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0.973.269.81

Accordo di consolidamento tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica democratica del Sudan Conchiuso il 1° aprile 1980 Entrato in vigore con scambio di note il 28 giugno 1980

RU 1980 1025

Traduzione

(Stato 28 giugno 1980)

Il Governo della Confederazione Svizzera
e
il Governo della Repubblica democratica del Sudan,

sul fondamento delle raccomandazioni adottate durante la riunione dei rappresentanti del Governo sudanese e dei rappresentanti dei Governi di paesi creditori europei, degli Stati Uniti d’America e del Giappone, tenuta a Parigi il 12 e il 13 novembre 1979,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Il presente Accordo si applica ai debiti sudanesi di capitale e interessi scaduti e non ancora pagati o giungenti a scadenza tra il 1° ottobre 1979 e il 30 giugno 1981, risultati dai crediti commerciali garantiti dalla Confederazione Svizzera, previsti per una durata di credito superiore a un anno e convenuti in un contratto conchiuso prima del 1° gennaio 1979.

Per i debiti giungenti a scadenza tra il 1° luglio 1980 e il 30 giugno 1981, l’applicazione del presente Accordo è subordinata alla condizione menzionata all’articolo 4 paragrafo D del Processo verbale approvato, concernente il consolidamento dei debiti della Repubblica democratica del Sudan, firmato a Parigi il 13 novembre 1979. L’entrata in vigore delle disposizioni dell’Accordo concernenti i debiti maturati tra il l° luglio 1980 e il 30 giugno 1981 sarà subordinata a uno scambio di lettere tra i due Governi, che dovrà intervenire innanzi il 1° agosto 1980 per confermare l’adempimento della condizione e quindi permettere l’applicazione dell’Accordo.

Art. 2

Per i debiti definiti all’articolo 1 paragrafo 1 il Governo svizzero accorda a quello sudanese un credito pari all’85 per cento dei pagamenti da effettuare ai creditori svizzeri. Il credito non deve superare i 16 milioni di franchi svizzeri.

Art. 3

Il debito del Sudan determinato all’articolo 2 è rifinanziato alle condizioni seguenti:

  1. Riguardo alle scadenze tra il 1° ottobre 1979 compreso e l’entrata in vigore dell’Accordo:1.1La Banca del Sudan per il Governo della Repubblica democratica del Sudan (dappresso Banca del Sudan) invia entro il 30 giugno 1980 a una banca da designare l’estratto di dette scadenze e un pagamento corrispondente al 15 per cento della loro somma. Inoltre le indirizza i rispettivi ordini di pagamento in franchi svizzeri nonché l’elenco dei beneficiari e delle loro banche.1.2La Banca del Sudan invia una copia dell’estratto all’Ufficio federale dell’economia esterna1, a Berna e all’Ufficio della garanzia contro i rischi delle esportazioni a Zurigo.1.3L’Ufficio federale dell’economia esterna, per il tramite dei Servizi di cassa e contabilità della Confederazione Svizzera, mette a disposizione della Banca del Sudan una somma in franchi svizzeri pari all’85 per cento di quelle degli ordini di pagamento, per consentire la tacitazione dei creditori svizzeri. I Servizi di cassa e contabilità accreditano alla banca da designare le somme corrispondenti a tale anticipazione in favore delle banche e ditte svizzere interessate e le addebitano alla Banca del Sudan.
  2. Riguardo alle scadenze maturate tra l’entrata in vigore dell’Accordo e il 30 giugno 1981 incluso (riservate le disposizioni dell’articolo 1 paragrafo 2):2.1La Banca del Sudan invia all’inizio di ogni mese alla Banca da designare un estratto delle scadenze del corrente mese e un pagamento del 15 per cento delle loro somme. Inoltre le indirizza i rispettivi ordini di pagamento e l’elenco dei beneficiari e delle loro banche.2.2La Banca del Sudan invia una copia dell’estratto all’Ufficio federale dell’economia esterna, a Berna e all’Ufficio della garanzia contro i rischi delle esportazioni a Zurigo.2.3L’Ufficio federale dell’economia esterna, per il tramite dei Servizi di cassa e contabilità della Confederazione Svizzera, mette a disposizione della Banca del Sudan una somma in franchi svizzeri pari all’85 per cento di quelle degli ordini di pagamento, per consentire la tacitazione dei creditori svizzeri. I Servizi di cassa e contabilità accreditano alla banca da designare le somme corrispondenti a tale anticipazione in favore delle banche e ditte svizzere interessate e le addebitano alla Banca del Sudan.

Art. 4

Il Governo sudanese, a contare dalle scadenze contrattuali, paga sul capitale recato in conto della Banca del Sudan presso i Servizi di cassa e contabilità a Berna un interesse del 6,4 per cento. Gli interessi sono pagati il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, per la prima volta il 31 dicembre 1980.

Art. 5

Il Governo sudanese rimborsa come segue il credito accordato dal Governo svizzero in applicazione dell’articolo 2 del presente Accordo:

  1. credito delle scadenze tra il 1° ottobre 1979 e il 30 giugno 1980 incluso: in 14 rate semestrali, uguali e consecutive, la prima il 30 giugno 1983;
  2. credito delle scadenze tra il 1° luglio 1980 e il 30 giugno 1981 incluso: in 14 rate semestrali, uguali e consecutive, la prima il 30 giugno 1984.

Art. 6

Gli interessi e gli ammortamenti sono pagati in franchi svizzeri liberi sul conto dei Servizi di cassa e contabilità della Confederazione Svizzera, presso la Banca Nazionale, a Berna.

Art. 7

Il Governo sudanese s’impegna:

  1. ad accordare alla Svizzera un trattamento almeno uguale a quello che accorderà a qualsiasi altro Paese creditore per il consolidamento di debiti a termini comparabili, eccettuato il tasso d’interesse;
  2. a informare, per tale scopo, il Governo svizzero in merito alle disposizioni di qualsiasi accordo di consolidamento di debiti che dovesse concludere conformemente alla lettera a).

Art. 8

I crediti attualmente scaduti e non rientranti nelle disposizioni degli articoli precedenti, segnatamente gli arretrati di esiguo importo scaduti prima del 1° ottobre 1979, saranno trasferiti prima del 31 dicembre 1980.

Art. 9

Il presente Accordo entra in vigore non appena le due Parti si saranno reciprocamente notificate le approvazioni in virtù delle rispettive legislazioni.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Berna, il 1° aprile 1980, in doppio esemplare, nelle lingue inglese e francese, entrambi i testi facenti parimente fede.

Per il Governo
della Confederazione Svizzera:

E. Moser

Per il Governo
della Repubblica democratica del Sudan:

Ibrahim Wasfi