioni di franchi svizzeri (quattro milioni di franchi svizzeri) il 31 gennaio 1977 e la terza di 2 milioni di franchi svizzeri (due milioni di franchi svizzeri) il 31 gennaio 1978.
Allorché, in esecuzione dei contratti stipulati giusta il capo II qui sopra, il Banco de la Nación debba procedere a pagamenti su questo conto a fornitori di Paesi diversi dalla Svizzera, l’agente domanderà alla Banca nazionale svizzera in Zurigo, o un’altra Banca svizzera qualora la Banca nazionale lo preferisca, di effettuare i pagamenti in altre monete adeguate.
La parte del mutuo destinata a pagare i costi locali sarà versata dal Mutuante ratealmente in base a domande analitiche formulate dal Mutuatario.
V Autorità incaricate dell’applicazione dell’Accordo e dell’esecuzione del progetto
Le autorità incaricate dell’applicazione dell’Accordo e dell’esecuzione del progetto sono:
- dal lato svizzero, il Delegato del Consiglio federale per la Cooperazione tecnica (indirizzo telegrafico: Politico Berna);
- dal lato peruviano, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (indirizzo telegrafico: MINDEF) e il Ministero dell’alimentazione (indirizzo telegrafico: MINALI-MENTACION) per l’attuazione del progetto.
Il presente protocollo è parte integrante dell’Accordo, oggigiorno firmato tra il governo della Confederazione Svizzera e il governo della Repubblica del Perù, per un mutuo di aiuto finanziario di dieci milioni di franchi svizzeri consentiti al governo della Repubblica del Perù.
Fatto a Lima, il 29 gennaio 1976, in quattro originali, di cui due in lingua francese e due in lingua spagnola, ogni testo facendo parimente fede.
Per il Governo William Frei |
Per il Governo Miguel A. de la Flor Valle |