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0.973.269.82

Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica democratica del Sudan concernente la nuova rateazione dei debiti sudanesi Conchiuso il 19 ottobre 1982 Entrato in vigore il 19 ottobre 1982

RU 1982 2094

Traduzione

(Stato 19 ottobre 1982)

Il Governo della Confederazione Svizzera
e
il Governo della Repubblica democratica del Sudan,

agendo conformemente alle raccomandazioni del processo verbale accettato e firmato il 18 marzo 1982 a Parigi da rappresentanti di taluni paesi creditori, fra cui la Svizzera, e rappresentanti del Governo sudanese,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Sottostanno alle disposizioni del presente Accordo i debiti sudanesi in capitale e interessi scaduti e non ancora regolati o che scadono tra il 1° luglio 1981 e il 31 dicembre 1982, che risultano da crediti commerciali garantiti dalla Confederazione Svizzera, di durata superiore a un anno e che sono stati oggetto di un contratto stipulato innanzi il 1° luglio 1981.

Si valuta che l’importo globale di queste scadenze è equivalente a circa 21 milioni di franchi svizzeri. Le scadenze di cui al presente Accordo sono specificate in un elenco separato che è parte integrante del medesimo. Qualsiasi cambiamento richiede una reciproca intesa.

Art. 2

I debiti sudanesi specificati all’articolo 1 saranno rimborsati come segue: 2,5 % il 31 dicembre 1982 2,5 % il 31 dicembre 1983 5,0 % il 31 dicembre 1984 90,0 % in 11 rate semestrali uguali e consecutive, di cui la prima il 1° luglio 1987 e l’ultima il 1° luglio 1992.

Art. 3

I pagamenti previsti nel quadro di questo Accordo vanno fatti, in franchi svizzeri liberi, per il tramite della Banca del Sudan, agente per conto del Governo della Repubblica democratica del Sudan, a una banca svizzera da designare. La Banca del Sudan invierà una copia degli ordini di pagamento rispettivamente all’Ufficio federale dell’economia esterna 1 a Berna, come pure all’Ufficio della garanzia dei rischi dell’esportazione a Zurigo. Il Governo sudanese rinuncia a tutti i diritti di compensazione per gli ammontari esigibili in virtù del presente Accordo. Adempirà puntualmente tutti gli obblighi che quest’ultimo prevede, indipendentemente da ogni sua eventuale obiezione ai contratti di fornitura stipulati tra i creditori svizzeri e i debitori sudanesi.

Art. 4

Il Governo sudanese s’impegna a pagare un interesse sui debiti disciplinati dal presente Accordo. Questo interesse sarà pagabile per la prima volta il 31 dicembre 1982 e calcolato su ogni singolo ammontare a partire dalla data della scadenza contrattuale fino al 31 dicembre 1982. Quindi gli interessi, calcolati sulla totalità dei debiti insoluti, saranno pagabili semestralmente, scaduto il termine, il 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno. Il tasso d’interesse sarà del 7,0 % all’anno netto.

Art. 5

Il Governo sudanese s’impegna:

  1. ad accordare alla Svizzera un trattamento non meno favorevole di quello che esso accorderà a qualsiasi altro paese creditore per il consolidamento di debiti a scadenza comparabile a eccezione del tasso d’interesse;
  2. a informare all’uopo il Governo svizzero delle disposizioni di qualsiasi accordo di consolidamento dei debiti che dovesse concludere conformemente al capoverso a) del presente articolo.

Art. 6

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della sua firma da parte dei due Governi.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Khartum, il 19 ottobre 1982 in due esemplari, in lingua inglese e francese, entrambi i testi facenti parimenti fede.

Per il Governo
della Confederazione Svizzera:

R. Gerber

Per il Governo
della Repubblica democratica del Sudan:

Wasfi