Lexipedia

0.973.274.91

Accordo di consolidamento tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica togolese Conchiuso il 27 settembre 1979 Entrato in vigore il 1° novembre 1979

RU 1979 2140

Traduzione

(Stato 1° novembre 1979)

Il Governo della Confederazione svizzera
e
il Governo della Repubblica togolese

agendo in virtù delle raccomandazioni adottate al momento della riunione dei rappresentanti del Governo togolese e dei rappresentanti dei governi dei paesi creditori europei e degli Stati Uniti d’America del Nord, tenutasi a Parigi il 14 e 15 giugno 1979,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Cadono sotto le disposizioni del presente Accordo i pagamenti togolesi in capitali e interessi, per crediti commerciali consentiti al Governo togolese o beneficianti della sua garanzia, scadenti tra il 6 aprile 1979 e il 31 dicembre 1980, garantiti dalla Confederazione svizzera, e che sono stati oggetto di un contratto conchiuso innanzi il 1° gennaio 1979 e prevedente pagamenti scaglionati durante un periodo superiore a un anno.

Per i pagamenti scadenti tra il 1° aprile e il 31 dicembre 1980, le disposizioni del presente Accordo s’applicheranno previa intesa tra i Governi della Confederazione svizzera e la Repubblica togolese, confermando che l’Accordo è parimenti applicabile per questo periodo, giusta il punto 4 lettera C, punto 2 del processo verbale convenuto dal Club di Parigi, il 15 giugno 1979. La messa in vigore delle disposizioni del presente Accordo per quanto concerne le scadenze, sarà conseguentemente subordinata a uno scambio di lettere tra i due Governi che avverrà innanzi il 20 marzo 1980 per accertare l’adempimento di tale condizione e permettere, in tal caso, l’applicazione del presente Accordo alle scadenze menzionate nel precedente capoverso.

Art. 2

Il Governo svizzero accorda al Governo della Repubblica togolese per le scadenze di cui al paragrafo 1) dell’articolo 1 del presente Accordo, un credito pari all’80 per cento dei pagamenti effettuati ai creditori svizzeri. Tale credito non potrà superare la somma di 27 milioni di franchi svizzeri.

Art. 3

Il debito del Togo, determinato nell’articolo 2, sarà rifinanziato nel modo seguente:

  1. Per quanto concerne le scadenze pagabili tra il 6 aprile 1979 e l’entrata in vigore del presente Accordo:1.1La Società Nazionale d’Investimento e fondi annessi (qui appresso SNI) a Lomé (Togo) invierà, il 1° novembre 1979, ad una banca da designare, un rilevamento delle scadenze nonché un pagamento pari al 20 per cento della loro somma globale. Questa società invierà contemporaneamente gli ordini di pagamento in franchi svizzeri corrispondenti nonché l’elenco dei beneficiari e della loro banca.1.2La SNI invierà una copia di questo rilevamento all’Ufficio federale dell’economia esterna1 a Berna come anche all’Ufficio della Garanzia contro i Rischi all’Esportazione a Zurigo.1.3L’Ufficio federale dell’economia esterna per il tramite dei Servizi di cassa e contabilità della Confederazione svizzera metterà a disposizione della SNI una somma in franchi svizzeri pari all’80 per cento di questi ordini di pagamento onde permettere di liquidare i creditori. I Servizi di cassa e contabilità accrediteranno le somme corrispondenti a tale anticipo alla banca da designare in favore delle banche o ditte svizzere interessate e addebiteranno la SNI dell’ammontare corrispondente.
  2. Per quanto concerne le scadenze pagabili a decorrere dall’entrata in vigore del presente Accordo e sino al 31 dicembre 1980 (con riserva delle disposizioni dell’articolo 1 numero 2 qui innanzi):2.1La SNI invierà all’inizio di ogni mese alla banca da designare un rilevamento delle scadenze del mese in corso nonché un pagamento pari al 20 per cento della somma globale delle scadenze considerate.2.2La SNI invierà una copia di questo rilevamento all’Ufficio federale dell’economia esterna a Berna come anche all’Ufficio della Garanzia contro i rischi all’Esportazione a Zurigo.2.3L’Ufficio federale dell’economia esterna per il tramite di Servizi di cassa e contabilità della Confederazione svizzera metterà a disposizione della SNI una somma in franchi svizzeri pari all’80 per cento di questi ordini di pagamento onde permettere di liquidare i creditori. I Servizi di cassa e contabilità accrediteranno le somme corrispondenti alla banca da designare in favore delle banche o ditte svizzere interessate e addebiteranno la SNI della somma corrispondente.

Art. 4

Il Governo togolese s’impegna a pagare sulla somma del capitale figurante sul conto della SNI presso i Servizi di cassa e contabilità a Berna un interesse al tasso del 5,9 per cento a decorrere dal giorno dell’abbuono. Gli interessi saranno pagati annualmente il 30 giugno e il 31 dicembre, per la prima volta il 31 dicembre 1979.

Art. 5

Il Governo togolese s’impegna a rimborsare, nel modo seguente, il credito accordato dal Governo svizzero in applicazione dell’articolo 2 del presente Accordo:

  1. credito delle scadenze tra il 6 aprile 1979 e il 31 marzo 1980: in 12 semestralità eguali e consecutive, di cui la prima il 31 dicembre 1982.
  2. credito delle scadenze tra il 1° aprile 1980 e il 31 dicembre 1980: in 12 semestralità eguali e consecutive, di cui la prima il 31 dicembre 1983.

Art. 6

I pagamenti degli interessi e degli ammortamenti avviene in franchi svizzeri liberi ai Servizi di cassa e contabilità della Confederazione svizzera a Berna.

Art. 7

Il Governo togolese s’impegna:

  1. ad accordare alla Svizzera un trattamento non meno favorevole di quello che esso accorderà eventualmente a qualsiasi altro paese creditore per il consolidamento dei debiti a scadenza comparabile;
  2. ad informare all’uopo il Governo svizzero delle disposizioni di qualsiasi accordo di consolidamento di debiti menzionati al capoverso a) che dovesse conchiudere.

Art. 8

Il presente Accordo entrerà in vigore il 1° novembre 1979.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Berna, il 27 settembre 1979, in due esemplari, in lingua francese.

Per il Governo
della Confederazione svizzera:

E. Moser

Per il Governo
della Repubblica Togolese:

T. Tévi-Bénissan

Accordo di consolidamento tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica togolese Conchiuso il 27 settembre 1979 Entrato in vigore il 1° novembre 1979 | Lexipedia | Lexipedia