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Accordo di cooperazione tecnica e scientifica tra la Confederazione svizzera e la Repubblica Federativa del Brasile Conchiuso il 26 aprile 1968 Messo in vigore, per scambio di note, il 26 agosto 1969

RU 1969 1099

Traduzione1

(Stato 26 agosto 1969)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo del Brasile,

desiderosi di stringere vieppiù i vincoli d’amicizia e deliberati a sviluppare la cooperazione tecnica tra i due Paesi,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I

Il Consiglio federale svizzero ed il Governo del Brasile s’impegnano a favorire, nel limite del possibile, la cooperazione fra i due Paesi nel campo tecnico e scientifico.

Art. II

Le disposizioni del presente accordo si applicano:

  1. ai progetti di cooperazione tecnica tra le due Parti Contraenti;
  2. ai progetti di cooperazione tecnica emananti da enti di diritto pubblico o da organizzazioni private della Svizzera, purché sia stato concluso a tale scopo un accordo tra le due Parti Contraenti.

Art. III

Le Parti Contraenti possono stabilire di comune intesa i programmi concernenti progetti precisi di cooperazione tecnica.

Art. IV

La cooperazione tecnica può essere operata nelle forme seguenti:

  1. invio d’esperti o di personale tecnico;
  2. attribuzione di borse di studio o di formazione professionale. Il Governo svizzero concede, nella misura del possibile, delle borse di studio e di formazione professionale o tecnica nel Brasile, in Svizzera o in terzi paesi, ai candidati che i due Governi avranno scelto di comune intesa. Il Governo del Brasile si sforza di occupare i beneficiari di dette borse, una volta ritornati nel loro paese, in modo tale da sfruttare pienamente le nozioni acquisite;
  3. sussidi a delle istituzioni semi-pubbliche o private allo scopo di realizzare un progetto di sviluppo;
  4. ogni altra forma di cooperazione che potrà essere stabilita di comune intesa tra le Parti Contraenti.

Art. V

I progetti di cooperazione tecnica e la loro realizzazione saranno oggetto di accordi particolari.

Art. VI

Nell’ambito della cooperazione tecnica, ogni Parte Contraente assume una parte equa delle spese; per contro, quelle pagabili in moneta brasiliana sono, per principio, assunte dal Governo del Brasile. Le Parti contraenti s’impegnano:

Da parte svizzera:
  1. a pagare gli stipendi e le spese d’assicurazione del personale messo a disposizione dal Governo svizzero;
  2. ad assumere le spese di viaggio dalla Svizzera in Brasile e ritorno per detto personale;
  3. ad assumere le spese d’acquisto e di trasporto del materiale non ottenibile nel Brasile;
  4. ad assumere le spese di soggiorno, di formazione e di viaggio dalla Svizzera al Brasile dei cittadini brasiliani invitati in Svizzera per ricevere una formazione sotto gli auspici della cooperazione tecnica.
Da parte brasiliana:
  1. a fornire il materiale e l’attrezzatura ottenibili nel Brasile;
  2. a procurare e ad assumere l’alloggio per gli addetti della cooperazione tecnica; l’invio di quest’ultimi nel Brasile è per principio subordinato alla consegna dell’abitazione a un rappresentante svizzero nel Paese;
  3. a mettere a disposizione gli uffici e gli altri locali necessari e ad assumerne le spese d’affitto;
  4. ad assumere le spese di viaggio, di trasporto, di spedizione del corriere, delle comunicazioni telefoniche e telegrafiche di servizio in relazione con la missione;
  5. a mettere a disposizione le prestazioni di servizio fornibili dal personale locale e ad assumere le spese di segreteria, di traduzione e di altri analoghi servizi;
  6. ad assumere le spese di viaggio, dal Brasile in Svizzera, dei borsisti e dei praticanti invitati in Svizzera sotto gli auspici della cooperazione tecnica svizzera.

Art. VII

Nel quadro del presente accordo, il Governo del Brasile assume inoltre gli obblighi seguenti:

  1. il materiale e l’attrezzatura necessari alla cooperazione tecnica, siano essi d’origine pubblica o privata, sono esenti da dazi, imposte ed altri oneri sull’importazione, l’acquisto e la vendita nell’interno del Paese, come anche sulla riesportazione;
  2. le persone inviate nel Brasile per eseguire i lavori nel quadro del presente Accordo o d’accordi specifici, e il cui ingresso nel Paese sia stato approvato dal Governo brasiliano, sono esenti da imposte e altri oneri personali o reali, nazionali, regionali o comunali sugli stipendi e indennizzi pagati dal Governo svizzero o dagli enti svizzeri menzionati nell’articolo II dell’Accordo;
  3. franchigia doganale, tasse ed altri oneri compresi, eccettuate però le spese di deposito, di trasporto e di analoghi servizi per le suppellettili, gli effetti personali e quelli professionalmente occorrenti, importati dalle persone menzionate nella lettera b del presente articolo al loro arrivo in Brasile o, secondo i casi, al più tardi sei mesi dopo. La franchigia comprende un’automobile per perito in quanto quest’ultimo intenda risiedere nel Brasile per un anno almeno; la rivendita del veicolo è soggetta alle leggi brasiliane applicate, nella fattispecie, ai tecnici dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e delle sue Agenzie specializzate;
  4. concessione gratuita e senza indugio dei visti d’entrata e di uscita richiesti dalle autorità svizzere o dai loro rappresentanti nel Brasile per dette persone e le loro famiglie;
  5. rilascio di un certificato di missione, che assicuri loro completa assistenza da parte dei Servizi di Stato nell’adempimento del proprio compito;
  6. assunzione della responsabilità per i danni eventualmente cagionati nell’adempimento della loro missione, salvo che i danni siano stati cagionati intenzionalmente o risultino da una negligenza grave;
  7. garanzia della loro sicurezza.

Art. VIII

Le disposizioni del presente accordo sono parimente applicabili ai periti svizzeri, nonché alle loro famiglie, esercitanti già propria attività nel Brasile, sotto gli auspici della cooperazione tecnica fra i due Governi, nel senso dell’articolo II lettere a e b qui sopra.

Art. IX

In tutti gli altri casi, le Parti Contraenti applicano alle persone su indicate, come anche ai loro beni ed averi, le disposizioni di cui fruisce il personale tecnico dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e delle sue Agenzie specializzate.

Art. X

Le Parti contraenti si consultano periodicamente per analizzare i risultati ottenuti nell’attuazione dei progetti di cooperazione, eseguiti nell’ambito del presente accordo.

Art. XI

Il presente accordo entrerà in vigore quando le Parti Contraenti si saranno notificate reciprocamente l’adempimento delle formalità costituzionali relative alla conclusione e alla messa in vigore degli accordi internazionali. Esso resterà in vigore sino al 31 dicembre 1970. A contare da tale data, sarà rinnovato tacitamente d’anno in anno, fino a quando una Parte Contraente l’avrà disdetto per scritto, mediante un preavviso di tre mesi prima della fine di ogni anno. Fatto a Rio de Janeiro, il ventisei aprile millenovecentosessantotto, in due esemplari originali, nelle lingue francese e portoghese, i due testi facendo ugualmente fede. (Si omettono le firme)