Il presente Accordo si applica ai debiti sudanesi di capitale e interessi scaduti e non ancora pagati o giungenti a scadenza tra il 1° ottobre 1979 e il 30 giugno 1981, risultati dai crediti commerciali garantiti dalla Confederazione Svizzera, previsti per una durata di credito superiore a un anno e convenuti in un contratto conchiuso prima del 1° gennaio 1979.
Per i debiti giungenti a scadenza tra il 1° luglio 1980 e il 30 giugno 1981, l’applicazione del presente Accordo è subordinata alla condizione menzionata all’articolo 4 paragrafo D del Processo verbale approvato, concernente il consolidamento dei debiti della Repubblica democratica del Sudan, firmato a Parigi il 13 novembre 1979. L’entrata in vigore delle disposizioni dell’Accordo concernenti i debiti maturati tra il l° luglio 1980 e il 30 giugno 1981 sarà subordinata a uno scambio di lettere tra i due Governi, che dovrà intervenire innanzi il 1° agosto 1980 per confermare l’adempimento della condizione e quindi permettere l’applicazione dell’Accordo.